Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/01/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda
Irato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 482/2023 Reg. Gen. introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.12.2024, vertente
TRA
nata a [...] P.S. il 15.6.1982 Parte 1
( Codice Fiscale 1 (), elettivamente domicilio in Reggio Calabria alla Via Enotria n.
70 presso lo studio dell'Avv. Domenico Labocetta che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-attore-
CONTRO nato a Condofuri (RC) il 7.9.1959 (C.F. Controparte_1
elettivamente domiciliato in Scilla (R.C.), via Dottor Rocco C.F. 2
Bellantoni, s.n.c., presso lo studio dell'avv. Gaetano Ciccone, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-convenuto-
IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte 1 conveniva in giudizio CP 2
1. Con atto di citazione,
al fine di sentire dichiarare, in suo favore, il diritto al pieno ed esclusivo possesso
[...]
degli immobili siti nel Comune di Condofuri, frazione Grotte e, per l'effetto, chiedeva la condanna dell'odierno convenuto alla reintegrazione nel possesso del passaggio sulla
1.1. Ha premesso:
Persona 1 era proprietaria, unitamente alla sorella [...] che sua nonna,
(madre dell'odierno convenuto), di immobili bonariamente divisi dal loro Persona 2
defunto padre, siti nel Comune di Condofuri, nella frazione Grotte;
- che in virtù di contratto di comodato, sottoscritto in data 11.6.2021, l'istante gestiva, in nome e per conto della nonna Persona 1 i beni mobili ed immobili - specificatamente indicati nel citato contratto di proprietà della stessa e del defunto marito Parte 1 provvedendo alla coltivazione dei terreni e all'allevamento di animali domestici;
-che in data 15.2.2022, veniva spogliato del possesso dei suddetti beni dal CP 2
[...] gestore dell'agriturismo “Le Grotte” contiguo ai terreni oggetto di causa;
- che, più precisamente, il predetto convenuto impediva all'odierno attore il passaggio sulla strada ordinariamente impiegata per raggiungere i fondi mediante apposizione di una catena con lucchetto al cancello posto sulla strada di accesso, rimasto sino a quel momento privo di chiusura;
Controparte_2- che, pertanto, con ricorso ex art. 703 c.p.c. agiva contro al fine di sentirlo condannare all'immediata reintegrazione nel possesso dei beni immobili dallo stesso gestiti e, più precisamente, del passaggio sulla stradella utilizzata per accedervi nonché
l'esecuzione, a cura e spese del resistente, di ogni attività necessaria al ripristino dello stato preesistente dei luoghi;
-che con ordinanza del 4.8.2022, il Giudice, in accoglimento dell'azione possessoria proposta dall'istante, ordinava al Controparte_2 di consegnare al ricorrente, una copia delle chiavi del lucchetto posto sul cancello sito in Condofuri -contrada Grotte - che consentiva l'accesso ai fondi di causa nonché di asportare dal predetto immobile i pezzi di vecchi veicoli ivi accatastati e di astenersi dall'impedire al ricorrente Controparte_3 di poter accedere al garage in uso allo stesso evitando di parcheggiare autovetture o di apporre tavoli e sedie;
- che avverso la predetta ordinanza, Controparte_2 proponeva reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. incardinando il procedimento R.G.N. 2695.2022 in esito al quale il Tribunale in composizione collegiale accoglieva parzialmente il reclamo e, per l'effetto, revocava l'ordinanza impugnata limitatamente al capo della pronuncia avente ad oggetto l'ordine rivolto al Controparte_1 "di asportare dal terreno nel possesso del ricorrente tutti i pezzi di vecchi veicoli ivi accatastati nonché di astenersi dall'impedire al ricorrente di poter accedere al garage in uso allo stesso evitando di parcheggiare autovetture o di apporre tavoli e sedie", confermandola nel resto;
- che all'esito del procedimento possessorio, parte resistente non ottemperava l'ordinanza cautelare resa dal precedente giudicante rifiutandosi di consegnare al CP_2 le chiavi del cancello posto sulla strada di accesso ai fondi di causa;
Tanto premesso, l'odierno deducente instaurava il presente giudizio rassegnando al
Tribunale adito le seguenti conclusioni: "Dichiarare il diritto dell'attore al pieno ed esclusivo possesso dell'immobile sopra specificato e, conseguentemente condannare il convenuto al pieno reintegro del possesso spogliato attraverso gli atti emulativi sopra indicati;
nonché la riduzione in pristino delle opere che comportano la lesone nel possesso dell'immobile, con la rimozione della catena e del lucchetto, lo sgombero di ogni elemento materiale che limiti, vincoli o vieti il pieno possesso dell'immobile de quo e della pertinenza adibita a garage in atto preclusa all'uso in quanto occluso il passaggio da autoveicoli, attrezzi agricoli e materiale vario oltre all'esecuzione, a cura e a spese del resistente di ogni attività necessaria al fine di ripristinare lo stato preesistente dei luoghi'
Controparte_2 eccependo,Con comparsa del 15.5.2023, si costituiva il convenuto preliminarmente, l'improcedibilità della domanda attorea in quanto configurabile quale prosecuzione del giudizio di merito possessorio e, pertanto, incardinato in violazione delle forme prescritte dall'art 703, comma IV c.p.c., evidenziando per l'effetto, la definitività dell'ordinanza emessa in sede di reclamo. Eccepiva, altresì, l'inammissibilità parziale della domanda nella parte in cui parte attrice chiedeva la condanna dell'odierno convenuto alla riduzione in pristino delle opere con lo sgombero di ogni elemento materiale che vietasse il possesso dell'immobile e della pertinenza adibita a garage giacché tale domanda esula dal ricorso introduttivo del giudizio cautelare. Nel merito, contestava le doglianze attoree per carenza di legittimazione passiva assumendo di non essere né detentore né possessore del predetto bene.
Instaurato correttamente il contraddittorio e concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., in difetto di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 17.12.2024, precisate le conclusioni e udita la discussione, la causa veniva assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. (norma ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs
164/2024, c.d. correttivo bis Cartabia).
2. Sull'eccezione di improcedibilità della domanda.
Parte convenuta eccepisce l'improcedibilità della domanda attorea rilevando che l'azione proposta dall'odierno deducente è configurabile quale prosecuzione del giudizio di merito possessorio e, conseguentemente, spiegata in violazione delle forme prescritte dall'art. 703, comma IV, c.p.c. secondo cui la fase di merito del giudizio possessorio dev'essere introdotta con ricorso e contestuale istanza presentata al giudice della fase cautelare e non- come nel caso di specie -mediante autonomo atto di citazione.
L'eccezione è fondata.
Dall'esame del contenuto dell'atto di citazione si evince con chiarezza che l'azione proposta dall'odierno attore è finalizzata ad introdurre la fase del merito possessorio relativo alla domanda cautelare per reintegra nel possesso, iscritta al 932/2022 RGN, accolta con ordinanza resa dal Tribunale in data 4.8.2022 e parzialmente riformata - in seguito a reclamo proposto dal con ordinanza del Tribulale collegiale resa in data Controparte 2
6.12.2022 nel procedimento n. 2695/2022 R.G.
Invero, ciò risulta non solo dalle deduzioni svolte nell'atto di citazione in cui l'attore fa palese richiamo all'interdetto possessorio e all'ordinanza emessa in sede di reclamo, ma emerge, altresì, in maniera incontrovertibile dalla stessa procura alle liti in cui viene espressamente enunciato che l'azione "ha ad oggetto giudizio di merito susseguente ad art
702 c.p.c.
contro
Controparte_2
D'altronde a fronte dell'eccezione di improcedibilità sul punto sollevata dal convenuto alcuna difesa viene spiegata dall'attore, il quale non ha depositato né le memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. né note conclusive.
2.1. Orbene, come noto, l'attuale formulazione dell'art. 703 c.p.c. frutto delle modifiche ed integrazioni apportate dal D.L. n. 35 del 2005 disegna un procedimento che,
-
pur essendo diviso in due fasi (una prima, necessaria, a cognizione sommaria, ed una seconda, eventuale, a cognizione ordinaria), si concretizza per avere una struttura unitaria e, in quanto tale, retta dal ricorso introduttivo iniziale.
Conseguentemente il giudizio di merito, ancorché eventuale, costituisce una mera (ed eventuale) prosecuzione successiva alla fase sommaria, presupponendo, a tal fine, il tempestivo deposito dell'istanza di fissazione udienza (avente natura endoprocessuale), a cura di almeno una delle parti del giudizio, che si assume interessata alla prosecuzione, nel merito, del giudizio (Cfr. Cass. civ. n. 4845/2012).
In virtù di questo nuovo assetto normativo il legislatore ha inteso introdurre una interruzione tra la fase interdittale e quella propriamente definita di merito a cognizione piena, inquadrando quest'ultima come eventuale e, quindi, non più automatica e necessaria.
Dunque, concesse o negate, con ordinanza, le misure interdittali, il giudizio deve proseguire dinanzi allo stesso giudice, all'udienza da questi all'uopo fissata per l'esame nel merito della pretesa possessoria, restando estranea al delineato schema procedimentale,
l'introduzione di una fase di merito mediante la notifica di un nuovo ed autonomo atto di citazione.
Pertanto, in caso di mancata prosecuzione del giudizio di merito l'ordinanza costituisce il provvedimento definitivo sulla controversia possessoria. Ne consegue che l'estinzione del giudizio possessorio per la mancata prosecuzione nel merito determina una preclusione pro iudicato sicché la parte, rinunciando alla possibilità di proseguire il giudizio ex art. 703, comma IV c.p.c., pone in essere una condotta acquiescente che rende irretrattabile l'ordinanza possessoria, munendola di stabilità esterna, parificabile alla sentenza passata in giudicato.
(Cfr. Cass. civ. n.3629/2014).
Tornando alla vicenda in esame, nel caso che ci occupa, come sopra evidenziato, il
Tribunale adito, in composizione collegiale, con ordinanza del 6.11.2022, accoglieva parzialmente il reclamo proposto dal resistente Controparte_2 e pertanto ai sensi dall'art 703, comma IV - dalla comunicazione del predetto provvedimento, decorreva il termine perentorio di 60 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito.
L'odierno attore, tuttavia, non depositava ricorso per la prosecuzione del giudizio di merito, bensì incardinava con atto di citazione il presente giudizio chiedendo che venisse accertato il suo diritto al pieno ed esclusivo possesso degli immobili oggetto di causa e - più precisamente, del passaggio sulla stradella utilizzata per accedervi- con condanna di parte convenuta alla reintegra nel possesso dei predetti beni nonché la riduzione dei luoghi al pristino stato.
Orbene, è indubbio, per le ragioni già sopra riportate, che con tale separato atto di citazione parte attrice abbia chiesto l'esame del merito possessorio conseguente alla fase sommaria del giudizio, recante 932/2022 R.G.N. Ne consegue che la domanda introdotta dal CP 2 con atto di citazione deve dichiararsi improcedibile atteso che, come sopra già esposto, la parte che voglia andare oltre la fase cautelare possessoria e promuovere il giudizio di merito deve - ai sensi di quanto disposto dall'art. 703 IV c.p.c.- rivolgere una richiesta allo stesso Giudice della fase cautelare e nello stesso procedimento non potendo proporre un autonomo e nuovo atto di citazione per quella stessa domanda già pendente, pena una pronuncia di litispendenza.
A ciò va, altresì, aggiunto che il giudizio di merito non solo è stato irritualmente proposto con atto di citazione ma, altresì, è stato instaurato in violazione del termine prescritto dell'art. 703 c.p.c.
Invero, deve rammentarsi che il comma IV della norma dell'art. 703 c.p.c., nel riconoscere manifestatamente l'esistenza del merito possessorio, sancisce che la prosecuzione nelle forme ordinarie della trattazione di detto giudizio ha luogo su istanza di parte da proporsi nel termine perentorio di sessanta giorni. Tale termine decorre dalla comunicazione del provvedimento del Tribunale che accoglie o respinge la domanda (art. 703, comma IV, seconda parte) ovvero, se è stato proposto reclamo, dalla comunicazione della decisione sul reclamo (art. 703, comma IV, prima parte).
Il termine per il deposito dell'istanza è perentorio, sicché prima del suo decorso colui che ritenga di proporre l'istanza per la prosecuzione del giudizio di merito dovrà depositare un'apposita istanza al medesimo giudice (persona fisica) investito della fase interdittale.
Nella specie, si ribadisce, il giudizio è stato irritualmente introdotto con atto di citazione.
Pertanto, al fine di verificare la tempestività dello stesso deve ritenersi applicabile, per identità di ratio, il principio, più volte enunciato dalla giurisprudenza di legittimità nelle ipotesi in cui giudizi che devono essere introdotti con ricorso vengano, invece, introdotti con citazione, secondo il quale la citazione può tenere luogo, ai fini dell'ammissibilità della domanda, del tempestivo deposito del ricorso, qualora alla sua notificazione sia seguita l'iscrizione a ruolo ed il suo deposito entro il termine di legge, poiché in questo modo la forma dell'atto introduttivo, pur se erronea, non impedisce comunque il raggiungimento dello scopo dell'atto ai fini della sua tempestività.
Richiamati i superiori e condivisi principi di diritto va rilevato che nella vicenda in esame non è stato rispettato il termine perentorio stabilito dall'art. 703 IV comma c.p.c. Invero, come risulta dallo storico del fascicolo, l'iscrizione a ruolo è avvenuta solo in data 14.2.2023, e, quindi, oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della ordinanza dal Tribunale in composizione collegiale del 6 dicembre 2022, pacificamente avvenuta a mezzo pec inviata dalla cancelleria 7 dicembre 2022 (cfr. notificazione della cancelleria allegata alla comparsa di costituzione).
L'inosservanza del termine perentorio per deposito oltre il termine comporta l'inammissibilità del giudizio e la sua estinzione, con conseguente assorbimento di ogni valutazione nel merito della domanda.
3. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i valori minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 dello scaglione applicabile (indeterminabile complessità bassa), tenuto conto della semplicità delle
-
questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva concretamente svolta e con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 482/2023 R.G., così dispone: inammissibile per le 1. Dichiara la domanda proposta da Controparte_3
ragioni di cui in parte motiva;
al pagamento, in favore del 2. condanna parte l'attore Controparte_3
delle spese di lite del presente giudizio che liquida in convenuto Controparte_1
Euro 2.906,00 per spese di lite, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge con distrazione ex art. 93 in favore dell'avv. Gaetano Ciccone dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Reggio Calabria il 28 gennaio 2024.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)