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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 248/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3878/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via G.ppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune Di Favara - 80004120848
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210049521902503 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 - nella qualità di erede di Nominativo_1 - ha impugnato dinnanzi a questa Corte la Cartella n. 291 2021 0049521902 503 (notificata il 01.11.2024) di euro 3.100,00 per
Imposta municipale unica (I.M.U.) del Comune di Favara anno 2014 chiedendone l'annullamento.
Si sono costituiti il Comune di Favara e l'Agenzia delle entrate riscossione i quali hanno contro dedotto per quanto di rispettiva competenza (cfr. controdeduzioni in atti).
La ricorrente ed il Comune di Favara hanno versato in atti rispettive memorie insistendo nella difesa delle proprie posizioni processuali.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame è inammissibile.
La cartella può essere impugnata solo per “vizi propri” e non per vizi di “merito” (Cassazione, Ordinanza n.
28521 del 12 ottobre 2023).
Gli atti prodromici al provvedimento qui in contestazione sono stati ritualmente notificati: Avviso di accertamento n. 49343 del 11 novembre 20929 notificato il 31 dicembre 2029 a mezzo raccomandata a/r n. 15441592156 – 0 non impugnato (cfr. documentazione in atti).
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere rinvenute nella specificità del giudizio, nella molteplicità delle questioni sottese ed esaminate e nella complessità delle disposizioni che disciplinano la materia in esame.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Spese compensate. Agrigento, 26 giugno 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
NA GE
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3878/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via G.ppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune Di Favara - 80004120848
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210049521902503 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 - nella qualità di erede di Nominativo_1 - ha impugnato dinnanzi a questa Corte la Cartella n. 291 2021 0049521902 503 (notificata il 01.11.2024) di euro 3.100,00 per
Imposta municipale unica (I.M.U.) del Comune di Favara anno 2014 chiedendone l'annullamento.
Si sono costituiti il Comune di Favara e l'Agenzia delle entrate riscossione i quali hanno contro dedotto per quanto di rispettiva competenza (cfr. controdeduzioni in atti).
La ricorrente ed il Comune di Favara hanno versato in atti rispettive memorie insistendo nella difesa delle proprie posizioni processuali.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame è inammissibile.
La cartella può essere impugnata solo per “vizi propri” e non per vizi di “merito” (Cassazione, Ordinanza n.
28521 del 12 ottobre 2023).
Gli atti prodromici al provvedimento qui in contestazione sono stati ritualmente notificati: Avviso di accertamento n. 49343 del 11 novembre 20929 notificato il 31 dicembre 2029 a mezzo raccomandata a/r n. 15441592156 – 0 non impugnato (cfr. documentazione in atti).
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere rinvenute nella specificità del giudizio, nella molteplicità delle questioni sottese ed esaminate e nella complessità delle disposizioni che disciplinano la materia in esame.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Spese compensate. Agrigento, 26 giugno 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
NA GE