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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 5709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5709 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, decorso il termine assegnato, letti gli atti e le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 18476/2024 R.G. Lav. Prev.
TRA
Cf. rappresentato e difeso dall'avv. Paola Parte_1 C.F._1
Lanese, con il quale elettivamente domicilia in Napoli Vico San Giovanni Maggiore n. 9 come da mandato in atti ricorrente
E in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto, con il quale elettivamente domicilia presso la sede di Napoli, v. De Gasperi n. 55 resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso in data 16.08.2024, il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso le seguenti Ordinanze Ingiunzione, notificategli dall' tutte in data 17.07.2024: CP_1
1)Ordinanza – ingiunzione n. OI-002033302 relativa ad atto di accertamento n.:
.5105.04/12/2019.0394454 del 04/12/2019 riferito all'anno 2018 CP_1
2)Ordinanza – ingiunzione n. OI-002164566 relativa ad atto di accertamento n.:
.5105.19/01/2021.0031355 del 19/01/2021 riferito all'anno 2019 CP_1
3)Ordinanza – ingiunzione n. OI-000615886 relativa ad atto di accertamento n.:
.5105.19/01/2022.0029908 del 19/01/2022 riferito all'anno 2020 CP_1 aventi ad oggetto intimazione di pagamento, nella sua qualità di legale rappresentante della , delle somme, come specificate nei singoli provvedimenti, Controparte_2 dovute a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori relativamente alle annualità , in violazione dell' articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, e novellato dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3.07.2023 n. 85, oltre spese di notifica. Ha eccepito la mancata notifica degli atti di accertamento presupposti, la decadenza dell'Ente dalla potestà sanzionatoria per violazione dell'art 14 L 689/1981, la prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione amministrativa;
ha dedotto inoltre l'illegittimità delle impugnate ordinanze per difetto di motivazione in ordine alle asserite inadempienze, rimaste indeterminate, ancora per sproporzione tra la gravità dell'illecito e l'importo della sanzione. Ha concluso, pertanto, per sentire, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato :1) pronunciare la nullità/annullamento delle ordinanze ingiunzione n. OI-002033302 Protocollo n. .5105.08/07/2024.0374102, n. OI- CP_1
002164566 Protocollo n. .5105.08/07/2024.0374111 e n. OI-000615886 Protocollo n. CP_1
.5105.08/07/2024.0374127, per omessa notifica degli atti di accertamento prodromici CP_1 alla irrogazione delle sanzioni amministrative, per violazione dell'art. 14 Legge 689/1981 ed inosservanza del termine perentorio per la notifica degli atti di accertamento, per decadenza del potere di accertamento e sanzionatorio, e per l'effetto dichiarare non dovute, prescritte e, comunque, estinte le obbligazioni pecuniarie per le sanzioni amministrative irrogate;
2) in subordine, pronunciare la nullità/annullamento delle ordinanze ingiunzione impugnate per difetto di motivazione, la non sussistenza della violazione dell'art. 2 comma 1 bis Dl. 463/83 e ss. e, comunque, la non fondatezza e certezza, oltre che la erroneità, delle presunte violazioni di cui ordinanze ingiunzione impugnate, anche in violazione del principio di tassatività e specificità dell'illecito amministrativo;
3) in via ulteriormente graduata, ricalcolare le sanzioni nella minor somma ritenuta proporzionata e di giustizia” ; con vittoria di spese ed attribuzione. Si è costituito in data 18.09.2024 l'ente convenuto che ha eccepito l'avvenuta notifica degli accertamenti posti a fondamento delle O.I., come da documentazione allegata, quindi ha dedotto l'infondatezza delle eccezioni sollevate in riferimento ai termini di cui all'art. 14 L 689/1981 e alla prescrizione. Ha evidenziato l'avvenuta rideterminazione della sanzione, per ciascun anno d'interesse, alla luce dei nuovi parametri previsti dall'art. 23 del decreto- legge 4 maggio 2023 n. 48. Pertanto, asserito il valore ricognitivo di debito delle denunce telematiche attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l , ha concluso per il rigetto della domanda, con vittoria di spese. Controparte_3
Acquisita la documentazione prodotta, la causa la causa era rinviata per la discussione;
quindi, il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, rilevato il mancato deposito di note di “trattazione scritta” a cura di entrambe le parti
**** Il ricorso è solo in parte fondato, secondo le motivazioni che saranno di seguito illustrate, nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi imposti dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.
Il ricorrente ha dedotto la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per violazione dell'obbligo di motivazione e di allegazione degli atti prodromici, ai sensi dell'art. 3, l. 241/90. In proposito giova ricordare che il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (Cass. Sez. L, Sent. n. 20189 del 22/07/2008, Sez. L, Sent. n. 9251 del 19/04/2010). Ancora, secondo il consolidato orientamento della S.C., l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione (Cass. Sez. 6- 2, Ordinanza n. 14489 del 26/05/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 16316 del 30/07/2020; Sez. 2, Sentenza n. 1393 del 23/01/2007; Sez. 2, Sentenza n. 8649 del 13/04/2006). Va inoltre considerato che il provvedimento con cui l'autorità amministrativa, disattendendo le deduzioni del trasgressore, irroghi a quest'ultimo una sanzione è censurabile, da parte del giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in cui l'ordinanza risulti del tutto priva di motivazione (ovvero corredata di motivazione soltanto apparente), e non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito non spettante al giudice ordinario, il cui giudizio di opposizione ha ad oggetto non il provvedimento, ma il rapporto sanzionatorio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2959 del 16/02/2016, Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 30/07/2020, n. 16316). Nel caso di specie, dall'atto emergono con chiarezza le condotte contestate, con i relativi riferimenti normativi, gli estremi dell'atto di accertamento presupposto, precedentemente notificato, l'ammontare della sanzione irrogata e i criteri seguiti per determinarla. L'eccezione di difetto di motivazione va conseguentemente disattesa.
L'opponente ha eccepito la mancata notifica degli atti di accertamento presupposti, richiamati nella ingiunzione opposta, la violazione del termine di 90 gg previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e l'estinzione del diritto dell'ente a riscuotere la sanzione amministrativa. Si riporta di seguito il testo della norma citata.
La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 , terzo comma, del medesimo codice (1) . Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto> Sul punto, non appare condivisibile la tesi dell'istituto resistente circa la non applicabilità del termine di cui al richiamato art. 14 alla disciplina in esame, in quanto disciplina speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica, e che dunque prevale sulla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981. Invero, l'art. 6 del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha introdotto la procedura particolare di estinzione agevolata dell'illecito qualora l'intimato provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione, prevede in ogni caso che “
1. Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.” Tanto chiarito, va evidenziato che il termine di gg. 90 previsto dall'art. 14 cit. decorre non già dalla violazione, bensì dalla data del suo accertamento. Invero, la norma non fa decorrere i termini per la contestazione dalla commissione dell'illecito amministrativo, ma dal suo accertamento, che rispetto a questa tipologia di illecito richiede necessariamente verifiche amministrative. Come osservato dalla difesa dell' , l'illecito amministrativo correlato all'omesso CP_1 versamento delle trattenute non può essere contestato prima del decorso dell'anno di riferimento, atteso che l'importo annuale dell'omissione, a seconda che superi o meno i 10 mila euro ( “euro 10.000 annui” cfr. art. 2 co. 1 bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638), determina la sussunzione della condotta nella fattispecie legale di illecito penale ovvero nella fattispecie legale di illecito amministrativo. Va inoltre considerato che le denunce mensili indicano gli importi dovuti, che vengono pagati con gli F24, quindi l deve confrontare gli importi denunciati con i flussi CP_1
Uniemens trasmessi nell'anno con gli importi pagati con i corrispondenti f 24. Tanto chiarito, nel caso specifico, dalla documentazione versata in atti a cura dell' CP_1 risultano tempestivamente e correttamente notificati i seguenti accertamenti: A) l'accertamento del 4.12.2019, relativo all'anno anno 2018 (Protocollo
