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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 343/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale TR
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - TR
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920180010356756000 TASSE AUTOMIBIL 2014
proposto da
Ricorrente 1
-CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920160029977164000 TASSE AUTOMOBIL 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920170010814190000 TASSE AUTOMOBIL 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920200007875440000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920210012980113000 TASSE AUOTMOBIL 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920210032442379000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920210040291983000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920220009555769000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920230000226135000 IRPEF-ALIQUOTE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920230005540374000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 01.04.2025, RGR n.343/25, Ricorrente_1, rappresentato e difeso, dall'Avv. Difensore 1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo '
n.29980202500002065000, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 02/03/2025, portante la somma complessiva pari a €.6.046,59, con la quale si informava che in caso di mancato pagamento del debito di cui alle cartelle di pagamento presupposte si sarebbe proceduto, entro 30 giorni, all'iscrizione al PRA del fermo amministrativo sul motociclo targato Targa_1
La comunicazione preventiva si riferiva alle cartelle scaturenti dall'omesso pagamento di sanzioni amministrative di carichi tributari (bollo auto e imposte sul reddito), di seguito indicate:
1) cartella n.29920160029977164, fondata sul ruolo formato dall'Amministrazione Finanziaria - Direzione
Prov.le di TR - Uff. Terr. Di Castelvetrano, notificata il 03/10/2017 a seguito del mancato pagamento del bollo auto per l'anno 2012 e portante la somma residua pari a €.306,23;
-2) cartella n.2992017001081419, fondata sul ruolo formato dalla Direz. Prov.le di TR Uff. Terr. Di
Castelvetrano, notif. Il 08/01/2018 a seguito del mancato pagamento del bollo auto per l'anno 2013 e portante la somma complessiva pari a €.302,16:
-3) cartella n.29920180010356756, fondata sul ruolo formato dalla Dir.ne Prov.di TR Uff. Terr. di
Castelvetrano, notificata il 15/02/2019 a seguito del mancato pagamento del bollo auto per l'anno 2014 e portante la somma complessiva pari a €.211,85;
4) cartella di pagamento n.2992020000757544000 Sez.2, fondata sul Ruolo formato dalla Regione Siciliana - Ass- Econ. Dip. Fin., notificata il 03/02/2022 a seguito del mancato pagamento del bollo auto per l'anno 2017 e portante la somma complessiva pari a €.340,75;
5) cartella di pagamento n.29920210012980113000, fondata sul Ruolo formato dalla Dir.ne Prov.le di
TR - Uff. Ter. di Castelvetrano, notificata il 09/11/2022 a seguito del mancato pagamento del bollo auto per l'anno 2015 e portante la somma complessiva pari a €.210,13;
6) cartella di pagamento n.29920210032442379000, fondata sul Ruolo formato dalla Regione Sicilia, notificata il 10/12/2022 a seguito del mancato pagamento del bollo auto per l'anno 2016, pari a €.362,13;
7) cartella di pagamento n.29920210040291983, fondata sul Ruolo formato dalla Regione Sicilia, notificata il 09/12/2022 (ma in realtà mai notificata) a seguito del mancato pagamento del bollo auto per l'anno 2018, pari a €..411,04;
8) cartella di pagamento n.2992022000955769, fondata sul Ruolo formato dalla Regione Sicilia, notificata il 01/12/2022 (ma in realtà mai notificata) a seguito del mancato pagamento del bollo auto per l'anno 2019, pari a €.388,26;
9) cartella n.299202300000226135000, fondata sul Ruolo formato dalla Dir.ne Prov.le di TR – Uff. Terr.
Di Castelvetrano, notificata il 17/04/2023 (ma in realtà mai notificata) a seguito del mancato pagamento di IRPEF 2019, oltre sanzioni ed interessi, pari a €.546,13;
10) cartella n.29920230005540374000, fondata sul ruolo formato dalla Regione Sicilia, notificata il
31/05/2023 (ma in realtà mai notificata) a seguito del mancato pagamento del bollo auto per l'anno 2020, pari a €.348,76;
sostenendone la illegittimità.
A sostegno del gravame la ricorrente deduceva la prescrizione dei crediti azionati, ivi compresi sanzioni ed interessi.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di TR, costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate il 29.0652025, eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 546/92, in ragione della regolare notifica e la mancata impugnazione nei termini delle cartelle sottostanti la comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata.
Si costituiva, altresì, l'Agenzia delle Entrate Riscossione deducendo l'inammissibilità del ricorso per avvenuta decorrenza dei termini ex artt. 18-22 d. lgs. n. 546/92, attesa la rituale e legittima notifica delle cartelle di pagamento indicate nel preavviso di fermo amministrativo impugnato, nonché degli atti interruttivi costituiti dagli avvisi d'intimazione di pagamento.
Si costituiva, infine, la Regione Siciliana eccependo il difetto di legittimazione passiva in ordine alle cartella di pagamento relative agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 e confermando per il resto il proprio operato.
All'udienza del 12 dicembre 2025, il ricorso è stato chiamato e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame e' inammissibile per violazione dell'art. 19, comma 3, ed art. 21 del D.Leg.vo 546/92, alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
La controversia in oggetto puo' essere decisa sulla base delle sole questioni relative alla notifica degli atti, in deroga all'ordinario dovere di vagliare tutti i motivi e le domande proposte, senza che ciò pregiudichi l'effettività della tutela giudiziale, in quanto per il provvedimento gravato, la sola censura relativa alla legittimità degli atti della riscossione antecedenti all'odierna comunicazione preventiva di fermo amministrativo, è idonea, di per se' a sostenerne ed a comprovarne il loro eventuale annullamento sulla base di tale solo rilievo, con assorbimento di tutte le altre censure dedotte.
A tal fine va rilevato che l'impugnata comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.29980202500002065000, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 02/03/2025, è stata preceduta dalla corretta notifica delle cartelle sottese, nonché dei seguenti atti intermedi interruttivi:
Estratto di ruolo;
- Avviso di intimazione n.29920239010133558000;
- Avviso di intimazione n.29920249008780690000;
- Avviso di intimazione n.29920249004020714000;
Atti dunque, già regolarmente portati a legale conoscenza del contribuente, non impugnati entro i termini previsti dalla legge a pena di preclusione, con conseguente consolidamento della pretesa erariale, come risulta dalla documentazione allegata dalle parti resistenti e non contestata dal ricorrente.
Ogni doglianza afferente al merito della determinazione del tributo andava proposta a seguito di ricezione dei predetti atti.
Conseguentemente questo Giudice, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di rito, dichiara inammissibili le eccezioni sollevate con riguardo al merito del gravame, per violazione degli artt. 19, comma
3, e 21 del D.Leg. vo 546/92.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in TR, addì 12.12.2025.
Il Giudice Monocratico
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 343/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale TR
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - TR
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920180010356756000 TASSE AUTOMIBIL 2014
proposto da
Ricorrente 1
-CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920160029977164000 TASSE AUTOMOBIL 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920170010814190000 TASSE AUTOMOBIL 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920200007875440000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920210012980113000 TASSE AUOTMOBIL 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920210032442379000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920210040291983000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920220009555769000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920230000226135000 IRPEF-ALIQUOTE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920230005540374000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 01.04.2025, RGR n.343/25, Ricorrente_1, rappresentato e difeso, dall'Avv. Difensore 1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo '
n.29980202500002065000, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 02/03/2025, portante la somma complessiva pari a €.6.046,59, con la quale si informava che in caso di mancato pagamento del debito di cui alle cartelle di pagamento presupposte si sarebbe proceduto, entro 30 giorni, all'iscrizione al PRA del fermo amministrativo sul motociclo targato Targa_1
La comunicazione preventiva si riferiva alle cartelle scaturenti dall'omesso pagamento di sanzioni amministrative di carichi tributari (bollo auto e imposte sul reddito), di seguito indicate:
1) cartella n.29920160029977164, fondata sul ruolo formato dall'Amministrazione Finanziaria - Direzione
Prov.le di TR - Uff. Terr. Di Castelvetrano, notificata il 03/10/2017 a seguito del mancato pagamento del bollo auto per l'anno 2012 e portante la somma residua pari a €.306,23;
-2) cartella n.2992017001081419, fondata sul ruolo formato dalla Direz. Prov.le di TR Uff. Terr. Di
Castelvetrano, notif. Il 08/01/2018 a seguito del mancato pagamento del bollo auto per l'anno 2013 e portante la somma complessiva pari a €.302,16:
-3) cartella n.29920180010356756, fondata sul ruolo formato dalla Dir.ne Prov.di TR Uff. Terr. di
Castelvetrano, notificata il 15/02/2019 a seguito del mancato pagamento del bollo auto per l'anno 2014 e portante la somma complessiva pari a €.211,85;
4) cartella di pagamento n.2992020000757544000 Sez.2, fondata sul Ruolo formato dalla Regione Siciliana - Ass- Econ. Dip. Fin., notificata il 03/02/2022 a seguito del mancato pagamento del bollo auto per l'anno 2017 e portante la somma complessiva pari a €.340,75;
5) cartella di pagamento n.29920210012980113000, fondata sul Ruolo formato dalla Dir.ne Prov.le di
TR - Uff. Ter. di Castelvetrano, notificata il 09/11/2022 a seguito del mancato pagamento del bollo auto per l'anno 2015 e portante la somma complessiva pari a €.210,13;
6) cartella di pagamento n.29920210032442379000, fondata sul Ruolo formato dalla Regione Sicilia, notificata il 10/12/2022 a seguito del mancato pagamento del bollo auto per l'anno 2016, pari a €.362,13;
7) cartella di pagamento n.29920210040291983, fondata sul Ruolo formato dalla Regione Sicilia, notificata il 09/12/2022 (ma in realtà mai notificata) a seguito del mancato pagamento del bollo auto per l'anno 2018, pari a €..411,04;
8) cartella di pagamento n.2992022000955769, fondata sul Ruolo formato dalla Regione Sicilia, notificata il 01/12/2022 (ma in realtà mai notificata) a seguito del mancato pagamento del bollo auto per l'anno 2019, pari a €.388,26;
9) cartella n.299202300000226135000, fondata sul Ruolo formato dalla Dir.ne Prov.le di TR – Uff. Terr.
Di Castelvetrano, notificata il 17/04/2023 (ma in realtà mai notificata) a seguito del mancato pagamento di IRPEF 2019, oltre sanzioni ed interessi, pari a €.546,13;
10) cartella n.29920230005540374000, fondata sul ruolo formato dalla Regione Sicilia, notificata il
31/05/2023 (ma in realtà mai notificata) a seguito del mancato pagamento del bollo auto per l'anno 2020, pari a €.348,76;
sostenendone la illegittimità.
A sostegno del gravame la ricorrente deduceva la prescrizione dei crediti azionati, ivi compresi sanzioni ed interessi.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di TR, costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate il 29.0652025, eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 546/92, in ragione della regolare notifica e la mancata impugnazione nei termini delle cartelle sottostanti la comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata.
Si costituiva, altresì, l'Agenzia delle Entrate Riscossione deducendo l'inammissibilità del ricorso per avvenuta decorrenza dei termini ex artt. 18-22 d. lgs. n. 546/92, attesa la rituale e legittima notifica delle cartelle di pagamento indicate nel preavviso di fermo amministrativo impugnato, nonché degli atti interruttivi costituiti dagli avvisi d'intimazione di pagamento.
Si costituiva, infine, la Regione Siciliana eccependo il difetto di legittimazione passiva in ordine alle cartella di pagamento relative agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 e confermando per il resto il proprio operato.
All'udienza del 12 dicembre 2025, il ricorso è stato chiamato e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame e' inammissibile per violazione dell'art. 19, comma 3, ed art. 21 del D.Leg.vo 546/92, alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
La controversia in oggetto puo' essere decisa sulla base delle sole questioni relative alla notifica degli atti, in deroga all'ordinario dovere di vagliare tutti i motivi e le domande proposte, senza che ciò pregiudichi l'effettività della tutela giudiziale, in quanto per il provvedimento gravato, la sola censura relativa alla legittimità degli atti della riscossione antecedenti all'odierna comunicazione preventiva di fermo amministrativo, è idonea, di per se' a sostenerne ed a comprovarne il loro eventuale annullamento sulla base di tale solo rilievo, con assorbimento di tutte le altre censure dedotte.
A tal fine va rilevato che l'impugnata comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.29980202500002065000, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 02/03/2025, è stata preceduta dalla corretta notifica delle cartelle sottese, nonché dei seguenti atti intermedi interruttivi:
Estratto di ruolo;
- Avviso di intimazione n.29920239010133558000;
- Avviso di intimazione n.29920249008780690000;
- Avviso di intimazione n.29920249004020714000;
Atti dunque, già regolarmente portati a legale conoscenza del contribuente, non impugnati entro i termini previsti dalla legge a pena di preclusione, con conseguente consolidamento della pretesa erariale, come risulta dalla documentazione allegata dalle parti resistenti e non contestata dal ricorrente.
Ogni doglianza afferente al merito della determinazione del tributo andava proposta a seguito di ricezione dei predetti atti.
Conseguentemente questo Giudice, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di rito, dichiara inammissibili le eccezioni sollevate con riguardo al merito del gravame, per violazione degli artt. 19, comma
3, e 21 del D.Leg. vo 546/92.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in TR, addì 12.12.2025.
Il Giudice Monocratico