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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/06/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del giorno 23.06.2025, dinanzi al Tribunale di Reggio
Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa Antonella Stilo, viene chiamata la causa iscritta al n.
1496 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli affari contenziosi, promossa da
(P. IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Hazan, Marco Rodolfi e Filippo Martini, appellante nei confronti di
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Mariarosa Varano;
appellato
e di
(C.F.: ) e Controparte_2 C.F._2 [...]
(C.F.: ), CP_3 C.F._3
appellati contumaci
Sono presenti l'avv. Alfredo Lugarà, per delega degli avv. Maurizio
Hazan, Marco Rodolfi e Filippo Martini, per parte appellante, e l'avv.
Mariarosa Varano per l'appellato costituito.
1 L'avv. Lugarà così precisa le conclusioni: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito – in funzione del Giudice dell'Appello – ed in riforma della Sentenza parziale n. 427/2024, pronunziata il 1.3.2024 e pubblicata dal Giudice di
Pace di Reggio Calabria il giorno 1-4.3.2024, nel giudizio iscritto al n. di
R.G. 2320/2023, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di rispetto alle domande formulate nei suoi confronti dal Pt_1
signor , e in accoglimento della spiegata impugnazione, CP_1
respingere ogni domanda avanzata dal signor nei confronti CP_1
dell'appellante per i motivi spiegati in atti. Con vittoria di spese Parte_1
e compensi per il grado nella misura che il Tribunale riterrà di giustizia”.
L'avv. Varano precisa le conclusioni nei termini che seguono: “chiede il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e la conferma della sentenza parziale emessa dal giudice di pace”.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa.
All'esito, alle ore 13.25, il Giudice pronuncia sentenza come da separato atto che fa parte integrante del presente verbale e di cui dà lettura in assenza dei procuratori, allontanatisi.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1496/2024 del Registro Generale Contenzioso, decisa all'udienza del 23 giugno 2025 secondo il modulo di cui all'art. 281- sexies c.p.c., avente ad oggetto “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno” e vertente tra
(P. IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Hazan, Marco Rodolfi e Filippo Martini, appellante
e
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Mariarosa Varano;
appellato nonché
(C.F.: ) e Controparte_2 C.F._2 [...]
(C.F.: ), CP_3 C.F._3
3 appellati contumaci
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con sentenza parziale n. 427/204 pubblicata il 1° marzo 2024 il giudice di pace di Reggio Calabria ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della società . Parte_1
§2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello la società
[...]
affidandosi ad un unico motivo e chiedendo, Parte_1
in riforma della medesima, di “accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di rispetto alle domande formulate nei suoi Pt_1
confronti dal signor , e in accoglimento della spiegata CP_1
impugnazione, respingere ogni domanda avanzata dal signor nei CP_1
confronti dell'appellante per i motivi spiegati in atti. Con vittoria Parte_1
di spese, diritti ed onorari”.
§3. Si è costituito in giudizio il solo , resistendo Controparte_1
all'impugnazione e chiedendo di rigettarla “in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata” e di “confermare la sentenza parziale n.427/2024, pubblicata in data 04/03/2024, ritenendo sussistente la legittimazione passiva di , con la condanna dell'appellante Parte_1
“al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
§4. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado e dichiarata la contumacia di e , Controparte_3 Controparte_2
all'udienza del 23 giugno 2025 la causa è stata introitata per la decisione.