.5105.04/12/2019.0394454 per il legale rappr.) AR 78603736741-5, era notificato il CP_1 giorno 30.12.2019 presso l'indirizzo del ricorrente in Napoli via Adolfo Omodeo n. 45, a mezzo AR ricevuta a mani del portiere (cui seguiva spedizione della relativa raccomandata informativa nella stessa data); B) l'accertamento del 19.1.2022, relativo all'anno 2020 (Protocollo
.5105.19/01/2022.0029908) AR 78604386997-2 era notificato il giorno 30.01.2022 CP_1 presso l'indirizzo del ricorrente in Napoli via Adolfo Omodeo n. 45, a mezzo AR ricevuta a mani del portiere (cui seguiva spedizione della relativa raccomandata informativa avvenuta il 31.07.2022); Con riferimento a tale ultimo accertamento n. .5105.19/01/2022.0029908 riferito CP_1 all'anno 2020, la difesa di parte ricorrente ha osservato che la data di consegna dell'atto al portiere è 31.01.22, ma la data di spedizione della raccomandata informativa è 31.07.2022 e non vi è prova che quest'ultima sia stata effettivamente inoltrata al destinatario presso il Contr suo indirizzo, in quanto non è stata prodotta la , la ricevuta di spedizione o altro. Sul punto, è appena il caso di rilevare come rispetto alla notifica eseguita dall' ex art CP_1
30 DL 78/2010 sempre a mezzo raccomandata AR, non trovi applicazione la disciplina dettata per la notifica degli atti giudiziali dalla L 890/1982 e “l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (in tal senso Cassazione civile, sez. VI, 13/06/2016, n. 12083; Cass. 23511/2016) Così “Nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982, sicché, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8293 del 04/04/2018 e più di recente, in tema di notifica degli atti tributari Cass., pronunce nn. 23177, 21604 e 1240, tutte del 2024). Ne consegue altresì che, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso al ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19795 del 09/08/2017; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24899 del 18/08/2022). Va rilevato, inoltre, come ciascuno dei due avvisi di ricevimento rechi l'attestazione dell'ufficiale postale di avvenuta spedizione della raccomandata informativa, con indicazione del numero della stessa, attestazione da ritenersi assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 22488/2014; n. 2008/2008).). Pertanto, con riferimento agli indicati atti di accertamento (Protocollo
.5105.04/12/2019.0394454; Protocollo .5105.19/01/2022.0029908, vedi A e B CP_1 CP_1 sopra indicati) l'eccezione sollevata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 risulta infondata, risultando provata l'avvenuta notifica della contestazione della violazione nel termine di gg. 90 dal suo accertamento.
Diversamente, l'eccezione risulta fondata con riferimento all'accertamento del 9.1.2021, relativo all'anno 2019 (Protocollo .5105.19/01/2021.0031355). CP_1
L' ha dedotto che l'accertamento in questione era notificato il giorno 26.01.2021, CP_1 presso l'indirizzo del ricorrente in Napoli via Adolfo Omodeo n. 45, con AR 78603935305-7 ricevuta a mani del portiere (cui seguiva spedizione della relativa raccomandata informativa). A ben vedere, l'avviso di ricevimento versato in atti a cura dell' , relativo alla notifica CP_1 effettuata a mezzo AR, ricevuta dal portiere presso l'indirizzo del ricorrente in Napoli via Adolfo Omodeo n. 45, non reca indicazione della data in cui queste attività erano compiute;
neppure risulta leggibile la data della avvenuta spedizione della raccomandata informativa;
la data del 26.01.2021, individuata dall'Istituto resistente quale data della consegna, a ben vedere, corrisponde alla data di spedizione dell'atto. In tali termini, la notifica dell'atto di accertamento non può dirsi tempestivamente avvenuta. Alla mancata notifica della contestazione dell'illecito amministrativo, nel termine di 90 gg dall'accertamento dell'infrazione consegue l'estinzione della obbligazione di pagamento, come previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ne deriva che, in accoglimento parziale della opposizione, l'obbligazione di pagare la sanzione dovuta per la violazione di cui all' Ordinanza – ingiunzione n. OI-002164566 (relativa all' atto di accertamento n.INPS.5105.19/01/2021.0031355 del 19/01/2021 riferito all'anno 2019) va dichiarata estinta e con conseguente non debenza delle somme ivi indicate.
