Ordinanza cautelare 5 dicembre 2022
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00983/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03071/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3071 del 2022, proposto da Huhegala Huhegala, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampaolo Barone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Milano, Questura Parma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
del provvedimento n. 0288059 adottato dalla Questura di Milano in data 11.8.2021 e notificato in data 22.7.2022 ed il provvedimento Cat. A12/2022/dmn/Imm. N. 20 adottato dalla Questura di Parma in data 9.7.2022 e notificato in data 22.7.2022 e tutti i provvedimenti collegati anche non conosciuti dalle parti ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Milano e di Questura Parma;
Vista la memoria notificata e deposita il 16 febbraio 2026 con la quale parte ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 febbraio 2026 il dott. FA BE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha ritualmente notificato e depositato il ricorso all’esame, per gravare gli atti in epigrafe indicati;
Si sono costituite in resistenza le Amministrazioni, parimenti in epigrafe indicate;
Il 16 febbraio 2026 parte ricorrente ha depositato e notificato ai sensi dell’art. 84 c. 3 c.p.a., dichiarazione di rinuncia al ricorso;
La difesa erariale nulla ha rilevato;
All’udienza straordinaria del 20 febbraio 2026 la causa è passata in decisione;
Visto il disposto dell’art. 84 c. 4 c.p.a., ai sensi dell’art. 35 c.p.a., il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, posto che la rinuncia irrituale (in particolare, nella specie è mancata la notifica almeno dieci giorni prima dell’udienza) può comunque essere valutata come dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione (cfr. tra le molte, Tar Lazio, Roma, sez. I, 1° marzo 2021, n. 2452);
Può disporsi la compensazione delle spese, considerata la definizione in rito della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI RU, Presidente
CC Vampa, Primo Referendario
FA BE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA BE | TI RU |
IL SEGRETARIO