Art. 3.
Il termine di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , e' riaperto per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Coloro che si avvalgono della disposizione di cui al primo comma precedente sono tenuti a corrispondere alla Cassa il contributo di cui al terzo comma dell'articolo 29 secondo quanto in detto articolo previsto e comunque in misura non inferiore a lire seicentomila annue.
Il termine di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , e' riaperto per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Coloro che si avvalgono della disposizione di cui al primo comma precedente sono tenuti a corrispondere alla Cassa il contributo di cui al terzo comma dell'articolo 29 secondo quanto in detto articolo previsto e comunque in misura non inferiore a lire seicentomila annue.