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Articolo 3 della Legge 15 dicembre 1998, n. 474
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Legge 15 dicembre 1998, n. 474
Articolo 3 della Legge 15 dicembre 1998, n. 474
Versione
13 gennaio 1999
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1999
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