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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/12/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOT, funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1444 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2020 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. CAVALIERI SIMONA, giusta Parte_1 procura in calce al ricorso in opposizione;
ricorrente
CONTRO
- in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ALLEGRINI FABRIZIO, giusta procura in atti;
resistente
Oggetto: malattia professionale -I.N.A.I.L.
provvedendo, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente come sopra epigrafata, con ricorso depositato in data14.10.2020, esponeva di essere titolare di un'azienda agricola con sede in Catanzaro, alla via Bellino, e di occuparsi personalmente della conduzione della medesima, svolgendo quotidianamente attività manuali di movimentazione di carichi consistenti in cassette di frutta e ortaggi, nonché di utilizzare macchinari agricoli quali motozappa, abbattitori di olive e trattori;
mansioni, che per loro natura, comportano un'esposizione costante e prolungata a vibrazioni indotte dall'impiego delle suddette attrezzature, con conseguente aggravio delle condizioni fisiche del ricorrente. In data 9 marzo 2017, veniva edotto dal medico del patronato circa l'origine professionale della patologia lamentata - dolori alla colonna vertebrale e significative difficoltà nella deambulazione, riconducibili tutte alle attività svolte nell'ambito della conduzione dell'azienda agricola. Lamentava che la richiesta di riconoscimento e di indennizzo avanzata all' era stata respinta, per difetto di nesso causale tra la patologia e CP_1
l'attività lavorativa esercitata, chiedeva il riconoscimento della malattia professionale spondilosi lombare, pari ad una menomazione del 12% o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, con condanna al pagamento, in suo favore, di quanto spettante a titolo di rendita ovvero, in subordine, di indennizzo, con la conseguente corresponsione degli interessi legali, della rivalutazione monetaria e delle spese di lite da distrarsi a favore del legale costituitosi ex art 93 c.p.c..
Si costituiva l' contestando in fatto e in diritto la pretesa avversaria di cui chiedeva CP_1 il rigetto, poiché destituito di ogni fondamento;
e spese come per legge.
La causa istruita mediante l'escussione dei testimoni, l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'espletamento della consulenza medico-legale, veniva discussa e decisa all'udienza del
05.12.2025 con contestuale stesura dei motivi della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Ciò posto, proprio alla stregua delle risultanze della consulenza tecnica, disposta per risolvere il contrasto insorto, tra le parti, sul piano squisitamente sanitario, della verifica del grado di menomazione della integrità psicofisica che affligge il ricorrente che lo stesso ricorrente aveva denunciato;
la domanda del ricorrente merita accoglimento.
Con procedimento logico immune da vizi, che il giudice condivide, il consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa , è infatti giunta alla conclusione che: Persona_1
“ … omissis … Le risultanze di cui all'anamnesi raccolta ed all'esame clinico-semeiologico sopra descritte espletate in sede di visita medico-peritale, inducono questo CTU a concludere che si può ritenere il periziato affetto da “Spondilo discoartrosi cervicale e lombosacrale con rizopatia multiple” ” tale da determinare una menomazione come conseguenza delle sollecitazioni biomeccaniche lavorative dovute ad un primitivo impegno del tratto lombosacrale con successivo interessamento del tratto cervicale come conseguenza dei microtraumi che esplicano la loro azione su tratti estesi della colonna. Derivante da malattia professionale per come tabellato dal D.M. 9
Aprile 2008 smi con cui si valuta la menomazione pari al 12% con decorrenza marzo 2017.”
Ed ancora in risposta alle osservazioni della resistente:
“In risposta alle controdeduzioni inviate per conto si ribadisce quanto già esplicitato CP_1
a pag 5-6-7 di questa perizia e si aggiunge che la valutazione nasce dalla manzione lavorativa svolta dal periziato (bracciante agricolo) che evidentemente nello svolgimento della propria attività lavorativa anche mediante l 'utilizzo di mezzi meccanici ha sottoposto il rachide in toto a sollecitazioni meccaniche che ne hanno determinato un grado di menomazione pari al 12%, come da malattia professionale per come tabellato dal D.M. 9 Aprile 2008 smi tabellato al n°193.”
Alla stregua delle argomentazioni, congrue e condivisibili, che l'ausiliario tecnico d'ufficio, la dott.ssa , ha illustrato, anche in risposta, alle osservazioni avanzate dal consulente Persona_1 dell' si deve infatti concludere che il danno biologico riscontrato a carico del ricorrente CP_1 abbia raggiunto una consistenza pari al 12 %.
Così rilevato è dunque possibile accogliere il ricorso.
Segue la condanna dell' ad erogare al ricorrente l'indennizzo, che gli spetta in base alla CP_1 percentuale di danno accertata, oltre interessi come per legge, a decorrere dalla data della domanda.
Le spese del giudizio, distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e così come quelle dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in atti, che sono poste definitivamente carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto riconosce la malattia professionale del ricorrente;
- condanna l' al pagamento dell'indennizzo in capitale, previsto per il danno biologico CP_1 riportato nella misura del 12%, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo; - condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in €. 1.200,00, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del costituito procuratore, ex art. 93 c.p.c.;
- pone, definitivamente, a carico dell' le spese di consulenza liquidate in atti. CP_1
Catanzaro 05/12/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOT, funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1444 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2020 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. CAVALIERI SIMONA, giusta Parte_1 procura in calce al ricorso in opposizione;
ricorrente
CONTRO
- in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ALLEGRINI FABRIZIO, giusta procura in atti;
resistente
Oggetto: malattia professionale -I.N.A.I.L.
provvedendo, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente come sopra epigrafata, con ricorso depositato in data14.10.2020, esponeva di essere titolare di un'azienda agricola con sede in Catanzaro, alla via Bellino, e di occuparsi personalmente della conduzione della medesima, svolgendo quotidianamente attività manuali di movimentazione di carichi consistenti in cassette di frutta e ortaggi, nonché di utilizzare macchinari agricoli quali motozappa, abbattitori di olive e trattori;
mansioni, che per loro natura, comportano un'esposizione costante e prolungata a vibrazioni indotte dall'impiego delle suddette attrezzature, con conseguente aggravio delle condizioni fisiche del ricorrente. In data 9 marzo 2017, veniva edotto dal medico del patronato circa l'origine professionale della patologia lamentata - dolori alla colonna vertebrale e significative difficoltà nella deambulazione, riconducibili tutte alle attività svolte nell'ambito della conduzione dell'azienda agricola. Lamentava che la richiesta di riconoscimento e di indennizzo avanzata all' era stata respinta, per difetto di nesso causale tra la patologia e CP_1
l'attività lavorativa esercitata, chiedeva il riconoscimento della malattia professionale spondilosi lombare, pari ad una menomazione del 12% o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, con condanna al pagamento, in suo favore, di quanto spettante a titolo di rendita ovvero, in subordine, di indennizzo, con la conseguente corresponsione degli interessi legali, della rivalutazione monetaria e delle spese di lite da distrarsi a favore del legale costituitosi ex art 93 c.p.c..
Si costituiva l' contestando in fatto e in diritto la pretesa avversaria di cui chiedeva CP_1 il rigetto, poiché destituito di ogni fondamento;
e spese come per legge.
La causa istruita mediante l'escussione dei testimoni, l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'espletamento della consulenza medico-legale, veniva discussa e decisa all'udienza del
05.12.2025 con contestuale stesura dei motivi della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Ciò posto, proprio alla stregua delle risultanze della consulenza tecnica, disposta per risolvere il contrasto insorto, tra le parti, sul piano squisitamente sanitario, della verifica del grado di menomazione della integrità psicofisica che affligge il ricorrente che lo stesso ricorrente aveva denunciato;
la domanda del ricorrente merita accoglimento.
Con procedimento logico immune da vizi, che il giudice condivide, il consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa , è infatti giunta alla conclusione che: Persona_1
“ … omissis … Le risultanze di cui all'anamnesi raccolta ed all'esame clinico-semeiologico sopra descritte espletate in sede di visita medico-peritale, inducono questo CTU a concludere che si può ritenere il periziato affetto da “Spondilo discoartrosi cervicale e lombosacrale con rizopatia multiple” ” tale da determinare una menomazione come conseguenza delle sollecitazioni biomeccaniche lavorative dovute ad un primitivo impegno del tratto lombosacrale con successivo interessamento del tratto cervicale come conseguenza dei microtraumi che esplicano la loro azione su tratti estesi della colonna. Derivante da malattia professionale per come tabellato dal D.M. 9
Aprile 2008 smi con cui si valuta la menomazione pari al 12% con decorrenza marzo 2017.”
Ed ancora in risposta alle osservazioni della resistente:
“In risposta alle controdeduzioni inviate per conto si ribadisce quanto già esplicitato CP_1
a pag 5-6-7 di questa perizia e si aggiunge che la valutazione nasce dalla manzione lavorativa svolta dal periziato (bracciante agricolo) che evidentemente nello svolgimento della propria attività lavorativa anche mediante l 'utilizzo di mezzi meccanici ha sottoposto il rachide in toto a sollecitazioni meccaniche che ne hanno determinato un grado di menomazione pari al 12%, come da malattia professionale per come tabellato dal D.M. 9 Aprile 2008 smi tabellato al n°193.”
Alla stregua delle argomentazioni, congrue e condivisibili, che l'ausiliario tecnico d'ufficio, la dott.ssa , ha illustrato, anche in risposta, alle osservazioni avanzate dal consulente Persona_1 dell' si deve infatti concludere che il danno biologico riscontrato a carico del ricorrente CP_1 abbia raggiunto una consistenza pari al 12 %.
Così rilevato è dunque possibile accogliere il ricorso.
Segue la condanna dell' ad erogare al ricorrente l'indennizzo, che gli spetta in base alla CP_1 percentuale di danno accertata, oltre interessi come per legge, a decorrere dalla data della domanda.
Le spese del giudizio, distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e così come quelle dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in atti, che sono poste definitivamente carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto riconosce la malattia professionale del ricorrente;
- condanna l' al pagamento dell'indennizzo in capitale, previsto per il danno biologico CP_1 riportato nella misura del 12%, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo; - condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in €. 1.200,00, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del costituito procuratore, ex art. 93 c.p.c.;
- pone, definitivamente, a carico dell' le spese di consulenza liquidate in atti. CP_1
Catanzaro 05/12/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro