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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/03/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 04/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 1254/2024 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. BRANDI GIUSEPPE contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. LORUSSO LUIGI e PAOLO SEDDA
Fatto e diritto
Con ricorsi depositato in data 8.2.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato nell'anno 2022, in qualità di bracciante agricolo, per complessive 114 giornate, di cui 80 giornate alle dipendenze della “Società Agricola La Natura srls”,
CP_ ha censurato l'operato dell' laddove ha ritenuto insussistente il suddetto rapporto di lavoro provvedendo alla cancellazione delle 80 giornate dagli elenchi OTD. Ha chiesto, pertanto, al giudice adito di dichiarare il suo diritto al riconoscimento, come periodi utili a fini contributivi, delle 80 giornate lavorative e, per l'effetto, di
CP_ condannare l' a registrare nei suoi archivi e comunque nelle forme di legge tali CP_ periodi contributivi, con condanna dell' alla refusione delle spese di lite, da distrarsi.
Il ricorrente ha, altresì, chiesto la condanna dell'Ente resistente al pagamento della indennità di disoccupazione agricola e degli ANF di competenza dell'anno 2022, nella misura complessiva di euro 7.737,70 (importo quantificato per le complessive
114 giornate di lavoro). CP_
L' costituitosi tempestivamente, ha contestato la fondatezza del ricorso stante la legittimità del proprio operato (come risultante dal verbale ispettivo depositato) e ne ha chiesto il rigetto.
L'odierna udienza è stata tenuta con le modalità di cui in epigrafe. Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
Orbene, la domanda attorea è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133). È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass.
2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione. Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016,
n. 2739 e Cass. 26.7.2017, n. 18605), «L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di CP_1
lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del
1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
CP_ Ciò posto, nel caso di specie, l' ha depositato il verbale ispettivo n.
2023002441/DDL del 25.7.2023, relativo all'azienda “Società Agricola La Natura
S.r.l.s.” e riferito al periodo dal13.8.2019 al 30.6.2023 (quindi anche all'annualità dedotte nel presente giudizio) dal quale emergono plurimi segnali di allarme, che
CP_ inducono a ritenere fittizi taluni dei rapporti di lavoro denunciati all' da tale società, ivi inclusi quello sottoposto ad odierno scrutinio. CP_ Dall'esame del verbale ispettivo, il cui contenuto è stato richiamato dall' ed avverso il quale gli odierni ricorrenti non hanno mosso contestazioni specifiche, emerge che:
1) la “Società Agricola La Natura S.r.l.s.”, costituita il 4.6.2019, risulta iscritta con numero REA FG – 313419 alla C.C.I.A.A. di Foggia dall'11.6.2009 nella sezione ordinaria e dal 19.7.2019 anche nella sezione speciale del registro delle imprese con la qualifica di Impresa Agricola, per aver denunciato l'attività di: “coltivazione di ortaggi in piena area”;
2) il socio unico, ha rivestito la carica di Legale Rappresentante Parte_2
della società in questione fino al 30.6.2022; carica rivestita successivamente da suo padre, ; Persona_1
3) la società ispezionata, nel periodo dal 13.8.2019 al 31.12.2022, ha assunto braccianti agricoli (tramite l'invio telematico dei modelli UNILAV di inizio/cessazione di rapporto di lavoro) nella seguente misura: - n. 10 soggetti per l'anno 2019 (dal 13/08/2019 al 31/12/2019); - n. 14 soggetti per l'anno 2020 (dal 15/07/2020 al 31/12/2020); - n. 32 soggetti per l'anno 2021 (dal 01/06/2021 al
31/12/2021); - n. 27 soggetti per l'anno 2022 (dal 26/02/2022 al 31/12/2022).
Relativamente agli anni dal 2019 al 2021, gli ispettori verbalizzanti hanno evidenziato che, seppur gli Unilav di assunzione/cessazione siano stati formalmente trasmessi dalla società in questione, quasi tutti i soggetti sono risultati denunciati da due diverse aziende agricole, entrambe assistite dal medesimo consulente aziendale, dott. ; Persona_2
4) la “Società Agricola La Natura S.r.l.s.” soltanto in data 7.4.2022 ha trasmesso CP_ all' la denuncia aziendale di iscrizione (D.A.), dichiarando di aver iniziato la propria attività lavorativa, con dipendenti, a far data dal 26.3.2022 e da tale data è stata iscritta nell'archivio Aziende Agricole della sede di Foggia, in qualità di CP_1
datore di lavoro Agricolo, con codice identificativo CIDA n. 467673. In particolare, con tale validata dall' , la società ispezionata ha dichiarato di non avere Per_3 CP_1
alcuna disponibilità di fondi agricoli da coltivare direttamente e di operare esclusivamente in qualità di impresa agricola “senza terra”, dedita unicamente all'attività agricola connessa di raccolta di prodotti agricoli acquistati “alla pianta” da terzi produttori, indicando nel quadro “P” della medesima D.A. i dati relativi ad un'unica operazione commerciale di acquisto “alla pianta” di olive da olio, effettuata in data 28/03/2022 ed un fabbisogno presunto di manodopera bracciantile pari a n.
100 giornate annue;
5) la società agricola in esame, a fronte delle presunte n. 100 giornate annue complessive, indicate nella D.A., ha denunciato all' , in soli n. 9 mesi di CP_1
presunta attività, cioè da aprile a dicembre 2022, una quantità di manodopera agricola di gran lunga più elevata (ben oltre 20 volte quella preventivata) e, precisamente, pari a n.
2.412 giornate;
6) la “Società Agricola La Natura S.r.l.s.” non ha denunciato alcuna giornata di manodopera in favore dei soggetti formalmente assunti negli anni 2019, 2020 e 2021;
7) gli ispettori verbalizzanti hanno evidenziato che la società in questione, con riferimento alla contribuzione dovuta in favore dei lavoratori denunciati per l'anno
2022, si è rivelata totalmente morosa nei confronti dell' , accumulando un debito CP_1
contributivo, al netto delle sanzioni civili ex lege n. 388/2000, pari a complessivi
€.36.725,88;
8) dall'analisi delle dichiarazioni fiscali telematiche obbligatorio è emerso la società in esame ha trasmesso all'Agenzia delle Entrate soltanto le denunce IVA relative agli anni d'imposta 2020, 2021 (sulla quale, tuttavia, non è riportato alcun dato reddituale) e 2022 ed il modello unico società di capitali relativo all'anno d'imposta
2021 (sul quale, tuttavia, non è riportato alcun dato reddituale), mentre non risultano trasmessi i modelli 770 e IRAP. In particolare, dalle denunce IVA trasmesse all'Agenzia delle Entrate è emerso che la società ispezionata ha dichiarato: - per l'anno 2020, un volume d'affari complessivo di €.6.250 (quadro VE) e costi per acquisti di €.1.727 (quadro VF); - per l'anno 2022, un volume d'affari complessivo di €.24.519 (quadro VE) e costi per acquisti di €.9.694 (quadro VF);
9) gli ispettori verbalizzanti hanno, inoltre, rilevato che sebbene la società si sia iscritta all' in qualità di impresa “senza terra” e non abbia dichiarato sulla D.A. CP_1 la conduzione di alcun fondo, dagli archivi informatici dell'Agenzia delle Entrate sono risultati registrati, a nome della stessa, nel 2020 e nel 2022, due distinti atti giuridici relativi all'affitto di terreni agricoli, in qualità di conduttore e, precisamente:
- atto stipulato il 24.6.2020 (e registrato il 6.7.2020), tra la società e i germani
[...]
e relativo alla locazione stagionale di fondi agricoli, per il Parte_3 CP_2
periodo dal 25.6.2020 al 30.11.2020; - atto stipulato il 13.7.2022 (e registrato il
19.7.2022), tra la società e il sig. , relativo alla locazione stagionale di CP_3
fondi agricoli, per il periodo dal 13.7.2022 al 31.12.2022;
10) in data 13.4.2023, sono stati avviati formalmente gli accertamenti nei confronti della società in questione presso lo studio del consulente aziendale, dott. Per_2
poiché all'indirizzo della Sede Legale (via A. De Gasperi n. 94, Orta Nova)
[...]
è stata riscontrata solo la presenza di un esercizio commerciale di cucine e arredamento;
11) in data 21.4.2023, presso la caserma dei Carabinieri di Orta Nova, gli ispettori verbalizzanti hanno provveduto all'escussione del Legale Rappresentante,
[...]
, il quale ha rilasciato molteplici informazioni in merito all'operatività Persona_1 della società ispezionata, dichiarando quanto segue: “Dal mese di giugno dello scorso anno 2022, sono Legale Rappresentante ed Amministratore Unico della società agricola LA NATURA SRLS, il cui socio unico tuttora è mio GL , Pt_2
che ha costituito questa società il 04/06/2019 e ne è stato Legale Rappresentante sino alla fine di maggio dello scorso anno 2022. Devo innanzitutto precisare che mio GL , pur essendo Socio Unico ed essendo stato Rappresentante Legale della Pt_2
società sino a maggio 2022, non si è mai occupato di alcuna attività relativa alla gestione della società; sin dalla costituzione della società, l'unico che si è sempre occupato in via esclusiva dell'intera gestione aziendale, sono sempre stato io, anche nei periodi in cui non avevo alcuna carica formale. … Devo altresì precisare che
l'effettivo avvio dell'attività aziendale della LA NATURA SRLS è avvenuto solo dall'inizio dello scorso anno 2022, mentre dal 2019 al 2021, seppur in ciascun anno io abbia provveduto ad assumere in forza alla società LA NATURA diversi braccianti agricoli, nei fatti nessuna delle persone che io ho assunto in questi primi 3 anni, hanno mai effettivamente lavorato per questa società, che ribadisco è rimasta totalmente inattiva, dalla costituzione sino alla fine del 2021. Le assunzioni, che la società ha effettuato fino al 2021, sono state fatte in previsione di eventuali lavori da effettuare, che poi non si sono concretizzati e non sono mai andati a buon fine, anche se una volta assunti, i braccianti sono rimasti in forza sino al termine del contratto di lavoro … (omissis) … Mi informate adesso che, per l'anno 2020, risulta un contratto di affitto di fondi agricoli, registrato all'Agenzia delle Entrate, tra la società LA NATURA e i germani e , della durata Parte_3 CP_2
di 5 mesi, da fine giugno a fine novembre 2020; non ricordo di preciso di quali terreni si tratti e chi siano questi soggetti di controparte, ma posso certamente affermare che su questi fondi, di sicuro LA NATURA SRLS, non ha affatto operato e non li ha, nei fatti, mai utilizzati. … In relazione all'attività aziendale che questa società ha svolto a far data dallo scorso anno 2022, posso dire che la stessa ha iniziato ad operare da metà luglio dello scorso anno 2022, esattamente dalla data in cui ho affittato un terreno esteso circa 7 ettari e mezzo, di proprietà di un signore anziano, di cui non so dire il nome. Ora voi mi dite che questo signore si chiamava
e confermo questa circostanza. Di sicuro, da gennaio a metà CP_3
luglio 2022, la società LA NATURA, è stata totalmente inattiva e inoperosa e non ha svolto alcuna attività lavorativa con utilizzo di braccianti. Non so dire quanto fu pattuito come canone di affitto, ma posso dire che si trattava di un contratto di affitto stagionale, della durata da metà luglio sino a fine dicembre 2022; alla fine di dicembre 2022 il terreno è tornato nella disponibilità del proprietario. Tale fondo, oggetto del contratto di affitto, si trova in agro di Cerignola e trattasi di un unico appezzamento di terreno, di forma quadrata, esteso 7,5 ettari, equando ne sono entrato in possesso, a metà luglio 2022, lo stesso era privo di coltivazioni in atto ed era da poco stato raccolto il grano o i cereali. Su questo fondo, dopo averlo preparato per la piantagione, con la mia società LA NATURA, ho praticato la coltivazione dei Broccoli. La piantagione dei Broccoli, con le piantine, l'ho effettuata dopo la metà del mese di settembre, dopo aver acquistato le piantine dal vivaio Limongelli di Stornara. La piantagione dei Broccoli è stata effettuata sull'intera estensione del fondo, ed è durata circa una decina di giorni in totale e si è conclusa entro la fine di settembre 2022. La coltivazione è stata condotta dai braccianti assunti con la società LA NATURA, mentre la raccolta non è stata effettuata in quanto ho venduto l'intera produzione di alla pianta, Pt_4 all'azienda agricola dei f.lli Giuliani di Stornara, a metà dicembre 2022, per un importo di € 25.500,00 che mi è stato pagato con due assegni, uno da 15.500 euro e
l'altro da € 10.000. La raccolta dei Broccoli è stata quindi effettuata dalla ditta
Giuliani, con il suo personale, ed è terminata entro fine dicembre o al massimo entro
i primi del mese di gennaio scorso … (omissis) … Oltre a questa attività di coltivazione, la società LA NATURA ha effettuato anche un'unica operazione commerciale, relativa all'acquisto alla pianta di una partita di olive per la maggior parte da olio e, per un terzo circa, da mensa;
l'uliveto acquistato alla pianta era esteso circa ha 5,00 ma non so dire come si chiamava il proprietario di questo uliveto e nemmeno so dire se era un uomo o una donna, poiché questa operazione di acquisto è stata effettuata tramite un mediatore del posto. Posso dire che questo uliveto si trova a Cerignola, in direzione di Manfredonia, ma non so dire come si chiamava la contrada. Questa operazione commerciale di acquisto a blocco delle olive è stata di sicuro effettuata tra luglio e agosto del 2022, ma non so dire quanto ho pagato per tale acquisto, nemmeno in maniera approssimativa, ma sicuramente il prezzo pagato corrisponde a quanto riportato nella fattura che mi è stata regolarmente inviata per via telematica dal venditore e che è in possesso del mio consulente aziendale dottor di Ordona. Provvederò al più presto a Persona_2
consegnarvi tale fattura. La raccolta delle olive su questa partita acquistata alla pianta, l'ho effettuata con il personale assunto dalla società LA NATURA SRLS, e di sicuro tale operazione di raccolta è stata effettuata tra la fine di ottobre e la fine di dicembre dello scorso anno 2022; le olive che ho raccolto sono state in totale circa
100 q.li ed io le ho vendute, a nero, con pagamento sempre in contanti, a varie persone di cui non so indicare le generalità; posso dire che le olive le ho vendute ad un prezzo pari a € 65/70 al quintale. In tale anno 2022, con la società LA NATURA, oltre alla coltivazione dei Broccoli ed alla raccolta delle olive, non ho svolto alcuna altra attività lavorativa e non ho effettuato altre operazioni commerciali oltre quelle descritte. … da gennaio 2023 fino a tutt'oggi la società non ha affatto operato , tant'è che in questo anno 2023, fino ad oggi, non ha assunto nessun bracciante. …
Posso dire che, per l'intera attività descritta sopra relativa sia ai che alle Pt_4
, nell'unico periodo in cui la società ha operato, cioè da metà Pt_5 CP_4
luglio a fine dicembre 2022, sono stati assunti ed hanno effettivamente lavorato circa una ventina di braccianti in totale, di cui circa una decina di stranieri tutti africani, di colore e circa una decina di italiani, della zona;
posso dire che tra gli stranieri
c'erano solo 1 o 2 donne, mentre gli italiani sono stati metà uomini e metà donne …
(omissis) … In relazione ai braccianti che hanno lavorato per la società LA
NATURA, non so fornire le generalità complete di nessuno, anche se sono sempre stato io l'unico che ha provveduto ad ingaggiarli e a pagarli, ma posso dire solo alcuni nomi di alcuni italiani, tra cui LUIGI, , , , Per_2 Per_4 Per_5 Per_6
e Tra queste persone posso dire che è mia figlia e che non CP_2 Per_7 CP_2 ci sono altri miei parenti tra i braccianti che la società ha assunto nell'intero anno
2022. … per ciascuna giornata di lavoro gli davo € 45 nette, sia agli uomini che alle donne;
ho sempre provveduto personalmente a pagare i miei braccianti sempre in contanti e mai in maniera diversa, sempre con cadenza settimanale … (omissis) …
Non so dire quanto ho speso in totale per la retribuzione di tutti i braccianti assunti dalla società LA NATURA, per l'intero anno 2022, nemmeno in maniera approssimativa. … Posso però affermare, in relazione alla redditività della società, che tra i ricavi ottenuti dalla vendita dei e delle e i costi che la Pt_4 Pt_5 società ha sostenuto per l'affitto dei fondi, e per tutti gli acquisti effettuati, nonché i costi derivanti dalle retribuzioni che sono state erogate al personale assunto, posso dire che la stessa è stata in leggera perdita o tuttalpiù in pareggio”.
Gli ispettori verbalizzanti, sulla base di quanto dichiarato da , Persona_1
hanno desunto che:
-- l'unico ed effettivo responsabile operativo e gestore di tutta l'attività della “Società
Agricola La Natura S.r.l.s.” è stato;
Persona_1
-- l'attività aziendale della società è stata svolta “esclusivamente” nel corso dell'anno
2022, nel periodo tra luglio e dicembre del 2022;
-- la società ispezionata non ha svolto alcuna forma di attività agricola durante gli anni 2019, 2020, 2021 e 2023, né ha fatto uso della manodopera agricola
“ingiustificatamente” assunta da , anche in tali anni di totale Persona_1
inattività aziendale;
-- il fondo ubicato in agro di Carapelle, in c.da Posta d'HI (in catasto al Fg. 8,
p.lle 103 e 221), esteso circa Ha 3.50, di proprietà dei germani e Parte_3
detenuto a titolo di affitto stagionale, per la durata di sei mesi, dal 26.5.2020 CP_2 al 30.11.2020 (contratto registrato c/o l'Agenzia delle Entrate di Cerignola il
6.7.2020 n. 3T 1175), non è mai stato utilizzato dalla società ispezionata per condurre coltivazioni orticole o di altro genere, sebbene sia rimasto nell'effettiva disponibilità della stessa;
12) gli ispettori verbalizzanti hanno, inoltre, circoscritto l'attività agricola effettivamente svolta dalla società in esame alla sola coltivazione di broccoli sul fondo ubicato in agro di Cerignola, detenuto a titolo di affitto dal 13.7.2022 al
31.12.2022. Ed invero, da un lato, è stata esclusa l'attività di raccolta dei broccoli in quanto l'intera produzione è stata venduta alla pianta in data 14.12.2022, come è stato accertato dagli ispettori e dichiarato da (… la raccolta non è Persona_1 stata effettuata in quanto ho venduto l'intera produzione di Broccoli, alla pianta, all'azienda agricola dei f.lli Giuliani di Stornara, a metà dicembre 2022), dall'altro lato, i verbalizzanti hanno escluso la veridicità dell'operazione commerciale di acquisto delle olive “a blocco” sulla pianta dall'azienda di sia sulla Controparte_5
base della discrepanza tra la data di emissione della fattura relativa a tale operazione
(28.3.2022) e dell'epoca dell'operazione indicata da (… questa Persona_1
operazione commerciale di acquisto a blocco delle olive è stata di sicuro effettuata tra luglio e agosto del 2022 …), che del contenuto della dichiarazione rilasciata, in data 5.5.2023, dalla proprietaria degli uliveti, la quale ha riferito Controparte_5 agli ispettori quanto segue: “… di sicuro posso affermare che ogni anno ho sempre raccolto le olive per mio conto e non ho mai venduto la produzione “alla pianta” ad altri soggetti diversi. Disconosco, in pieno, la fattura di vendita che mi mostrate in visione, n. 1 del 28/03/2022, relativa alla vendita “a blocco” della partita di olive alla ditta LA NATURA SRLS, dell'importo di € 6.240,00. Non conosco affatto questa società LA NATURA, che sento oggi nominare per la prima volta. Ribadisco che lo scorso anno 2022 non ho venduto olive a blocco a nessuno”;
13) gli ispettori verbalizzanti hanno evidenziato che dall'analisi della contabilità aziendale relativa all'anno 2022 è emerso un enorme squilibrio tra i presunti costi sostenuti e i presunti ricavi ottenuti che, qualora fossero stati reali, avrebbero causato alla società una ingiustificata e consistente perdita di esercizio pari a circa
€.100.000,00, a cui andrebbero sommate le ulteriori somme dovute a titolo di contributi previdenziali (€.36.726,00) e di imposte fiscali, mai versate;
14) infine, gli ispettori hanno proceduto alla convocazione dei 28 soggetti assunti e denunciati dalla società ispezionata nell'anno 2022 e all'acquisizione delle dichiarazioni di coloro che si sono presentati a tale convocazione (dichiarazioni in parte riportate nel verbale ispettivo e allegate alla memoria di costituzione in forma nominativa). Tali dichiarazioni sono risultate contraddittorie ed incongruenti rispetto a quanto accertato nel corso dell'ispezione (basti pensare che tutti i 20 soggetti escussi hanno inverosimilmente dichiarato di aver lavorato esclusivamente o prevalentemente per la raccolta delle olive, cioè per un'attività che, per quanto accertato, non è stata affatto svolta dalla società; ancora, circa una decina di questi hanno dichiarato di aver svolto, oltre alla raccolta delle olive, anche la raccolta dei broccoli, attività, anche questa, risultata mai effettuata dalla società in quanto l'intera produzione è stata venduta “alla pianta” ad altra azienda agricola) e, pertanto, gli ispettori hanno provveduto al disconoscimento totale dei rapporti di lavoro denunciati dalla società ispezionata in favore di tali soggetti.
Gli ispettori, inoltre, hanno ritenuto totalmente fittizi:
- i rapporti di lavoro denunciati, per l'anno 2022, in favore dei presunti lavoratori
( ), ( ) e Persona_8 C.F._1 Persona_9 C.F._2
( ) che, seppur regolarmente convocati, non Persona_10 C.F._3
hanno inteso presentarsi alle programmate audizioni, senza fornire alcuna giustificazione e che, pertanto, non hanno inteso chiarire la propria posizione;
- il rapporto di lavoro denunciato, per il periodo da giugno ad agosto 2022, in favore di , poiché in tale periodo la società è Parte_6 C.F._4
risultata totalmente inattiva. Hanno, invece, ritenuto parzialmente fittizi i rapporti di lavoro denunciati, per l'anno 2022, in favore Controparte_6
( ), ( ), C.F._5 Persona_11 C.F._6 [...]
( ), Persona_12 C.F._7 Persona_13
( ) e C.F._8 Persona_14
( ). A tal riguardo, gli ispettori hanno evidenziato che tali C.F._9
soggetti sono risultati irreperibili e che, pertanto, sono state disconosciute soltanto le giornate denunciate nel periodo da aprile ad agosto 2022, ossia nel periodo di totale inattività aziendale.
Dagli elementi sopra evidenziati emergono, in definitiva, seri dubbi circa la sussistenza dei rapporti di lavoro denunciati dall'azienda ispezionata, nei termini dedotti in ricorso. In altri termini, detti elementi fanno propendere per la fondatezza
CP_ della tesi sostenuta dall' circa la fittizietà del rapporto di lavoro per cui è causa.
A fronte di tale puntuale e documentato accertamento le allegazioni e le prove offerte dall'odierno ricorrente non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della azienda agricola ispezionata.
Segnatamente, sotto il profilo assertivo, deve evidenziarsi l'assoluta genericità del ricorso, non esprimendo allegazioni sufficienti ed adeguate in ordine all'inserimento nell'organizzazione produttiva del datore di lavoro agricolo, all'assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dello stesso, al dovere di osservare orari e turni di lavoro predeterminati, alla percezione di una retribuzione costante, alle mansioni concretamente svolte ed al luogo di lavoro.
Si rileva, che il ricorrente in merito alle mansioni svolte deduceva di aver effettuato le seguenti lavorazioni: trapiantaura, lavorazione di cavolfiori e di broccoli, raccolta olive e raccolta broccoletti.
Va osservato, a riguardo, che il sig. , legale rappresentante della Persona_1 ditta nonché responsabile operativo e gestore di tutta l'attività aziendale, dichiarava che l'attività praticata dalla società nell'anno 2022 ha riguardato sempre la coltivazione di broccoli escludendo, pertanto, lo svolgimento di qualsiasi altra attività, inclusa la raccolta, non effettuata in considerazione della vendita alla pianta della intera produzione di broccoli (cfr. pag.6 del verbale ispettivo in atti).
Quanto poi all'asserito svolgimento della raccolta delle olive, gli ispettori hanno escluso tale attività in quanto, sebbene fosse stata esibita in visione, nel corso dell'accertamento, la fattura di vendita “a blocco” per la raccolta alla pianta di olive ubicate sui fondi dell'azienda agricola tale documento non solo non è stato CP_5
acquisito nella contabilità aziendale ma è stata disconosciuto dalla sig.ra CP_5
titolare dell'azienda precitata (cfr. pag. 9 del verbale ispettivo in atti).
[...]
Deva altresì darsi atto che nella fattispecie in esame, la dichiarazione resa dal
CP_ lavoratore è stata integralmente prodotta dall'
In merito, poi, all'indicazione dei fondi, il ricorrente ha dedotto che erano ubicati in agro di Stornara, alla contrada Visco, in agro di Cerignola, alla contrada Acquarolo, ed in agro Incoronata, a Borgo Libertà, laddove lo stesso in sede ispettiva dichiarava di aver lavorato in agro di Cerignola, ovvero a Stornara. Sul punto va rilevato che gli ispettori hanno riscontrato che la società, nel periodo oggetto di accertamento, ha avuto la disponibilità di soli due fondi dislocati uno in agro di Carapelle, alla contrada Posta d'HI, mai utilizzato, e l'altro in agro di Cerignola, alla contrada
Forcone.
Deve inoltre rilevarsi che le dichiarazioni rese in sede ispettiva appaiono contrastanti rispetto a quelle rilasciate dal datore di lavoro. A titolo esemplificativo, mentre il datore di lavoro ha sostenuto che la società aveva effettuato solo l'attività di coltivazione (e non già la raccolta) dei broccoletti, attività eseguita nel mese di settembre 2022, il ricorrente in sede ispettiva ha riferito di aver effettuato la raccolta dei broccoletti da novembre a dicembre, per una trentina di giorni.
Ed ancora il ricorrente ha dedotto che percepiva quotidianamente la retribuzione spettante, laddove il datore di lavoro ha dichiarato che provvedeva con cadenza settimanale al pagamento della retribuzione.
Le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede ispettiva, inoltre, appaiono divergenti anche rispetto alle dichiarazioni rese dai suoi colleghi di lavoro.
Premesso che il ricorrente in sede ispettiva ha riferito di aver lavoro per tutte le giornate di lavoro con , Persona_15 Persona_16 Persona_17 [...]
si evidenziano le seguenti contraddizioni: Persona_18
- ha riferito che: sui campi si recavano talvolta con il furgone del Persona_15
ricorrente e talvolta con la macchina del datore di lavoro;
era pagato sempre con bonifico;
l'attività di raccolta dei broccoli è avvenuta nei mesi di ottobre, novembre e dicembre;
il ricorrente, invece, ha asserito che: sui campi si recavano sempre e soltanto con il suo furgone;
il pagamento avveniva sempre in contanti;
l'attività d raccolta dei broccoli è stata svolta solo nel mese di settembre 2022;
- e (indicati come testi in questa sede), hanno Persona_16 Persona_19
riferito che: sui campi si recavano sempre con la macchina del datore di lavoro;
hanno effettuato la raccolta dei broccoletti nei mesi di luglio e agosto 2022; il ricorrente invece ha riferito che sui campi si recavano solo con il suo furgone;
la raccolta dei broccoletti era avvenuta nel mese di settembre 2022; (al riguardo sorprende che entrambi i suddetti lavoratori abbiano riferito di aver lavorato insieme, nella stessa squadra del , nonostante costoro abbiano lavorato fino al mese di Per_15
agosto 2022 ed il ricorrente dal mese di settembre al mese di dicembre 2022).
Orbene, non vi è chi non veda che le suddette incongruenze, vertenti su aspetti rilevanti del rapporto di lavoro, minano fortemente la prospettazione attorea. Deve poi evidenziarsi che le allegazioni contenute nel ricorso non appaiono sufficientemente circostanziate, ma, al contrario, riferite ad un modello indistinto ed indifferenziato di rapporto di lavoro che non consente, già in astratto, di imputare in maniera specifica al singolo lavoratore e all'azienda agricola l'effettivo svolgersi del rapporto di lavoro anche alla luce delle incongruenze evidenziate fra le allegazioni formulate e le dichiarazioni rese dalle stesse lavoratrici agli ispettori.
Nulla viene dedotto in punto alle ulteriori essenziali caratteristiche del rapporto di lavoro, quali la sottoposizione al potere gerarchico, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, estrinsecatosi nella emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nella esecuzione delle prestazioni lavorative;
alle concrete modalità di svolgimento della prestazione;
alla necessità di dover giustificare eventuali ritardi ed assenze;
all'ammontare e alle modalità di corresponsione della retribuzione;
alla composizione, quantomeno numerica, della squadra di lavoro. L'insufficienza dell'approssimativa rappresentazione attorea della vicenda in contestazione rispetto alla finalità di supportare la pretesa contributiva e di farne apprezzare la fondatezza sembra evidente, sia in generale, sia in considerazione delle caratteristiche di questa controversia e del contenzioso nel quale essa si iscrive.
Passando alle prove offerte dalla parte ricorrente, si evidenzia innanzitutto che, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti. In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi. Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent.
n. 1932/2019, 71/2020 Corte di Appello di Bari). Conseguentemente, l'unico possibile supporto probatorio della domanda attorea avrebbe potuto essere fornito dalla prova testimoniale, che – tuttavia - non può essere ammessa in quanto vertente su circostanze generiche, inidonee ex se a dimostrare la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato nei termini dedotti nei ricorsi. Quanto ai capitoli di prova, il deficit assertivo sopra evidenziato si riflette insanabilmente sugli stessi.
In particolare, in tali capitoli di prova è genericamente indicato il numero complessivo di giornate asseritamente lavorate in un arco temporale costituito da più mesi e per l'intero periodo sono, poi, indicate mansioni di varia natura e prodotti agricoli caratterizzati da diversa stagionalità. Manca, inoltre, la specificazione della distribuzione di tali giornate lavorative per ciascun mese/settimana e la precisazione, per ciascuna frazione temporale dell'intero periodo lavorativo, del tipo di mansioni asseritamente espletate. Si ritiene, inoltre, che anche l'indicazione dei fondi contenuta nei capitoli di prova sia generica in quanto vi è una mera indicazione di fondi siti negli agri di Stornara, alla contrada Viscio, in agro di Cerignola, alla contrada Acquaruolo, e in agro Incoronata e a Borgo Libertà senza che sia specificato, per ciascun fondo, in che periodo sarebbe stata svolta l'attività lavorativa e che tipo di mansioni sarebbero state espletate. Del pari generico appare il capitolo di prova relativo alle modalità di raggiungimento dei fondi essendo così formulato:
“vero che il ricorrente si è portato sui terreni della Società Agricola La Natura srls con la propria autovettura o con quella dei suoi compagni di lavoro”.
Deve poi rilevarsi che i testi indicati sono gli stessi lavoratori escussi in sede ispettiva, le cui dichiarazioni sono apparse confliggenti rispetto all'assunto attoreo.
Ora, il necessario giudizio circa la rilevanza di una prova testimoniale – che: a) deve essere formulato in via officiosa, vale a dire anche senza un'eccezione della controparte (da ultimo, Cass. 19.1.2018, n. 1294); b) è uno dei due presupposti indispensabili per la sua ammissione, insieme con la conformità dell'articolazione e della richiesta alle regole processuali;
c) postula e giustifica il requisito basilare della specificità dei capitoli di prova ex art. 244 c.p.c. – sussiste se sia positivamente valutabile a priori l'idoneità dei fatti, prospettati dalla parte e da chiedere ai testimoni, a costituire il fondamento del diritto azionato. Con la precisazione che il giudice, nell'avvalersi della facoltà di cui all'art. 253, 1° comma, c.p.c., rivolgendo al teste le domande utili a chiarire i fatti oggetto della sua deposizione, non può, in ogni caso, supplire alle deficienze del mezzo istruttorio (Cass. 12.6.2015, n. 12192) perché, se bastasse una generica istanza istruttoria della parte onerata della prova, con delega al giudice di cercare il riscontro adeguato, orientando l'assunzione delle testimonianze verso tale obiettivo si verificherebbero un'irregolare inversione dell'iter processuale configurato dal codice di rito e un vulnus nello svolgimento del processo, in pregiudizio dell'altra parte. Come di recente rilevato dalla Corte
Territoriale, bisogna allora individuare con precisione quali sono l'oggetto e la finalità della prova testimoniale nella presente controversia e nelle altre analoghe dispute giudiziarie in materia di accrediti contributivi in agricoltura.
CP_ Orbene, a fronte del disconoscimento dell' è necessario che il lavoratore provi l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e la sua concreta articolazione temporale, nonché dei caratteri tipici della subordinazione. In altre parole, è necessario compiere un accertamento che, sebbene in seno ad una controversia
CP_ previdenziale (non di lavoro), nel contraddittorio con l' (non con il datore) e di natura incidentale (senza, cioè, efficacia di giudicato), è, sul versante probatorio, del tutto assimilabile alle esigenze istruttorie che pone un'ordinaria controversia ex art. 409 c.p.c., in cui l'attore sostenga di vere lavorato alle dipendenze del convenuto e ne domandi la condanna al pagamento delle retribuzioni, mentre la parte resistente neghi che vi sia stata qualunque forma di collaborazione. Vi è perfetta corrispondenza del tema da verificare se si considera come l'eventuale accertamento in giudizio delle giornate lavorative, prestate da un bracciante agricolo in regime di subordinazione, comporti senz'altro l'accoglimento della domanda di accredito contributivo, non concorrendo alcun altro elemento a comporre la fattispecie previdenziale.
Così fissato il parametro di valutazione, è agevole cogliere l'inficiante gravità, sotto il profilo dell'onere deduttivo e probatorio incombente sull'attore, dell'omessa specifica indicazione: 1) dell'orario di lavoro osservato secondo la stagionalità; 2) della distribuzione delle giornate lavorative all'interno del complessivo arco temporale dedotto in giudizio e delle mansioni svolte in ciascuna frazione temporale di tale periodo;
3) delle colture praticate sui singoli appezzamenti di terreno;
4) dei fondi rustici sui quali la prestazione lavorativa sarebbe stata resa in relazione a ciascuna frazione temporale del rapporto;
5) delle concrete direttive impartite al singolo bracciante e delle specifiche modalità in cui si sarebbe estrinsecato il potere di vigilanza e disciplinare;
6) delle concrete modalità di erogazione della retribuzione
(con precisazione della quota di retribuzione ricevuta in contanti e di quella ricevuta con altro mezzo di pagamento e dell'epoca dei vari pagamenti); 7) la composizione (quanto meno numerica) delle squadre di lavoro in cui il bracciante avrebbe operato, ecc.. Appare – pertanto - insanabile l'inadeguatezza della richiesta di prova testimoniale formulata dalla parte ricorrente. In una siffatta situazione, non sembra neppure possibile ipotizzare che risulti appagante il risultato dell'attività istruttoria
(ove erroneamente ammessa). La parte attrice deve fornire prove convincenti di una realtà lavorativa da verificare con attenzione, a seguito e per effetto dell'accertamento ispettivo condotto da organi specializzati della pubblica amministrazione, attestante plurime incongruenze e gravi violazioni a carico dell'azienda apparentemente datrice, come di molte altre pseudo-aziende. In altri CP_ termini, perché uno dei rapporti disconosciuti dall' venga riabilitato in sede giudiziaria è necessario che il processo dissipi ogni perplessità circa la sua effettiva esistenza come fatto storico, mentre si ritiene che nel caso di specie né le allegazioni attoree, né le prove testimoniali hanno questa attitudine. Infine, si deve escludere che le lacune assertive e probatorie che si sono evidenziate possano trovare rimedio mediante l'esercizio dei poteri istruttori dell'ufficio giudiziario, in quanto, da un lato,
l'impulso probatorio officioso può svolgere una funzione soltanto complementare e integrativa (quando in atti vi siano già significativi dati di indagine, precisa la giurisprudenza di legittimità), senza superare il limite del capovolgimento dell'esito della lite derivante dalla libera attuazione del principio dispositivo;
dall'altro, la potestà in parola è discrezionale (ed insindacabile, anche quando manchi un'espressa motivazione).
Completano il (già grave) quadro probatorio, sinora delineato, le dichiarazioni rese dal ricorrente, il cui contenuto è stato sopra richiamato, evidenziandone i profili di difformità con le circostanze emerse in sede ispettiva e dalla quale, a giudizio di chi scrive, si trae ulteriore conferma della fittizietà dei rapporti di lavoro per cui è causa.
Trattasi di contraddizioni ed incongruenze non trascurabili, che certamente contribuiscono a rafforzare il convincimento circa la fittizietà dei rapporti di lavoro dedotti in giudizio. In proposito appare opportuno richiamare Cass. n. 20019/2018
(in motivazione): “… è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr., e plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del
24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003). Inoltre, il giudice del gravame ha evidentemente ritenuto superflua l'ammissione della prova testimoniale come è dato evincere dal richiamo contenuto nella sentenza gravata ai principi affermati da questa Corte secondo cui ".... l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro "non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne
l'attendibilità. (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) ...".
Tali principi appaiono, a maggior ragione, applicabili al caso di specie, in cui le dichiarazioni acquisite dagli ispettori e allegate al verbale ispettivo sono state rese
(non da un soggetto diverso dalla parte processuale, come nei casi scrutinati dalla
S.C., ma) dalla stessa parte (odierno ricorrente).
Quest'ultimo, peraltro, non ha assunto alcuna specifica posizione sulle sue dichiarazioni, né ne hanno offerto una possibile “lettura” alternativa.
Alla luce di quanto premesso, la domanda attorea, avente ad oggetto l'accertamento del diritto all'iscrizione per le giornate disconosciute, appare infondate, sia perché prive di sufficienti allegazioni, sia perché, in ogni caso, non fornite di un adeguato supporto probatorio.
Parimenti, deve essere rigettato il capo della domanda attorea inerente la condanna CP_ dell' al pagamento degli ANF di competenza dell'anno 2022. A tal proposito deve evidenziarsi l'assenza di documentazione atta a comprovare il reddito complessivamente percepito dal ricorrente negli anni 2022 e 2021 (in atti è stato prodotto solo il CUD relativo all'anno 2022).
Deve invece essere accolto, seppure in misura ridotta rispetto alla richiesta attorea il capo della domanda inerente l'indennità di disoccupazione agricola.
Premesso la pacifica iscrizione del nominativo del ricorrente negli elenchi OTD dell'anno 2022 per n. 34 giornate, si evidenzia che dall'estratto contributivo in atti si evince che il ricorrente nell'anno 2021 ha lavorato nel settore agricolo per 179 giornate. Tale dato, non contestato dall' , trova diretto riscontro proprio nella CP_1 documentazione dell'istituto (ed in particolare nello storico ARLA).
Ne consegue che sussistendo i requisiti d legge (- biennio assicurativo: iscrizione negli elenchi nominativi nell'anno di riferimento dell'indennità ed altro precedente;
- minimo contributivo: minimo di 102 contributi giornalieri accreditati nel biennio corrispondente all'anno al quale si riferisce l'indennità ed a quello precedente), ed avendo il ricorrente inoltrato tempestivamente la domanda amministrativa, deve riconoscersi, il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità di DS/Agr per CP_ l'anno 2022 e per 34 giornate, con conseguente condanna dell' al pagamento in suo favore della somma di €. 723,27, oltre accessori secondo legge, a decorrere dal
120° giorno successivo alla proposizione della domanda in via amministrativa.
A riguardo si precisa che si è fatto riferimento all'importo indicato dall' nella CP_1
propria memoria in quanto quantificato sulla scorta del numero di giorni per cui il ricorrente è iscritto negli elenchi OTD dell'anno 2022 ed in ogni caso non oggetto di contestazione tra le parti. CP_ Le spese di lite, gravano sull' in quanto parte soccombente (seppure parzialmente);
La relativa liquidazione viene effettuata ex d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia (così come accertato in questa sede), delle fasi effettivamente espletate.
Deve essere disposta, infine, la distrazione in favore del difensore costituito, che ha dichiarato di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1254 /2024 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda, dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l' indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022 e per 34 giornate e, CP_ per l'effetto, condanna l' al pagamento in suo favore della somma di €. 723,27, oltre accessori secondo legge, a decorrere dal 120° giorno successivo alla proposizione della domanda in via amministrativa;
- rigetta per il resto la domanda;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 499,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie 15%, oltre al rimborso del contributo unificato se dovuto..
Foggia, 4.3.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 04/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 1254/2024 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. BRANDI GIUSEPPE contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. LORUSSO LUIGI e PAOLO SEDDA
Fatto e diritto
Con ricorsi depositato in data 8.2.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato nell'anno 2022, in qualità di bracciante agricolo, per complessive 114 giornate, di cui 80 giornate alle dipendenze della “Società Agricola La Natura srls”,
CP_ ha censurato l'operato dell' laddove ha ritenuto insussistente il suddetto rapporto di lavoro provvedendo alla cancellazione delle 80 giornate dagli elenchi OTD. Ha chiesto, pertanto, al giudice adito di dichiarare il suo diritto al riconoscimento, come periodi utili a fini contributivi, delle 80 giornate lavorative e, per l'effetto, di
CP_ condannare l' a registrare nei suoi archivi e comunque nelle forme di legge tali CP_ periodi contributivi, con condanna dell' alla refusione delle spese di lite, da distrarsi.
Il ricorrente ha, altresì, chiesto la condanna dell'Ente resistente al pagamento della indennità di disoccupazione agricola e degli ANF di competenza dell'anno 2022, nella misura complessiva di euro 7.737,70 (importo quantificato per le complessive
114 giornate di lavoro). CP_
L' costituitosi tempestivamente, ha contestato la fondatezza del ricorso stante la legittimità del proprio operato (come risultante dal verbale ispettivo depositato) e ne ha chiesto il rigetto.
L'odierna udienza è stata tenuta con le modalità di cui in epigrafe. Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
Orbene, la domanda attorea è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133). È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass.
2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione. Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016,
n. 2739 e Cass. 26.7.2017, n. 18605), «L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di CP_1
lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del
1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
CP_ Ciò posto, nel caso di specie, l' ha depositato il verbale ispettivo n.
2023002441/DDL del 25.7.2023, relativo all'azienda “Società Agricola La Natura
S.r.l.s.” e riferito al periodo dal13.8.2019 al 30.6.2023 (quindi anche all'annualità dedotte nel presente giudizio) dal quale emergono plurimi segnali di allarme, che
CP_ inducono a ritenere fittizi taluni dei rapporti di lavoro denunciati all' da tale società, ivi inclusi quello sottoposto ad odierno scrutinio. CP_ Dall'esame del verbale ispettivo, il cui contenuto è stato richiamato dall' ed avverso il quale gli odierni ricorrenti non hanno mosso contestazioni specifiche, emerge che:
1) la “Società Agricola La Natura S.r.l.s.”, costituita il 4.6.2019, risulta iscritta con numero REA FG – 313419 alla C.C.I.A.A. di Foggia dall'11.6.2009 nella sezione ordinaria e dal 19.7.2019 anche nella sezione speciale del registro delle imprese con la qualifica di Impresa Agricola, per aver denunciato l'attività di: “coltivazione di ortaggi in piena area”;
2) il socio unico, ha rivestito la carica di Legale Rappresentante Parte_2
della società in questione fino al 30.6.2022; carica rivestita successivamente da suo padre, ; Persona_1
3) la società ispezionata, nel periodo dal 13.8.2019 al 31.12.2022, ha assunto braccianti agricoli (tramite l'invio telematico dei modelli UNILAV di inizio/cessazione di rapporto di lavoro) nella seguente misura: - n. 10 soggetti per l'anno 2019 (dal 13/08/2019 al 31/12/2019); - n. 14 soggetti per l'anno 2020 (dal 15/07/2020 al 31/12/2020); - n. 32 soggetti per l'anno 2021 (dal 01/06/2021 al
31/12/2021); - n. 27 soggetti per l'anno 2022 (dal 26/02/2022 al 31/12/2022).
Relativamente agli anni dal 2019 al 2021, gli ispettori verbalizzanti hanno evidenziato che, seppur gli Unilav di assunzione/cessazione siano stati formalmente trasmessi dalla società in questione, quasi tutti i soggetti sono risultati denunciati da due diverse aziende agricole, entrambe assistite dal medesimo consulente aziendale, dott. ; Persona_2
4) la “Società Agricola La Natura S.r.l.s.” soltanto in data 7.4.2022 ha trasmesso CP_ all' la denuncia aziendale di iscrizione (D.A.), dichiarando di aver iniziato la propria attività lavorativa, con dipendenti, a far data dal 26.3.2022 e da tale data è stata iscritta nell'archivio Aziende Agricole della sede di Foggia, in qualità di CP_1
datore di lavoro Agricolo, con codice identificativo CIDA n. 467673. In particolare, con tale validata dall' , la società ispezionata ha dichiarato di non avere Per_3 CP_1
alcuna disponibilità di fondi agricoli da coltivare direttamente e di operare esclusivamente in qualità di impresa agricola “senza terra”, dedita unicamente all'attività agricola connessa di raccolta di prodotti agricoli acquistati “alla pianta” da terzi produttori, indicando nel quadro “P” della medesima D.A. i dati relativi ad un'unica operazione commerciale di acquisto “alla pianta” di olive da olio, effettuata in data 28/03/2022 ed un fabbisogno presunto di manodopera bracciantile pari a n.
100 giornate annue;
5) la società agricola in esame, a fronte delle presunte n. 100 giornate annue complessive, indicate nella D.A., ha denunciato all' , in soli n. 9 mesi di CP_1
presunta attività, cioè da aprile a dicembre 2022, una quantità di manodopera agricola di gran lunga più elevata (ben oltre 20 volte quella preventivata) e, precisamente, pari a n.
2.412 giornate;
6) la “Società Agricola La Natura S.r.l.s.” non ha denunciato alcuna giornata di manodopera in favore dei soggetti formalmente assunti negli anni 2019, 2020 e 2021;
7) gli ispettori verbalizzanti hanno evidenziato che la società in questione, con riferimento alla contribuzione dovuta in favore dei lavoratori denunciati per l'anno
2022, si è rivelata totalmente morosa nei confronti dell' , accumulando un debito CP_1
contributivo, al netto delle sanzioni civili ex lege n. 388/2000, pari a complessivi
€.36.725,88;
8) dall'analisi delle dichiarazioni fiscali telematiche obbligatorio è emerso la società in esame ha trasmesso all'Agenzia delle Entrate soltanto le denunce IVA relative agli anni d'imposta 2020, 2021 (sulla quale, tuttavia, non è riportato alcun dato reddituale) e 2022 ed il modello unico società di capitali relativo all'anno d'imposta
2021 (sul quale, tuttavia, non è riportato alcun dato reddituale), mentre non risultano trasmessi i modelli 770 e IRAP. In particolare, dalle denunce IVA trasmesse all'Agenzia delle Entrate è emerso che la società ispezionata ha dichiarato: - per l'anno 2020, un volume d'affari complessivo di €.6.250 (quadro VE) e costi per acquisti di €.1.727 (quadro VF); - per l'anno 2022, un volume d'affari complessivo di €.24.519 (quadro VE) e costi per acquisti di €.9.694 (quadro VF);
9) gli ispettori verbalizzanti hanno, inoltre, rilevato che sebbene la società si sia iscritta all' in qualità di impresa “senza terra” e non abbia dichiarato sulla D.A. CP_1 la conduzione di alcun fondo, dagli archivi informatici dell'Agenzia delle Entrate sono risultati registrati, a nome della stessa, nel 2020 e nel 2022, due distinti atti giuridici relativi all'affitto di terreni agricoli, in qualità di conduttore e, precisamente:
- atto stipulato il 24.6.2020 (e registrato il 6.7.2020), tra la società e i germani
[...]
e relativo alla locazione stagionale di fondi agricoli, per il Parte_3 CP_2
periodo dal 25.6.2020 al 30.11.2020; - atto stipulato il 13.7.2022 (e registrato il
19.7.2022), tra la società e il sig. , relativo alla locazione stagionale di CP_3
fondi agricoli, per il periodo dal 13.7.2022 al 31.12.2022;
10) in data 13.4.2023, sono stati avviati formalmente gli accertamenti nei confronti della società in questione presso lo studio del consulente aziendale, dott. Per_2
poiché all'indirizzo della Sede Legale (via A. De Gasperi n. 94, Orta Nova)
[...]
è stata riscontrata solo la presenza di un esercizio commerciale di cucine e arredamento;
11) in data 21.4.2023, presso la caserma dei Carabinieri di Orta Nova, gli ispettori verbalizzanti hanno provveduto all'escussione del Legale Rappresentante,
[...]
, il quale ha rilasciato molteplici informazioni in merito all'operatività Persona_1 della società ispezionata, dichiarando quanto segue: “Dal mese di giugno dello scorso anno 2022, sono Legale Rappresentante ed Amministratore Unico della società agricola LA NATURA SRLS, il cui socio unico tuttora è mio GL , Pt_2
che ha costituito questa società il 04/06/2019 e ne è stato Legale Rappresentante sino alla fine di maggio dello scorso anno 2022. Devo innanzitutto precisare che mio GL , pur essendo Socio Unico ed essendo stato Rappresentante Legale della Pt_2
società sino a maggio 2022, non si è mai occupato di alcuna attività relativa alla gestione della società; sin dalla costituzione della società, l'unico che si è sempre occupato in via esclusiva dell'intera gestione aziendale, sono sempre stato io, anche nei periodi in cui non avevo alcuna carica formale. … Devo altresì precisare che
l'effettivo avvio dell'attività aziendale della LA NATURA SRLS è avvenuto solo dall'inizio dello scorso anno 2022, mentre dal 2019 al 2021, seppur in ciascun anno io abbia provveduto ad assumere in forza alla società LA NATURA diversi braccianti agricoli, nei fatti nessuna delle persone che io ho assunto in questi primi 3 anni, hanno mai effettivamente lavorato per questa società, che ribadisco è rimasta totalmente inattiva, dalla costituzione sino alla fine del 2021. Le assunzioni, che la società ha effettuato fino al 2021, sono state fatte in previsione di eventuali lavori da effettuare, che poi non si sono concretizzati e non sono mai andati a buon fine, anche se una volta assunti, i braccianti sono rimasti in forza sino al termine del contratto di lavoro … (omissis) … Mi informate adesso che, per l'anno 2020, risulta un contratto di affitto di fondi agricoli, registrato all'Agenzia delle Entrate, tra la società LA NATURA e i germani e , della durata Parte_3 CP_2
di 5 mesi, da fine giugno a fine novembre 2020; non ricordo di preciso di quali terreni si tratti e chi siano questi soggetti di controparte, ma posso certamente affermare che su questi fondi, di sicuro LA NATURA SRLS, non ha affatto operato e non li ha, nei fatti, mai utilizzati. … In relazione all'attività aziendale che questa società ha svolto a far data dallo scorso anno 2022, posso dire che la stessa ha iniziato ad operare da metà luglio dello scorso anno 2022, esattamente dalla data in cui ho affittato un terreno esteso circa 7 ettari e mezzo, di proprietà di un signore anziano, di cui non so dire il nome. Ora voi mi dite che questo signore si chiamava
e confermo questa circostanza. Di sicuro, da gennaio a metà CP_3
luglio 2022, la società LA NATURA, è stata totalmente inattiva e inoperosa e non ha svolto alcuna attività lavorativa con utilizzo di braccianti. Non so dire quanto fu pattuito come canone di affitto, ma posso dire che si trattava di un contratto di affitto stagionale, della durata da metà luglio sino a fine dicembre 2022; alla fine di dicembre 2022 il terreno è tornato nella disponibilità del proprietario. Tale fondo, oggetto del contratto di affitto, si trova in agro di Cerignola e trattasi di un unico appezzamento di terreno, di forma quadrata, esteso 7,5 ettari, equando ne sono entrato in possesso, a metà luglio 2022, lo stesso era privo di coltivazioni in atto ed era da poco stato raccolto il grano o i cereali. Su questo fondo, dopo averlo preparato per la piantagione, con la mia società LA NATURA, ho praticato la coltivazione dei Broccoli. La piantagione dei Broccoli, con le piantine, l'ho effettuata dopo la metà del mese di settembre, dopo aver acquistato le piantine dal vivaio Limongelli di Stornara. La piantagione dei Broccoli è stata effettuata sull'intera estensione del fondo, ed è durata circa una decina di giorni in totale e si è conclusa entro la fine di settembre 2022. La coltivazione è stata condotta dai braccianti assunti con la società LA NATURA, mentre la raccolta non è stata effettuata in quanto ho venduto l'intera produzione di alla pianta, Pt_4 all'azienda agricola dei f.lli Giuliani di Stornara, a metà dicembre 2022, per un importo di € 25.500,00 che mi è stato pagato con due assegni, uno da 15.500 euro e
l'altro da € 10.000. La raccolta dei Broccoli è stata quindi effettuata dalla ditta
Giuliani, con il suo personale, ed è terminata entro fine dicembre o al massimo entro
i primi del mese di gennaio scorso … (omissis) … Oltre a questa attività di coltivazione, la società LA NATURA ha effettuato anche un'unica operazione commerciale, relativa all'acquisto alla pianta di una partita di olive per la maggior parte da olio e, per un terzo circa, da mensa;
l'uliveto acquistato alla pianta era esteso circa ha 5,00 ma non so dire come si chiamava il proprietario di questo uliveto e nemmeno so dire se era un uomo o una donna, poiché questa operazione di acquisto è stata effettuata tramite un mediatore del posto. Posso dire che questo uliveto si trova a Cerignola, in direzione di Manfredonia, ma non so dire come si chiamava la contrada. Questa operazione commerciale di acquisto a blocco delle olive è stata di sicuro effettuata tra luglio e agosto del 2022, ma non so dire quanto ho pagato per tale acquisto, nemmeno in maniera approssimativa, ma sicuramente il prezzo pagato corrisponde a quanto riportato nella fattura che mi è stata regolarmente inviata per via telematica dal venditore e che è in possesso del mio consulente aziendale dottor di Ordona. Provvederò al più presto a Persona_2
consegnarvi tale fattura. La raccolta delle olive su questa partita acquistata alla pianta, l'ho effettuata con il personale assunto dalla società LA NATURA SRLS, e di sicuro tale operazione di raccolta è stata effettuata tra la fine di ottobre e la fine di dicembre dello scorso anno 2022; le olive che ho raccolto sono state in totale circa
100 q.li ed io le ho vendute, a nero, con pagamento sempre in contanti, a varie persone di cui non so indicare le generalità; posso dire che le olive le ho vendute ad un prezzo pari a € 65/70 al quintale. In tale anno 2022, con la società LA NATURA, oltre alla coltivazione dei Broccoli ed alla raccolta delle olive, non ho svolto alcuna altra attività lavorativa e non ho effettuato altre operazioni commerciali oltre quelle descritte. … da gennaio 2023 fino a tutt'oggi la società non ha affatto operato , tant'è che in questo anno 2023, fino ad oggi, non ha assunto nessun bracciante. …
Posso dire che, per l'intera attività descritta sopra relativa sia ai che alle Pt_4
, nell'unico periodo in cui la società ha operato, cioè da metà Pt_5 CP_4
luglio a fine dicembre 2022, sono stati assunti ed hanno effettivamente lavorato circa una ventina di braccianti in totale, di cui circa una decina di stranieri tutti africani, di colore e circa una decina di italiani, della zona;
posso dire che tra gli stranieri
c'erano solo 1 o 2 donne, mentre gli italiani sono stati metà uomini e metà donne …
(omissis) … In relazione ai braccianti che hanno lavorato per la società LA
NATURA, non so fornire le generalità complete di nessuno, anche se sono sempre stato io l'unico che ha provveduto ad ingaggiarli e a pagarli, ma posso dire solo alcuni nomi di alcuni italiani, tra cui LUIGI, , , , Per_2 Per_4 Per_5 Per_6
e Tra queste persone posso dire che è mia figlia e che non CP_2 Per_7 CP_2 ci sono altri miei parenti tra i braccianti che la società ha assunto nell'intero anno
2022. … per ciascuna giornata di lavoro gli davo € 45 nette, sia agli uomini che alle donne;
ho sempre provveduto personalmente a pagare i miei braccianti sempre in contanti e mai in maniera diversa, sempre con cadenza settimanale … (omissis) …
Non so dire quanto ho speso in totale per la retribuzione di tutti i braccianti assunti dalla società LA NATURA, per l'intero anno 2022, nemmeno in maniera approssimativa. … Posso però affermare, in relazione alla redditività della società, che tra i ricavi ottenuti dalla vendita dei e delle e i costi che la Pt_4 Pt_5 società ha sostenuto per l'affitto dei fondi, e per tutti gli acquisti effettuati, nonché i costi derivanti dalle retribuzioni che sono state erogate al personale assunto, posso dire che la stessa è stata in leggera perdita o tuttalpiù in pareggio”.
Gli ispettori verbalizzanti, sulla base di quanto dichiarato da , Persona_1
hanno desunto che:
-- l'unico ed effettivo responsabile operativo e gestore di tutta l'attività della “Società
Agricola La Natura S.r.l.s.” è stato;
Persona_1
-- l'attività aziendale della società è stata svolta “esclusivamente” nel corso dell'anno
2022, nel periodo tra luglio e dicembre del 2022;
-- la società ispezionata non ha svolto alcuna forma di attività agricola durante gli anni 2019, 2020, 2021 e 2023, né ha fatto uso della manodopera agricola
“ingiustificatamente” assunta da , anche in tali anni di totale Persona_1
inattività aziendale;
-- il fondo ubicato in agro di Carapelle, in c.da Posta d'HI (in catasto al Fg. 8,
p.lle 103 e 221), esteso circa Ha 3.50, di proprietà dei germani e Parte_3
detenuto a titolo di affitto stagionale, per la durata di sei mesi, dal 26.5.2020 CP_2 al 30.11.2020 (contratto registrato c/o l'Agenzia delle Entrate di Cerignola il
6.7.2020 n. 3T 1175), non è mai stato utilizzato dalla società ispezionata per condurre coltivazioni orticole o di altro genere, sebbene sia rimasto nell'effettiva disponibilità della stessa;
12) gli ispettori verbalizzanti hanno, inoltre, circoscritto l'attività agricola effettivamente svolta dalla società in esame alla sola coltivazione di broccoli sul fondo ubicato in agro di Cerignola, detenuto a titolo di affitto dal 13.7.2022 al
31.12.2022. Ed invero, da un lato, è stata esclusa l'attività di raccolta dei broccoli in quanto l'intera produzione è stata venduta alla pianta in data 14.12.2022, come è stato accertato dagli ispettori e dichiarato da (… la raccolta non è Persona_1 stata effettuata in quanto ho venduto l'intera produzione di Broccoli, alla pianta, all'azienda agricola dei f.lli Giuliani di Stornara, a metà dicembre 2022), dall'altro lato, i verbalizzanti hanno escluso la veridicità dell'operazione commerciale di acquisto delle olive “a blocco” sulla pianta dall'azienda di sia sulla Controparte_5
base della discrepanza tra la data di emissione della fattura relativa a tale operazione
(28.3.2022) e dell'epoca dell'operazione indicata da (… questa Persona_1
operazione commerciale di acquisto a blocco delle olive è stata di sicuro effettuata tra luglio e agosto del 2022 …), che del contenuto della dichiarazione rilasciata, in data 5.5.2023, dalla proprietaria degli uliveti, la quale ha riferito Controparte_5 agli ispettori quanto segue: “… di sicuro posso affermare che ogni anno ho sempre raccolto le olive per mio conto e non ho mai venduto la produzione “alla pianta” ad altri soggetti diversi. Disconosco, in pieno, la fattura di vendita che mi mostrate in visione, n. 1 del 28/03/2022, relativa alla vendita “a blocco” della partita di olive alla ditta LA NATURA SRLS, dell'importo di € 6.240,00. Non conosco affatto questa società LA NATURA, che sento oggi nominare per la prima volta. Ribadisco che lo scorso anno 2022 non ho venduto olive a blocco a nessuno”;
13) gli ispettori verbalizzanti hanno evidenziato che dall'analisi della contabilità aziendale relativa all'anno 2022 è emerso un enorme squilibrio tra i presunti costi sostenuti e i presunti ricavi ottenuti che, qualora fossero stati reali, avrebbero causato alla società una ingiustificata e consistente perdita di esercizio pari a circa
€.100.000,00, a cui andrebbero sommate le ulteriori somme dovute a titolo di contributi previdenziali (€.36.726,00) e di imposte fiscali, mai versate;
14) infine, gli ispettori hanno proceduto alla convocazione dei 28 soggetti assunti e denunciati dalla società ispezionata nell'anno 2022 e all'acquisizione delle dichiarazioni di coloro che si sono presentati a tale convocazione (dichiarazioni in parte riportate nel verbale ispettivo e allegate alla memoria di costituzione in forma nominativa). Tali dichiarazioni sono risultate contraddittorie ed incongruenti rispetto a quanto accertato nel corso dell'ispezione (basti pensare che tutti i 20 soggetti escussi hanno inverosimilmente dichiarato di aver lavorato esclusivamente o prevalentemente per la raccolta delle olive, cioè per un'attività che, per quanto accertato, non è stata affatto svolta dalla società; ancora, circa una decina di questi hanno dichiarato di aver svolto, oltre alla raccolta delle olive, anche la raccolta dei broccoli, attività, anche questa, risultata mai effettuata dalla società in quanto l'intera produzione è stata venduta “alla pianta” ad altra azienda agricola) e, pertanto, gli ispettori hanno provveduto al disconoscimento totale dei rapporti di lavoro denunciati dalla società ispezionata in favore di tali soggetti.
Gli ispettori, inoltre, hanno ritenuto totalmente fittizi:
- i rapporti di lavoro denunciati, per l'anno 2022, in favore dei presunti lavoratori
( ), ( ) e Persona_8 C.F._1 Persona_9 C.F._2
( ) che, seppur regolarmente convocati, non Persona_10 C.F._3
hanno inteso presentarsi alle programmate audizioni, senza fornire alcuna giustificazione e che, pertanto, non hanno inteso chiarire la propria posizione;
- il rapporto di lavoro denunciato, per il periodo da giugno ad agosto 2022, in favore di , poiché in tale periodo la società è Parte_6 C.F._4
risultata totalmente inattiva. Hanno, invece, ritenuto parzialmente fittizi i rapporti di lavoro denunciati, per l'anno 2022, in favore Controparte_6
( ), ( ), C.F._5 Persona_11 C.F._6 [...]
( ), Persona_12 C.F._7 Persona_13
( ) e C.F._8 Persona_14
( ). A tal riguardo, gli ispettori hanno evidenziato che tali C.F._9
soggetti sono risultati irreperibili e che, pertanto, sono state disconosciute soltanto le giornate denunciate nel periodo da aprile ad agosto 2022, ossia nel periodo di totale inattività aziendale.
Dagli elementi sopra evidenziati emergono, in definitiva, seri dubbi circa la sussistenza dei rapporti di lavoro denunciati dall'azienda ispezionata, nei termini dedotti in ricorso. In altri termini, detti elementi fanno propendere per la fondatezza
CP_ della tesi sostenuta dall' circa la fittizietà del rapporto di lavoro per cui è causa.
A fronte di tale puntuale e documentato accertamento le allegazioni e le prove offerte dall'odierno ricorrente non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della azienda agricola ispezionata.
Segnatamente, sotto il profilo assertivo, deve evidenziarsi l'assoluta genericità del ricorso, non esprimendo allegazioni sufficienti ed adeguate in ordine all'inserimento nell'organizzazione produttiva del datore di lavoro agricolo, all'assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dello stesso, al dovere di osservare orari e turni di lavoro predeterminati, alla percezione di una retribuzione costante, alle mansioni concretamente svolte ed al luogo di lavoro.
Si rileva, che il ricorrente in merito alle mansioni svolte deduceva di aver effettuato le seguenti lavorazioni: trapiantaura, lavorazione di cavolfiori e di broccoli, raccolta olive e raccolta broccoletti.
Va osservato, a riguardo, che il sig. , legale rappresentante della Persona_1 ditta nonché responsabile operativo e gestore di tutta l'attività aziendale, dichiarava che l'attività praticata dalla società nell'anno 2022 ha riguardato sempre la coltivazione di broccoli escludendo, pertanto, lo svolgimento di qualsiasi altra attività, inclusa la raccolta, non effettuata in considerazione della vendita alla pianta della intera produzione di broccoli (cfr. pag.6 del verbale ispettivo in atti).
Quanto poi all'asserito svolgimento della raccolta delle olive, gli ispettori hanno escluso tale attività in quanto, sebbene fosse stata esibita in visione, nel corso dell'accertamento, la fattura di vendita “a blocco” per la raccolta alla pianta di olive ubicate sui fondi dell'azienda agricola tale documento non solo non è stato CP_5
acquisito nella contabilità aziendale ma è stata disconosciuto dalla sig.ra CP_5
titolare dell'azienda precitata (cfr. pag. 9 del verbale ispettivo in atti).
[...]
Deva altresì darsi atto che nella fattispecie in esame, la dichiarazione resa dal
CP_ lavoratore è stata integralmente prodotta dall'
In merito, poi, all'indicazione dei fondi, il ricorrente ha dedotto che erano ubicati in agro di Stornara, alla contrada Visco, in agro di Cerignola, alla contrada Acquarolo, ed in agro Incoronata, a Borgo Libertà, laddove lo stesso in sede ispettiva dichiarava di aver lavorato in agro di Cerignola, ovvero a Stornara. Sul punto va rilevato che gli ispettori hanno riscontrato che la società, nel periodo oggetto di accertamento, ha avuto la disponibilità di soli due fondi dislocati uno in agro di Carapelle, alla contrada Posta d'HI, mai utilizzato, e l'altro in agro di Cerignola, alla contrada
Forcone.
Deve inoltre rilevarsi che le dichiarazioni rese in sede ispettiva appaiono contrastanti rispetto a quelle rilasciate dal datore di lavoro. A titolo esemplificativo, mentre il datore di lavoro ha sostenuto che la società aveva effettuato solo l'attività di coltivazione (e non già la raccolta) dei broccoletti, attività eseguita nel mese di settembre 2022, il ricorrente in sede ispettiva ha riferito di aver effettuato la raccolta dei broccoletti da novembre a dicembre, per una trentina di giorni.
Ed ancora il ricorrente ha dedotto che percepiva quotidianamente la retribuzione spettante, laddove il datore di lavoro ha dichiarato che provvedeva con cadenza settimanale al pagamento della retribuzione.
Le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede ispettiva, inoltre, appaiono divergenti anche rispetto alle dichiarazioni rese dai suoi colleghi di lavoro.
Premesso che il ricorrente in sede ispettiva ha riferito di aver lavoro per tutte le giornate di lavoro con , Persona_15 Persona_16 Persona_17 [...]
si evidenziano le seguenti contraddizioni: Persona_18
- ha riferito che: sui campi si recavano talvolta con il furgone del Persona_15
ricorrente e talvolta con la macchina del datore di lavoro;
era pagato sempre con bonifico;
l'attività di raccolta dei broccoli è avvenuta nei mesi di ottobre, novembre e dicembre;
il ricorrente, invece, ha asserito che: sui campi si recavano sempre e soltanto con il suo furgone;
il pagamento avveniva sempre in contanti;
l'attività d raccolta dei broccoli è stata svolta solo nel mese di settembre 2022;
- e (indicati come testi in questa sede), hanno Persona_16 Persona_19
riferito che: sui campi si recavano sempre con la macchina del datore di lavoro;
hanno effettuato la raccolta dei broccoletti nei mesi di luglio e agosto 2022; il ricorrente invece ha riferito che sui campi si recavano solo con il suo furgone;
la raccolta dei broccoletti era avvenuta nel mese di settembre 2022; (al riguardo sorprende che entrambi i suddetti lavoratori abbiano riferito di aver lavorato insieme, nella stessa squadra del , nonostante costoro abbiano lavorato fino al mese di Per_15
agosto 2022 ed il ricorrente dal mese di settembre al mese di dicembre 2022).
Orbene, non vi è chi non veda che le suddette incongruenze, vertenti su aspetti rilevanti del rapporto di lavoro, minano fortemente la prospettazione attorea. Deve poi evidenziarsi che le allegazioni contenute nel ricorso non appaiono sufficientemente circostanziate, ma, al contrario, riferite ad un modello indistinto ed indifferenziato di rapporto di lavoro che non consente, già in astratto, di imputare in maniera specifica al singolo lavoratore e all'azienda agricola l'effettivo svolgersi del rapporto di lavoro anche alla luce delle incongruenze evidenziate fra le allegazioni formulate e le dichiarazioni rese dalle stesse lavoratrici agli ispettori.
Nulla viene dedotto in punto alle ulteriori essenziali caratteristiche del rapporto di lavoro, quali la sottoposizione al potere gerarchico, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, estrinsecatosi nella emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nella esecuzione delle prestazioni lavorative;
alle concrete modalità di svolgimento della prestazione;
alla necessità di dover giustificare eventuali ritardi ed assenze;
all'ammontare e alle modalità di corresponsione della retribuzione;
alla composizione, quantomeno numerica, della squadra di lavoro. L'insufficienza dell'approssimativa rappresentazione attorea della vicenda in contestazione rispetto alla finalità di supportare la pretesa contributiva e di farne apprezzare la fondatezza sembra evidente, sia in generale, sia in considerazione delle caratteristiche di questa controversia e del contenzioso nel quale essa si iscrive.
Passando alle prove offerte dalla parte ricorrente, si evidenzia innanzitutto che, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti. In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi. Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent.
n. 1932/2019, 71/2020 Corte di Appello di Bari). Conseguentemente, l'unico possibile supporto probatorio della domanda attorea avrebbe potuto essere fornito dalla prova testimoniale, che – tuttavia - non può essere ammessa in quanto vertente su circostanze generiche, inidonee ex se a dimostrare la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato nei termini dedotti nei ricorsi. Quanto ai capitoli di prova, il deficit assertivo sopra evidenziato si riflette insanabilmente sugli stessi.
In particolare, in tali capitoli di prova è genericamente indicato il numero complessivo di giornate asseritamente lavorate in un arco temporale costituito da più mesi e per l'intero periodo sono, poi, indicate mansioni di varia natura e prodotti agricoli caratterizzati da diversa stagionalità. Manca, inoltre, la specificazione della distribuzione di tali giornate lavorative per ciascun mese/settimana e la precisazione, per ciascuna frazione temporale dell'intero periodo lavorativo, del tipo di mansioni asseritamente espletate. Si ritiene, inoltre, che anche l'indicazione dei fondi contenuta nei capitoli di prova sia generica in quanto vi è una mera indicazione di fondi siti negli agri di Stornara, alla contrada Viscio, in agro di Cerignola, alla contrada Acquaruolo, e in agro Incoronata e a Borgo Libertà senza che sia specificato, per ciascun fondo, in che periodo sarebbe stata svolta l'attività lavorativa e che tipo di mansioni sarebbero state espletate. Del pari generico appare il capitolo di prova relativo alle modalità di raggiungimento dei fondi essendo così formulato:
“vero che il ricorrente si è portato sui terreni della Società Agricola La Natura srls con la propria autovettura o con quella dei suoi compagni di lavoro”.
Deve poi rilevarsi che i testi indicati sono gli stessi lavoratori escussi in sede ispettiva, le cui dichiarazioni sono apparse confliggenti rispetto all'assunto attoreo.
Ora, il necessario giudizio circa la rilevanza di una prova testimoniale – che: a) deve essere formulato in via officiosa, vale a dire anche senza un'eccezione della controparte (da ultimo, Cass. 19.1.2018, n. 1294); b) è uno dei due presupposti indispensabili per la sua ammissione, insieme con la conformità dell'articolazione e della richiesta alle regole processuali;
c) postula e giustifica il requisito basilare della specificità dei capitoli di prova ex art. 244 c.p.c. – sussiste se sia positivamente valutabile a priori l'idoneità dei fatti, prospettati dalla parte e da chiedere ai testimoni, a costituire il fondamento del diritto azionato. Con la precisazione che il giudice, nell'avvalersi della facoltà di cui all'art. 253, 1° comma, c.p.c., rivolgendo al teste le domande utili a chiarire i fatti oggetto della sua deposizione, non può, in ogni caso, supplire alle deficienze del mezzo istruttorio (Cass. 12.6.2015, n. 12192) perché, se bastasse una generica istanza istruttoria della parte onerata della prova, con delega al giudice di cercare il riscontro adeguato, orientando l'assunzione delle testimonianze verso tale obiettivo si verificherebbero un'irregolare inversione dell'iter processuale configurato dal codice di rito e un vulnus nello svolgimento del processo, in pregiudizio dell'altra parte. Come di recente rilevato dalla Corte
Territoriale, bisogna allora individuare con precisione quali sono l'oggetto e la finalità della prova testimoniale nella presente controversia e nelle altre analoghe dispute giudiziarie in materia di accrediti contributivi in agricoltura.
CP_ Orbene, a fronte del disconoscimento dell' è necessario che il lavoratore provi l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e la sua concreta articolazione temporale, nonché dei caratteri tipici della subordinazione. In altre parole, è necessario compiere un accertamento che, sebbene in seno ad una controversia
CP_ previdenziale (non di lavoro), nel contraddittorio con l' (non con il datore) e di natura incidentale (senza, cioè, efficacia di giudicato), è, sul versante probatorio, del tutto assimilabile alle esigenze istruttorie che pone un'ordinaria controversia ex art. 409 c.p.c., in cui l'attore sostenga di vere lavorato alle dipendenze del convenuto e ne domandi la condanna al pagamento delle retribuzioni, mentre la parte resistente neghi che vi sia stata qualunque forma di collaborazione. Vi è perfetta corrispondenza del tema da verificare se si considera come l'eventuale accertamento in giudizio delle giornate lavorative, prestate da un bracciante agricolo in regime di subordinazione, comporti senz'altro l'accoglimento della domanda di accredito contributivo, non concorrendo alcun altro elemento a comporre la fattispecie previdenziale.
Così fissato il parametro di valutazione, è agevole cogliere l'inficiante gravità, sotto il profilo dell'onere deduttivo e probatorio incombente sull'attore, dell'omessa specifica indicazione: 1) dell'orario di lavoro osservato secondo la stagionalità; 2) della distribuzione delle giornate lavorative all'interno del complessivo arco temporale dedotto in giudizio e delle mansioni svolte in ciascuna frazione temporale di tale periodo;
3) delle colture praticate sui singoli appezzamenti di terreno;
4) dei fondi rustici sui quali la prestazione lavorativa sarebbe stata resa in relazione a ciascuna frazione temporale del rapporto;
5) delle concrete direttive impartite al singolo bracciante e delle specifiche modalità in cui si sarebbe estrinsecato il potere di vigilanza e disciplinare;
6) delle concrete modalità di erogazione della retribuzione
(con precisazione della quota di retribuzione ricevuta in contanti e di quella ricevuta con altro mezzo di pagamento e dell'epoca dei vari pagamenti); 7) la composizione (quanto meno numerica) delle squadre di lavoro in cui il bracciante avrebbe operato, ecc.. Appare – pertanto - insanabile l'inadeguatezza della richiesta di prova testimoniale formulata dalla parte ricorrente. In una siffatta situazione, non sembra neppure possibile ipotizzare che risulti appagante il risultato dell'attività istruttoria
(ove erroneamente ammessa). La parte attrice deve fornire prove convincenti di una realtà lavorativa da verificare con attenzione, a seguito e per effetto dell'accertamento ispettivo condotto da organi specializzati della pubblica amministrazione, attestante plurime incongruenze e gravi violazioni a carico dell'azienda apparentemente datrice, come di molte altre pseudo-aziende. In altri CP_ termini, perché uno dei rapporti disconosciuti dall' venga riabilitato in sede giudiziaria è necessario che il processo dissipi ogni perplessità circa la sua effettiva esistenza come fatto storico, mentre si ritiene che nel caso di specie né le allegazioni attoree, né le prove testimoniali hanno questa attitudine. Infine, si deve escludere che le lacune assertive e probatorie che si sono evidenziate possano trovare rimedio mediante l'esercizio dei poteri istruttori dell'ufficio giudiziario, in quanto, da un lato,
l'impulso probatorio officioso può svolgere una funzione soltanto complementare e integrativa (quando in atti vi siano già significativi dati di indagine, precisa la giurisprudenza di legittimità), senza superare il limite del capovolgimento dell'esito della lite derivante dalla libera attuazione del principio dispositivo;
dall'altro, la potestà in parola è discrezionale (ed insindacabile, anche quando manchi un'espressa motivazione).
Completano il (già grave) quadro probatorio, sinora delineato, le dichiarazioni rese dal ricorrente, il cui contenuto è stato sopra richiamato, evidenziandone i profili di difformità con le circostanze emerse in sede ispettiva e dalla quale, a giudizio di chi scrive, si trae ulteriore conferma della fittizietà dei rapporti di lavoro per cui è causa.
Trattasi di contraddizioni ed incongruenze non trascurabili, che certamente contribuiscono a rafforzare il convincimento circa la fittizietà dei rapporti di lavoro dedotti in giudizio. In proposito appare opportuno richiamare Cass. n. 20019/2018
(in motivazione): “… è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr., e plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del
24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003). Inoltre, il giudice del gravame ha evidentemente ritenuto superflua l'ammissione della prova testimoniale come è dato evincere dal richiamo contenuto nella sentenza gravata ai principi affermati da questa Corte secondo cui ".... l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro "non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne
l'attendibilità. (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) ...".
Tali principi appaiono, a maggior ragione, applicabili al caso di specie, in cui le dichiarazioni acquisite dagli ispettori e allegate al verbale ispettivo sono state rese
(non da un soggetto diverso dalla parte processuale, come nei casi scrutinati dalla
S.C., ma) dalla stessa parte (odierno ricorrente).
Quest'ultimo, peraltro, non ha assunto alcuna specifica posizione sulle sue dichiarazioni, né ne hanno offerto una possibile “lettura” alternativa.
Alla luce di quanto premesso, la domanda attorea, avente ad oggetto l'accertamento del diritto all'iscrizione per le giornate disconosciute, appare infondate, sia perché prive di sufficienti allegazioni, sia perché, in ogni caso, non fornite di un adeguato supporto probatorio.
Parimenti, deve essere rigettato il capo della domanda attorea inerente la condanna CP_ dell' al pagamento degli ANF di competenza dell'anno 2022. A tal proposito deve evidenziarsi l'assenza di documentazione atta a comprovare il reddito complessivamente percepito dal ricorrente negli anni 2022 e 2021 (in atti è stato prodotto solo il CUD relativo all'anno 2022).
Deve invece essere accolto, seppure in misura ridotta rispetto alla richiesta attorea il capo della domanda inerente l'indennità di disoccupazione agricola.
Premesso la pacifica iscrizione del nominativo del ricorrente negli elenchi OTD dell'anno 2022 per n. 34 giornate, si evidenzia che dall'estratto contributivo in atti si evince che il ricorrente nell'anno 2021 ha lavorato nel settore agricolo per 179 giornate. Tale dato, non contestato dall' , trova diretto riscontro proprio nella CP_1 documentazione dell'istituto (ed in particolare nello storico ARLA).
Ne consegue che sussistendo i requisiti d legge (- biennio assicurativo: iscrizione negli elenchi nominativi nell'anno di riferimento dell'indennità ed altro precedente;
- minimo contributivo: minimo di 102 contributi giornalieri accreditati nel biennio corrispondente all'anno al quale si riferisce l'indennità ed a quello precedente), ed avendo il ricorrente inoltrato tempestivamente la domanda amministrativa, deve riconoscersi, il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità di DS/Agr per CP_ l'anno 2022 e per 34 giornate, con conseguente condanna dell' al pagamento in suo favore della somma di €. 723,27, oltre accessori secondo legge, a decorrere dal
120° giorno successivo alla proposizione della domanda in via amministrativa.
A riguardo si precisa che si è fatto riferimento all'importo indicato dall' nella CP_1
propria memoria in quanto quantificato sulla scorta del numero di giorni per cui il ricorrente è iscritto negli elenchi OTD dell'anno 2022 ed in ogni caso non oggetto di contestazione tra le parti. CP_ Le spese di lite, gravano sull' in quanto parte soccombente (seppure parzialmente);
La relativa liquidazione viene effettuata ex d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia (così come accertato in questa sede), delle fasi effettivamente espletate.
Deve essere disposta, infine, la distrazione in favore del difensore costituito, che ha dichiarato di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1254 /2024 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda, dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l' indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022 e per 34 giornate e, CP_ per l'effetto, condanna l' al pagamento in suo favore della somma di €. 723,27, oltre accessori secondo legge, a decorrere dal 120° giorno successivo alla proposizione della domanda in via amministrativa;
- rigetta per il resto la domanda;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 499,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie 15%, oltre al rimborso del contributo unificato se dovuto..
Foggia, 4.3.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti