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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 14/05/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Giardina, al termine dell'udienza del 14/05/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25/2025 R.G., promossa
DA
C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. RIZZO FABRIZIO e dall'avv. CONSENTINO ANTONIO MARIANO
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. GRIMAUDO DANIELA P.IVA_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - dipendente a tempo indeterminato del Comune di Parte_1 CP_1
con profilo di esecutore tecnico specializzato presso il 4° settore, uffici servizi
[...] demografici - ha impugnato la sanzione disciplinare del rimprovero scritto per avere, secondo la prospettazione datoriale, “utilizzato, in una nota trasmessa a diversi soggetti interni ed esterni, toni irrispettosi e con utilizzo di termini palesemente denigratori ed offensivi delle qualità morali e professionali della propria Dirigenza”.
Il ricorrente, pur non contestando i fatti che hanno occasionato l'avvio del procedimento disciplinare, ha ritenuto gli stessi privi di rilevanza disciplinare;
ha precisato, infatti, di non avere posto in essere una condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti e terzi;
ha rappresentato, soltanto, di avere notiziato le “Autorità deputate per legge al controllo di legittimità dell'operato dell'Ente” dei fatti occorsi in data 26.2.2024 senza, pur tuttavia, travalicare “i limiti di continenza funzionali a tale scopo”; ha chiesto all'adito Tribunale di “accertare e dichiarare
1 l'illegittimità del provvedimento del giorno 20.06.2024 reso dal Comune di - Per Controparte_1
l'effetto, annullare la sanzione disciplinare irrogata nei confronti di;
- Con vittoria di Parte_1 spese.
2. Il , con memoria depositata in data 28.2.2025, ha Controparte_1 contestato in fatto ed in diritto il ricorso di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
3. La causa, esperito il tentativo di conciliazione, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
4. Entrambe le parti convengono che al fine di vagliare la legittimità della sanzione irrogata occorre prendere le mosse dal contenuto della nota del 13.09.2022 n. 72955 con la quale il ricorrente e la collega hanno lamentato, con nota indirizzata al CP_2
Sindaco, al Segretario Generale e al Dirigente del IV settore, l'afflusso incontrollato del pubblico presso l'ufficio deputato al rilascio delle carte di identità nonché la presenza, alle volte, di comportamenti insistenti, aggressivi e violenti da parte degli utenti.
A fronte della richiesta di intervento per evitare il verificarsi di episodi potenzialmente idonei a ledere l'incolumità dei dipendenti, il Dirigente del IV settore del Comune di
, con nota n. 75464 del 19.9.2022, ha: i) precisato che il servizio di Controparte_1 portineria è demandato al terzo settore e non anche al quarto;
ii) rappresentato che “solo in caso di eccessivo afflusso di pubblico si è concordato con il Dirigente del 3° Settore il supporto di n. 1 unità di cat. A di questo settore, anche perché non si potrebbe assegnare alcuna unità in via permanente stante la cronica carenza di personale”; iii) invitato gli addetti al Front Office Carte di Identità di consegnare “al personale di portineria specifico prospetto contenente i nominativi degli utenti che hanno la prenotazione per il giorno dopo effettuata sulla piattaforma ministeriale, nonché eventuali prenotazioni effettuate tramite l'ufficio per casi improrogabile urgenza, affinché la portineria consenta l'ingresso solo agli utenti prenotati” nonché di “segnalare formalmente se la portineria consenta l'accesso anche al di fuori del suddetto elenco senza che l'Ufficio Carte di identità ne sia a conoscenza”.
I dipendenti addetti al Fronti Office Carta di identità, con successiva nota del
19.10.2022, hanno dichiarato che “la situazione (…) all'interno dell'ufficio è migliorata” e che “gli addetti al servizio di portineria del Palazzo, sono più partecipi a regolare il flusso delle persone dovuto al fatto che (…) ogni mattina gli viene consegnato un elenco completo degli appuntamenti presi tramite Agenda
CIE”; ciononostante hanno registrato pur sempre “la presenza del singolo scalmanato che gridando e offendendo il personale tutto, cerca di ottenere come se fosse obbligo e senza aver effettuato alcuna prenotazione, il rilascio della carta di identità”.
A distanza di oltre un anno, il ricorrente, con nota del 27.2.2024, ha segnalato al
Sindaco, al Dirigente del IV settore e al Segretario generale, quanto “avvenuto nella giornata del
2 26.2.2024 alle ore 12.45 circa nell'ufficio rilascio Carte d'identità” ovvero quanto segue: “premesso che l'orario di ricevimento al pubblico è fissato dal Dirigente dalle ore 08:30 alle 12:30.
Dopo tale orario la porta e la grata dell'ufficio erano chiusi dall'interno in quanto il personale d'interno all'ufficio è impegnato nella contabilizzazione del denaro contante.
Nonostante quanto sopra scritto nell'orario indicato all'esterno nell'androne del Palazzo si udivano delle voci alquanto sostenute e nel frattempo qualcuno ha bussato e ha aperto contemporaneamente la porta inserendosi all'interno dell'ufficio.
Prontamente il sottoscritto ha lasciato la postazione dove era seduto per recarsi al cospetto della persona che era entrata nell'ufficio.
Così lo scrivente ha invitato quest'ultima ad uscire gentilmente con modo garbato spiegando nuovamente che l'ufficio era già chiuso al pubblico e quindi era necessario che tornasse in orario d'ufficio con la relativa prenotazione online.
Trattasi di persona di sesso femminile di nazionalità straniera.
Tale soggetto all'invito di accomodarsi fuori ha reagito in modo non consono, infatti, ha profferito frasi
“fate schifo. siete razzisti e altro”.
La signora dopo tale invito si è allontanata ed il sottoscritto è ritornato nella propria postazione di lavoro chiudendo la porta con la chiave.
Dopo dieci minuti circa una persona ha bussato con veemenza e ripetutamente alla porta dell'ufficio in questione.
Pertanto lo scrivente vista l'insistenza ha aperto la porta e a tal proposito è stato immediatamente aggredito verbalmente da una persona di sesso maschile che è risultato essere il marito della signora che pochi minuti prima aveva tentato di entrare nell'ufficio.
Nello specifico il signore in questione sin da subito ha alzato il tono della voce e con fare minaccioso puntandomi il dito contro e avvicinandosi al cospetto del sottoscritto ha profferito testuali parole: “ti taglio la testa, ti ammazzo, zitto e vai a lavorare che non fai un cazzo” ed altro non ben percepito.
Tali minacce sono state ben udite dal personale dipendente in servizio in codesto ufficio e dal personale addetto al servizio di portierato nonchè da circa quattro persone presenti nell'androne (…).
La presente è inoltrata alla Dirigente Dottoressa che sovraintende l'ufficio in quanto Persona_1 datore di lavoro al fine di volere intraprendere tutti i provvedimenti conseguenziali a tutela dell'incolumità dello scrivente e dei colleghi dell'ufficio in quanto come relazionato non si conosce la reale intenzione del soggetto sopra indicato considerato che ha minacciato di morte il sottoscritto oltre alla diffamazione e alla calunnia.
Qualora la S.V. ritenga esserci reati di natura penali perseguibili d'ufficio invierà codesta relazione all'Autorità Giudiziaria Preposta con conseguente CNR.
Il sottoscritto si riserva nei termini di 90 giorni di presentare querela di parte qualora fosse necessaria.
3 Tanto si comunica per dovere d'ufficio”.
Il Dirigente del IV settore, con nota del 11.3.2024, nel richiamare il contenuto delle note sopracitate del 13.09.2022, 19.9.2022 e del 19.10.2022, ha chiesto al ricorrente di “confermare che quotidianamente (e quindi anche nella data del 26/02/2024) l'Ufficio Carte di Identità abbia, in ottemperanza alle direttive impartite, fornito regolarmente e preventivamente alla portineria l'elenco delle prenotazioni e quindi se la portineria abbia consentito l'accesso anche al di fuori del suddetto elenco poiché diversamente non si spiega come l'utente non prenotato si trovasse all'interno dell'Ufficio Carte di Identità”; ha rappresentato al Sindaco di non avere “altro mezzo “gestionale” per evitare il ripetersi di siffatte evenienze se non richiedere, ove possibile, la presenza giornaliera di un agente di polizia municipale” nonché di avere “potenziato l'Ufficio Carte di Identità con l'assegnazione di una ulteriore unità
(attualmente vi sono n. 3 postazioni di sportello) sottratta ad altri uffici dei servizi demografici che pur necessitano anch'essi di potenziamento”; ha invitato il Dirigente del III settore “di ribadire agli addetti alla Portineria, come concordato, la necessità di consentire l'ingresso solo agli utenti forniti di prenotazione”; ha sollecitato il responsabile dell'Ufficio Carte di identità a verificare quotidianamente “che vengano rispettate le suddette direttive per il coordinamento fra ufficio Carte di
Identità e Portineria finalizzate al regolare ingresso all'Ufficio Carte di Identità per i soli utenti in possesso di prenotazione, riferendo formalmente alla scrivente su eventuali inadempienze”.
Il ricorrente, in risposta, ha trasmesso alla Dirigente del IV settore e per conoscenza al
Sindaco, al Segretario Generale del Comune, alla Prefettura di Trapani, alla Procura della
Repubblica e allo Spresal, la seguente nota del 29.3.2024 n. 26203: “In riferimento alla nota in oggetto, Protocollo 21303 del 11/03/2024, inaspettatamente la S.V. ha solamente fatto generico, ultroneo e quindi inutile riferimento alle problematiche in cui versa, già da tempo, l'ufficio Carte d'Identità del Comune di peraltro già note al personale che ivi presta servizio. Controparte_1
Ella, a ben vedere, nella qualità, avrebbe invece dovuto soffermarsi, doverosamente ed ex lege, sull'increscioso episodio, per nulla isolato, occorso ai danni della scrivente nell'esercizio delle proprie funzioni di dipendente del dal sottoscritto eloquentemente e tempestivamente Controparte_1 riferitoLe con la missiva oggetto di Suo riscontro giusta la nota Protocollo 21303 del 11/03/2024.
Per inciso, è fin troppo evidente come sia necessario un intervento risolutivo concretamente volto ad evitare che il descritto ed asssai spiacevole accadimento abbia nuovamente a verificarsi.
Ella, tuttavia, alla stregua dell'intercorsa corrispondenza - a cominciare dalla nota Protocollo 17228 del 27/02/2024 "Relazione di Servizio" a Leri inviata dall'esponente - in ragione del Suo ruolo di
Datore di Lavoro e come responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro, avrebbe avuto informare, senza indugio, le Autorità Competenti al fine di tutelare l'integrità fisica e morale dei dipendenti che prestano attività lavorativa nell'ufficio Carte di Identità. Tale necessario incombente sembrerebbe non essere di Suo interesse, con ogni pedissequa grave Sua violazione.
4 Stando così le cose, rilevata l'irresponsabile Sua inerzia ed il tempo decorso, sarà cura dello scrivente inviare la presente anche alle Autorità in indirizzo, affinchè ognuna di esse possa assumemere le proprie determinazioni di rispettiva competenza.
E' bene precisare, ove non Le sia chiaro, che la fattispecie, indi il noto episodio occorso ai danni del sottoscritto, nell'occasione pubblico ufficiale, integrano le fattispecie criminose previste e punite dagli articoli
336, 361 e 341 bis del codice penale.
In ultimo, è doverso informarLa che il sottoscritto provvederà, comunque, a sporgere formale e dettagliata querela avanti agli organi inquirenti, nonostante la procedibilità dei reati de quibus sia d'ufficio in ragione della riferita qualità di pubblico ufficiale nell'incresciosa occasione rivestita dallo scrivente.
Tanto, ad ogni effetto di legge”.
L'Ufficio Procedimenti Disciplinari, a seguito di segnalazione da parte del Dirigente del
IV settore, ha evidenziato che la superiore nota prot. n. 2603 del 29.3.2024 “contiene toni irrispettosi e con utilizzo di termini palesemente denigratori ed offensivi delle qualità morali e professionali della propria Dirigenza” precisando che “Frasi quali: Tale necessario incombente non sembrerebbe essere di Suo interesse, con ogni pedissequa grave sua violazione” – “rilevata l'irresponsabile Sua inerzia”
– “è bene precisare, ove non Le sia chiaro...” in riferimento alla presunta omissione da parte del Dirigente oltre a non avere alcun fondamento poichè riferisce la stessa si è sempre e comunque attivata con ogni strumento gestionale a propria disposizione per contenere al massimo il ripetersi di episodi come quelli lamentati dalla S.S. ed oltre ad avere - contrariamente a quanto affermato dalla S.S. - informato dell'accaduto la Compagnia Carabinieri di con pec prot. n. 21305 del 11/03/ 2024, Controparte_1 sono chiaramente e comunque in contrasto con il comportamento che dovrebbe tenere un dipendente pubblico tanto più nei confronti di un superiore gerarchico, toni irriguardosi ed offensivi e comunque lesivi della dignità della persona”.
Instaurato il procedimento disciplinare, l'UPD – “rilevato che il dipendente è incorso in una violazione dei doveri comportamentali avendo utilizzato espressioni e giudizi atti ad arrecare un'offesa all'onore e al decoro del dirigente peraltro suo superiore gerarchico, venendo meno ai doveri imposti dalla vigente normativa” e ritenuta integrante “soltanto la fattispecie di infrazione disciplinare prevista nel
CCNL Funzioni Locali 2019-2021 sottoscritto il 16/11/2022 e nello specifico (…) nella fattispecie prevista dall'art. 72 comma 3 lett. b) del citato CCNL in quanto *condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi” - ha irrogato la sanzione del rimprovero scritto.
5. Tanto premesso in punto di fatto si osserva come la superiore sanzione sia stata irrogata per l'utilizzo da parte del lavoratore - nell'esercizio del diritto di critica sulla gestione della sicurezza nei luoghi in cui vengono rilasciate le carte di identità - di toni e frasi offensive nei confronti di colei che pacificamente, secondo quanto è dato leggere nella
5 nota del 11.3.2024 n. 21303, rivestiva la qualifica di responsabile della sicurezza. Del resto, nel provvedimento di irrogazione della sanzione è stato precisato che “l'illecito disciplinare è circoscritto solo ai contenuti e toni utilizzati nella nota trasmessa a diversi soggetti interni (Sindaco,
Segretario Generale) ed esterni (Prefettura, Procura della Repubblica, Spresal), e non anche al fatto che sia stato direttamente il dipendente ad informare le autorità competenti (fatto mai contestato)”.
Così circoscritto il tema oggetto di indagine, ritiene il Tribunale di dovere richiamare, in via preliminare, gli insegnamenti giurisprudenziali in tema di diritto di critica così come recentemente sintetizzati dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 10864/2025 (che si richiama ed integra, come segue, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp att. c.p.c.).
6. Il diritto di critica trova fondamento: i) nella nostra Costituzione che, all'art. 21, riconosce a tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione;
ii) nell'art. 10 della Cedu che ribadisce come “Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione”; iii) nell'art. 11 della CDFUE, il quale riconosce ad ogni persona la libertà di espressione, includente quella di opinione e comunicazione;
iv) nell'art. 1 dello Statuto dei lavoratori che riafferma “I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge”.
Il diritto di critica si esercita attraverso la esternazione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, per sua natura, è frutto di un'interpretazione soggettiva e personale di fatti e comportamenti. La manifestazione del pensiero in chiave critica reca con sé, di regola, un giudizio negativo, di disapprovazione dei comportamenti altrui o di dissenso rispetto alle opinioni altrui e possiede, quindi, una incomprimibile potenzialità lesiva nei confronti del destinatario, del suo onore e della sua reputazione. Come si è osservato, qualunque critica rivolta ad una persona è idonea ad incidere sulla sua reputazione e, tuttavia, escludere il diritto di critica ogniqualvolta leda, sia pure in modo minimo, la reputazione altrui, significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero (v. Cass. n. 12420 del 2008; n. 1434 del 2015; n. 38215 del 2021).
La necessità di un contemperamento del diritto di critica con il diritto, di pari rilevanza costituzionale, all'onore e alla reputazione, impone l'osservanza di determinati limiti (cfr., sul punto, Cass. n. 3627 del 2025).
La giurisprudenza ha individuato i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica nella continenza formale e sostanziale, legati rispettivamente alla correttezza e misura del linguaggio adoperato e alla veridicità dei fatti, intesa in senso non assoluto ma soggettivo, nonché nel requisito di pertinenza, intesa come rispondenza della critica ad un interesse
6 meritevole di tutela in confronto con il bene suscettibile di lesione (v. Cass. n. 21362 del
2013; n. 29008 del 2008; n. 23798 del 2007; n. 11220 del 2004; più recentemente, Cass. n.
5523 del 2016; n. 19092 del 2018; n. 14527 del 2018; n. 18176 del 2018; Cass. n. 3627 del
2025).
Sul versante della continenza formale si è specificato che l'esposizione della critica deve avvenire nel rispetto dei canoni di correttezza, misura e rispetto della dignità altrui. Possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato (v. Cass. n. 12420 del 2008; n. 1434 del 2015; n. 12522 del 2016).
L'offesa è “gratuita” quando non sia in alcun modo collegata e funzionale allo scopo per cui la critica è mossa.
Con specifico riferimento al rapporto di lavoro si è poi affermato che il limite di continenza espressiva può dirsi “esemplificativamente superato ove si attribuiscano all'impresa datoriale od ai suoi rappresentanti qualità apertamente disonorevoli, con riferimenti volgari e infamanti e tali da suscitare disprezzo e dileggio, ovvero si rendano affermazioni ingiuriose e denigratorie, con l'addebito di condotte riprovevoli o moralmente censurabili, se non addirittura integranti gli estremi di un reato, oppure anche ove la manifestazione di pensiero trasmodi in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira” (così Cass. n. 1379 del 2019 cit.).
Il limite della continenza sostanziale esige che, quando la critica consista in un giudizio su fatti o condotte ascritti alla persona criticata, questi fatti siano veri, anche solo putativamente, e cioè sulla base di un'incolpevole convinzione del dichiarante (v. Cass. n.
7847 del 2011; n. 25420 del 2017; n. 38215 del 2021).
Sotto il profilo della pertinenza, si è osservato che la critica deve rispondere ad un interesse meritevole di tutela. Nell'ambito del diritto di cronaca tale requisito viene definito continenza materiale, parametrata all'interesse pubblico alla diffusione dell'informazione.
Nel rapporto di lavoro è sicuramente interesse meritevole quello che si relazioni direttamente o indirettamente con le condizioni del lavoro e dell'impresa, come le rivendicazioni di carattere sindacale o le manifestazioni di opinione attinenti al contratto di lavoro, mentre sono suscettibili di esondare dal limite della pertinenza le critiche rivolte al datore di lavoro, magari afferenti le sue qualità personali, oggettivamente avulse da ogni correlazione con il rapporto contrattuale e gratuitamente mirate a ledere la sua onorabilità
(così Cass. n. 1379 del 2019 cit.).
Proprio in tema di esercizio del diritto di critica del lavoratore nei confronti del datore di lavoro la Corte di Cassazione ha inoltre affermato la legittimità ove il prestatore (anche nel
7 caso in cui il suo comportamento si traduca in una denuncia in sede penale, la cui legittimazione si fonda sugli articoli 24, primo comma e 21, primo comma, della
Costituzione) si sia limitato a difendere la propria posizione soggettiva, senza travalicare, con dolo o colpa grave, la soglia del rispetto della verità oggettiva, con modalità e termini tali da non ledere gratuitamente il decoro del datore di lavoro o del proprio superiore gerarchico e determinare un pregiudizio per l'impresa (v. Cass. n. 29008 del 2008; n. 16000 del 2009; n. 21649 del 2016). In tale ottica si è valorizzata anche la finalizzazione della critica a sollecitare l'attivazione del potere gerarchico ed organizzativo del datore di lavoro, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., in funzione di una migliore coesistenza delle diverse realtà operanti all'interno dei luoghi di lavoro e ad evitare conflittualità (v. Cass. n. 21649 del 2016 cit.).
7. Applicando i principi di diritto espressi dalla Suprema Corte al caso di specie, deve rilevarsi che nella nota del 29.3.2024 n. 26203 il ricorrente si è limitato a criticare la mancata presa di posizione della Dirigente in ordine all'episodio occorso in data 26.2.2025, ritenendo necessario - stante l'insufficienza delle misure adottate sino a quel momento - “un intervento risolutivo concretamente volto ad evitare che il descritto ed assai spiacevole accadimento abbia nuovamente a verificarsi”; egli ha poi lamentato la mancata trasmissione della notizia di reato alla procura e ha ritenuto di notiziare le varie autorità per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Ora è indubbiamente vero che la Dirigente, in data 11.3.2024, ha trasmesso la notizia di reato alla Compagnia Carabinieri di;
ma è altresì vero che di tale Controparte_1 circostanza il ricorrente ne è venuto a conoscenza solo in data 3.4.2025 ovvero a distanza di cinque giorni dalla trasmissione della nota contestata e di quasi 40 giorni dal deposito della relazione di servizio in ordine ai fatti occorsi il 26.2.2025; rileva, pertanto, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra indicate, un'incolpevole convinzione del dichiarante circa la veridicità della condotta omissiva addebitata alla persona criticata.
I toni utilizzati costituiscono in ogni caso espressione di una ampia critica articolata e appaiono compatibili con lo stato d'animo del ricorrente preoccupato dalle minacce, anche di morte, ricevute nell'esercizio delle sue funzioni. Del resto, l'inidoneità delle soluzioni adottate sino al 26.2.2025 risulta oltremodo confermata dalla lettura dalle note del 7.3.2025
e del 11.3.2025 con le quali il responsabile coordinatore Uffici Anagrafe, a fronte di continui episodi “disdicevoli”, ha chiesto l'attivazione del servizio di videoregistrazione telecamere e quello di vigilanza qualifica all'ingresso.
In tale ordine di idee, le espressioni utilizzate e contestate – «Tale necessario incombente non sembrerebbe essere di Suo interesse, con ogni pedissequa grave sua violazione” – “rilevata l'irresponsabile
8 Sua inerzia” – “è bene precisare, ove non Le sia chiaro...” » - non appaiono offensivi della dignità
e/o del decoro del Dirigente di settore né sembrano tradursi in una aggressione gratuita e fine a sé stessa;
esse non appaiono dunque avere oltrepassato la barriera della continenza formale, non essendo stata la critica sulla gestione della sicurezza veicolata con epiteti volgari, disonorevoli o infamanti.
Si ritiene, pertanto, che la condotta contestata al ricorrente sia priva di rilievo disciplinare, risolvendosi in una manifestazione legittima del diritto di critica riconosciuto al dipendente nei confronti del datore di lavoro e di un superiore gerarchico;
essa appare rispettosa dei limiti della continenza e pertinenza.
In conclusione, non risultando la condotta non conforme ai principi di correttezza, la sanzione va annullata.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e del valore indeterminabile della controversia
(Cassazione civile n. 24979/2018)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
- annulla la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente con nota del 20.6.2024;
- condanna il , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, a rifondere al ricorrente le spese del procedimento di merito che si liquidano in €
3.689,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA
Così deciso in Marsala, il 14/05/2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Francesco
Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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