§5. L'appellante censura la sentenza per la “erronea valutazione della condotta di da parte del Giudice di Pace e la Controparte_4
pacifica carenza di legittimazione passiva” della medesima, assumendo (tra l'altro):
4 -che, a fronte della documentata estraneità di essa appellante a qualsivoglia attività assicurativa (v. visura prodotta in primo grado) ed ancor più al rapporto assicurativo coinvolgente (v. polizza Controparte_2
prodotta e atto di quietanza con spendita del nome di quale CP_5
effettivo assicuratore), era onere dell'originario attore, ai sensi dell'art. 2697 co.1 c.c., dimostrare di aver svolto la sua domanda nei confronti del corretto contraddittore;
-che, in ogni caso, “non sussiste alcun comportamento, men che meno colposo come asserito dal Giudice (…), che possa sovvertire il principio dettato dalla normativa sopra citata, e cioè che solo la Compagnia assicurativa del responsabile civile possa essere citata nell'azione diretta svolta dal danneggiato”;
-che ciò è “ancor più evidente dalla lettura delle conclusioni assunte in primo grado dalla parte attrice, la quale non ha chiesto la evocazione in giudizio di per chiederne l'adempimento di un contratto Parte_1
stipulato con il sig. e riconducibile a anziché a CP_1 Pt_1 CP_5
bensì per ottenerne la condanna al risarcimento del danno provocato dalla condotta di guida dei signori e , così Controparte_2 Controparte_3
delineando i limiti della sua domanda all'accertamento della responsabilità del sig. per il verificarsi del sinistro de quo e il dovere CP_2
risarcitorio ex art. 145-148 CDA ricadente sulla sua assicurazione per la rc obbligatoria”;
-che dalla corrispondenza in atti (cfr. spec. doc. 3) emerge l'identità dell'effettivo assicuratore del motociclo di proprietà del;
CP_2
-che la presenza di essa appellante durante la fase stragiudiziale è giustificata solo dall'incarico in ordine alla gestione del sinistro conferito dalla (la reale compagnia del motoveicolo Honda SH 125 tg CP_6
5 EX 0485 che esercita in Italia in regime di stabilimento ex artt. 23 e 130
CAP);
-che per nulla appropriata è l'applicazione al caso de quo dell'istituto di cui all'art. 1388 c.c., a norma del quale è solo il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato a produrre effetti nei confronti del rappresentato, mentre nel caso di specie essa appellante
(rappresentante) non ha concluso con il (terzo) alcun contratto CP_1
idoneo a produrre effetti nella sfera del rappresentato ( ; CP_6
-che l'unico contratto sottoposto al è l'accordo conciliativo di CP_1
cui al doc. 3, che non si è neppure perfezionato “per scelta del danneggiato
e non certo per volontà o carenza o modificazione di poteri di ”; Parte_1
-che, comunque, non discutendosi dell'adempimento di un contratto, “la problematica della procura apparente previsto dall'art. 1396 c.c. e la conseguente tutela del terzo in buona fede non ha alcuna attinenza con la legittimazione a resistere all'avversa azione risarcitoria da parte di Pt_1
la quale non può essere ritenuta il litisconsorte necessario dell'assicurato nell'ambito dell'azione ex art. 145-148 CDA ex adverso CP_6
promossa”.
§6. Il motivo di impugnazione è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
§6.1- Il primo giudice è pervenuto a ritenere la “legittimazione passiva” della sulla base delle seguenti argomentazioni: Pt_1
-) la è la società deputata alla gestione dei sinistri per conto della Pt_1
CP_6
-) il collegamento soggettivo tra dette società trova riscontro nel fatto che l'attore ha “messo in mora per il sinistro in esame la e questa, dopo Pt_1
6 idonea istruttoria abbia liquidato il sinistro, in fase stragiudiziale, senza contestare … la sua legittimazione”;
-) la stessa Polizia Municipale “nel rapporto di incidente ha indicato quale compagnia assicuratrice per la RCA la n. polizza CP_4
24H.61.743877”;
-) alla è stata inviata la pec per la partecipazione alla negoziazione Pt_1
assistita ecc.;
-) la convenuta non ha prodotto l'atto di conferimento dell'incarico della gestione dei sinistri da parte della società CP_6
-) “alla luce di tali evidenze e tenuto altresì conto dell'atteggiamento processuale della convenuta (la quale, pur continuando ad eccepire la propria estraneità rispetto alla pretesa azionata, ha fatto proprie le corrispondenze intercorse con l'attore al fine di contrastare la pretesa attorea nel merito) - il mancato conferimento di un espresso potere di rappresentanza” non è “sufficiente ad escludere la legittimazione passiva della convenuta, che d'altronde non ha contestato l'esistenza della polizza in esame”;
-) che, com'è noto, “il principio fissato in tema di rappresentanza volontaria secondo cui gli effetti degli atti compiuti dal rappresentante con spendita del nome del rappresentato si producono direttamente nel patrimonio di quest'ultimo (art. 1388 c.c.), è esteso dalla giurisprudenza anche all'ipotesi di procura c.d. apparente, laddove risulti che il dominus apparente, mediante un comportamento colpevole, abbia ingenerato nel terzo contraente in buona fede la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente conferito al rappresentante apparente”;
7 -) nella specie, quindi, “alla luce di tali elementi e considerato che tutte le comunicazioni stragiudiziali relative al sinistro de quo inviate dal
attore sono state inviate e ricevute, dalla Controparte_1 [...]
, senza muovere alcuna contestazione in ordine alla Controparte_4
titolarità passiva del rapporto assicurativo, al pari di quanto avvenuto in sede di negoziazione obbligatoria, deve ritenersi esistente (se non già la sussistenza di un fisiologico rapporto di rappresentanza, quantomeno)
l'incolpevole legittimo affidamento in ordine alla sussistenza del potere rappresentativo”.
§6.2- Tali argomentazioni non sono condivisibili.
Giova sottolineare ai fini della decisione che, come assunto dall'appellante, il ha agito nei confronti della CP_1 Controparte_4
di e , al fine di ottenere il
[...] Controparte_2 Controparte_3
risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente stradale avvenuto in Reggio Calabria, lungo il Corso Matteotti, il 15 maggio 2022, quando l'istante, che stava attraversando la strada mentre un veicolo si era arrestato per consentire detto passaggio, sarebbe stato investito dal motociclo (Honda SH tg. EX04385) di proprietà di e Controparte_2
condotto da , che avrebbe sorpassato il veicolo fermo Controparte_3
ed investito per l'appunto l'attore.
È stata, dunque, proposta azione di risarcimento danni ex art. 144 del codice delle assicurazioni private, con conseguente legittimazione passiva del danneggiante e della sua compagnia di assicurazione, che sono litisconsorti necessari.
Ciò posto, dagli atti di causa emerge chiaramente che il motoveicolo
Honda SH 125 tg EX 0485 che avrebbe cagionato l'incidente era assicurato
8 con la mentre la ha soltanto operato in CP_6 Pt_1
rappresentanza della ella fase stragiudiziale. CP_6
Il , pertanto, ha erroneamente promosso l'azione nei confronti CP_1
della che oltretutto non è una impresa di assicurazione (v. doc. Pt_1
006), anziché nei confronti della CP_6
A ciò deve aggiungersi che, con riguardo alla domanda spiegata, irrilevante è il rapporto esistente tra e dal CP_6 Pt_1
momento che l'originario attore ha agito nei confronti di quest'ultima in proprio e non in qualità di rappresentante della e che CP_6
sempre in proprio si è costituita in giudizio l'odierna appellante.
Parimenti ininfluente è il richiamo all'art. 1388 c.c. ed alla giurisprudenza in tema di rappresentante apparente.
Come è noto, la figura della rappresentanza apparente, di matrice prettamente giurisprudenziale, è frutto dell'applicazione nell'ambito della rappresentanza di un generale principio dell'apparenza, non legislativamente codificato ma ampiamente consolidato in dottrina ed in giurisprudenza. Tale istituto viene in particolare applicato dalla giurisprudenza in materia di rappresentanza nelle forme sia dell'apparenza cosiddetta pura, sia - per quanto interessa in rapporto alla motivazione della sentenza impugnata - dell'apparenza colposa, in base alla quale chi colposamente crea l'apparenza di una situazione di diritto o di fatto subisce le conseguenze di detta situazione nei confronti di chi vi abbia fatto ragionevole affidamento (v. Cass. n. 24980 del 2020, secondo cui il
“principio dell'apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole, può essere invocato con riguardo alla rappresentanza, allorché, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante ex articolo 1393 del codice
9 civile, non solo vi sia la buona fede del terzo che abbia concluso atti con il falso rappresentante, ma vi sia anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente”).
In altre parole, nel caso di rappresentanza apparente il rappresentato risponde delle obbligazioni stipulate in suo nome dal rappresentante apparente a titolo di responsabilità per l'affidamento ingenerato nel terzo.
Nel caso di specie, tuttavia, non si discute dell'esecuzione di un contratto concluso (o di impegni assunti) in nome del rappresentato dal rappresentante apparente, bensì della legittimazione a resistere in giudizio dinanzi alla domanda risarcitoria proposta dal , rispetto alla quale CP_1
assume rilievo ex lege la sola qualità di società di assicurazioni del veicolo investitore, qualità che fa capo alla (v. offerta/quietanza CP_6
prodotta dalla sub doc. 003, da cui si evince che è Pt_1 Controparte_2
assicurato con la e che la “transazione è stipulata dalla CP_6
per conto della ). Parte_1 CP_6
§7. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, l'appello deve essere pertanto accolto ed in riforma della sentenza impugnata si deve dichiarare che la è carente di Parte_1
legittimazione passiva.
§8. Dato l'esito del giudizio, tenuto conto che la circostanza che la fase stragiudiziale è stata seguita dalla e che quest'ultima, ricevuta la Pt_1
pec di invito alla negoziazione assistita, è rimasta inerte, senza far valere la propria carenza di legittimazione passiva, si impone la compensazione delle spese del grado.
10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice d'appello nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che la è Parte_1
carente di legittimazione passiva;
2) spese compensate.
Reggio Calabria, 23/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
11
Seconda Sezione Civile
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del giorno 23.06.2025, dinanzi al Tribunale di Reggio
Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa Antonella Stilo, viene chiamata la causa iscritta al n.
1496 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli affari contenziosi, promossa da
(P. IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Hazan, Marco Rodolfi e Filippo Martini, appellante nei confronti di
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Mariarosa Varano;
appellato
e di
(C.F.: ) e Controparte_2 C.F._2 [...]
(C.F.: ), CP_3 C.F._3
appellati contumaci
Sono presenti l'avv. Alfredo Lugarà, per delega degli avv. Maurizio
Hazan, Marco Rodolfi e Filippo Martini, per parte appellante, e l'avv.
Mariarosa Varano per l'appellato costituito.
1 L'avv. Lugarà così precisa le conclusioni: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito – in funzione del Giudice dell'Appello – ed in riforma della Sentenza parziale n. 427/2024, pronunziata il 1.3.2024 e pubblicata dal Giudice di
Pace di Reggio Calabria il giorno 1-4.3.2024, nel giudizio iscritto al n. di
R.G. 2320/2023, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di rispetto alle domande formulate nei suoi confronti dal Pt_1
signor , e in accoglimento della spiegata impugnazione, CP_1
respingere ogni domanda avanzata dal signor nei confronti CP_1
dell'appellante per i motivi spiegati in atti. Con vittoria di spese Parte_1
e compensi per il grado nella misura che il Tribunale riterrà di giustizia”.
L'avv. Varano precisa le conclusioni nei termini che seguono: “chiede il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e la conferma della sentenza parziale emessa dal giudice di pace”.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa.
All'esito, alle ore 13.25, il Giudice pronuncia sentenza come da separato atto che fa parte integrante del presente verbale e di cui dà lettura in assenza dei procuratori, allontanatisi.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1496/2024 del Registro Generale Contenzioso, decisa all'udienza del 23 giugno 2025 secondo il modulo di cui all'art. 281- sexies c.p.c., avente ad oggetto “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno” e vertente tra
(P. IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Hazan, Marco Rodolfi e Filippo Martini, appellante
e
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Mariarosa Varano;
appellato nonché
(C.F.: ) e Controparte_2 C.F._2 [...]
