TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 23/12/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Prima Sezione Civile
N. R.G. 839/2025 in persona del Giudice dott. TH CH ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 839/2025 promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1
calce all'atto introduttivo, dagli Avv.ti Raimondo Pusateri e Lucente Fabiano
Parte attrice – creditore procedente nei confronti di
- : nessuno Controparte_1
- : nessuno CP_2
- : nessuno CP_3
Parti convenute – debitori esecutati (contumaci)
- : nessuno Controparte_4
- : nessuno CP_5
- : nessuno CP_6
- : nessuno CP_7
Parti convenute – comproprietarie non esecutate (contumaci)
1 - , c.f./p.iva Controparte_8 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Contarino di Bolzano, giusta procura speciale allegata alla comparsa di intervento volontario d.d. 07.05.2025
Parte convenuta- creditore intervenuto con oggetto: divisione endoesecutiva ex art. 600 cod. proc. civ.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2025, senza assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ., rassegnate le seguenti
CONCLUSIONI dal procuratore di parte attrice e di parte intervenuta Parte_1 [...]
come all'udienza d.d. 13.11.2025: Controparte_8
“I procuratori delle parti chiedono che venga accertata la non comoda divisibilità dei beni pignorati con sentenza parziale e che successivamente venga disposta la vendita degli interi beni, con rinuncia a termini per deposito di atti difensivi (comparse conclusionali e memorie di replica), con rifusione delle spese”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 26.02.2025 il giudice dell'esecuzione immobiliare pendente dinanzi a questo Tribunale sub R.G. n. 21/2023 ha disposto l'introduzione del giudizio di divisione ex art. 600 ss. c.p.c. dei beni soggetti a pignoramento. La predetta ordinanza è stata notificata da , creditore Parte_1
procedente nella citata esecuzione – ai debitori esecutati , e CP_1 CP_2 [...]
, nonché ai comproprietari , , e CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 [...]
. È quindi intervenuta nel giudizio CP_7 Controparte_8
in qualità di creditrice.
[...]
In seguito a regolare notificazione dei predetti atti nel rispetto del termine di 60 giorni liberi previsto dall'art. 181 co. 2 disp. att. cod. proc. civ., all'udienza del 26.06.2025 compariva, oltre a parte attrice, la creditrice intervenuta Controparte_8
. In seguito, il procedimento proseguiva con l'assunzione di consulenza tecnica
[...]
2 d'ufficio per l'accertamento se gli immobili oggetto di causa fossero o meno comodamente divisibili in natura e l'eventuale elaborazione di uno o più progetti divisionali e di una perizia di stima, a mezzo dell'Arch. . Persona_1
Con atto del 10.11.2025, la creditrice intervenuta ha Controparte_8
indicato che – oltre a essere intervenuta nel presente giudizio e nell'esecuzione da cui questo trae origine – ha promosso un'esecuzione nei confronti dei figli del debitore
[...]
, e , iscritta sub R.G. 76/2025, pignorando quote CP_5 Controparte_4 CP_7
dei medesimi beni oggetto della presente procedura esecutiva. Ha quindi affermato che le risultanze della presente divisione endoesecutiva (sia relativamente alla non comoda divisibilità sia nella stima dei valori, giusta c.t.u. dell'arch. ) sono Persona_1 opponibili anche ad e , (oltre che a tutti i comproprietari), non CP_4 CP_7
risultando necessario procedere ad una onerosa ulteriore divisione endoesecutiva ad hoc ed ha precisato i propri crediti.
Nessuna delle parti convenute si costituiva e la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2025, senza assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
2. Oggetto del presente giudizio sono le p.m. 1 della p.ed. 1150 in P.T. 4485/II C.C. 681
C.C. p.ed. 1151 in P.T. 4486/II C.C. 681 C.C. p.f. 1310/34 in P.T. 1226/II CP_9 CP_9
C.C. 681 Laives, ricomprese nell'Ufficio del Libro fondiario di Bolzano.
2.1 Dal relativo estratto tavolare risulta che la p.m. 1 cit. è in comproprietà per quote di un CP_ sesto ciascuno appartenenti ad e , nonché per la quota CP_4 CP_2 CP_3 di 2/6 appartenente a . CP_6
Secondo la descrizione riportata nel foglio A2 del libro mastro l'unità immobiliare è così composta: al piano interrato, 1 garage, 1 ripostiglio, 1 cortile.
Per quanto riguarda la p.ed. 1151 cit., dal relativo estratto tavolare risulta che essa è in CP_ comproprietà per quote di un sesto ciascuno appartenenti ad e CP_4 CP_2
[...]
, nonché per la quota di 2/6 appartenente a . CP_3 CP_6
3 Non vi è alcuna descrizione riportata nel foglio A2 del libro mastro, mentre dal foglio A1
(ove si leggono i dati derivanti dal Catasto Fondiario) risulta che si tratta di un edificio di
205 metri quadri.
Per quanto riguarda, invece, la p.f. 1310/34 cit. essa è in comproprietà per quote di 6/108 di , 24/108 , 36/108 , 24/108 Controparte_4 Controparte_1 CP_6 [...]
, 6/108 , 6/108 , 6/108 . CP_5 CP_2 CP_7 CP_3
Non vi è alcuna descrizione riportata nel foglio A2 del libro mastro, mentre dal foglio A1
(ove si leggono i dati derivanti dal Catasto Fondiario) risulta che si tratta di un bosco di 114 metri quadri.
2.2. L'Ausiliaria ha accertato che oggetto del procedimento sono:
- box auto, individuato in Catasto Fabbricati del Comune di Laives (Bz), C.C. 681, via degli
Alpini 33, foglio 23, p.ed. 1150, sub 5, p.m.1;
- edificio su tre livelli con annesso giardino, individuato in Catasto Fabbricati del Comune di Laives (Bz), C.C. 681, via degli Alpini 39, foglio 23,p.lla 1151sub 1 e 2;
- strada comunale, individuata in Catasto Fondiario del Comune di Laives (Bz), foglio 23,
p.f.1310/34, P.T. 1226/II, Bosco, sup. 114 mq.
Dopo aver esaminato la situazione di fatto nonché quella tecnico-amministrativa, l'arch.
, con deduzioni logiche e fatte proprie da questo Tribunale ha che gli immobili Persona_1
oggetto della procedura non sono comodamente divisibili sulla base delle quote spettanti ai singoli condividenti, in ragione della loro stessa consistenza e configurazione planimetrica
(cfr. pag. 3, perizia d.d. 29.09.2025).
Con riguardo alla p.m. 1 cit. si rileva infatti che si tratta di un box auto;
si tratta, infatti, di
“un unico locale con annesso piccolo deposito, accessibile unicamente dall'attuale vano di ingresso esistente”, che pertanto “costituisce una unità autonoma ed indivisibile, in ragione della sua attuale consistenza e configurazione planimetrica” (pag. 3).
Con riguardo alla p.ed. 1151 cit. si tratta di un edificio su tre livelli. La CTU ha esposto che anch'esso “costituisce un'unità autonoma ed indivisibile, in ragione della sua attuale
4 consistenza e configurazione planimetrica, in particolare della distribuzione degli spazi interni e delle ridotte dimensioni degli stessi, della accessibilità dello stesso edificio, che avviene unicamente dal piccolo giardino antistante la casa, nonché della presenza al piano seminterrato di locali destinati a garage e cantina, che devono essere considerati quale pertinenza esclusiva a servizio della unità immobiliare sovrastante”.
Con riguardo alla p.f. 1310/34, si tratta di una strada comunale, che risulta per sua stessa natura, non divisibile. Inoltre, la CTU ha evidenziato che questa particella risulta avere quale destinazione urbanistica quella di Strada Comunale, quale è allo stato attuale (pag.
37) e, pertanto, nella perizia di stima ha riconosciuto un valore nullo a tale bene (pag. 40).
2.3 Dalle considerazioni svolte emerge dunque l'impossibilità di dividere le unità immobiliari in porzioni in natura corrispondenti al numero di comproprietari.
Ne consegue l'applicazione dell'art. 720 cod. civ. per la divisione di ogni singolo immobile, pacificamente applicabile anche allo scioglimento della comunione ordinaria, senza dover necessariamente dover dare prevalenza al criterio della maggior quota:
“L'art. 720 c.c. non obbliga il giudice ad attenersi necessariamente al criterio della quota maggiore, nel caso in cui uno o più immobili non siano comodamente divisibili, riconoscendogli la legge il potere discrezionale di derogare al criterio della preferenziale assegnazione al condividente titolare della maggior quota. Tale discrezionalità non subisce alcuna limitazione nemmeno quando la scelta vada effettuata tra il singolo titolare della quota maggiore e, congiuntamente, gli altri titolari delle quote inferiori, che sommate tuttavia superano la prima;
in tal caso, pur trovando preferibilmente applicazione il principio del "favor divisionis" (poiché la richiesta avanzata dal titolare della quota maggiore determinerebbe l'immediato scioglimento della comunione), vengono fatte salve le ragioni di opportunità, che devono essere esplicitate dal giudice di merito, quando ritenga di procedere all'assegnazione congiunta del bene” (Cass. n. 20961/2018).
5 Nel caso di specie, tuttavia, tutti i condividenti sono rimasti contumaci, senza aver manifestato allo stato un'accettazione ad una eventuale assegnazione di uno dei beni non comodamente divisibile con obbligo di versare il conguaglio per l'eccedenza.
Ciò basta ad escludere la possibilità di assegnare uno dei beni ad uno dei condividenti, poiché l'espressa e specifica istanza del condividente interessato assurge ad imprescindibile presupposto dell'attribuzione.
Si deve invece escludere che i poteri discrezionali attribuiti al giudice della divisione dall'art. 720 cod. civ. si estendano fino all'inclusione d'ufficio dell'immobile indivisibile nella porzione di un condividente che non ne abbia fatto esplicita richiesta, pur se titolare della maggior quota.
Analogamente, accertata la non comoda divisibilità di uno o più immobili ereditari,
l'inclusione di essi nelle porzioni di più coeredi non può avere luogo se costoro non ne abbiano richiesta congiuntamente l'attribuzione (Cass. ord. n. 36736/2022).
2.4 Occorre pertanto procedere alla declaratoria di non comoda divisibilità degli immobili oggetto di giudizio, dovendo quest'ultimo procedere per la vendita di tutti i beni qualora nessuno dei comproprietari presenti domanda di assegnazione.
Sul punto, si rileva tuttavia che “il giudizio di divisione cd. endoesecutiva, pur non potendo essere considerato una fase o un sub-procedimento di quello di espropriazione immobiliare in cui si innesta, è a quest'ultimo strutturalmente e funzionalmente connesso, cosicché nel primo sono utilizzabili non solo le prove che vi siano state ritualmente acquisite, ma anche gli atti e documenti contenuti nel fascicolo dell'esecuzione” (Cass. n. 4473/2022).
In virtù di tale principio, dalla lettura degli atti del procedimento di esecuzione immobiliare sub RG 76/2025 - che ha ad oggetto le medesime quote dei medesimi beni di quello sub
RG 23/2025 - emerge che vi è stata una precedente sentenza, pubblicata in data 24.11.2023 sub RG n. 1653/2019.
Tale sentenza ha avuto ad oggetto, fra gli altri beni, anche la p.f. 1310/34 cit.. Tale pronuncia indica che “Quanto alla p.f. 1310/34, essa rimane in comunione, in quanto strada
6 di accesso priva di valore. Già dalla perizia di stima dell'ing. d.d. 03.01.2019 si Per_2 evinceva che essa “è parte della sede stradale della via degli Alpini e della via secondaria di accesso agli edifici, ed è stata oggetto di esproprio per pubblica utilità da parte del tempo addietro ma non ancora intavolato”; la circostanza è confermata Controparte_10
dall'ufficio urbanistica del Comune di (all. 10 TU d.d. 15.02.2023). Dunque, il suo CP_9
valore è nullo, fermo restando la necessità che permanga in comunione, data la sua funzione comune di dare accesso ad entrambi gli edifici” (pag. 9-10), in sintonia con quanto indicato dalla CTU nel caso odierno e, che ha riconosciuto un valore nullo a tale bene ((pag.
37 -40). Pertanto, anche nel caso di specie si procederà eventualmente alla vendita unicamente della quota pignorata di tale bene.
2.5 Non si fa luogo a pronuncia sulle spese di lite, riservata alla statuizione finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, dichiara
l'indivisibilità in natura ai sensi dell'art. 720 cod. civ. della p.m. 1 della p.ed. 1150 in P.T.
4485/II C.C. 681 C.C. della p.ed. 1151 in P.T. 4486/II C.C. 681 C.C. della CP_9 CP_9
p.f. 1310/34 in P.T. 1226/II C.C. 681 Laives;
dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza ai fini della vendita nelle forme dell'espropriazione immobiliare, salva diversa istanza di assegnazione da parte di uno o più comproprietari;
riserva la decisione sulle spese al provvedimento definitivo.
