Decreto cautelare 5 maggio 2021
Decreto cautelare 6 maggio 2021
Ordinanza cautelare 28 maggio 2021
Ordinanza collegiale 3 dicembre 2021
Sentenza 7 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto cautelare 06/05/2021, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/05/2021
N. 00873/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 873 del 2020, proposto da
RI TR, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Galleria G. Berchet n. 8;
contro
il Comune di Lozzo Atestino, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
CH TT, AN TT, rappresentati e difesi dagli avvocati AN Cabrini e Mario Baraldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
Luca Muraro, non costituito in giudizio
Zed S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento prot. 4404 del 08/06/2020 a firma del Responsabile del Servizio geom. CH Rinaldo ad oggetto: “provvedimento di rigetto dell'istanza di provvedimenti inibitori relativamente alla SCIA in data 17.3.2017 intestata a Muraro Luca. Pratica n. 71/18”;
- di ogni altro atto connesso per presupposizione o consequenzialità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei sigg. CH TT e AN TT;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Visto il decreto monocratico n. 194/2021;
Vista l’istanza presentata dalla parte ricorrente in data 5 maggio 2021, di revoca di decreto monocratico e contestuale richiesta di adozione di misura cautelare urgente ai sensi dell’art. 56 c.p.a.;
Considerato che l'istanza ex art. 56 CPA è stata respinta con decreto 194/2021, in quanto il ricorrente non aveva esplicitato quale specifica lesione (es. diminuzione di luce, aria, veduta , eccesso di carico antropico o traffico veicolare, o altro....) del proprio interesse personale derivasse dalla contestata edificazione, rendendo tale carenza dubbia la stessa ammissibilità del ricorso, con ovvi riflessi sulla delibazione cautelare.
Con l'istanza di revoca del decreto di rigetto, il ricorrente ha richiamato l'opposto orientamento espresso dalla Sezione con sentenza 271/2020 (resa tra le stesse parti in relazione al medesimo intervento), che ha accolto il ricorso pur in mancanza delle allegazioni di cui sopra in punto interesse.
Il precedente appare idoneo a privilegiare, nelle more della delibazione collegiale e salve le relative valutazioni, il congelamento dello stato di fatto, tanto più che, come già osservato nel corso del precedente contenzioso, la tempistica della vicenda non ha evidenziato particolari esigenze di celerità dei lavori.
Ritenuto pertanto che ricorrono i presupposti sussistono di particolare gravità ed urgenza, previsti dalla succitata normativa, tali da non consentire di attendere la discussione in camera di consiglio, prevista per il 27 maggio 2021;
P.Q.M.
Revoca il proprio precedente decreto n. 194/2021.
Accoglie l' istanza ex art. 56 del CPA e, per l' effetto, sospende fino al 27 maggio 2021 l' esecuzione degli atti impugnati.
Rimette le parti alla Camera di Consiglio del 27 maggio 2021
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 6 maggio 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO