Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00542/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01603/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1603 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore in atti meglio indicato, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo – Distretto Sanitario n. 42, Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.) Dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del silenzio inadempimento formatosi in relazione all'istanza - pervenuta al Comune di Palermo in data 24 luglio 2024 e trasmessa alla Commissione UVM del'ASP di Palermo - con la quale l'odierna ricorrente ha chiesto di predisporre un progetto individualizzato ex art. 14 legge 328/00 nell'interesse del disabile -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria del 19/01/2026, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere, insistendo per le spese di lite secondo la regola della soccombenza virtuale;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 il dott. OB EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che in conformità della memoria di parte ricorrente del 19 gennaio 2026 debba essere dichiarata la cessata materia del contendere tenuto conto che le amministrazioni hanno provveduto a quanto richiesto dalla parte istante dopo la proposizione dell’odierno ricorso; sicché secondo la regola della soccombenza virtuale le stesse vanno condannate al pagamento delle spese di lite nella misura indicata in dispositivo con distrazione in favore del patrocinate, dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna le Amministrazioni intimate al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in € 750,00 cadauna, per un totale quindi di € 1.500,00, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato se ed in quanto versato, da corrispondere al difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB EN, Presidente, Estensore
LL AR US, Primo Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OB EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.