Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 16
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per mancata impugnazione atti presupposti

    Il giudice dichiara inammissibile il ricorso, ritenendo che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo sia stata preceduta dalla corretta notifica delle cartelle di pagamento e degli atti interruttivi, che non sono stati impugnati nei termini di legge. Di conseguenza, la pretesa erariale si è consolidata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 16
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani
    Numero : 16
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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