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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/12/2025, n. 3381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3381 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1378/2021
Tribunale Ordinario di Nola
Prima sezione civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e
281 sexies c.p.c.
Il Giudice,
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell' 11.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
PQM
Pronuncia la seguente sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Nola, 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1378/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1
difesa, in virtù di procura in atti, dall' avv. Renato Buonajuto, presso il cui studio elettivamente domicilia in Ercolano (NA), alla piazza Trieste n. 4;
APPELLANTE
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
MA Ferrara, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Santa Maria a
CO (CE), alla via Appia n. 452;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 935/2020 emessa dal Giudice di Pace di
Marigliano in data 13.11.2019 e pubblicata in data 04.09.2020.
CONCLUSIONI: come da atti, verbali di causa e note di trattazione.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, Controparte_1
esponendo di avere stipulato un contratto di fornitura di acqua potabile con la Pt_1
pagina 2 di 10 S.p.A. per l'immobile sito in Scisciano, alla I Trav. Corso Umberto I n. 16 e di aver corrisposto a quest'ultima la somma pari ad euro 173,99, nel periodo ricompreso tra il
2013 e il 2015, per “quota fissa” e “canone di depurazione” del quale non aveva mai usufruito, conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Marigliano la detta società
e chiedeva la restituzione di quanto dalla stessa indebitamente percepito, facendo valere gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008.
Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale, sulla base delle argomentazioni in atti, chiedeva, in via preliminare, la declaratoria del difetto di giurisdizione del Giudice adito a favore del Giudice amministrativo nonché la declaratoria di incompetenza per valore e/o per materia a favore del Tribunale di Nola, il rigetto della domanda in quanto nulla, inammissibile, improponibile, infondata e non provata nel merito, stante la documentata esistenza di un impianto di depurazione regolarmente attivo a servizio del Comune di
Scisciano, ove era ubicata l'utenza attorea, chiedendo il rigetto della domanda avversa.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, il Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione e, quindi, con sentenza n. 935/2020 accoglieva la domanda attorea dichiarando indebitamente percepite dalla le quote relative al servizio di depurazione Parte_1
e fognatura, condannando la convenuta alla restituzione di quanto versato dall'attrice e ponendo a carico della stessa le spese di lite. A sostegno della decisione assunta, il
Giudice di prime cure argomentava che aveva assolto al proprio Controparte_1
onere della prova, dimostrando di aver provveduto al pagamento delle bollette idriche, ivi compresa la quota fissa e la quota tariffaria per la depurazione, e che la di Pt_1
contro, non aveva fornito alcuna prova sul corretto funzionamento dell'impianto di depurazione di “ (ossia l'impianto di depurazione cui è allacciata la rete Parte_2
fognaria del comune di Scisciano) per il periodo dedotto.
Avverso la suindicata pronuncia ha proposto appello la la quale, Parte_1
premettendo l'appellabilità della sentenza de qua in considerazione della tipologia del contratto di fornitura stipulato con le modalità di cui all'art. 1342 c.c., ha lamentato l'errata valutazione del quadro probatorio comprovante la sussistenza e funzionalità
pagina 3 di 10 dell'impianto di depurazione;
ha censurato l'errata motivazione in merito al mancato assolvimento dell'onere probatorio, incombente sull'attrice, circa i presupposti della richiesta restitutoria, anche in ordine al quantum; infine, ha eccepito l'errata e/o carente motivazione circa l'eccepito difetto di legittimazione passiva della stessa Parte_1
nonché l'omessa motivazione in ordine alla sollevata eccezione di incompetenza
[...]
per materia del Giudice di Pace adito in favore del Tribunale di Nola. Pertanto, ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda proposta dall'originaria attrice, in quanto inammissibile, infondata e non Controparte_1
provata; con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio la quale, sulla base delle argomentazioni Controparte_1
in atti, ha contestato i motivi di impugnazione ed ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto ai sensi dell'art 342 c.p.c., in subordine, il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese, con attribuzione.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'11.12.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità e la procedibilità del proposto gravame, in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342
c.p.c. e 164 c.p.c.
Pare opportuno far rilevare, in via preliminare, che la sentenza del giudice di prime cure
è appellabile ai sensi dell'art. 113, comma secondo, c.p.c., tenuto conto che la controversia ha ad oggetto un contratto di somministrazione di acqua stipulato tra le parti mediante la sottoscrizione di moduli o formulari ex art.1342 c.c., fonte sinallagmatica degli obblighi oggetto di causa.
Sempre in via preliminare, va osservato che priva di pregio si connota l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, spiegata da parte appellante (tale censura è oggetto del pagina 4 di 10 quinto motivo di appello) in ordine alla domanda di restituzione dei corrispettivi riscossi per il servizio di depurazione espletato in favore dell'odierno appellata.
Sul punto, infatti, si rileva come, a mente dell'art.
8-sexies della l. n. 13/2009: “In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione”.
La chiara formulazione della legge esclude che possa ritenersi tenuta alla restituzione la quale gestore dell'impianto di depurazione, in quanto, come Controparte_2
recentemente ribadito anche dalla Suprema Corte di Cassazione “La pretesa azionata dagli utenti del servizio idrico, per la restituzione delle somme erogate quale quota, del complessivo corrispettivo, dovuta a titolo di canone per la depurazione acque, va indirizzata nei confronti del soggetto con cui sia stato concluso il contratto di utenza.”
(v. Cassazione Civile, III Sez., sentenza 12 giugno 2020 n. 11270).
Passando al merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
Relativamente alla lamentata omessa motivazione circa l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dalla (tale censura è oggetto del sesto motivo di Parte_1
appello), va osservato che effettivamente nella sentenza impugnata non si rinviene una pronuncia sulla suddetta eccezione la quale, tuttavia, è infondata e va rigettata.
Ed invero, l'oggetto della controversia rientra nella competenza per materia del giudice ordinario e segnatamente – ragioni valori – del Giudice di pace, in virtù di quanto previsto dagli artt. 7 e 10 c.p.c., atteso che la domanda ha ad oggetto la ripetizione di somme quantificate e documentate.
Parimenti infondata è la doglianza formulata da parte appellante, in ordine all'omessa valutazione del reso istruttorio da parte del Giudice di primo grado.
Ebbene, relativamente all'onere della prova si osserva che, per giurisprudenza consolidata, “nel giudizio finalizzato alla restituzione ex art. 8 sexies del d. l. n. 208 del
pagina 5 di 10 2008 della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque (quale parte del complessivo corrispettivo dovuto per il servizio idrico integrato), l'onere della prova circa il funzionamento dell'impianto di depurazione e gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto incombe, ai sensi dell'art. 2697, co. 2 c.c., sul convenuto, quale gestore del suddetto servizio e debitore della corrispondente prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa restitutoria” (v. Cass. n. 11270/2020).
Orbene, dal compendio documentale presuntivamente attestante l'esistenza e la funzionalità dell'impianto di depurazione in questione, si rileva l'insufficienza della documentazione prodotta in primo grado dalla ai fini del Parte_1
soddisfacimento dell'onere della prova sulla stessa gravante.
A ben vedere, infatti, se la documentazione allegata dimostra l'esistenza dell'impianto, tuttavia la non ha comprovato la funzionalità dello stesso nel periodo Parte_1
dedotto dall'attrice.
In tal senso non risulta dirimente la documentazione rilasciata dalla Giunta della prot. n. 2016. 0758244 del 21 novembre 2016, allegata al fascicolo Controparte_2
di primo grado, avente ad oggetto “Impianto di depurazione e rete di Parte_3
collettori” in cui si attesta “che l'impianto in oggetto risulta avere sempre regolarmente funzionato dall'1.9.1984 con l'attivazione della linea acque primarie e linea fanghi e dall'1.9.1986 con l'attivazione della linea acque biologico”, in quanto la stessa si presenta generica e mancante di un precipuo riferimento temporale al periodo considerato nel caso che ci occupa (2013-2015), risultando, in definitiva, comunque inidonea a provare l'effettiva fruizione del servizio di depurazione da parte dell'originaria attrice.
Né, può considerarsi rilevante ai fini probatori la relazione tecnica descrittiva depositata dall'originaria convenuta ed effettuata dal tecnico della stessa G.O.R.I., Geom. Per_1
.
[...]
pagina 6 di 10 Ebbene, tale relazione tecnica, da cui l'appellante vorrebbe desumere la prova della presenza della rete fognaria innestantesi nell'impianto di depurazione “ , Parte_2
non offre alcuna prova del funzionamento del servizio di depurazione. Difatti, come autorevolmente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il documento “proveniente dalla parte che vuole giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio” (si cfr., Cass., sez. VI, 27 aprile 2016, n.
8290).
Nemmeno dirimenti appaiono le fatture depositate, emesse dalla Controparte_2
contro la perché queste ultime proverebbero i pagamenti dei canoni di Pt_1
depurazione riscossi dal gestore e destinati ad essere trasferiti alla ma non CP_2
anche l'effettiva fruizione del servizio da parte degli utenti
Orbene, la Suprema Corte ha statuito che “alla mancanza ed alla temporanea inattività degli impianti di depurazione, che giustificano il diritto dell'utente di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato la restituzione della quota non dovuta di tariffa, va equiparata l'“assoluta insufficienza” di detti impianti poiché, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del 2008, il pagamento di un servizio di depurazione del quale non si è comunque potuto usufruire per fatto non imputabile è da ritenere, in ogni caso, indebito” (v. Cass. n. 3314/2020).
Inoltre, i testimoni escussi nel corso del giudizio di primo grado, non sono stati in grado di affermare con certezza il funzionamento dell'impianto di depurazione nell'arco temporale indicato dall'attrice.
Ed invero, il teste , dipendente dell'odierna appellante, ha riferito che i Persona_1
controlli non sono stati eseguiti dallo stesso dichiarante ma che ne è a conoscenza “per gli accertamenti che giungono in ufficio da parte dell' ”; di tali accertamenti, Pt_4
però, non vi è traccia nella produzione della Parte_1
Anche le altre dichiarazioni testimoniali sono generiche in quanto dalle stesse non è possibile rilevare se l'impianto di depurazione de quo fosse funzionante nel periodo per pagina 7 di 10 cui è causa, né i testimoni escussi sono in grado di riferire del corretto funzionamento per conoscenza diretta.
Di nessuna rilevanza, poi, ai fini probatori è la CTU, espletata in un diverso giudizio, prodotta dall'appellante, in quanto, oltre ad essere relativa ad una località di diversa da quella di cui al presente giudizio, il CTU, in risposta alle osservazioni del consulente di parte, ha dichiarato che “è vero che dalla relazione dell' si riscontrano, da alcuni CP_3
punti di essa, alcuni disservizi legati ai periodi di picchi di portata, ma va anche precisato che all'impianto, come da loro stessi asserito, dal 2005, venivano effettuate migliorie” (v. pag. 6 e 7 della relazione peritale depositata).
Inoltre, a pag. 9 della detta relazione peritale, il Consulente dichiara: “considerato che nulla è pervenuto allo scrivente, a seguito delle Sue istanze di richiesta di informazioni, circa il mal funzionamento o il mancato funzionamento dell'impianto di depurazione oggetto di consulenza, nel periodo compreso tra Febbraio 2004 e Dicembre 2015 … il
C.T.U. ritiene di non dover quantificare l'importo del canone di depurazione poiché vi è
l'esistenza del depuratore di acque reflue sito in … e Parte_5
sembrerebbe che lo stesso non abbia presentato mancati funzionamenti … poiché ad oggi non è emersa documentazione circa il mancato funzionamento dello stesso …”.
Ora, da tale dichiarazione emerge che il tecnico, non solo ha compiuto i propri accertamenti sulla base di documentazione richiesta (peraltro, non sempre rilasciata) allo stesso gestore dell'impianto di depurazione, senza effettuare una verifica diretta sull'impianto, ma ha ammesso, altresì, che in alcuni punti e per i periodi di grande portata il depuratore de quo non è stato funzionante.
Alla luce di quanto sopra e avendo riguardo al materiale probatorio prodotto in primo grado dall'odierna appellante, deve ritenersi non assolto l'onere probatorio gravante sulla Parte_1
L'appellante, ancora, con il terzo e quarto motivo (esaminati congiuntamente in considerazione della loro stretta connessione logico-giuridica), si duole del fatto che il
Giudice di Pace avrebbe offerto una motivazione errata in merito all'onere della prova pagina 8 di 10 circa la domanda di restituzione e la quantificazione dell'importo chiesto e riconosciuto in restituzione, in quanto l'appellata non avrebbe fornito la prova delle somme effettivamente sborsate per la specifica voce della depurazione.
Tali motivi non meritano accoglimento, in quanto parte attrice in primo grado aveva fornito prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dei versamenti effettuati in favore della convenuta, producendo in giudizio le fatture relative alla somministrazione di acqua, documentazione che, peraltro, non aveva costituito oggetto di precisa e tempestiva contestazione da parte della convenuta nella prima fase di giudizio.
In altre parole, la doglianza della circa l'inesatta quantificazione della somma Pt_1
integrante indebito, in virtù del generale principio di cui all'art. 115 c.p.c., si rivela generica, non avendo l'odierna appellante assolto il proprio onere di contestare specificamente, nella sua prima difesa utile, la somma di cui l'originaria attrice domandava la restituzione.
In ragione delle esposte considerazioni, quindi, l'appello va rigettato.
Deve dichiararsi assorbita altresì ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base del DM 147/2022 e tenuto conto della semplicità.
L'appellante va, inoltre, condannato a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n.
228 del 2012, il quale testualmente recita che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 907/2021 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna la già , Parte_1 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite, che si liquidano, in euro 332,00, per compensi, Controparte_1
oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
3) Condanna parte appellante, ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, al pagamento un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Nola, 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 10 di 10
Tribunale Ordinario di Nola
Prima sezione civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e
281 sexies c.p.c.
Il Giudice,
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell' 11.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
PQM
Pronuncia la seguente sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Nola, 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1378/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1
difesa, in virtù di procura in atti, dall' avv. Renato Buonajuto, presso il cui studio elettivamente domicilia in Ercolano (NA), alla piazza Trieste n. 4;
APPELLANTE
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
MA Ferrara, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Santa Maria a
CO (CE), alla via Appia n. 452;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 935/2020 emessa dal Giudice di Pace di
Marigliano in data 13.11.2019 e pubblicata in data 04.09.2020.
CONCLUSIONI: come da atti, verbali di causa e note di trattazione.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, Controparte_1
esponendo di avere stipulato un contratto di fornitura di acqua potabile con la Pt_1
pagina 2 di 10 S.p.A. per l'immobile sito in Scisciano, alla I Trav. Corso Umberto I n. 16 e di aver corrisposto a quest'ultima la somma pari ad euro 173,99, nel periodo ricompreso tra il
2013 e il 2015, per “quota fissa” e “canone di depurazione” del quale non aveva mai usufruito, conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Marigliano la detta società
e chiedeva la restituzione di quanto dalla stessa indebitamente percepito, facendo valere gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008.
Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale, sulla base delle argomentazioni in atti, chiedeva, in via preliminare, la declaratoria del difetto di giurisdizione del Giudice adito a favore del Giudice amministrativo nonché la declaratoria di incompetenza per valore e/o per materia a favore del Tribunale di Nola, il rigetto della domanda in quanto nulla, inammissibile, improponibile, infondata e non provata nel merito, stante la documentata esistenza di un impianto di depurazione regolarmente attivo a servizio del Comune di
Scisciano, ove era ubicata l'utenza attorea, chiedendo il rigetto della domanda avversa.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, il Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione e, quindi, con sentenza n. 935/2020 accoglieva la domanda attorea dichiarando indebitamente percepite dalla le quote relative al servizio di depurazione Parte_1
e fognatura, condannando la convenuta alla restituzione di quanto versato dall'attrice e ponendo a carico della stessa le spese di lite. A sostegno della decisione assunta, il
Giudice di prime cure argomentava che aveva assolto al proprio Controparte_1
onere della prova, dimostrando di aver provveduto al pagamento delle bollette idriche, ivi compresa la quota fissa e la quota tariffaria per la depurazione, e che la di Pt_1
contro, non aveva fornito alcuna prova sul corretto funzionamento dell'impianto di depurazione di “ (ossia l'impianto di depurazione cui è allacciata la rete Parte_2
fognaria del comune di Scisciano) per il periodo dedotto.
Avverso la suindicata pronuncia ha proposto appello la la quale, Parte_1
premettendo l'appellabilità della sentenza de qua in considerazione della tipologia del contratto di fornitura stipulato con le modalità di cui all'art. 1342 c.c., ha lamentato l'errata valutazione del quadro probatorio comprovante la sussistenza e funzionalità
pagina 3 di 10 dell'impianto di depurazione;
ha censurato l'errata motivazione in merito al mancato assolvimento dell'onere probatorio, incombente sull'attrice, circa i presupposti della richiesta restitutoria, anche in ordine al quantum; infine, ha eccepito l'errata e/o carente motivazione circa l'eccepito difetto di legittimazione passiva della stessa Parte_1
nonché l'omessa motivazione in ordine alla sollevata eccezione di incompetenza
[...]
per materia del Giudice di Pace adito in favore del Tribunale di Nola. Pertanto, ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda proposta dall'originaria attrice, in quanto inammissibile, infondata e non Controparte_1
provata; con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio la quale, sulla base delle argomentazioni Controparte_1
in atti, ha contestato i motivi di impugnazione ed ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto ai sensi dell'art 342 c.p.c., in subordine, il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese, con attribuzione.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'11.12.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità e la procedibilità del proposto gravame, in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342
c.p.c. e 164 c.p.c.
Pare opportuno far rilevare, in via preliminare, che la sentenza del giudice di prime cure
è appellabile ai sensi dell'art. 113, comma secondo, c.p.c., tenuto conto che la controversia ha ad oggetto un contratto di somministrazione di acqua stipulato tra le parti mediante la sottoscrizione di moduli o formulari ex art.1342 c.c., fonte sinallagmatica degli obblighi oggetto di causa.
Sempre in via preliminare, va osservato che priva di pregio si connota l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, spiegata da parte appellante (tale censura è oggetto del pagina 4 di 10 quinto motivo di appello) in ordine alla domanda di restituzione dei corrispettivi riscossi per il servizio di depurazione espletato in favore dell'odierno appellata.
Sul punto, infatti, si rileva come, a mente dell'art.
8-sexies della l. n. 13/2009: “In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione”.
La chiara formulazione della legge esclude che possa ritenersi tenuta alla restituzione la quale gestore dell'impianto di depurazione, in quanto, come Controparte_2
recentemente ribadito anche dalla Suprema Corte di Cassazione “La pretesa azionata dagli utenti del servizio idrico, per la restituzione delle somme erogate quale quota, del complessivo corrispettivo, dovuta a titolo di canone per la depurazione acque, va indirizzata nei confronti del soggetto con cui sia stato concluso il contratto di utenza.”
(v. Cassazione Civile, III Sez., sentenza 12 giugno 2020 n. 11270).
Passando al merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
Relativamente alla lamentata omessa motivazione circa l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dalla (tale censura è oggetto del sesto motivo di Parte_1
appello), va osservato che effettivamente nella sentenza impugnata non si rinviene una pronuncia sulla suddetta eccezione la quale, tuttavia, è infondata e va rigettata.
Ed invero, l'oggetto della controversia rientra nella competenza per materia del giudice ordinario e segnatamente – ragioni valori – del Giudice di pace, in virtù di quanto previsto dagli artt. 7 e 10 c.p.c., atteso che la domanda ha ad oggetto la ripetizione di somme quantificate e documentate.
Parimenti infondata è la doglianza formulata da parte appellante, in ordine all'omessa valutazione del reso istruttorio da parte del Giudice di primo grado.
Ebbene, relativamente all'onere della prova si osserva che, per giurisprudenza consolidata, “nel giudizio finalizzato alla restituzione ex art. 8 sexies del d. l. n. 208 del
pagina 5 di 10 2008 della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque (quale parte del complessivo corrispettivo dovuto per il servizio idrico integrato), l'onere della prova circa il funzionamento dell'impianto di depurazione e gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto incombe, ai sensi dell'art. 2697, co. 2 c.c., sul convenuto, quale gestore del suddetto servizio e debitore della corrispondente prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa restitutoria” (v. Cass. n. 11270/2020).
Orbene, dal compendio documentale presuntivamente attestante l'esistenza e la funzionalità dell'impianto di depurazione in questione, si rileva l'insufficienza della documentazione prodotta in primo grado dalla ai fini del Parte_1
soddisfacimento dell'onere della prova sulla stessa gravante.
A ben vedere, infatti, se la documentazione allegata dimostra l'esistenza dell'impianto, tuttavia la non ha comprovato la funzionalità dello stesso nel periodo Parte_1
dedotto dall'attrice.
In tal senso non risulta dirimente la documentazione rilasciata dalla Giunta della prot. n. 2016. 0758244 del 21 novembre 2016, allegata al fascicolo Controparte_2
di primo grado, avente ad oggetto “Impianto di depurazione e rete di Parte_3
collettori” in cui si attesta “che l'impianto in oggetto risulta avere sempre regolarmente funzionato dall'1.9.1984 con l'attivazione della linea acque primarie e linea fanghi e dall'1.9.1986 con l'attivazione della linea acque biologico”, in quanto la stessa si presenta generica e mancante di un precipuo riferimento temporale al periodo considerato nel caso che ci occupa (2013-2015), risultando, in definitiva, comunque inidonea a provare l'effettiva fruizione del servizio di depurazione da parte dell'originaria attrice.
Né, può considerarsi rilevante ai fini probatori la relazione tecnica descrittiva depositata dall'originaria convenuta ed effettuata dal tecnico della stessa G.O.R.I., Geom. Per_1
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[...]
pagina 6 di 10 Ebbene, tale relazione tecnica, da cui l'appellante vorrebbe desumere la prova della presenza della rete fognaria innestantesi nell'impianto di depurazione “ , Parte_2
non offre alcuna prova del funzionamento del servizio di depurazione. Difatti, come autorevolmente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il documento “proveniente dalla parte che vuole giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio” (si cfr., Cass., sez. VI, 27 aprile 2016, n.
8290).
Nemmeno dirimenti appaiono le fatture depositate, emesse dalla Controparte_2
contro la perché queste ultime proverebbero i pagamenti dei canoni di Pt_1
depurazione riscossi dal gestore e destinati ad essere trasferiti alla ma non CP_2
anche l'effettiva fruizione del servizio da parte degli utenti
Orbene, la Suprema Corte ha statuito che “alla mancanza ed alla temporanea inattività degli impianti di depurazione, che giustificano il diritto dell'utente di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato la restituzione della quota non dovuta di tariffa, va equiparata l'“assoluta insufficienza” di detti impianti poiché, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del 2008, il pagamento di un servizio di depurazione del quale non si è comunque potuto usufruire per fatto non imputabile è da ritenere, in ogni caso, indebito” (v. Cass. n. 3314/2020).
Inoltre, i testimoni escussi nel corso del giudizio di primo grado, non sono stati in grado di affermare con certezza il funzionamento dell'impianto di depurazione nell'arco temporale indicato dall'attrice.
Ed invero, il teste , dipendente dell'odierna appellante, ha riferito che i Persona_1
controlli non sono stati eseguiti dallo stesso dichiarante ma che ne è a conoscenza “per gli accertamenti che giungono in ufficio da parte dell' ”; di tali accertamenti, Pt_4
però, non vi è traccia nella produzione della Parte_1
Anche le altre dichiarazioni testimoniali sono generiche in quanto dalle stesse non è possibile rilevare se l'impianto di depurazione de quo fosse funzionante nel periodo per pagina 7 di 10 cui è causa, né i testimoni escussi sono in grado di riferire del corretto funzionamento per conoscenza diretta.
Di nessuna rilevanza, poi, ai fini probatori è la CTU, espletata in un diverso giudizio, prodotta dall'appellante, in quanto, oltre ad essere relativa ad una località di diversa da quella di cui al presente giudizio, il CTU, in risposta alle osservazioni del consulente di parte, ha dichiarato che “è vero che dalla relazione dell' si riscontrano, da alcuni CP_3
punti di essa, alcuni disservizi legati ai periodi di picchi di portata, ma va anche precisato che all'impianto, come da loro stessi asserito, dal 2005, venivano effettuate migliorie” (v. pag. 6 e 7 della relazione peritale depositata).
Inoltre, a pag. 9 della detta relazione peritale, il Consulente dichiara: “considerato che nulla è pervenuto allo scrivente, a seguito delle Sue istanze di richiesta di informazioni, circa il mal funzionamento o il mancato funzionamento dell'impianto di depurazione oggetto di consulenza, nel periodo compreso tra Febbraio 2004 e Dicembre 2015 … il
C.T.U. ritiene di non dover quantificare l'importo del canone di depurazione poiché vi è
l'esistenza del depuratore di acque reflue sito in … e Parte_5
sembrerebbe che lo stesso non abbia presentato mancati funzionamenti … poiché ad oggi non è emersa documentazione circa il mancato funzionamento dello stesso …”.
Ora, da tale dichiarazione emerge che il tecnico, non solo ha compiuto i propri accertamenti sulla base di documentazione richiesta (peraltro, non sempre rilasciata) allo stesso gestore dell'impianto di depurazione, senza effettuare una verifica diretta sull'impianto, ma ha ammesso, altresì, che in alcuni punti e per i periodi di grande portata il depuratore de quo non è stato funzionante.
Alla luce di quanto sopra e avendo riguardo al materiale probatorio prodotto in primo grado dall'odierna appellante, deve ritenersi non assolto l'onere probatorio gravante sulla Parte_1
L'appellante, ancora, con il terzo e quarto motivo (esaminati congiuntamente in considerazione della loro stretta connessione logico-giuridica), si duole del fatto che il
Giudice di Pace avrebbe offerto una motivazione errata in merito all'onere della prova pagina 8 di 10 circa la domanda di restituzione e la quantificazione dell'importo chiesto e riconosciuto in restituzione, in quanto l'appellata non avrebbe fornito la prova delle somme effettivamente sborsate per la specifica voce della depurazione.
Tali motivi non meritano accoglimento, in quanto parte attrice in primo grado aveva fornito prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dei versamenti effettuati in favore della convenuta, producendo in giudizio le fatture relative alla somministrazione di acqua, documentazione che, peraltro, non aveva costituito oggetto di precisa e tempestiva contestazione da parte della convenuta nella prima fase di giudizio.
In altre parole, la doglianza della circa l'inesatta quantificazione della somma Pt_1
integrante indebito, in virtù del generale principio di cui all'art. 115 c.p.c., si rivela generica, non avendo l'odierna appellante assolto il proprio onere di contestare specificamente, nella sua prima difesa utile, la somma di cui l'originaria attrice domandava la restituzione.
In ragione delle esposte considerazioni, quindi, l'appello va rigettato.
Deve dichiararsi assorbita altresì ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base del DM 147/2022 e tenuto conto della semplicità.
L'appellante va, inoltre, condannato a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n.
228 del 2012, il quale testualmente recita che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 907/2021 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna la già , Parte_1 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite, che si liquidano, in euro 332,00, per compensi, Controparte_1
oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
3) Condanna parte appellante, ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, al pagamento un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Nola, 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
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