Versione
13 maggio 1983
13 maggio 1983
Art. 3.
Il termine di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , e' riaperto per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Coloro che si avvalgono della disposizione di cui al primo comma precedente sono tenuti a corrispondere alla Cassa il contributo di cui al terzo comma dell'articolo 29 secondo quanto in detto articolo previsto e comunque in misura non inferiore a lire seicentomila annue.
Il termine di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , e' riaperto per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Coloro che si avvalgono della disposizione di cui al primo comma precedente sono tenuti a corrispondere alla Cassa il contributo di cui al terzo comma dell'articolo 29 secondo quanto in detto articolo previsto e comunque in misura non inferiore a lire seicentomila annue.
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2006, n. 14801Provvedimento: […] La stessa norma precisava anche, all'ultimo comma, che «per conseguire la pensione gli interessati devono dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dall'art.2 della legge 22 luglio 1975 n.319». L'art.3 della legge n.175/1983 ha previsto la riapertura del suddetto termine per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore di tale legge. […]Leggi di più...
- valutabilità ai fini pensionistici·
- irretroattività·
- periodi di esercizio professionale in situazioni di incompatibilità·
- fondamento·
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- art. 2 della legge 22 luglio 1975 n. 319·
- esclusione·
- avvocato e procuratore·
- previdenza