Trib. Bologna, sentenza 28/12/2025, n. 3878
TRIB
Sentenza 28 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Legittimità del recesso ad nutum ex art. 2473 c.c.

    La società è costituita a tempo indeterminato e l'atto costitutivo non prevede un preavviso maggiore. La comunicazione di recesso è stata regolarmente ricevuta dalla società tramite PEC. Il termine di 180 giorni di preavviso è decorso senza che la società provvedesse all'iscrizione del recesso nel Registro Imprese. Gli effetti del recesso si producono alla scadenza del termine di preavviso.

  • Rigettato
    Richiesta di annotazione della sentenza nel Registro Imprese

    Tale richiesta non può essere accolta in quanto il Registro delle Imprese è già tenuto per legge ad effettuare l'annotazione sulla base della dichiarazione di avvenuto recesso contenuta nel dispositivo della sentenza.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bologna, sentenza 28/12/2025, n. 3878
    Giurisdizione : Trib. Bologna
    Numero : 3878
    Data del deposito : 28 dicembre 2025

    Testo completo