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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 05/02/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 5/2/2025 nella causa iscritta al n. 5297/2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. Ester Ferrari Morandi Parte_1 ricorrente e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Angelo Belloroba CP_1
resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio deducendo: di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza dei requisiti per ottenere l'indennità di accompagnamento ex art.1 l. 18/80 a decorrere dalla domanda amministrativa del CP_ 17.3.2022 a fronte della mancata convocazione a visita da parte dell che in sede di Atp veniva accertata un'invalidità pari al 100%, ma non anche i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (rg. 631/2023); di aver contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. depositando la dichiarazione di dissenso in data 11.9.2023: Il ricorrente, agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c. con ricorso del 11.10.2023, ha quindi chiesto che gli sia riconosciuto il requisito suddetto a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa del 17.3.2022, con condanna dell'Ente resistente al pagamento dei ratei maturati e maturandi oltre interessi legali. Si è costituito l'Ente resistente, eccependo l'improcedibilità per il tardivo deposito delle contestazioni, e l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali, nonché l'infondatezza della domanda di condanna e in subordine ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. La causa, istruita mediante l'acquisizione documentale e discussa all'udienza odierna.
E' infondata l'eccezione di improcedibilità del ricorso in quanto lo stesso è stato proposto nel termine perentorio dei 30 giorni dal deposito delle contestazioni avvenuto in data 11.9.2023. Va inoltre preliminarmente dichiarata inammissibile la domanda di condanna formulata da parte ricorrente in quanto il rito per ATP è volto esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario.
Nel merito, la domanda è infondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Per quanto attiene al requisito sanitario, l'art. 1 Legge n. 18/1980, dispone che “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n.
118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato”.
Con riferimento alla spettanza del beneficio, l'art. 1 della Legge n. 18 del 1980 richiede quindi la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 118/1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, ma senza impossibilità (così, ex multis,
Cassazione n. 15882/2015).
Gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio, specificati nella relazione dal medesimo redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, hanno evidenziato una percentuale di invalidità pari al 100%, ma escludono la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Il CTU ha correttamente tenuto conto della documentazione allegata all'accertamento tecnico preventivo e della pluralità di patologie che affliggono il periziando (“Esiti di sleeve lobectomy per adenocarcinoma del polmone (2003), artrosi polidistrettuale a discreto impegno funzionale, deficit della deambulazione in piede equino bilaterale, polineuropatia sensitivo motoria di grado lieve, deflessione del tono dell'umore”) e ha altresì valutato se e in che modo tali patologie incidano sulla deambulazione e sulla necessità di assistenza continua dello stesso affermando che “l'esame obiettivo praticato in sede di accertamenti peritali non ha messo in evidenza alterazioni di tipo disfunzionale a carico degli apparati nervoso centrale e o periferico e o locomotore tali da far presupporre la perdita dell'autonomia personale per patologie di natura organica. Il soggetto è in grado di programmarsi ed autodefinirsi nel corso della giornata e di reagire di fronte alle situazioni che si presentano nella vita di tutti i giorni. Non ha i requisiti stabiliti dalla Legge per la concessione dell'indennità di accompagnamento”.
Il consulente ha quindi concluso negando la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità ex art. 1 L. 18/80.
La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione. La parte ricorrente afferma di non condividere la consulenza tecnica della prima fase, sostenendo che le conclusioni del CTU non appaiono rispondenti alle reali condizioni di salute della stessa.
Parte ricorrente si limita tuttavia ad opporre semplicemente le proprie valutazioni a quelle rese nella consulenza. Dal complesso delle critiche avanzate alle risultanze della consulenza emerge la mera contrapposizione, non approfondita, della propria tesi accertativa a quella espressa dal CTU. Non sono infatti stati evidenziati errori relativi alla metodologia usata, ai parametri utilizzati, agli elementi considerati o erroneamente non considerati per la valutazione. Neppure sono stati rilevati profili di contraddittorietà nel percorso argomentativo e tra il percorso argomentativo e le conclusioni rassegnate
A fronte della carenza di allegazione così evidenziata non risulta possibile esperire un rinnovo di consulenza, che si presenterebbe come meramente ripetitivo di una valutazione già espressa e non condivisa. Pertanto, a fronte di un accertamento già compiuto, non allegando parte ricorrente alcun elemento che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le risultanze del medesimo accertamento non possono che essere confermate.
Ai sensi dell'art.152 disp att. c.p.c. le spese di lite sono irripetibili
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 5297/2023 r.g.:
- Respinge la domanda;
- Dichiara le spese processuali irripetibili;
Tivoli, 5/2/2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 5/2/2025 nella causa iscritta al n. 5297/2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. Ester Ferrari Morandi Parte_1 ricorrente e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Angelo Belloroba CP_1
resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio deducendo: di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza dei requisiti per ottenere l'indennità di accompagnamento ex art.1 l. 18/80 a decorrere dalla domanda amministrativa del CP_ 17.3.2022 a fronte della mancata convocazione a visita da parte dell che in sede di Atp veniva accertata un'invalidità pari al 100%, ma non anche i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (rg. 631/2023); di aver contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. depositando la dichiarazione di dissenso in data 11.9.2023: Il ricorrente, agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c. con ricorso del 11.10.2023, ha quindi chiesto che gli sia riconosciuto il requisito suddetto a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa del 17.3.2022, con condanna dell'Ente resistente al pagamento dei ratei maturati e maturandi oltre interessi legali. Si è costituito l'Ente resistente, eccependo l'improcedibilità per il tardivo deposito delle contestazioni, e l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali, nonché l'infondatezza della domanda di condanna e in subordine ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. La causa, istruita mediante l'acquisizione documentale e discussa all'udienza odierna.
E' infondata l'eccezione di improcedibilità del ricorso in quanto lo stesso è stato proposto nel termine perentorio dei 30 giorni dal deposito delle contestazioni avvenuto in data 11.9.2023. Va inoltre preliminarmente dichiarata inammissibile la domanda di condanna formulata da parte ricorrente in quanto il rito per ATP è volto esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario.
Nel merito, la domanda è infondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Per quanto attiene al requisito sanitario, l'art. 1 Legge n. 18/1980, dispone che “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n.
118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato”.
Con riferimento alla spettanza del beneficio, l'art. 1 della Legge n. 18 del 1980 richiede quindi la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 118/1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, ma senza impossibilità (così, ex multis,
Cassazione n. 15882/2015).
Gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio, specificati nella relazione dal medesimo redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, hanno evidenziato una percentuale di invalidità pari al 100%, ma escludono la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Il CTU ha correttamente tenuto conto della documentazione allegata all'accertamento tecnico preventivo e della pluralità di patologie che affliggono il periziando (“Esiti di sleeve lobectomy per adenocarcinoma del polmone (2003), artrosi polidistrettuale a discreto impegno funzionale, deficit della deambulazione in piede equino bilaterale, polineuropatia sensitivo motoria di grado lieve, deflessione del tono dell'umore”) e ha altresì valutato se e in che modo tali patologie incidano sulla deambulazione e sulla necessità di assistenza continua dello stesso affermando che “l'esame obiettivo praticato in sede di accertamenti peritali non ha messo in evidenza alterazioni di tipo disfunzionale a carico degli apparati nervoso centrale e o periferico e o locomotore tali da far presupporre la perdita dell'autonomia personale per patologie di natura organica. Il soggetto è in grado di programmarsi ed autodefinirsi nel corso della giornata e di reagire di fronte alle situazioni che si presentano nella vita di tutti i giorni. Non ha i requisiti stabiliti dalla Legge per la concessione dell'indennità di accompagnamento”.
Il consulente ha quindi concluso negando la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità ex art. 1 L. 18/80.
La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione. La parte ricorrente afferma di non condividere la consulenza tecnica della prima fase, sostenendo che le conclusioni del CTU non appaiono rispondenti alle reali condizioni di salute della stessa.
Parte ricorrente si limita tuttavia ad opporre semplicemente le proprie valutazioni a quelle rese nella consulenza. Dal complesso delle critiche avanzate alle risultanze della consulenza emerge la mera contrapposizione, non approfondita, della propria tesi accertativa a quella espressa dal CTU. Non sono infatti stati evidenziati errori relativi alla metodologia usata, ai parametri utilizzati, agli elementi considerati o erroneamente non considerati per la valutazione. Neppure sono stati rilevati profili di contraddittorietà nel percorso argomentativo e tra il percorso argomentativo e le conclusioni rassegnate
A fronte della carenza di allegazione così evidenziata non risulta possibile esperire un rinnovo di consulenza, che si presenterebbe come meramente ripetitivo di una valutazione già espressa e non condivisa. Pertanto, a fronte di un accertamento già compiuto, non allegando parte ricorrente alcun elemento che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le risultanze del medesimo accertamento non possono che essere confermate.
Ai sensi dell'art.152 disp att. c.p.c. le spese di lite sono irripetibili
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 5297/2023 r.g.:
- Respinge la domanda;
- Dichiara le spese processuali irripetibili;
Tivoli, 5/2/2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni