Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/03/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 242/2020
C O R T E D
'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati: dott.ssa Patrizia Morabito presidente dott. Natalino Sapone consigliere rel. dott.ssa Federica Rende consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 242/2020 R.G.A.C. vertente tra
(c.f. ), nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Federico (c.f. (RC),
), elettivamente domiciliato in Reggio Calabria (RC) C.F._2
alla via San Francesco da Paola, 14
appellante
e
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Civale (c.f.
) e dall'avv. Giovanni Domenico Travia (c.f. C.F._3
), elettivamente domiciliata in Reggio Calabria (RC) C.F._4
alla via Demetrio Tripepi, 64
appellata
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda di parte appellante
Con atto d'appello notificato il 16.3.2020, ha impugnato Parte_1
l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., pubblicata l'11.2.2020 e comunicata dalla
Cancelleria il 12.2.2020, con cui il Tribunale di Reggio Calabria - a definizione del giudizio iscritto al n. 192/2017 R.G. - ha rigettato la domanda del di Pt_1 ripetizione degli interessi indebitamente versati a (già “ Controparte_1 CP_2
”) in esecuzione del contratto di mutuo stipulato il 17.7.2009.
[...]
Il Tribunale ha, inoltre, condannato il soccombente alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 2.400 oltre spese forfettarie del 15%, iva e cpa, e della somma di € 500 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. ha proposto impugnazione avverso la sentenza nella parte in cui non Pt_1
ha ravvisato la natura usuraria degli interessi pattuiti in contratto, avendo accertato che il tasso effettivo globale (fissato al netto dei premi assicurativi e degli oneri erariali) è inferiore al tasso soglia di riferimento.
L'appellante ha dedotto che, ai fini dell'accertamento dell'usura, ciò che rileva
è il tasso annuo effettivo globale siccome includente ogni onere contrattuale.
- Difese dell'appellata
Si è costituita che ha eccepito la prescrizione dell'azione di Controparte_1 ripetizione e l'infondatezza della domanda per omesso assolvimento dell'onere probatorio.
2 Corte d'Appello
L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame, poiché infondato, opponendosi alle istanze istruttorie di controparte.
***
1.- Sull'eccezione di prescrizione
1. L'appellata eccepisce la prescrizione quinquennale della domanda di ripetizione del deducendo la non debenza del credito maturato sino al Pt_1
18.1.2012.
L'eccezione è inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., siccome sollevata, per la prima volta, in secondo grado.
2.- Usura
1. L'appellante censura la sentenza per non avere ravvisato il superamento del tasso soglia. Il Tribunale ha ritenuto applicabile, ai fini dell'accertamento dell'usura, il TEG pattuito al 9,63%, determinato senza tener conto dei premi assicurativi e degli oneri erariali.
2. Il motivo d'appello è fondato.
Il allega di aver stipulato con (già “ ”), il Pt_1 Controparte_1 CP_2
17.7.2009, contratto di mutuo per l'erogazione di € 12.819,71, con obbligo per il mutuatario di rimborsare la somma complessiva di € 28.608 mediante cessione “pro solvendo” di 96 quote, pari a € 298 ciascuna, della pensione mensile.
A garanzia del mutuo, le parti hanno stipulato polizza assicurativa sulla vita n.
K00412, con efficacia dall'1.9.2009 all'1.9.2017.
Il contratto di mutuo ha previsto il TAEG del 26,32% (tasso comprensivo di commissioni, premi assicurativi, spese contrattuali ed oneri erariali) e il TEG del 9,63%, al netto dei premi assicurativi e degli oneri erariali.
Il TEG, per espressa previsione negoziale, è stato fissato in ottemperanza alle
“Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio, ai sensi della legge sull'usura” della Banca d'LI (art.
2.3 condizioni del mutuo).
3 Corte d'Appello
3. L'appellante eccepisce l'usura originaria, deducendo la previsione di un tasso effettivo globale d'interesse superiore al tasso soglia, determinato, al momento della stipula del finanziamento, in misura pari al 13,815%.
Il sostiene che il tasso rilevante ai fini dell'usura deve comprendere Pt_1
ogni onere (anche assicurativo) relativo al contratto.
4. Ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia rilevante per l'usura, occorre tenere in considerazione il principio di simmetria. Tale principio si può concretizzare in vario modo. In primo luogo, impone che la determinazione del TEG concreto sia effettuata utilizzando le stesse formule matematiche impiegate per determinare il TEGM (e quindi il tasso-soglia). In proposito si richiama la massima secondo cui «in tema di rapporti bancari, ai fini del rispetto della disciplina antiusura, la determinazione del TEG applicato dalla singola banca ed il suo confronto con il tasso soglia del periodo va effettuato alla luce dei criteri sanciti nelle
Istruzioni Banca d'LI pro tempore vigenti, atteso che tale raffronto in tanto può dirsi corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere ad una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a se stesso» (Cass. civ. n.
29794/2024; Cass. civ. n. 22270/2016; Cass. civ. n. 12965/2016).
5. Secondo le Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura adottate dalla Banca d'LI, applicabili ratione temporis, «le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge;
nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza» (punto C4 delle Istruzioni aggiornate al febbraio 2006).
Quindi secondo le Istruzioni della Banca d'LI, gli oneri assicurativi in questione (siccome certificati in apposita polizza e relativi a prestito rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione mensile ex d.P.R.
n. 180/1950) sono esclusi dal computo del TEGM.
In sede di determinazione del TEG concreto, occorre coordinare il principio di omogeneità con il principio di onnicomprensività fissato dall'art. 644 c.p.,
4 Corte d'Appello
secondo cui occorre tener conto, per la determinazione del tasso concreto, di ogni spesa, interesse ed onere collegato all'erogazione della somma.
Al riguardo è stato ribadito più volte dalla giurisprudenza con specifico riferimento alle spese assicurative che, «ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità di quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito;
la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e
l'erogazione del mutuo» (Cass. civ. n. 31734/2023; Cass. civ. n. 37058/2021;
Cass. civ. n. 17466/2020).
In tal senso la S.C. argomenta che le Istruzioni della Banca d'LI costituiscono norme tecniche integrative della normativa di rango secondario e, come tali, non possono porsi in contrasto con norme primarie, tra cui l'art. 644 c.p.
Tenendo conto di tali principi, secondo questa Corte, ai fini della determinazione del TEG, il principio di omogeneità e quello di simmetria vanno coordinati nel senso che l'esclusione di una determinata voce da parte delle Istruzioni della Banca d'LI giustifica la presunzione dell'assenza di collegamento della voce stessa con l'erogazione della somma in concreto erogata.
Ragion per cui, in mancanza di elementi di segno contrario, l'interprete – in conformità alla valutazione di normalità statistica risultante dalle istruzioni della Banca d'LI – deve ritenere che la voce non rientri nel computo del
TEG concreto.
Occorre però, in forza del principio di onnicomprensività, riconoscere alla parte che ha ricevuto la somma la possibilità di fornire la prova contraria, dimostrando cioè che quel dato di normalità - in ragione del quale è stata esclusa la voce dal computo del TEGM - non ricorre nella fattispecie concreta.
Nella fattispecie in esame risultano precisi elementi che inducono a ritenere superata la presunzione di assenza di collegamento tra spese assicurative ed erogazione del credito.
In primo luogo viene in rilievo la previsione dell'art. 2 del contratto di mutuo, secondo cui «a fronte del pagamento anticipato del premio di € 7.297,90, il Mutuante, ai
5 Corte d'Appello
sensi di legge, ha ottenuto la copertura del rischio vita del mutuatario in funzione del rimborso del capitale mutuato, così come previsto dall'art. 1, ultimo comma, del T.U.
180/15».
La polizza sulla vita è stata stipulata contestualmente al mutuo, avvenuta il
17.7.2009. I contratti, inoltre, hanno la medesima durata (otto anni).
Pertanto le spese assicurative - al punto 2.1 del contratto di mutuo determinate in € 7.297,90 - vanno tenute in considerazione nel computo del
TEG concreto.
6. Nella fattispecie in oggetto trova applicazione «ratione temporis» il decreto ministeriale pubblicato in G.U. il 29.9.2008, in vigore per il terzo trimestre del
2009, con cui è stato determinato il tasso soglia ai fini dell'usura in misura pari al 13,815%.
Tale essendo il tasso-soglia, deve ritenersi che esso sia stato superato dal
TEG concreto pattuito.
Ciò si desume dal contratto nella parte in cui determina il TAEG in misura pari al 26,32%, comprensivo delle seguenti voci: «a) € 706,39 per commissioni bancarie;
b) € 2.717,76 quali spese istruttorie;
c) € 59,62 quali oneri erariali;
d) € 250 per spese fisse;
e) € 7.297,90 quale premio assicurativo dovuto ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, T.U.
180/50» (punto 2 condizioni del contratto di mutuo).
Dal contratto risulta il TEG al netto dei premi assicurativi e degli oneri erariali
- in misura pari al 9,63% (punti 2.1 e 2.3 condizioni di mutuo).
Considerato che gli oneri erariali ammontano ad € 59,62, è evidente che sono le spese assicurative a determinare il superamento del tasso-soglia del
13,815%.
Deve, quindi, ritenersi esistente l'usura originaria.
Conseguentemente trova applicazione l'art. 1815, comma 2, c.c., secondo cui
«se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi».
L'appellante ha quindi diritto alla ripetizione degli interessi versati.
7. Il allega di aver rimborsato n. 88 rate di mutuo, quantificando gli Pt_1 interessi indebitamente versati in € 9.131,05 (pag. 8 del ricorso).
6 Corte d'Appello
L'appellata non eccepisce l'omesso e/o inesatto adempimento del mutuatario, deducendo l'omesso assolvimento dell'onere probatorio della controparte per non aver individuato, in modo puntuale, gli addebiti asseritamente non dovuti.
Si osserva, a tal proposito, che «la generica deduzione d'assenza di prova, senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115
c.p.c.» (Cass. civ. n. 17889/2020).
In assenza di specifica contestazione, si ritiene provato, ex art. 115, comma
1, c.p.c., la restituzione da parte del di n. 88 rate di mutuo – di € 298 Pt_1 ciascuna – per complessivi € 26.224.
Non vi è prova, invece, che l'appellante abbia restituito le rate successive.
Vanno, perciò, restituiti all'appellante gli interessi corrispettivi versati alla società appellata con riguardo alle prime 88 rate di mutuo.
3.- Risarcimento del danno
1. L'appellante insiste nell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno morale, conseguente all'illecita condotta dell'Istituto, determinato (in via equitativa) in € 5.000.
La domanda è rimasta assorbita in primo grado.
2. La domanda è infondata.
Non è ravvisabile nella fattispecie in esame un danno morale, non essendo riscontrabili nel comportamento della società appellata specifici profili di offensività e ingiuriosità, e non essendo comunque emerse circostanze idonee a generare in una persona di normale sensibilità un'apprezzabile sofferenza morale, a causa del comportamento della società appellata.
La domanda va, quindi, rigettata.
4.- Spese processuali
Il parziale accoglimento dell'appello impone una nuova regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, che tenga conto dell'esito unitario e globale della lite.
Considerata la reciproca soccombenza, atteso il rigetto della domanda risarcitoria, nonché la controvertibilità della questione decisiva (rilevanza, ai fini dell'usura, degli oneri assicurativi), sussistono gravi ed eccezionali ragioni
7 Corte d'Appello
per procedere alla compensazione integrale delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Il parziale accoglimento dell'appello determina, in forza della previsione di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c., la caducazione della parte della sentenza impugnata con cui è stato condannato l'attore, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento di € 500.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sez. civile, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Controparte_1
così provvede:
accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma
- dell'impugnata sentenza, condanna la società appellata alla restituzione in favore di degli interessi versati in relazione alle prime 88 rate Parte_1
del finanziamento per cui è causa;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio;
- revoca la condanna di al pagamento della somma di € Parte_1
500,00.
Reggio Calabria, 27.3.2025
Il consigliere est. La presidente
dott. Natalino Sapone dott.ssa Patrizia Morabito
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