Occorre allora esaminare l'eccezione di prescrizione. In proposito, va osservato che il diritto a riscuotere le somme dovute quale sanzione per la commissione di illeciti amministrativi si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui é stata commessa la violazione, secondo la previsione generale dell'art. 28 della legge n. 689\1981, applicabile alla fattispecie in esame, in conformità a quanto previsto dalle norme di depenalizzazione di cui al d. lgs. n. 6 del 2016 – v. art. 3 comma 6 per la depenalizzazione;
art. 6 che prevede l'applicabilità delle sezioni I e II del Capo I della legge n. 689\1981 alle sanzioni amministrative previste dal decreto. Nel caso concreto, dalla documentazione in atti risulta che le violazioni sanzionate con le ordinanze ingiunzione opposte afferiscono ad omesso versamento contributivo, per gli anni 2018 e 2020 per cui la commissione delle violazioni – rectius omissioni – quale dies a quo del termine di prescrizione, va riferita a tale data. CP_ L' ha dedotto che sono stati compiuti atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione, con la notifica degli accertamenti richiamati nelle ordinanze impugnate, e ne ha fornito la prova, per come sopra accertato. Tenuto conto delle date di avvenuta notifica degli accertamenti (30.12.2019, 30.01.2022) deve rilevarsi che alla data di notifica (17.07.2024) delle ordinanze ingiunzione in questa sede impugnate il termine di prescrizione quinquennale non era ancora decorso. Ne deriva che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente risulta infondata, stanti gli atti interruttivi, validi ed efficaci notificati, dall' prima della notifica della OI in CP_1 questa sede impugnata, anteriormente al decorso del termine quinquennale calcolato a decorrere dalle violazioni accertate nel 2018 e 2020. L'opposizione va pertanto respinta con riferimento alle Ordinanze – ingiunzione n. OI- 002033302 (relativa ad atto di accertamento n.: .5105.04/12/2019.0394454 del CP_1
04/12/2019 riferito all'anno 2018) e n. OI-000615886 (relativa ad atto di accertamento n.:
.5105.19/01/2022.0029908 del 19/01/2022 riferito all'anno 2020) e va dichiarato che CP_1 sono dovute all' le somme portate nell'ordinanza ingiunzione come da ultimo CP_1 rideterminate. L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese nella misura della metà; nel residuo, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto del valore della controversia, determinato sulla scorta dell'ammontare della sanzione rideterminata, e delle attività compiute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
-Accoglie in parte l'opposizione e dichiara non dovute le somme di cui all' Ordinanza – ingiunzione n. OI-002164566, notificata il 17.07.2024, per intervenuta estinzione della obbligazione;
-Rigetta nel resto l'opposizione e dichiara il diritto dell' al pagamento delle somme di CP_1 cui alle Ordinanze ingiunzione n. OI-002033302 e n. OI-000615886, notificate il 17.07.2024
-Condanna l al pagamento di metà delle spese di lite, metà che liquida in euro CP_1
2300,00 a titolo di onorario, oltre contributo spese e oltre IVA e CPA come per legge;
compensa tra le parti la residua metà delle spese. Si comunichi Napoli, 9.07.2025 Il Giudice del lavoro Dott. ssa Gabriella Gagliardi
Il TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, decorso il termine assegnato, letti gli atti e le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 18476/2024 R.G. Lav. Prev.
TRA
Cf. rappresentato e difeso dall'avv. Paola Parte_1 C.F._1
Lanese, con il quale elettivamente domicilia in Napoli Vico San Giovanni Maggiore n. 9 come da mandato in atti ricorrente
E in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto, con il quale elettivamente domicilia presso la sede di Napoli, v. De Gasperi n. 55 resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso in data 16.08.2024, il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso le seguenti Ordinanze Ingiunzione, notificategli dall' tutte in data 17.07.2024: CP_1
1)Ordinanza – ingiunzione n. OI-002033302 relativa ad atto di accertamento n.:
.5105.04/12/2019.0394454 del 04/12/2019 riferito all'anno 2018 CP_1
2)Ordinanza – ingiunzione n. OI-002164566 relativa ad atto di accertamento n.:
.5105.19/01/2021.0031355 del 19/01/2021 riferito all'anno 2019 CP_1
3)Ordinanza – ingiunzione n. OI-000615886 relativa ad atto di accertamento n.:
.5105.19/01/2022.0029908 del 19/01/2022 riferito all'anno 2020 CP_1 aventi ad oggetto intimazione di pagamento, nella sua qualità di legale rappresentante della , delle somme, come specificate nei singoli provvedimenti, Controparte_2 dovute a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori relativamente alle annualità , in violazione dell' articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, e novellato dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3.07.2023 n. 85, oltre spese di notifica. Ha eccepito la mancata notifica degli atti di accertamento presupposti, la decadenza dell'Ente dalla potestà sanzionatoria per violazione dell'art 14 L 689/1981, la prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione amministrativa;
ha dedotto inoltre l'illegittimità delle impugnate ordinanze per difetto di motivazione in ordine alle asserite inadempienze, rimaste indeterminate, ancora per sproporzione tra la gravità dell'illecito e l'importo della sanzione. Ha concluso, pertanto, per sentire, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato :1) pronunciare la nullità/annullamento delle ordinanze ingiunzione n. OI-002033302 Protocollo n. .5105.08/07/2024.0374102, n. OI- CP_1
002164566 Protocollo n. .5105.08/07/2024.0374111 e n. OI-000615886 Protocollo n. CP_1
.5105.08/07/2024.0374127, per omessa notifica degli atti di accertamento prodromici CP_1 alla irrogazione delle sanzioni amministrative, per violazione dell'art. 14 Legge 689/1981 ed inosservanza del termine perentorio per la notifica degli atti di accertamento, per decadenza del potere di accertamento e sanzionatorio, e per l'effetto dichiarare non dovute, prescritte e, comunque, estinte le obbligazioni pecuniarie per le sanzioni amministrative irrogate;
2) in subordine, pronunciare la nullità/annullamento delle ordinanze ingiunzione impugnate per difetto di motivazione, la non sussistenza della violazione dell'art. 2 comma 1 bis Dl. 463/83 e ss. e, comunque, la non fondatezza e certezza, oltre che la erroneità, delle presunte violazioni di cui ordinanze ingiunzione impugnate, anche in violazione del principio di tassatività e specificità dell'illecito amministrativo;
3) in via ulteriormente graduata, ricalcolare le sanzioni nella minor somma ritenuta proporzionata e di giustizia” ; con vittoria di spese ed attribuzione. Si è costituito in data 18.09.2024 l'ente convenuto che ha eccepito l'avvenuta notifica degli accertamenti posti a fondamento delle O.I., come da documentazione allegata, quindi ha dedotto l'infondatezza delle eccezioni sollevate in riferimento ai termini di cui all'art. 14 L 689/1981 e alla prescrizione. Ha evidenziato l'avvenuta rideterminazione della sanzione, per ciascun anno d'interesse, alla luce dei nuovi parametri previsti dall'art. 23 del decreto- legge 4 maggio 2023 n. 48. Pertanto, asserito il valore ricognitivo di debito delle denunce telematiche attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l , ha concluso per il rigetto della domanda, con vittoria di spese. Controparte_3
Acquisita la documentazione prodotta, la causa la causa era rinviata per la discussione;
quindi, il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, rilevato il mancato deposito di note di “trattazione scritta” a cura di entrambe le parti
**** Il ricorso è solo in parte fondato, secondo le motivazioni che saranno di seguito illustrate, nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi imposti dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.
Il ricorrente ha dedotto la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per violazione dell'obbligo di motivazione e di allegazione degli atti prodromici, ai sensi dell'art. 3, l. 241/90. In proposito giova ricordare che il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (Cass. Sez. L, Sent. n. 20189 del 22/07/2008, Sez. L, Sent. n. 9251 del 19/04/2010). Ancora, secondo il consolidato orientamento della S.C., l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione (Cass. Sez. 6- 2, Ordinanza n. 14489 del 26/05/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 16316 del 30/07/2020; Sez. 2, Sentenza n. 1393 del 23/01/2007; Sez. 2, Sentenza n. 8649 del 13/04/2006). Va inoltre considerato che il provvedimento con cui l'autorità amministrativa, disattendendo le deduzioni del trasgressore, irroghi a quest'ultimo una sanzione è censurabile, da parte del giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in cui l'ordinanza risulti del tutto priva di motivazione (ovvero corredata di motivazione soltanto apparente), e non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito non spettante al giudice ordinario, il cui giudizio di opposizione ha ad oggetto non il provvedimento, ma il rapporto sanzionatorio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2959 del 16/02/2016, Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 30/07/2020, n. 16316). Nel caso di specie, dall'atto emergono con chiarezza le condotte contestate, con i relativi riferimenti normativi, gli estremi dell'atto di accertamento presupposto, precedentemente notificato, l'ammontare della sanzione irrogata e i criteri seguiti per determinarla. L'eccezione di difetto di motivazione va conseguentemente disattesa.
L'opponente ha eccepito la mancata notifica degli atti di accertamento presupposti, richiamati nella ingiunzione opposta, la violazione del termine di 90 gg previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e l'estinzione del diritto dell'ente a riscuotere la sanzione amministrativa. Si riporta di seguito il testo della norma citata.
La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 , terzo comma, del medesimo codice (1) . Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto> Sul punto, non appare condivisibile la tesi dell'istituto resistente circa la non applicabilità del termine di cui al richiamato art. 14 alla disciplina in esame, in quanto disciplina speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica, e che dunque prevale sulla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981. Invero, l'art. 6 del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha introdotto la procedura particolare di estinzione agevolata dell'illecito qualora l'intimato provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione, prevede in ogni caso che “
1. Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.” Tanto chiarito, va evidenziato che il termine di gg. 90 previsto dall'art. 14 cit. decorre non già dalla violazione, bensì dalla data del suo accertamento. Invero, la norma non fa decorrere i termini per la contestazione dalla commissione dell'illecito amministrativo, ma dal suo accertamento, che rispetto a questa tipologia di illecito richiede necessariamente verifiche amministrative. Come osservato dalla difesa dell' , l'illecito amministrativo correlato all'omesso CP_1 versamento delle trattenute non può essere contestato prima del decorso dell'anno di riferimento, atteso che l'importo annuale dell'omissione, a seconda che superi o meno i 10 mila euro ( “euro 10.000 annui” cfr. art. 2 co. 1 bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638), determina la sussunzione della condotta nella fattispecie legale di illecito penale ovvero nella fattispecie legale di illecito amministrativo. Va inoltre considerato che le denunce mensili indicano gli importi dovuti, che vengono pagati con gli F24, quindi l deve confrontare gli importi denunciati con i flussi CP_1
Uniemens trasmessi nell'anno con gli importi pagati con i corrispondenti f 24. Tanto chiarito, nel caso specifico, dalla documentazione versata in atti a cura dell' CP_1 risultano tempestivamente e correttamente notificati i seguenti accertamenti: A) l'accertamento del 4.12.2019, relativo all'anno anno 2018 (Protocollo