(C.F.: ), CP_3 C.F._3
3 appellati contumaci
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con sentenza parziale n. 427/204 pubblicata il 1° marzo 2024 il giudice di pace di Reggio Calabria ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della società . Parte_1
§2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello la società
[...]
affidandosi ad un unico motivo e chiedendo, Parte_1
in riforma della medesima, di “accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di rispetto alle domande formulate nei suoi Pt_1
confronti dal signor , e in accoglimento della spiegata CP_1
impugnazione, respingere ogni domanda avanzata dal signor nei CP_1
confronti dell'appellante per i motivi spiegati in atti. Con vittoria Parte_1
di spese, diritti ed onorari”.
§3. Si è costituito in giudizio il solo , resistendo Controparte_1
all'impugnazione e chiedendo di rigettarla “in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata” e di “confermare la sentenza parziale n.427/2024, pubblicata in data 04/03/2024, ritenendo sussistente la legittimazione passiva di , con la condanna dell'appellante Parte_1
“al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
§4. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado e dichiarata la contumacia di e , Controparte_3 Controparte_2
all'udienza del 23 giugno 2025 la causa è stata introitata per la decisione.
§5. L'appellante censura la sentenza per la “erronea valutazione della condotta di da parte del Giudice di Pace e la Controparte_4
pacifica carenza di legittimazione passiva” della medesima, assumendo (tra l'altro):
4 -che, a fronte della documentata estraneità di essa appellante a qualsivoglia attività assicurativa (v. visura prodotta in primo grado) ed ancor più al rapporto assicurativo coinvolgente (v. polizza Controparte_2
prodotta e atto di quietanza con spendita del nome di quale CP_5
effettivo assicuratore), era onere dell'originario attore, ai sensi dell'art. 2697 co.1 c.c., dimostrare di aver svolto la sua domanda nei confronti del corretto contraddittore;
-che, in ogni caso, “non sussiste alcun comportamento, men che meno colposo come asserito dal Giudice (…), che possa sovvertire il principio dettato dalla normativa sopra citata, e cioè che solo la Compagnia assicurativa del responsabile civile possa essere citata nell'azione diretta svolta dal danneggiato”;
-che ciò è “ancor più evidente dalla lettura delle conclusioni assunte in primo grado dalla parte attrice, la quale non ha chiesto la evocazione in giudizio di per chiederne l'adempimento di un contratto Parte_1
stipulato con il sig. e riconducibile a anziché a CP_1 Pt_1 CP_5
bensì per ottenerne la condanna al risarcimento del danno provocato dalla condotta di guida dei signori e , così Controparte_2 Controparte_3
delineando i limiti della sua domanda all'accertamento della responsabilità del sig. per il verificarsi del sinistro de quo e il dovere CP_2
risarcitorio ex art. 145-148 CDA ricadente sulla sua assicurazione per la rc obbligatoria”;
-che dalla corrispondenza in atti (cfr. spec. doc. 3) emerge l'identità dell'effettivo assicuratore del motociclo di proprietà del;
CP_2
-che la presenza di essa appellante durante la fase stragiudiziale è giustificata solo dall'incarico in ordine alla gestione del sinistro conferito dalla (la reale compagnia del motoveicolo Honda SH 125 tg CP_6
5 EX 0485 che esercita in Italia in regime di stabilimento ex artt. 23 e 130
CAP);
-che per nulla appropriata è l'applicazione al caso de quo dell'istituto di cui all'art. 1388 c.c., a norma del quale è solo il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato a produrre effetti nei confronti del rappresentato, mentre nel caso di specie essa appellante
(rappresentante) non ha concluso con il (terzo) alcun contratto CP_1
idoneo a produrre effetti nella sfera del rappresentato ( ; CP_6
-che l'unico contratto sottoposto al è l'accordo conciliativo di CP_1
cui al doc. 3, che non si è neppure perfezionato “per scelta del danneggiato
e non certo per volontà o carenza o modificazione di poteri di ”; Parte_1
-che, comunque, non discutendosi dell'adempimento di un contratto, “la problematica della procura apparente previsto dall'art. 1396 c.c. e la conseguente tutela del terzo in buona fede non ha alcuna attinenza con la legittimazione a resistere all'avversa azione risarcitoria da parte di Pt_1
la quale non può essere ritenuta il litisconsorte necessario dell'assicurato nell'ambito dell'azione ex art. 145-148 CDA ex adverso CP_6
promossa”.
§6. Il motivo di impugnazione è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
§6.1- Il primo giudice è pervenuto a ritenere la “legittimazione passiva” della sulla base delle seguenti argomentazioni: Pt_1
-) la è la società deputata alla gestione dei sinistri per conto della Pt_1
CP_6
-) il collegamento soggettivo tra dette società trova riscontro nel fatto che l'attore ha “messo in mora per il sinistro in esame la e questa, dopo Pt_1
6 idonea istruttoria abbia liquidato il sinistro, in fase stragiudiziale, senza contestare … la sua legittimazione”;
-) la stessa Polizia Municipale “nel rapporto di incidente ha indicato quale compagnia assicuratrice per la RCA la n. polizza CP_4
24H.61.743877”;
-) alla è stata inviata la pec per la partecipazione alla negoziazione Pt_1
assistita ecc.;
-) la convenuta non ha prodotto l'atto di conferimento dell'incarico della gestione dei sinistri da parte della società CP_6
-) “alla luce di tali evidenze e tenuto altresì conto dell'atteggiamento processuale della convenuta (la quale, pur continuando ad eccepire la propria estraneità rispetto alla pretesa azionata, ha fatto proprie le corrispondenze intercorse con l'attore al fine di contrastare la pretesa attorea nel merito) - il mancato conferimento di un espresso potere di rappresentanza” non è “sufficiente ad escludere la legittimazione passiva della convenuta, che d'altronde non ha contestato l'esistenza della polizza in esame”;
-) che, com'è noto, “il principio fissato in tema di rappresentanza volontaria secondo cui gli effetti degli atti compiuti dal rappresentante con spendita del nome del rappresentato si producono direttamente nel patrimonio di quest'ultimo (art. 1388 c.c.), è esteso dalla giurisprudenza anche all'ipotesi di procura c.d. apparente, laddove risulti che il dominus apparente, mediante un comportamento colpevole, abbia ingenerato nel terzo contraente in buona fede la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente conferito al rappresentante apparente”;
7 -) nella specie, quindi, “alla luce di tali elementi e considerato che tutte le comunicazioni stragiudiziali relative al sinistro de quo inviate dal
attore sono state inviate e ricevute, dalla Controparte_1 [...]
, senza muovere alcuna contestazione in ordine alla Controparte_4
titolarità passiva del rapporto assicurativo, al pari di quanto avvenuto in sede di negoziazione obbligatoria, deve ritenersi esistente (se non già la sussistenza di un fisiologico rapporto di rappresentanza, quantomeno)
l'incolpevole legittimo affidamento in ordine alla sussistenza del potere rappresentativo”.
§6.2- Tali argomentazioni non sono condivisibili.
Giova sottolineare ai fini della decisione che, come assunto dall'appellante, il ha agito nei confronti della CP_1 Controparte_4
di e , al fine di ottenere il
[...] Controparte_2 Controparte_3
risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente stradale avvenuto in Reggio Calabria, lungo il Corso Matteotti, il 15 maggio 2022, quando l'istante, che stava attraversando la strada mentre un veicolo si era arrestato per consentire detto passaggio, sarebbe stato investito dal motociclo (Honda SH tg. EX04385) di proprietà di e Controparte_2
condotto da , che avrebbe sorpassato il veicolo fermo Controparte_3
ed investito per l'appunto l'attore.
È stata, dunque, proposta azione di risarcimento danni ex art. 144 del codice delle assicurazioni private, con conseguente legittimazione passiva del danneggiante e della sua compagnia di assicurazione, che sono litisconsorti necessari.
Ciò posto, dagli atti di causa emerge chiaramente che il motoveicolo
Honda SH 125 tg EX 0485 che avrebbe cagionato l'incidente era assicurato
8 con la mentre la ha soltanto operato in CP_6 Pt_1
rappresentanza della ella fase stragiudiziale. CP_6
Il , pertanto, ha erroneamente promosso l'azione nei confronti CP_1
della che oltretutto non è una impresa di assicurazione (v. doc. Pt_1
006), anziché nei confronti della CP_6
A ciò deve aggiungersi che, con riguardo alla domanda spiegata, irrilevante è il rapporto esistente tra e dal CP_6 Pt_1
momento che l'originario attore ha agito nei confronti di quest'ultima in proprio e non in qualità di rappresentante della e che CP_6
sempre in proprio si è costituita in giudizio l'odierna appellante.
Parimenti ininfluente è il richiamo all'art. 1388 c.c. ed alla giurisprudenza in tema di rappresentante apparente.
Come è noto, la figura della rappresentanza apparente, di matrice prettamente giurisprudenziale, è frutto dell'applicazione nell'ambito della rappresentanza di un generale principio dell'apparenza, non legislativamente codificato ma ampiamente consolidato in dottrina ed in giurisprudenza. Tale istituto viene in particolare applicato dalla giurisprudenza in materia di rappresentanza nelle forme sia dell'apparenza cosiddetta pura, sia - per quanto interessa in rapporto alla motivazione della sentenza impugnata - dell'apparenza colposa, in base alla quale chi colposamente crea l'apparenza di una situazione di diritto o di fatto subisce le conseguenze di detta situazione nei confronti di chi vi abbia fatto ragionevole affidamento (v. Cass. n. 24980 del 2020, secondo cui il
“principio dell'apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole, può essere invocato con riguardo alla rappresentanza, allorché, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante ex articolo 1393 del codice
9 civile, non solo vi sia la buona fede del terzo che abbia concluso atti con il falso rappresentante, ma vi sia anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente”).
In altre parole, nel caso di rappresentanza apparente il rappresentato risponde delle obbligazioni stipulate in suo nome dal rappresentante apparente a titolo di responsabilità per l'affidamento ingenerato nel terzo.
Nel caso di specie, tuttavia, non si discute dell'esecuzione di un contratto concluso (o di impegni assunti) in nome del rappresentato dal rappresentante apparente, bensì della legittimazione a resistere in giudizio dinanzi alla domanda risarcitoria proposta dal , rispetto alla quale CP_1
assume rilievo ex lege la sola qualità di società di assicurazioni del veicolo investitore, qualità che fa capo alla (v. offerta/quietanza CP_6
prodotta dalla sub doc. 003, da cui si evince che è Pt_1 Controparte_2
assicurato con la e che la “transazione è stipulata dalla CP_6
per conto della ). Parte_1 CP_6
§7. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, l'appello deve essere pertanto accolto ed in riforma della sentenza impugnata si deve dichiarare che la è carente di Parte_1
legittimazione passiva.
§8. Dato l'esito del giudizio, tenuto conto che la circostanza che la fase stragiudiziale è stata seguita dalla e che quest'ultima, ricevuta la Pt_1
pec di invito alla negoziazione assistita, è rimasta inerte, senza far valere la propria carenza di legittimazione passiva, si impone la compensazione delle spese del grado.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice d'appello nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che la è Parte_1
carente di legittimazione passiva;
2) spese compensate.
Reggio Calabria, 23/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
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