Art. 38.
Il contributo dello Stato nelle spese per le bonificazioni di seconda categoria, nei casi previsti dall'articolo 25 del testo unico di cui agli articoli precedenti puo' essere aumentato sino a tre decimi, diminuendo proporzionalmente il contributo dei proprietari direttamente o indirettamente interessati.
Per l'esame e l'approvazione dei progetti di tali bonificazioni si osserveranno le disposizioni vigenti per i lavori che esegue direttamente lo Stato.
Il contributo dello Stato nelle spese per le bonificazioni di seconda categoria, nei casi previsti dall'articolo 25 del testo unico di cui agli articoli precedenti puo' essere aumentato sino a tre decimi, diminuendo proporzionalmente il contributo dei proprietari direttamente o indirettamente interessati.
Per l'esame e l'approvazione dei progetti di tali bonificazioni si osserveranno le disposizioni vigenti per i lavori che esegue direttamente lo Stato.