.5105.04/12/2019.0394454 per il legale rappr.) AR 78603736741-5, era notificato il CP_1 giorno 30.12.2019 presso l'indirizzo del ricorrente in Napoli via Adolfo Omodeo n. 45, a mezzo AR ricevuta a mani del portiere (cui seguiva spedizione della relativa raccomandata informativa nella stessa data); B) l'accertamento del 19.1.2022, relativo all'anno 2020 (Protocollo
.5105.19/01/2022.0029908) AR 78604386997-2 era notificato il giorno 30.01.2022 CP_1 presso l'indirizzo del ricorrente in Napoli via Adolfo Omodeo n. 45, a mezzo AR ricevuta a mani del portiere (cui seguiva spedizione della relativa raccomandata informativa avvenuta il 31.07.2022); Con riferimento a tale ultimo accertamento n. .5105.19/01/2022.0029908 riferito CP_1 all'anno 2020, la difesa di parte ricorrente ha osservato che la data di consegna dell'atto al portiere è 31.01.22, ma la data di spedizione della raccomandata informativa è 31.07.2022 e non vi è prova che quest'ultima sia stata effettivamente inoltrata al destinatario presso il Contr suo indirizzo, in quanto non è stata prodotta la , la ricevuta di spedizione o altro. Sul punto, è appena il caso di rilevare come rispetto alla notifica eseguita dall' ex art CP_1
30 DL 78/2010 sempre a mezzo raccomandata AR, non trovi applicazione la disciplina dettata per la notifica degli atti giudiziali dalla L 890/1982 e “l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (in tal senso Cassazione civile, sez. VI, 13/06/2016, n. 12083; Cass. 23511/2016) Così “Nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982, sicché, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8293 del 04/04/2018 e più di recente, in tema di notifica degli atti tributari Cass., pronunce nn. 23177, 21604 e 1240, tutte del 2024). Ne consegue altresì che, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso al ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19795 del 09/08/2017; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24899 del 18/08/2022). Va rilevato, inoltre, come ciascuno dei due avvisi di ricevimento rechi l'attestazione dell'ufficiale postale di avvenuta spedizione della raccomandata informativa, con indicazione del numero della stessa, attestazione da ritenersi assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 22488/2014; n. 2008/2008).). Pertanto, con riferimento agli indicati atti di accertamento (Protocollo
.5105.04/12/2019.0394454; Protocollo .5105.19/01/2022.0029908, vedi A e B CP_1 CP_1 sopra indicati) l'eccezione sollevata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 risulta infondata, risultando provata l'avvenuta notifica della contestazione della violazione nel termine di gg. 90 dal suo accertamento.
Diversamente, l'eccezione risulta fondata con riferimento all'accertamento del 9.1.2021, relativo all'anno 2019 (Protocollo .5105.19/01/2021.0031355). CP_1
L' ha dedotto che l'accertamento in questione era notificato il giorno 26.01.2021, CP_1 presso l'indirizzo del ricorrente in Napoli via Adolfo Omodeo n. 45, con AR 78603935305-7 ricevuta a mani del portiere (cui seguiva spedizione della relativa raccomandata informativa). A ben vedere, l'avviso di ricevimento versato in atti a cura dell' , relativo alla notifica CP_1 effettuata a mezzo AR, ricevuta dal portiere presso l'indirizzo del ricorrente in Napoli via Adolfo Omodeo n. 45, non reca indicazione della data in cui queste attività erano compiute;
neppure risulta leggibile la data della avvenuta spedizione della raccomandata informativa;
la data del 26.01.2021, individuata dall'Istituto resistente quale data della consegna, a ben vedere, corrisponde alla data di spedizione dell'atto. In tali termini, la notifica dell'atto di accertamento non può dirsi tempestivamente avvenuta. Alla mancata notifica della contestazione dell'illecito amministrativo, nel termine di 90 gg dall'accertamento dell'infrazione consegue l'estinzione della obbligazione di pagamento, come previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ne deriva che, in accoglimento parziale della opposizione, l'obbligazione di pagare la sanzione dovuta per la violazione di cui all' Ordinanza – ingiunzione n. OI-002164566 (relativa all' atto di accertamento n.INPS.5105.19/01/2021.0031355 del 19/01/2021 riferito all'anno 2019) va dichiarata estinta e con conseguente non debenza delle somme ivi indicate.
