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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/04/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 8110/2023 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, nella persona del dott. Emanuele Alcidi;
nel procedimento di secondo grado r.g.n. 8110/2023; avente a oggetto: “lesione personale”; pronuncia, ex artt. 350 comma 3, 350-bis e 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ulderico Di Bello (C.F.
), presso lo studio del quale è C.F._2 elettivamente domiciliato in San Cipriano d'Aversa
(CE) alla Via F. Parri n. 14; appellante
E
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (P.IVA ), P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Piscitelli (C.F.
presso il cui studio, sito in C.F._3
Caserta alla Via Fulvio Renella n. 88 , elettivamente domicilia;
appellata
E
(C.F. , Controparte_2 C.F._4 dom.to alla Via dei Piccone n. 4, int. 12, 17011 –
Albisola Superiore (SV)
Appellato contumace
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante impugnava la sentenza 742/2023 del
Giudice di Pace di Carinola.
Si costituiva la compagnia Controparte_3 eccependo l'inammissibilità e chiedendo il rigetto.
Non si costituiva e se ne dichiarava Controparte_2 la contumacia.
All'udienza del 14.04.2025 questo giudice riservava la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma
3 c.p.c.
In diritto
Questo giudice, tenuto conto della ridotta complessità della causa, decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 350 comma 3, 350 -bis e
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281-sexies c.p.c. e, in virtù di quanto statuito dall'art. 350-bis comma 3 c.p.c., motiva sinteticamente la sentenza mediante esclusivo riferimento ai punti di fatto e/o alle questioni di diritto ritenuti risolutivi e/o mediante rinvio a precedenti c onformi.
Tanto premesso, l'appello va rigettato.
Partendo dal presupposto che nel caso di specie, in virtù della domanda presentat a (esulandosi dall'ipotesi di cui all'art. 141 d.lgs. 209/2005 in quanto parte appellante ha chiesto, quale premessa, di accertarsi la responsabilità di ossia il Controparte_2 proprietario della Renault Megane, con condanna del medesimo e della compagnia assicurativa), trova applicazione la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., occorre constatare come tale presunzione di corresponsabilità non sia stata superata. Parte appellante, in fatti, specie tenendo conto delle caratteristiche e dell'ampiezza della strada, nonché dell'incrocio presso il quale è indicato come svoltosi il sinistro , non ha provato che è stato fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Occorre anche rammentare che “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (cfr. C.
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33483/2024) e, nel caso di specie, n ulla, a tal fine, si evince dalla prova testimoniale da cui non emerge neppure l'andatura moderata o meno del motoveicolo sul quale viaggiava l'appellante. Né vi sono altri elementi che, anche in via presuntiva, possono ritenere raggiunta la prova liberatoria.
Restando, dunque, nel caso di specie, l'incertezza sulla condotta di guida del motociclo, deve ritenersi corretto l'esito cui è giunto il giudice di pace .
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza.
Vista l'assenza di attività istruttoria e il carattere sintetico della discussione orale, v anno applicate le riduzioni di cui all'art. 4 comma 1 D.M. 55/2014 in riferimento alle fasi istruttoria/trattazione e decisionale.
Nulla sulle spese nei confronti della parte contumace.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovu to per la odierna impugnazione a norma dell'art. 13 comma
1-quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima
Sezione Civile, definitivamente pronunciando , così provvede:
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• Rigetta l'appello;
• Per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
• Condanna al pagamento, nei Parte_1 confronti della società Controparte_4 delle spese del presente giudizio di appello, pari a € 1.702,00 oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge;
• Nulla sulle spese nei confronti della parte contumace;
• Dichiara sussistenti i presupposti per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione a norma dell'art. 13 comma 1- quater DPR 115/2002.
S. Maria C.V., 14.04.2025.
Il giudice dott. Emanuele Alcidi
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