Sentenza 3 aprile 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2019, n. 14669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14669 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RA PP, nata a [...] 1'11 giugno 1959 avverso la sentenza del 15/05/2017 del Tribunale di Monza del 13 settembre 2017; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandrina Tudino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata del 13 settembre 2017, il Tribunale di Monza ha confermato la decisione del Giudice di pace in sede del 1 febbraio 2017, che ha affermato la responsabilità penale di PP AI, oltre statuizioni accessorie, per il reato di diffamazione in danno di EN NI ed assolto il medesimo dai reati di ingiurie e lesioni in danno della medesima AI.
2. Ricorre avverso tale pronuncia l'imputata, per mezzo del difensore Avv. Massimiliano Giotto, affidando le proprie censure a sei motivi.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione della legge processuale in riferimento alla omessa pronuncia del giudice d'appello sulla questione relativa alla mancata citazione dei testi di riferimento, proposta con il gravame.
2.2. Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione riguardo la richiesta di affermazione della responsabilità, ai soli effetti civili, del coimputato assolto NI, pretermessa dal giudice d'appello.
2.3. Il terzo motivo lamenta vizio della motivazione, sub specie di travisamento della prova, in riferimento alla ricostruzione della condotta lesiva posta in essere dal NI in danno dell'imputata, ritenuta accidentale pur a fronte delle dichiarazioni del teste Brisci.
2.4. Il quarto motivo articola analoga censura in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, in presenza di una mera giustificazione dell'imputata riguardo la propria assenza scolastica ed il difetto di volontà di offesa alla reputazione del collega NI, essendosi limitata a riferire in ambito scolastico dell'episodio occorsole, peraltro in un contesto di tensioni, documentalmente provato e di cui i giudici di merito non avevano, invece, tenuto conto.
2.5. Il quinto motivo censura la mancata applicazione della scriminante della provocazione, pur in presenza della reazione ad un fatto ingiusto del NI, consistito in una lesione cagionata all'imputato, documentata da referto.
2.6. Con il sesto motivo, deduce violazione di legge in riferimento alla ammissione ed alla mancata estromissione della parte civile EN NI, assistito da due difensori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato in riferimento all'impugnazione, agli effetti civili, proposta dalla ricorrente avverso il proscioglimento di EN NI, mentre deve essere rigettato in relazione alle censure relative all'affermazione della responsabilità penale della ricorrente.
2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
2.1. Nell'affrontare le questioni sollevate va, innanzitutto, rilevato come PP AI avesse, con l'atto d'appello, cumulativamente impugnato la sentenza del Giudice di pace tanto in relazione alla affermazione della propria responsabilità che, agli effetti civili, in riferimento alle statuizioni liberatorie pronunciate in favore del coimputato EN NI riguardo il reato di cui all'art. 582 cod. pen. contestato in suo danno, e per il quale si era costituita parte civile.
2.2. Il giudice del gravame ha omesso in toto di pronunciarsi sull'impugnazione, agli effetti civili, proposta ex 576 cod. proc. pen. dalla AI in qualità di parte civile costituita nei confronti del NI, risultando dal testo del provvedimento impugnato la preterizione delle relative censure, esposte nell'atto d'appello (ff. 16-22), con conseguente rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello per il giudizio, anche in riferimento alle statuizioni civili nei confronti dell'imputato.
3. Il ricorso è, nel resto, complessivamente infondato.
3.1. Sono connotate da genericità le censure articolate nel primo motivo di ricorso in riferimento alla violazione delle regole di giudizio della testimonianza indiretta, mentre le doglianze sviluppate, nella medesima prospettiva processuale, nel quarto motivo sono manifestamente infondate. Il ricorrente deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali de relato poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità richiamando la pretesa violazione dell'art. 195 commi I e III cod. proc. pen. che si appalesa, nel caso di specie, inconferente. La valutazione probatoria resa nel procedimento in disamina si caratterizza, invero, dall'acquisizione di un'ampia piattaforma informativa, completa delle informazioni testimoniali provenienti dai numerosi soggetti coinvolti, a vario titolo, nell'ambiente in cui si sono verificati i fatti, e le relative dichiarazioni non sono finalizzate ad importare indirettamente informazioni esclusivamente riferibili alle fonti indicate dalla difesa, bensì dati di diretta percezione dei testi escussi. Siffatta unitaria chiave di lettura del compendio probatorio, di palese evidenza nelle sentenze di merito ed oggetto di puntuale valutazione nell'apprezzamento degli elementi dimostrativi, evidenzia come i riferimenti a terzi non implicassero l'indicazione di forni originarie di conoscenza, bensì il mero riferimento ad altre fonti analogamente cognite;
né il ricorso specifica, con la necessaria puntualizzazione, quale tra i testi di cui si lamenta la mancata escussione fosse esclusivo depositario di una conoscenza tralatiziamente riferita, né l'incidenza delle prove asseritamente inutilizzabili sul complessivo ragionamento probatorio (Sez. 2, n.30271 de111/05/2017, De Matteis, Rv. 270303, N. 37694 del 2008 Rv. 241299, N. 18764 del 2014 Rv. 259452, N. 41396 del 2014 Rv. 260678, N. 3207 del 2015 Rv. 262011, N. 7986 del 2017 Rv. 269218). Il primo motivo di ricorso è, pertanto, inammissibile.
3.2. Sono infondate le doglianze dedotte nel terzo motivo di ricorso, sub specie di travisamento della prova, in riferimento all'affermazione di responsabilità. Il motivo, incentrato sulla censurata assoluzione del coimputato NI - e dunque anch'esso di portata impugnatoria dell'assoluzione - è, comunque, non conducente riguardo la posizione della ricorrente, trovando la natura diffamatoria delle successive propalazioni dimostrazione in un più ampio contesto espositivo. Le conformi sentenze di merito hanno dato atto, con motivazione logica e coerente, ancorata alle emergenze processuali, della mendace e, comunque, capziosa ricostruzione dello scontro intercorso tra i due docenti, e della conseguente offensività dell'onore del NI della successiva propalazione, finalizzata a proporre quest'ultimo come autore di una vera e propria aggressione. Di guisa che la ricostruzione del contrasto fisico tra gli antagonisti non risolve ex se la natura illecita della relativa divulgazione. La sentenza impugnata dà, pertanto, conto dell'affermazione di responsabilità dell'imputata attraverso una trama motivazionale logica ed aderente alle emergenze processuali, mentre le relative censure - attestate su un travisamento delle dichiarazioni del teste Brisci, non allegate al ricorso - intendono richiedere alla Corte un apprezzamento ponderato tra opposte ricostruzioni della vicenda, compiutamente scrutinata dal giudice di merito, inammissibile in sede di legittimità. L'indagine sul discorso giustificativo della decisione devoluta alla Corte di cassazione ha, difatti, un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato di legittimità essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n.6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Di guisa che dal testo della sentenza impugnata non è dato ravvisare alcuna omissione valutativa, né alcuna disarticolazione del ragionamento giustificativo, con il quale il ricorrente omette di confrontarsi (Sez. U. n.8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Le doglianze articolate in punto di responsabilità sono, pertanto, inammissibilmente formulate.
3.3. In riferimento all'elemento soggettivo del reato, è appena il caso di rilevare come il Tribunale abbia fatto corretta applicazione del principio per cui ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di diffamazione, non si richiede che sussista ranimus iniurandi vel diffamandi", essendo sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto è sufficiente che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente (Sez. 5, n.4364 del 12/12/2012 - dep. 2013, Arcadi, Rv. 254390, N. 935 del 1999 Rv. 212343, N. 7597 del 1999 Rv. 213631), con conseguente irrilevanza della finalità di giustificazione dell'assenza, prospettata nel ricorso.
3.3. La sentenza impugnata è incensurabile anche laddove è stata esclusa la ricorrenza della causa di giustificazione della provocazione. Da un lato, invero, la causa di non punibilità della provocazione di cui all'art. 599, comma 2, cod. pen. sussiste, non solo quando il fatto ingiusto altrui integra gli estremi di un illecito codificato, ma anche quando consiste nella lesione di regole di civile convivenza, purché apprezzabile alla stregua di un giudizio oggettivo, con conseguente esclusione della rilevanza della mera percezione negativa che di detta violazione abbia avuto l'agente (Sez. 5, n.21133 del 09/03/2018, Iachetta, Rv. 273131, N. 9907 del 2012 Rv. 252948, N. 25421 del 2014 Rv. 259882, N. 43637 del 2015 Rv. 264924); dall'altro, la predetta causa di non punibilità sussiste in presenza dell'immediatezza della reazione, concetto questo che va inteso in senso relativo, richiedendo che tra l'insorgere della reazione ed il fatto ingiusto altrui vi sia una reale contiguità temporale (Sez. 5, n.30502 del 16/05/2013, Quaretti, Rv. 257700N. 29384 del 2006 Rv. 235005, N. 16790 del 2008 Rv. 240283). Sotto entrambi i profili, la sentenza impugnata ha evidenziato l'apprezzamento meramente soggettivo della condotta antagonista e la cesura temporale tra la lite e la sua (reiterata) narrazione, rassegnando un percorso argomentativo che si sottrae a censure nella presente sede di legittimità, anche in riferimento alla putatività della invocata causa di esclusione dell'antigiuriudicità. Il quarto ed il quinto motivo di ricorso sono, pertanto, infondati.
4. Il sesto motivo di ricorso è genericamente formulato e, comunque, manifestamente infondato.
4.1. La censura è aspecifica, non risultando dal ricorso quando e quale dei due difensori del NI - peraltro nello stesso procedimento anche imputato - si sia costituito parte civile.
4.2. Va, peraltro, rilevato come la nomina di due difensori ad opera della parte civile non dà luogo a nullità, per carenza di previsione normativa (Sez. 5, n.24560 del 21/04/2009, Fusco, Rv. 244097N. 5773 del 1995 Rv. 201672, N. 39541 del 2005 Rv. 233475); nullità che non ricorre qualora la parte civile sia assistita da due difensori, nominati contestualmente e in via disgiuntiva, e il giudice non provveda ad interpellare la parte affinché indichi da quale difensore intenda farsi assistere (Sez. 6, n.39541 del 15/06/2005, Cultrera, Rv. 233475: nell'affermare tale principio la Corte ha precisato: a) che l'imputato non ha interesse a dedurre l'irregolare nomina dei difensori della parte civile, in quanto l'inosservanza delle disposizioni relative al numero dei difensori consentiti non lede i suoi diritti;
b) che la nomina di due difensori della parte civile si risolve in una anomala previsione di sostituzione processuale reciproca, per cui una volta che il primo abbia assunto le conclusioni, all'altro saranno precluse). Il ricorso deve essere, pertanto, nei predetti limiti rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili nei confronti dell'imputata e a quelle relative alla r