Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 03/02/2026, n. 456
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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    La Corte ha ritenuto il ricorso infondato, confermando la tardività della notifica del ricorso e, nel merito, la sussistenza degli elementi che integrano la figura di amministratore di fatto, nonché la corretta imputazione delle sanzioni in via personale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 03/02/2026, n. 456
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 456
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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