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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/07/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Mariacolomba Giuliano Presidente
- dott. Pietro Iovino Consigliere
- avv. Eugenia CCapano iudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1348/2024 promossa da:
( CF ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Parte_1 CodiceFiscale_1 Boscaini e Enrico Lulli, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Via Madonna dell'Aquila n. 67 Palestrina
- Appellante - contro in persona del legale rappresentante pt (cf ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Greco, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Patrizia Carli in Via Santo Stefano n. 42 Bologna
- Appellata-
Controparte_2
-contumace-
CP_3
-contumace-
In punto di: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n.569 del 20/2/2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi richiamate, come da note depositate telematicamente ai sensi dell'art.127 ter cpc
LA CORTE
pagina 1 di 6 udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. avv. Eugenia Capano;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bologna, pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1 nei confronti di , e , volta a
[...] Controparte_2 CP_3 Controparte_4 sentirsi risarcire i danni subiti nel sinistro stradale verificatosi in data 19/7/2019 in Andria (BT) sulla A14, accertava l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro Controparte_2 stradale e, tenuto conto dell'acconto di €141.150,00 corrisposto dalla Compagnia Assicuratrice nonché di € 4.650,00 ricevuti da , condannava i convenuti in solido al pagamento in CP_5 favore dell'attore della complessiva somma di €66.581,11 per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti;
compensava nella misura del 50% le spese di lite, ponendo la restante parte a carico dei convenuti in solido.
Avverso la pronuncia ha proposto appello sulla base dei motivi che di seguito si Parte_1 riportano.
Con il primo motivo di gravame censura il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa specifica lamentando erronea applicazione dell'art 137 D. Lgs. 209/2005 ed erronea valutazione delle prove .
Con il secondo motivo censura la pronuncia nella parte in cui non ha riconosciuto gli interessi legali sul rimborso delle spese diverse da quelle sanitarie sostenute dall'attore e liquidato nella somma di
€ 8.604,99, lamentando che si tratta di obbligazioni pecuniarie che producono interessi di pieno diritto ai sensi dell'art. 1282 cc.
Con il terzo motivo censura la decisione nella parte in cui non ha riconosciuto sulle spese legali liquidate per assistenza stragiudiziale gli accessori di legge della maggiorazione forfettaria e cpa lamentando violazione dell'art. 2 comma 2 del D.M. n. 55/14 e dell'art. 18 del Regolamento Unico della Previdenza Forense
Con il quarto motivo censura la regolamentazione delle spese processuali, compensate dal Tribunale nella misura del 50% per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc.
si è costituita in giudizio e ha resisto all'appello chiedendone il rigetto. Controparte_4
e ono rimasti contumaci. Controparte_2 CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura il rigetto della domanda relativa al danno da perdita della capacità lavorativa specifica pagina 2 di 6 Il Tribunale ha rigettato tale domanda osservando che la flessione reddituale risultante dalle dichiarazioni fiscali era di modesta entità ( “pari a € 928,00 nell'anno 2019, anno del sinistro, e a €
2.531,00 nell'anno 2000, annata di per sé assai critica sotto il profilo produttivo ed economico in conseguenza della grave situazione pandemica”) e da ciò ha argomentato che non poteva ritenersi provato che la riduzione della capacità lavorativa specifica si fosse tradotta in un effettivo pregiudizio economico, osservando che l'attore non aveva dimostrato che la diminuzione reddituale non si era verificata per cause esterne e che quindi non si sarebbe prodotta in assenza del danno alla capacità di lavoro.
L'appellante sul punto deduce che il Giudice di prime cure ha errato nella valutazione del danno perché ha posto a carico del danneggiato la prova di un fatto negativo (inesistenza di altre cause della flessione del reddito).
Censura, inoltre, la pronuncia per violazione dell'art 137 DLgs. 209/2005 lamentando che il
Tribunale ha preso in considerazione un reddito non corrispondente a quello che secondo la giurisprudenza di legittimità è rappresentativo dell'effettiva capacità di guadagno, avendo fatto riferimento al reddito imponibile (rigo RN4) detratte l'imposta netta (rigo RN26), l'addizionale regionale (rigo RV2) e l'addizionale comunale (rigo RV10).
Le censure sono fondate.
Si premette che il ctu ha accertato in modo inequivoco che le lesioni riportate dall'appellante in seguito al sinistro stradale - consistite in “trauma policontusivo con emotorace, fratture costali multiple a destra (dalla VI alla VIII) e dislivellamento post-traumatico di D8-D9 e verosimile frattura di D8 trattate chirurgicamente”- hanno comportato un pregiudizio alla capacità lavorativa specifica di agente di assicurazioni stimato nella misura del 20% ; ha inoltre accertato un periodo di
ITT di 30 gg, ITP al 75% di 30 gg e di ITP al 50% di 90 gg. Non vi è dubbio che vada risarcito il danno da lucro cessante durante il periodo di invalidità temporanea.
Quanto al lucro cessante da invalidità permanente, non può condividersi la valutazione compiuta dal
Tribunale in quanto le dichiarazioni reddituali, per quanto anche si dirà, evidenziano che vi è stata una flessione del reddito, dopo il sinistro stradale, che non è insignificante;
né vi è ragione per ritenere che la contrazione sia da imputare all'emergenza pandemica, rilevato che la riduzione reddituale c'è stata anche nel 2019, anno del sinistro stradale ( verificatosi il 19/7/2019), prima della pandemia, e che l'attività lavorativa svolta dall'appellante (agente di assicurazione) non pare di natura tale da aver risentito del Covid.
Sono fondate anche le censure sull'applicazione dell'art 137 del Codice delle assicurazioni private in quanto il reddito netto al quale fare riferimento è quello costituito dalla differenza ricavi/costi, pagina 3 di 6 con la conseguenza che gli oneri deducibili e le deduzioni in generale concorrono a formare il reddito netto. Si richiama sul punto la pronuncia della Suprema Corte 2023/5958 che per l'individuazione del reddito netto del lavoratore autonomo ha statuito che il richiamato art 137 alla stregua della formulazione testuale attribuisce rilievo al reddito da lavoro netto (più alto) dichiarato dal lavoratore autonomo ai fini IRPEF e “ ha riguardo, quindi, non al reddito che residua dopo
l'applicazione dell'imposta stessa, ma alla base imponibile di cui al DPR 1973/597 art. 3 , e cioè all'importo che il contribuente è tenuto a dichiarare ai fini dell'imposta sopraindicata, dovendo inoltre intendersi per reddito dichiarato dal danneggiato quello risultante dalla differenza fra il totale dei compensi conseguiti (al lordo delle ritenute d'acconto) ed il totale dei costi inerenti all'esercizio professionale - analiticamente specificati o, se consentito dalla legge, forfettariamente conteggiati - senza possibilità di ulteriore decurtazione dell'importo risultante da tale differenza, per effetto del conteggio delle ritenute d'imposta sofferte dal professionista" ( v anche Cass.
23330/2024; Cass 18855/2008; Cass 11759/2018).
Dall'esame delle dichiarazioni dei redditi depositate emerge una riduzione crescente del reddito prodotto dall'appellante rispetto a quello precedente il sinistro stradale: risulta infatti che il reddito netto nell'anno 2018, ante sinistro, è stato pari a € 52.877,00 ( RG36 Unico 2019), nell'anno 2019 pari a € 49.078,00 e nell'anno 2020 pari a € 48.073,00.
Il danneggiato ha chiesto il risarcimento del lucro cessante anche per l'anno 2019 oltre che per quelli successivi.
Per quanto riguarda il danno da redditi perduti nel periodo di invalidità di temporanea, tenuto conto del reddito più alto prodotto nell'anno 2018 (€ 52.877,00), deve riconoscersi a titolo risarcitorio per il periodo ITT di 30 gg la somma di euro 4.345,80 ( € 52.877,00 :365 giorni = euro 144,86 giornalieri x30 gg), per il periodo i ITP al 75% di 30 gg la somma di euro 3.259,35 ( 75% di €144,86 pari a €108,64 x30), per il periodo di ITP al 50% di 90 gg la somma di euro 6.518,70 ( 50% di euro
144,86 giornalieri pari a 72,42 x 90 gg) e così complessivamente la somma di euro 14.123,85.
Per quanto riguarda i redditi già persi dalla fine dell'invalidità temporanea sino ad oggi tenuto conto del reddito più alto prodotto nell'anno 2018 (€ 52.877,00), equitativamente rivalutato dalla data intermedia del 19/7/2022 con gli interessi compensativi, si perviene ad un totale di euro
68.281,40 secondo il seguente conteggio: euro 62.074,00 x 20% ( pari a euro 12.414,80) x 5,5; con gli interessi compensativi, oggetto di specifica domanda, sulla somma annualmente rivalutata dalla stessa data ad oggi.
Vanno disattesi i rilievi con cui l'appellante sostiene che la perdita reddituale è maggiore di quella che risulta dalle dichiarazioni fiscali ponendo in evidenza l'acquisizione di un portafoglio clienti pagina 4 di 6 della Compagnia avvenuto a maggio 2019 ( due mesi prima del sinistro stradale) che con CP_6
l'incasso delle relative provvigioni a suo dire avrebbe mitigato le perdite che altrimenti sarebbero state subite, in quanto la valutazione del danno tiene conto del reddito dell'anno ante sinistro stradale e non c'è prova di una specifica di perdita di occasione di guadagno.
Per quanto riguarda la capitalizzazione dei redditi futuri che il danneggiato presumibilmente perderà da oggi in poi, sulla base delle tabelle di mortalità Istat del 1981, prendendo come riferimento l'età di 56 anni ( età del danneggiato oggi) , il coefficiente da utilizzare per l'effettuazione del calcolo è
16,1223.
Il reddito del 2018 rivalutato ad oggi è pari ad euro 62.765,00.
La somma che si ottiene, di euro 202.383,23 (euro 62.765,00 x 20% x 16,1223) va diminuita del
56% per lo scarto fra aspettativa di vita fisica (14 anni sino all'età di 81 anni) e durata della vita fisica lavorativa residua (11 anni sino all'età di 67 anni). Si ottiene così l'importo di euro 89.048,60.
Non è stato domandato un danno di natura pensionistica.
-Le censure sul mancato riconoscimento degli interessi moratori sulla somma di €8.604,99, liquidata dal Tribunale a titolo di rimborso delle spese (non sanitarie), non sono fondate.
Non spettano gli interessi moratori ex art 1282 cc perché viene in considerazione una obbligazione illiquida anche se ha ad oggetto esborsi già sostenuti;
d'altra parte, si rileva che non può riconoscersi la rivalutazione d'ufficio dell'obbligazione risarcitoria quale debito di valore, non avendo l'appellante svolto censure in tale senso avverso la pronuncia impugnata.
- Sono fondate le censure sul mancato riconoscimento degli accessori sulle spese legali liquidate per assistenza stragiudiziale.
In effetti il Tribunale ha accolto la domanda di ripetizione delle spese legali di assistenza stragiudiziale, determinandole in €4.536,00 sulla base del valore medio previsti dallo scaglione di riferimento per l'attività stragiudiziale dal DM 147/22, ma non ha aggiunto la maggiorazione forfettaria del 15% che è prevista dall'art. 2 comma dm 147/22 sui compensi e la maggiorazione del
4% per cpa prevista dall'art 18 del Regolamento Unico della Previdenza Forense.
-Le censure sulle spese processuali rimangono assorbite dalla regolamentazione conseguente all'accoglimento dei motivi di gravame .
Per le ragioni esposte va riconosciuto in favore dell'appellante il risarcimento del danno patrimoniale subito alla capacità lavorativa specifica per complessive euro 171.453,85, che si aggiunge all'importo di complessivi euro 212.381,11 liquidato dal Tribunale ( v.pag 11 della sentenza) per il danno biologico e le spese mediche (euro 199.240,12) , per il rimborso di spese diverse da quelle mediche (euro 8.604,99) e per spese di assistenza legale stragiudiziale ( euro pagina 5 di 6 4.536,00), e su quest'ultime vanno inoltre riconosciute la maggiorazione forfettaria per rimborso spese generali del 15% e del 4% per cpa pari a complessive €889,05.
L'importo risarcitorio ammonta così a complessivi euro € 384.724,01, .
Dal predetto importo va detratto l'acconto di euro 145.800,00 ( euro 141.150,00 corrisposto da e euro 4.650,00 da ) secondo il criterio utilizzato dal primo giudice e non CP_4 CP_5 impugnato, e si perviene così al totale di euro 238.924,01.
Sulla somma vanno aggiunti gli interessi moratori ex art 1284 c1 cc dalla data della decisione impugnata al saldo.
Le spese di entrambi i gradi seguono, per intero, la soccombenza non essendovi ragione per compensarle, e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 147/2022.
La Corte
--Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, condanna gli appellati in solido a corrispondere in favore di la maggiore somma di euro 238.924,01, in luogo Parte_1 della somma di euro 66.581,11 statuita dal Tribunale , oltre interessi moratori ex art 1284 c1 cc dalla data della decisione impugnata al saldo;
-Condanna gli appellati in solido al pagamento in favore di delle spese di entrambi i Parte_1 gradi del giudizio che liquida ai sensi del DM 147/2022 per il primo grado in €805,73 per spese e €
14.103,00 per compensi e per il presente grado in €1.165,00 per anticipazioni e €12.000,00 per compensi, oltre 15% spese gen., iva e cpa. Pone le spese di CTU a carico degli appellati.
Così deciso in Bologna dalla seconda sezione civile della Corte di Appello nella camera di consiglio del 10/7/2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
avv. Eugenia Capano dott. Mariacolomba Giuliano
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