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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/12/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 1212/2025 proposta in via congiunta da
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 all'Av
e
(C.F: ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Russino
Visto il ricorso, visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in TOLFA (RM) in data 5.08.2006, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di TOLFA, dell'anno 2006, al N. 10, Parte 2, Serie A, alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
• I figli vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse che riguardano il minore, relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, aspirazioni e naturali inclinazioni, impegnandosi altresì a consultarsi reciprocamente per le questioni di importanza rilevante. Ciascun genitore eserciterà poi la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui i figli saranno collocati presso di sé. Salvo diverso accordo dei genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé i minori, compatibilmente con le esigenze sia scolastiche che extrascolastiche degli stessi, alle seguenti condizioni: − a fine settimana alternati con la moglie, dal sabato alle ore 14,00 alla domenica entro le ore 20,00 (l'orario della domenica sarà prolungato alle ore 21,00 nel caso in cui il padre, previo accordo con la madre, decidesse di portare i figli per un weekend fuori dal Comune di residenza); − Durante la settimana nella quale il week end sarà trascorso dai minori con la madre, il padre potrà tenerli con sé un giorno a settimana (previo accordo tra le parti e gli impegni lavorativi) dalle ore 16,00 fino alle ore 20,00 nel periodo scolastico, ovvero dalle ore 14,00 fino alle ore 22,00 nel periodo estivo. − Come da tradizione familiare i minori trascorreranno le festività Natalizie e Pasquali alternativamente con i genitori. Per il primo anno i minori trascorreranno con la madre il giorno della Vigilia e con il padre il Natale. Ad anni alterni i minori trascorreranno con un genitore dal 31 dicembre alle ore 14:00 al 1° gennaio alle ore 14.00. Sempre ad anni alterni per il periodo pasquale dal Venerdì Santo al giorno del Lunedì dell'Angelo ed i giorni del 25 aprile e del 1° maggio e le altre festività. − Il padre potrà infine tenere con sé i figli per un periodo complessivo di 15 giorni, sia consecutivi che non consecutivi, in corrispondenza con i mesi di luglio ed agosto previa comunicazione alla madre entro il 30 maggio di ciascun anno. • Avendo i coniugi redditi indipendenti e sufficienti per il proprio sostentamento, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso il Sig. corrisponderà alla Parte_2 moglie la somma di Euro 800,00 (= ottocento/00) omnia, a titolo di mantenimento dei figli (€.400,00 ciascuno), comprensiva delle spese straordinarie come da protocollo emesso dal Tribunale di Civitavecchia. Il suddetto contributo al mantenimento potrà essere sottoposto a rivisitazione e/o modifica in conseguenza della variazione dei redditi delle parti. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza. L'assegno unico universale sarà percepito dalla sig.ra ella misura del 100%; A tal fine, ai sensi Pt_1 dell'art.473 – bis – 51 c.p.c., il sig. dichiara di disporre di redditi sufficienti per il proprio Parte_2 sostentamento e di non aver on rico e la sig.ra dichiara di disporre di Parte_1 redditi annui sufficienti per il proprio sostentamento. • I coniugi hanno prestato reciprocamente il consenso al rinnovo e/o al rilascio del passaporto. le parti di comune accordo hanno conferito efficacia alle condizioni concordate sin dalla sottoscrizione del ricorso.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 29.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 1212/2025 proposta in via congiunta da
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 all'Av
e
(C.F: ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Russino
Visto il ricorso, visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in TOLFA (RM) in data 5.08.2006, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di TOLFA, dell'anno 2006, al N. 10, Parte 2, Serie A, alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
• I figli vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse che riguardano il minore, relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, aspirazioni e naturali inclinazioni, impegnandosi altresì a consultarsi reciprocamente per le questioni di importanza rilevante. Ciascun genitore eserciterà poi la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui i figli saranno collocati presso di sé. Salvo diverso accordo dei genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé i minori, compatibilmente con le esigenze sia scolastiche che extrascolastiche degli stessi, alle seguenti condizioni: − a fine settimana alternati con la moglie, dal sabato alle ore 14,00 alla domenica entro le ore 20,00 (l'orario della domenica sarà prolungato alle ore 21,00 nel caso in cui il padre, previo accordo con la madre, decidesse di portare i figli per un weekend fuori dal Comune di residenza); − Durante la settimana nella quale il week end sarà trascorso dai minori con la madre, il padre potrà tenerli con sé un giorno a settimana (previo accordo tra le parti e gli impegni lavorativi) dalle ore 16,00 fino alle ore 20,00 nel periodo scolastico, ovvero dalle ore 14,00 fino alle ore 22,00 nel periodo estivo. − Come da tradizione familiare i minori trascorreranno le festività Natalizie e Pasquali alternativamente con i genitori. Per il primo anno i minori trascorreranno con la madre il giorno della Vigilia e con il padre il Natale. Ad anni alterni i minori trascorreranno con un genitore dal 31 dicembre alle ore 14:00 al 1° gennaio alle ore 14.00. Sempre ad anni alterni per il periodo pasquale dal Venerdì Santo al giorno del Lunedì dell'Angelo ed i giorni del 25 aprile e del 1° maggio e le altre festività. − Il padre potrà infine tenere con sé i figli per un periodo complessivo di 15 giorni, sia consecutivi che non consecutivi, in corrispondenza con i mesi di luglio ed agosto previa comunicazione alla madre entro il 30 maggio di ciascun anno. • Avendo i coniugi redditi indipendenti e sufficienti per il proprio sostentamento, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso il Sig. corrisponderà alla Parte_2 moglie la somma di Euro 800,00 (= ottocento/00) omnia, a titolo di mantenimento dei figli (€.400,00 ciascuno), comprensiva delle spese straordinarie come da protocollo emesso dal Tribunale di Civitavecchia. Il suddetto contributo al mantenimento potrà essere sottoposto a rivisitazione e/o modifica in conseguenza della variazione dei redditi delle parti. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza. L'assegno unico universale sarà percepito dalla sig.ra ella misura del 100%; A tal fine, ai sensi Pt_1 dell'art.473 – bis – 51 c.p.c., il sig. dichiara di disporre di redditi sufficienti per il proprio Parte_2 sostentamento e di non aver on rico e la sig.ra dichiara di disporre di Parte_1 redditi annui sufficienti per il proprio sostentamento. • I coniugi hanno prestato reciprocamente il consenso al rinnovo e/o al rilascio del passaporto. le parti di comune accordo hanno conferito efficacia alle condizioni concordate sin dalla sottoscrizione del ricorso.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 29.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone