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Sentenza 17 ottobre 2024
Sentenza 17 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 17/10/2024, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Fabio Peloso Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nato ad [...] il [...] Parte_1
E
, nata a [...] il [...] Persona_1
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Nicoletti Chiara e domiciliati presso il suo studio in Rovereto via Pasqui n.28, giusta delega in calce al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 21.05.2011 in
Besenello
- preso atto che all'udienza del 16.07.2024 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 08.08.2023 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 15.07.2023 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e Persona_1 Parte_1
trascritto al n. 3 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Besenello per l'anno 2011 alle seguenti condizioni:
1. Assegnare alla sig.ra l'abitazione di via Scanuppia 49, Persona_1
Besenello (TN), immobile nel quale la sig.ra continuerà a Persona_1
vivere unitamente ai figli , e e ciò sino a quando i Per_2 Per_3 Per_4
minori non saranno tutti economicamente autosufficienti;
2. Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori , e Per_2 Per_3
ad entrambi i coniugi con dimora e residenza prevalente presso Per_4
l'abitazione della madre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e congiunto relativamente alle questioni di straordinaria amministrazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse;
3. Disporre la più ampia facoltà per il padre di vedere e tenere con sé i figli, compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive e di pag. 2 di 4 vita degli stessi, garantendo comunque al padre la possibilità di tenere i minori con sé a fine settimana alternati dal venerdì prelevando i minori direttamente da Scuola ed ivi riportandoli il lunedì mattina, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale successivo;
4. Disporre la facoltà per il sig. di tenere con sé i figli minori la metà Pt_1
delle Vacanze Natalizie (alternando di anno in anno Natale e Capodanno), metà delle Vacanze Pasquali, (alternando di anno in anno il giorno di
Pasqua e il lunedì dell'Angelo) da concordarsi tra i genitori almeno 15 giorni prima oltre a tre settimane di cui anche due consecutive durante le
Vacanze Estive concordando i periodi e le date con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
5. Il sig. si obbliga a corrispondere a titolo di contributo per il Pt_1
mantenimento dei figli la somma mensile a complessivi € 270,00 (€ 90,00 per ciascun figlio) sino al 30/06/2025 in ragione della circostanza che lo stesso è gravato sia del pignoramento di 1/5 dello stipendio sia dal prelievo diretto da parte della dell'importo di € 200,00 mensili Organizzazione_1
per debiti contratti dalla famiglia e di € 360,00 (€ 120,00 per ciascun figlio)
a partire dal 01/07/2025, oltre a rivalutazione e ciò sino a quando i Org_2
minori non saranno tutti e tre economicamente autosufficienti;
6. Ciascun genitore provvederà al pagamento/rimborso, in favore del genitore che le ha anticipate, del 50% delle spese straordinarie occorrende per , e , per tali intendendo quelle adottate dal Per_2 Per_3 Per_4
protocollo del C.N.F., in ogni caso tutte da documentarsi e da concordarsi tra i sig.ri e ove superiori a € 150,00 e da rimborsarsi entro il Per_1 Pt_1
mese successivo all'esborso al genitore che le ha anticipate e direttamente pag. 3 di 4 sul c/c e ciò sino a quando i figli non saranno tutti economicamente autosufficienti;
7. Disporre che l'Assegno Universale e/o assegno unico e/o regionale al nucleo familiare e ogni altra diversa erogazione e/o borsa di studio o altro ricevuta dai coniugi e finalizzata a far fronte ai bisogni dei figli e/o del nucleo presso cui costoro prevalentemente collocati, vengano percepiti dalla sig.ra . Per_1
Disporre che le detrazioni fiscali delle spese dei figli siano ripartiti tra i genitori al 50%;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto nella camera di consiglio del 16.10.2024.
Il Presidente est.
Dott. Giulio Adilardi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Fabio Peloso Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nato ad [...] il [...] Parte_1
E
, nata a [...] il [...] Persona_1
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Nicoletti Chiara e domiciliati presso il suo studio in Rovereto via Pasqui n.28, giusta delega in calce al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 21.05.2011 in
Besenello
- preso atto che all'udienza del 16.07.2024 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 08.08.2023 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 15.07.2023 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e Persona_1 Parte_1
trascritto al n. 3 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Besenello per l'anno 2011 alle seguenti condizioni:
1. Assegnare alla sig.ra l'abitazione di via Scanuppia 49, Persona_1
Besenello (TN), immobile nel quale la sig.ra continuerà a Persona_1
vivere unitamente ai figli , e e ciò sino a quando i Per_2 Per_3 Per_4
minori non saranno tutti economicamente autosufficienti;
2. Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori , e Per_2 Per_3
ad entrambi i coniugi con dimora e residenza prevalente presso Per_4
l'abitazione della madre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e congiunto relativamente alle questioni di straordinaria amministrazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse;
3. Disporre la più ampia facoltà per il padre di vedere e tenere con sé i figli, compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive e di pag. 2 di 4 vita degli stessi, garantendo comunque al padre la possibilità di tenere i minori con sé a fine settimana alternati dal venerdì prelevando i minori direttamente da Scuola ed ivi riportandoli il lunedì mattina, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale successivo;
4. Disporre la facoltà per il sig. di tenere con sé i figli minori la metà Pt_1
delle Vacanze Natalizie (alternando di anno in anno Natale e Capodanno), metà delle Vacanze Pasquali, (alternando di anno in anno il giorno di
Pasqua e il lunedì dell'Angelo) da concordarsi tra i genitori almeno 15 giorni prima oltre a tre settimane di cui anche due consecutive durante le
Vacanze Estive concordando i periodi e le date con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
5. Il sig. si obbliga a corrispondere a titolo di contributo per il Pt_1
mantenimento dei figli la somma mensile a complessivi € 270,00 (€ 90,00 per ciascun figlio) sino al 30/06/2025 in ragione della circostanza che lo stesso è gravato sia del pignoramento di 1/5 dello stipendio sia dal prelievo diretto da parte della dell'importo di € 200,00 mensili Organizzazione_1
per debiti contratti dalla famiglia e di € 360,00 (€ 120,00 per ciascun figlio)
a partire dal 01/07/2025, oltre a rivalutazione e ciò sino a quando i Org_2
minori non saranno tutti e tre economicamente autosufficienti;
6. Ciascun genitore provvederà al pagamento/rimborso, in favore del genitore che le ha anticipate, del 50% delle spese straordinarie occorrende per , e , per tali intendendo quelle adottate dal Per_2 Per_3 Per_4
protocollo del C.N.F., in ogni caso tutte da documentarsi e da concordarsi tra i sig.ri e ove superiori a € 150,00 e da rimborsarsi entro il Per_1 Pt_1
mese successivo all'esborso al genitore che le ha anticipate e direttamente pag. 3 di 4 sul c/c e ciò sino a quando i figli non saranno tutti economicamente autosufficienti;
7. Disporre che l'Assegno Universale e/o assegno unico e/o regionale al nucleo familiare e ogni altra diversa erogazione e/o borsa di studio o altro ricevuta dai coniugi e finalizzata a far fronte ai bisogni dei figli e/o del nucleo presso cui costoro prevalentemente collocati, vengano percepiti dalla sig.ra . Per_1
Disporre che le detrazioni fiscali delle spese dei figli siano ripartiti tra i genitori al 50%;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto nella camera di consiglio del 16.10.2024.
Il Presidente est.
Dott. Giulio Adilardi
pag. 4 di 4