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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 22/07/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
RG Nr. 43/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dr. Marina Caparelli Presidente
Dr. Marina Vitulli Consigliere
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. depositato in data 10 aprile 2025
Da
(c.f. ) con Parte_1 P.IVA_1 sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Paolo Bonetti (c.f.
), Luca Iero (c.f. e Franco Maria Foramiti (c.f. C.F._1 C.F._2
) in forza di procura generale alle liti per atto del notaio di C.F._3 Persona_1
Fiumicino del 22/03/2024, rep. n. 37875, racc. n. 7313, e con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale
di Trieste, Via Battisti n. 10/D; i difensori dichiarano che i rispettivi indirizzi di P.E.C. e di Pt_1 posta elettronica ordinaria sono: E ; Email_1 Email_3
E ; Email_4 Email_5
Email_6 Email_7
- ricorrente in riassunzione, appellante -
1 Contro
Avv. COZZOLINO ROSALBA ( ), con studio in via Palladio 56 VERONA, C.F._4 posta pec Email_8
- convenuta in riassunzione -
Oggetto richiesta di restituzione onorari ai sensi dell'art. 389 c.p.c. a seguito dell'Ordinanza n.
4079/2025 emessa dalla Corte di Cassazione in data 31 gennaio 2025, che ha cassato senza rinvio la sentenza n. 231/2018 emessa dalla Corte di Appello di Trieste il 4/26.10.2018 R.G.105/18.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente in riassunzione: ai sensi dell'art. 389 c.p.c. sopra citato, che l'Ecc. Corte di Appello di Trieste, respinta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa, voglia, previa fissazione dell'udienza di discussione e la nomina del Giudice relatore, condannare ZO SA alla restituzione in favore dell'
[...] di quanto alla stessa erogato, in esecuzione delle sentenze Controparte_1 del Tribunale di Udine n. 306/2017 e della Corte di Appello di Trieste n. 231/2018, della complessiva somma di € 11.762,64 dovuta per i titoli di cui in narrativa del presente atto, con gli ulteriori importi per oneri accessori maturati e maturandi per legge fino al giorno del saldo, oltre le spese e competenze e onorari di avvocato.
Conclusioni contenute in atto depositato in data 16 maggio 2025:
a seguito del ricorso ex art. 389 c.p.c. e il relativo decreto di fissazione udienza ritualmente notificato all'avv. ZO, quest'ultima ha preso contatti con l'Istituto e si è giunti alla stipula di una scrittura transattiva nella quale controparte si impegna a corrispondere ratealmente (un acconto, già versato, e successive 20 rate da 550,00 ciascuna) la somma complessiva di € 11.762,64 all' che in cambio Pt_1 si è obbligato a non coltivare ulteriormente il giudizio e, dunque, a rinunciare a coltivare l'azione.
A tal fine si evidenzia che le parti non compariranno né all'udienza del prossimo 26 giugno 2025, né alla successiva che verrà stabilita dall'Ecc.mo Collegio, con conseguente estinzione del processo ex art. 309 del codice di rito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.La Corte di Cassazione ha pronunciato in data 31/01/2025 l'ordinanza n.4079/2025, depositata il
17.02.2025, con cui ha accolto il ricorso principale proposto dall' cassando senza rinvio la Pt_1 sentenza di questa Corte di Appello n. 231/2018 ed annullando la sentenza con cui i giudici di appello avevano confermato la sentenza di primo grado del tribunale di Udine n. 306/2017.
2 I giudici di merito avevano accolto le domande proposte in primo grado da e CP_2 [...]
entrambi difesi dall'avv. SA ZO, i quali lamentavano che, cessati dal CP_3 servizio come piloti dell'aeronautica militare ed iscritti all'Inpdap, erano stati assunti da una compagnia aerea privata come piloti con iscrizione al fondo volo gestito dall' Pt_1
Ad avviso dei ricorrenti l' aveva errato nell'evadere la domanda di ricongiunzione dei piloti Pt_1 poiché aveva omesso di calcolare, in detrazione, gli interessi sulla contribuzione da ricongiungere previsti dall'art. 2 comma 2 legge n. 29 del 1979 a carico della gestione di provenienza (Inpdap).
Per contro, secondo i giudici di legittimità, in applicazione di orientamento consolidato iniziato nel
2019 con sentenza n. 20522, l' aveva operato correttamente poiché trattandosi di soggetti non Pt_1 pensionati, all'epoca della loro iscrizione al fondo volo, i contributi versati in precedenza all'Inpdap, erano stati automaticamente versati alla gestione al fine di costituire la posizione assicurativa ex Pt_1 art. 124 DPR n. 1092/1973. Versamento realizzato senza interessi ex art. 125 DPR n. 1092/1973 , con conseguente inapplicabilità dell'art. 2 comma 2 legge 29 del 1979 invocato dai precedenti giudici di merito aditi, poiché i contributi erano già stati trasferiti al FPLD dell' e quindi non erano più nella Pt_1 disponibilità della forma di previdenza sostitutiva.
I giudici di legittimità valorizzavano che nel caso di specie la domanda di ricongiunzione era stata presentata prima dell'abrogazione dell'art. 124 cit. per effetto dell'art. 12 comma 12 undecies del DL
78/2010 conv. In legge 122/2010.
Pertanto decidendo nel merito, la Corte di Cassazione rigettava le domande proposte dai ricorrenti in primo grado, disponendo la compensazione delle spese di lite di tutti i gradi del processo.
2.L' premesso che a seguito delle difese assunte dall' in primo e secondo grado, l'ente era Pt_1 Pt_1 stato condannato al pagamento in favore dei ricorrenti e appellati delle spese di lite;
in particolare euro 5086,00 per il primo grado ed euro 4500,00 oltre accessori per il secondo grado, riassumeva il giudizio al fine di ottenere la restituzione delle spese di lite che aveva liquidato su richiesta espressa in favore dell'avv. ZO SA dichiaratasi anticipataria.
Evidenziava il riassumente che la professionista aveva escluso di dover restituire gli importi ricevuti a titolo di spese processuali in assenza di espresso comando giudiziale.
3. Nelle more del giudizio di riassunzione l' comunicava a questa Corte che le parti avevano Pt_1 raggiunto un accordo conciliativo per la restituzione degli importi indebitamente ricevuti dall'avv.
ZO; evidenziava pertanto che le parti non avevano più interesse alla prosecuzione del giudizio e che all'udienza collegiale già fissata per il 26 giugno 2025 nessuna delle parti sarebbe comparsa.
4. La Corte di Appello di Trieste, preso atto di quanto comunicato con atto depositato dall' in Pt_1 forma telematica, all'udienza del 26 giugno 2025 dava atto che nessuna delle parti era comparsa e,
3 in applicazione di quanto previsto dagli artt. 281-309 c.p.c., disponeva nuovo rinvio della causa alla udienza del 9 luglio 2025.
In assenza delle parti all'udienza del 9 luglio 2025 la Corte di Appello di Trieste decideva la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'inattività delle parti ex artt. 181 e 309 c.p.c. consente al Collegio di disporre la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio.
In merito alle spese di questo giudizio di rinvio l'accordo conciliativo sopravvenuto consente a questa
Corte di non emettere alcuna pronuncia, considerato che in ragione dell'ordinanza della Corte di
Cassazione n. 4079/2025 è stata decisa la compensazione delle spese di lite di tutti i gradi e che a seguito della riassunzione del giudizio da parte dell' le parti- in data 5 maggio 2025- hanno Pt_1 raggiunto accordo transattivo stragiudiziale con cui l'Avv. ZO si è impegnata a restituire all' ratealmente, gli importi ricevuti a titolo di spese processuali e nessuna delle parti si è più Pt_1 presentata in udienza.
PER QUESTI MOTIVI
- Ai sensi degli artt. 309-181 c.p.c. dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
- nulla sulle spese di lite atteso l'accordo intervenuto tra le parti.
Trieste, 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
La Presidente
Marina Caparelli
4
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dr. Marina Caparelli Presidente
Dr. Marina Vitulli Consigliere
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. depositato in data 10 aprile 2025
Da
(c.f. ) con Parte_1 P.IVA_1 sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Paolo Bonetti (c.f.
), Luca Iero (c.f. e Franco Maria Foramiti (c.f. C.F._1 C.F._2
) in forza di procura generale alle liti per atto del notaio di C.F._3 Persona_1
Fiumicino del 22/03/2024, rep. n. 37875, racc. n. 7313, e con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale
di Trieste, Via Battisti n. 10/D; i difensori dichiarano che i rispettivi indirizzi di P.E.C. e di Pt_1 posta elettronica ordinaria sono: E ; Email_1 Email_3
E ; Email_4 Email_5
Email_6 Email_7
- ricorrente in riassunzione, appellante -
1 Contro
Avv. COZZOLINO ROSALBA ( ), con studio in via Palladio 56 VERONA, C.F._4 posta pec Email_8
- convenuta in riassunzione -
Oggetto richiesta di restituzione onorari ai sensi dell'art. 389 c.p.c. a seguito dell'Ordinanza n.
4079/2025 emessa dalla Corte di Cassazione in data 31 gennaio 2025, che ha cassato senza rinvio la sentenza n. 231/2018 emessa dalla Corte di Appello di Trieste il 4/26.10.2018 R.G.105/18.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente in riassunzione: ai sensi dell'art. 389 c.p.c. sopra citato, che l'Ecc. Corte di Appello di Trieste, respinta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa, voglia, previa fissazione dell'udienza di discussione e la nomina del Giudice relatore, condannare ZO SA alla restituzione in favore dell'
[...] di quanto alla stessa erogato, in esecuzione delle sentenze Controparte_1 del Tribunale di Udine n. 306/2017 e della Corte di Appello di Trieste n. 231/2018, della complessiva somma di € 11.762,64 dovuta per i titoli di cui in narrativa del presente atto, con gli ulteriori importi per oneri accessori maturati e maturandi per legge fino al giorno del saldo, oltre le spese e competenze e onorari di avvocato.
Conclusioni contenute in atto depositato in data 16 maggio 2025:
a seguito del ricorso ex art. 389 c.p.c. e il relativo decreto di fissazione udienza ritualmente notificato all'avv. ZO, quest'ultima ha preso contatti con l'Istituto e si è giunti alla stipula di una scrittura transattiva nella quale controparte si impegna a corrispondere ratealmente (un acconto, già versato, e successive 20 rate da 550,00 ciascuna) la somma complessiva di € 11.762,64 all' che in cambio Pt_1 si è obbligato a non coltivare ulteriormente il giudizio e, dunque, a rinunciare a coltivare l'azione.
A tal fine si evidenzia che le parti non compariranno né all'udienza del prossimo 26 giugno 2025, né alla successiva che verrà stabilita dall'Ecc.mo Collegio, con conseguente estinzione del processo ex art. 309 del codice di rito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.La Corte di Cassazione ha pronunciato in data 31/01/2025 l'ordinanza n.4079/2025, depositata il
17.02.2025, con cui ha accolto il ricorso principale proposto dall' cassando senza rinvio la Pt_1 sentenza di questa Corte di Appello n. 231/2018 ed annullando la sentenza con cui i giudici di appello avevano confermato la sentenza di primo grado del tribunale di Udine n. 306/2017.
2 I giudici di merito avevano accolto le domande proposte in primo grado da e CP_2 [...]
entrambi difesi dall'avv. SA ZO, i quali lamentavano che, cessati dal CP_3 servizio come piloti dell'aeronautica militare ed iscritti all'Inpdap, erano stati assunti da una compagnia aerea privata come piloti con iscrizione al fondo volo gestito dall' Pt_1
Ad avviso dei ricorrenti l' aveva errato nell'evadere la domanda di ricongiunzione dei piloti Pt_1 poiché aveva omesso di calcolare, in detrazione, gli interessi sulla contribuzione da ricongiungere previsti dall'art. 2 comma 2 legge n. 29 del 1979 a carico della gestione di provenienza (Inpdap).
Per contro, secondo i giudici di legittimità, in applicazione di orientamento consolidato iniziato nel
2019 con sentenza n. 20522, l' aveva operato correttamente poiché trattandosi di soggetti non Pt_1 pensionati, all'epoca della loro iscrizione al fondo volo, i contributi versati in precedenza all'Inpdap, erano stati automaticamente versati alla gestione al fine di costituire la posizione assicurativa ex Pt_1 art. 124 DPR n. 1092/1973. Versamento realizzato senza interessi ex art. 125 DPR n. 1092/1973 , con conseguente inapplicabilità dell'art. 2 comma 2 legge 29 del 1979 invocato dai precedenti giudici di merito aditi, poiché i contributi erano già stati trasferiti al FPLD dell' e quindi non erano più nella Pt_1 disponibilità della forma di previdenza sostitutiva.
I giudici di legittimità valorizzavano che nel caso di specie la domanda di ricongiunzione era stata presentata prima dell'abrogazione dell'art. 124 cit. per effetto dell'art. 12 comma 12 undecies del DL
78/2010 conv. In legge 122/2010.
Pertanto decidendo nel merito, la Corte di Cassazione rigettava le domande proposte dai ricorrenti in primo grado, disponendo la compensazione delle spese di lite di tutti i gradi del processo.
2.L' premesso che a seguito delle difese assunte dall' in primo e secondo grado, l'ente era Pt_1 Pt_1 stato condannato al pagamento in favore dei ricorrenti e appellati delle spese di lite;
in particolare euro 5086,00 per il primo grado ed euro 4500,00 oltre accessori per il secondo grado, riassumeva il giudizio al fine di ottenere la restituzione delle spese di lite che aveva liquidato su richiesta espressa in favore dell'avv. ZO SA dichiaratasi anticipataria.
Evidenziava il riassumente che la professionista aveva escluso di dover restituire gli importi ricevuti a titolo di spese processuali in assenza di espresso comando giudiziale.
3. Nelle more del giudizio di riassunzione l' comunicava a questa Corte che le parti avevano Pt_1 raggiunto un accordo conciliativo per la restituzione degli importi indebitamente ricevuti dall'avv.
ZO; evidenziava pertanto che le parti non avevano più interesse alla prosecuzione del giudizio e che all'udienza collegiale già fissata per il 26 giugno 2025 nessuna delle parti sarebbe comparsa.
4. La Corte di Appello di Trieste, preso atto di quanto comunicato con atto depositato dall' in Pt_1 forma telematica, all'udienza del 26 giugno 2025 dava atto che nessuna delle parti era comparsa e,
3 in applicazione di quanto previsto dagli artt. 281-309 c.p.c., disponeva nuovo rinvio della causa alla udienza del 9 luglio 2025.
In assenza delle parti all'udienza del 9 luglio 2025 la Corte di Appello di Trieste decideva la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'inattività delle parti ex artt. 181 e 309 c.p.c. consente al Collegio di disporre la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio.
In merito alle spese di questo giudizio di rinvio l'accordo conciliativo sopravvenuto consente a questa
Corte di non emettere alcuna pronuncia, considerato che in ragione dell'ordinanza della Corte di
Cassazione n. 4079/2025 è stata decisa la compensazione delle spese di lite di tutti i gradi e che a seguito della riassunzione del giudizio da parte dell' le parti- in data 5 maggio 2025- hanno Pt_1 raggiunto accordo transattivo stragiudiziale con cui l'Avv. ZO si è impegnata a restituire all' ratealmente, gli importi ricevuti a titolo di spese processuali e nessuna delle parti si è più Pt_1 presentata in udienza.
PER QUESTI MOTIVI
- Ai sensi degli artt. 309-181 c.p.c. dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
- nulla sulle spese di lite atteso l'accordo intervenuto tra le parti.
Trieste, 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
La Presidente
Marina Caparelli
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