Bolzano, 22.12.2025
Il Giudice
TH CH
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Prima Sezione Civile
N. R.G. 839/2025 in persona del Giudice dott. TH CH ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 839/2025 promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1
calce all'atto introduttivo, dagli Avv.ti Raimondo Pusateri e Lucente Fabiano
Parte attrice – creditore procedente nei confronti di
- : nessuno Controparte_1
- : nessuno CP_2
- : nessuno CP_3
Parti convenute – debitori esecutati (contumaci)
- : nessuno Controparte_4
- : nessuno CP_5
- : nessuno CP_6
- : nessuno CP_7
Parti convenute – comproprietarie non esecutate (contumaci)
1 - , c.f./p.iva Controparte_8 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Contarino di Bolzano, giusta procura speciale allegata alla comparsa di intervento volontario d.d. 07.05.2025
Parte convenuta- creditore intervenuto con oggetto: divisione endoesecutiva ex art. 600 cod. proc. civ.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2025, senza assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ., rassegnate le seguenti
CONCLUSIONI dal procuratore di parte attrice e di parte intervenuta Parte_1 [...]
come all'udienza d.d. 13.11.2025: Controparte_8
“I procuratori delle parti chiedono che venga accertata la non comoda divisibilità dei beni pignorati con sentenza parziale e che successivamente venga disposta la vendita degli interi beni, con rinuncia a termini per deposito di atti difensivi (comparse conclusionali e memorie di replica), con rifusione delle spese”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 26.02.2025 il giudice dell'esecuzione immobiliare pendente dinanzi a questo Tribunale sub R.G. n. 21/2023 ha disposto l'introduzione del giudizio di divisione ex art. 600 ss. c.p.c. dei beni soggetti a pignoramento. La predetta ordinanza è stata notificata da , creditore Parte_1
procedente nella citata esecuzione – ai debitori esecutati , e CP_1 CP_2 [...]
, nonché ai comproprietari , , e CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 [...]
. È quindi intervenuta nel giudizio CP_7 Controparte_8
in qualità di creditrice.
[...]
In seguito a regolare notificazione dei predetti atti nel rispetto del termine di 60 giorni liberi previsto dall'art. 181 co. 2 disp. att. cod. proc. civ., all'udienza del 26.06.2025 compariva, oltre a parte attrice, la creditrice intervenuta Controparte_8
. In seguito, il procedimento proseguiva con l'assunzione di consulenza tecnica
[...]
2 d'ufficio per l'accertamento se gli immobili oggetto di causa fossero o meno comodamente divisibili in natura e l'eventuale elaborazione di uno o più progetti divisionali e di una perizia di stima, a mezzo dell'Arch. . Persona_1
Con atto del 10.11.2025, la creditrice intervenuta ha Controparte_8
indicato che – oltre a essere intervenuta nel presente giudizio e nell'esecuzione da cui questo trae origine – ha promosso un'esecuzione nei confronti dei figli del debitore
[...]
, e , iscritta sub R.G. 76/2025, pignorando quote CP_5 Controparte_4 CP_7
dei medesimi beni oggetto della presente procedura esecutiva. Ha quindi affermato che le risultanze della presente divisione endoesecutiva (sia relativamente alla non comoda divisibilità sia nella stima dei valori, giusta c.t.u. dell'arch. ) sono Persona_1 opponibili anche ad e , (oltre che a tutti i comproprietari), non CP_4 CP_7
risultando necessario procedere ad una onerosa ulteriore divisione endoesecutiva ad hoc ed ha precisato i propri crediti.
Nessuna delle parti convenute si costituiva e la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2025, senza assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
2. Oggetto del presente giudizio sono le p.m. 1 della p.ed. 1150 in P.T. 4485/II C.C. 681
C.C. p.ed. 1151 in P.T. 4486/II C.C. 681 C.C. p.f. 1310/34 in P.T. 1226/II CP_9 CP_9
C.C. 681 Laives, ricomprese nell'Ufficio del Libro fondiario di Bolzano.
2.1 Dal relativo estratto tavolare risulta che la p.m. 1 cit. è in comproprietà per quote di un CP_ sesto ciascuno appartenenti ad e , nonché per la quota CP_4 CP_2 CP_3 di 2/6 appartenente a . CP_6
Secondo la descrizione riportata nel foglio A2 del libro mastro l'unità immobiliare è così composta: al piano interrato, 1 garage, 1 ripostiglio, 1 cortile.
Per quanto riguarda la p.ed. 1151 cit., dal relativo estratto tavolare risulta che essa è in CP_ comproprietà per quote di un sesto ciascuno appartenenti ad e CP_4 CP_2
[...]
, nonché per la quota di 2/6 appartenente a . CP_3 CP_6
3 Non vi è alcuna descrizione riportata nel foglio A2 del libro mastro, mentre dal foglio A1
(ove si leggono i dati derivanti dal Catasto Fondiario) risulta che si tratta di un edificio di
205 metri quadri.
Per quanto riguarda, invece, la p.f. 1310/34 cit. essa è in comproprietà per quote di 6/108 di , 24/108 , 36/108 , 24/108 Controparte_4 Controparte_1 CP_6 [...]
, 6/108 , 6/108 , 6/108 . CP_5 CP_2 CP_7 CP_3
Non vi è alcuna descrizione riportata nel foglio A2 del libro mastro, mentre dal foglio A1
(ove si leggono i dati derivanti dal Catasto Fondiario) risulta che si tratta di un bosco di 114 metri quadri.
2.2. L'Ausiliaria ha accertato che oggetto del procedimento sono:
- box auto, individuato in Catasto Fabbricati del Comune di Laives (Bz), C.C. 681, via degli
Alpini 33, foglio 23, p.ed. 1150, sub 5, p.m.1;
- edificio su tre livelli con annesso giardino, individuato in Catasto Fabbricati del Comune di Laives (Bz), C.C. 681, via degli Alpini 39, foglio 23,p.lla 1151sub 1 e 2;
- strada comunale, individuata in Catasto Fondiario del Comune di Laives (Bz), foglio 23,
p.f.1310/34, P.T. 1226/II, Bosco, sup. 114 mq.
Dopo aver esaminato la situazione di fatto nonché quella tecnico-amministrativa, l'arch.
, con deduzioni logiche e fatte proprie da questo Tribunale ha che gli immobili Persona_1
oggetto della procedura non sono comodamente divisibili sulla base delle quote spettanti ai singoli condividenti, in ragione della loro stessa consistenza e configurazione planimetrica
(cfr. pag. 3, perizia d.d. 29.09.2025).
Con riguardo alla p.m. 1 cit. si rileva infatti che si tratta di un box auto;
si tratta, infatti, di
“un unico locale con annesso piccolo deposito, accessibile unicamente dall'attuale vano di ingresso esistente”, che pertanto “costituisce una unità autonoma ed indivisibile, in ragione della sua attuale consistenza e configurazione planimetrica” (pag. 3).
Con riguardo alla p.ed. 1151 cit. si tratta di un edificio su tre livelli. La CTU ha esposto che anch'esso “costituisce un'unità autonoma ed indivisibile, in ragione della sua attuale
4 consistenza e configurazione planimetrica, in particolare della distribuzione degli spazi interni e delle ridotte dimensioni degli stessi, della accessibilità dello stesso edificio, che avviene unicamente dal piccolo giardino antistante la casa, nonché della presenza al piano seminterrato di locali destinati a garage e cantina, che devono essere considerati quale pertinenza esclusiva a servizio della unità immobiliare sovrastante”.
Con riguardo alla p.f. 1310/34, si tratta di una strada comunale, che risulta per sua stessa natura, non divisibile. Inoltre, la CTU ha evidenziato che questa particella risulta avere quale destinazione urbanistica quella di Strada Comunale, quale è allo stato attuale (pag.
37) e, pertanto, nella perizia di stima ha riconosciuto un valore nullo a tale bene (pag. 40).
2.3 Dalle considerazioni svolte emerge dunque l'impossibilità di dividere le unità immobiliari in porzioni in natura corrispondenti al numero di comproprietari.
Ne consegue l'applicazione dell'art. 720 cod. civ. per la divisione di ogni singolo immobile, pacificamente applicabile anche allo scioglimento della comunione ordinaria, senza dover necessariamente dover dare prevalenza al criterio della maggior quota:
“L'art. 720 c.c. non obbliga il giudice ad attenersi necessariamente al criterio della quota maggiore, nel caso in cui uno o più immobili non siano comodamente divisibili, riconoscendogli la legge il potere discrezionale di derogare al criterio della preferenziale assegnazione al condividente titolare della maggior quota. Tale discrezionalità non subisce alcuna limitazione nemmeno quando la scelta vada effettuata tra il singolo titolare della quota maggiore e, congiuntamente, gli altri titolari delle quote inferiori, che sommate tuttavia superano la prima;
in tal caso, pur trovando preferibilmente applicazione il principio del "favor divisionis" (poiché la richiesta avanzata dal titolare della quota maggiore determinerebbe l'immediato scioglimento della comunione), vengono fatte salve le ragioni di opportunità, che devono essere esplicitate dal giudice di merito, quando ritenga di procedere all'assegnazione congiunta del bene” (Cass. n. 20961/2018).
5 Nel caso di specie, tuttavia, tutti i condividenti sono rimasti contumaci, senza aver manifestato allo stato un'accettazione ad una eventuale assegnazione di uno dei beni non comodamente divisibile con obbligo di versare il conguaglio per l'eccedenza.
Ciò basta ad escludere la possibilità di assegnare uno dei beni ad uno dei condividenti, poiché l'espressa e specifica istanza del condividente interessato assurge ad imprescindibile presupposto dell'attribuzione.
Si deve invece escludere che i poteri discrezionali attribuiti al giudice della divisione dall'art. 720 cod. civ. si estendano fino all'inclusione d'ufficio dell'immobile indivisibile nella porzione di un condividente che non ne abbia fatto esplicita richiesta, pur se titolare della maggior quota.
Analogamente, accertata la non comoda divisibilità di uno o più immobili ereditari,
l'inclusione di essi nelle porzioni di più coeredi non può avere luogo se costoro non ne abbiano richiesta congiuntamente l'attribuzione (Cass. ord. n. 36736/2022).
2.4 Occorre pertanto procedere alla declaratoria di non comoda divisibilità degli immobili oggetto di giudizio, dovendo quest'ultimo procedere per la vendita di tutti i beni qualora nessuno dei comproprietari presenti domanda di assegnazione.
Sul punto, si rileva tuttavia che “il giudizio di divisione cd. endoesecutiva, pur non potendo essere considerato una fase o un sub-procedimento di quello di espropriazione immobiliare in cui si innesta, è a quest'ultimo strutturalmente e funzionalmente connesso, cosicché nel primo sono utilizzabili non solo le prove che vi siano state ritualmente acquisite, ma anche gli atti e documenti contenuti nel fascicolo dell'esecuzione” (Cass. n. 4473/2022).
In virtù di tale principio, dalla lettura degli atti del procedimento di esecuzione immobiliare sub RG 76/2025 - che ha ad oggetto le medesime quote dei medesimi beni di quello sub
RG 23/2025 - emerge che vi è stata una precedente sentenza, pubblicata in data 24.11.2023 sub RG n. 1653/2019.
Tale sentenza ha avuto ad oggetto, fra gli altri beni, anche la p.f. 1310/34 cit.. Tale pronuncia indica che “Quanto alla p.f. 1310/34, essa rimane in comunione, in quanto strada
6 di accesso priva di valore. Già dalla perizia di stima dell'ing. d.d. 03.01.2019 si Per_2 evinceva che essa “è parte della sede stradale della via degli Alpini e della via secondaria di accesso agli edifici, ed è stata oggetto di esproprio per pubblica utilità da parte del tempo addietro ma non ancora intavolato”; la circostanza è confermata Controparte_10
dall'ufficio urbanistica del Comune di (all. 10 TU d.d. 15.02.2023). Dunque, il suo CP_9
valore è nullo, fermo restando la necessità che permanga in comunione, data la sua funzione comune di dare accesso ad entrambi gli edifici” (pag. 9-10), in sintonia con quanto indicato dalla CTU nel caso odierno e, che ha riconosciuto un valore nullo a tale bene ((pag.
37 -40). Pertanto, anche nel caso di specie si procederà eventualmente alla vendita unicamente della quota pignorata di tale bene.
2.5 Non si fa luogo a pronuncia sulle spese di lite, riservata alla statuizione finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, dichiara
l'indivisibilità in natura ai sensi dell'art. 720 cod. civ. della p.m. 1 della p.ed. 1150 in P.T.
4485/II C.C. 681 C.C. della p.ed. 1151 in P.T. 4486/II C.C. 681 C.C. della CP_9 CP_9
p.f. 1310/34 in P.T. 1226/II C.C. 681 Laives;
dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza ai fini della vendita nelle forme dell'espropriazione immobiliare, salva diversa istanza di assegnazione da parte di uno o più comproprietari;
riserva la decisione sulle spese al provvedimento definitivo.
Bolzano, 22.12.2025
Il Giudice
TH CH
7