Occorre allora esaminare l'eccezione di prescrizione. In proposito, va osservato che il diritto a riscuotere le somme dovute quale sanzione per la commissione di illeciti amministrativi si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui é stata commessa la violazione, secondo la previsione generale dell'art. 28 della legge n. 689\1981, applicabile alla fattispecie in esame, in conformità a quanto previsto dalle norme di depenalizzazione di cui al d. lgs. n. 6 del 2016 – v. art. 3 comma 6 per la depenalizzazione;
art. 6 che prevede l'applicabilità delle sezioni I e II del Capo I della legge n. 689\1981 alle sanzioni amministrative previste dal decreto. Nel caso concreto, dalla documentazione in atti risulta che le violazioni sanzionate con le ordinanze ingiunzione opposte afferiscono ad omesso versamento contributivo, per gli anni 2018 e 2020 per cui la commissione delle violazioni – rectius omissioni – quale dies a quo del termine di prescrizione, va riferita a tale data. CP_ L' ha dedotto che sono stati compiuti atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione, con la notifica degli accertamenti richiamati nelle ordinanze impugnate, e ne ha fornito la prova, per come sopra accertato. Tenuto conto delle date di avvenuta notifica degli accertamenti (30.12.2019, 30.01.2022) deve rilevarsi che alla data di notifica (17.07.2024) delle ordinanze ingiunzione in questa sede impugnate il termine di prescrizione quinquennale non era ancora decorso. Ne deriva che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente risulta infondata, stanti gli atti interruttivi, validi ed efficaci notificati, dall' prima della notifica della OI in CP_1 questa sede impugnata, anteriormente al decorso del termine quinquennale calcolato a decorrere dalle violazioni accertate nel 2018 e 2020. L'opposizione va pertanto respinta con riferimento alle Ordinanze – ingiunzione n. OI- 002033302 (relativa ad atto di accertamento n.: .5105.04/12/2019.0394454 del CP_1
04/12/2019 riferito all'anno 2018) e n. OI-000615886 (relativa ad atto di accertamento n.:
.5105.19/01/2022.0029908 del 19/01/2022 riferito all'anno 2020) e va dichiarato che CP_1 sono dovute all' le somme portate nell'ordinanza ingiunzione come da ultimo CP_1 rideterminate. L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese nella misura della metà; nel residuo, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto del valore della controversia, determinato sulla scorta dell'ammontare della sanzione rideterminata, e delle attività compiute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
-Accoglie in parte l'opposizione e dichiara non dovute le somme di cui all' Ordinanza – ingiunzione n. OI-002164566, notificata il 17.07.2024, per intervenuta estinzione della obbligazione;
-Rigetta nel resto l'opposizione e dichiara il diritto dell' al pagamento delle somme di CP_1 cui alle Ordinanze ingiunzione n. OI-002033302 e n. OI-000615886, notificate il 17.07.2024
-Condanna l al pagamento di metà delle spese di lite, metà che liquida in euro CP_1
2300,00 a titolo di onorario, oltre contributo spese e oltre IVA e CPA come per legge;
compensa tra le parti la residua metà delle spese. Si comunichi Napoli, 9.07.2025 Il Giudice del lavoro Dott. ssa Gabriella Gagliardi