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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 827/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE UC MAURO, Presidente e Relatore ADINOLFI RAFFAELE, Giudice PISAPIA MARIA GRAZIA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7972/2024 depositato il 30/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia delle Entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4814/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 9 e pubblicata il 31/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020239016006250 I.C.I. 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020239016006250 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120020445892000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150008460969000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
A seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti Appellante: accogliere appello
Appellato: rigettare appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 aveva impugnato l'intimazione di pagamento n.
10020239016006250, notificata il 2 novembre 2023 deducendo la nullità/illegittimità della stessa per omessa notifica delle cartelle presupposte, relative a IMU 2004 e Tassa auto 2010, degli importi di euro 227,36 e euro 312,33. La ricorrente aveva altresì eccepito la prescrizione del credito e chiesto l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Si era costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, cui il ricorso era stato notificato il 19 dicembre 2023 ed aveva chiesto dichiararsi l'inammissibilità dello stesso per mancato rispetto dei termini del combinato disposto degli art. 19 comma 3 e 21 del d.lgs n.
546/92 e, in subordine, il rigetto dello stesso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. Si era altresì costituita la Regione Campania, avendo ricevuto pec del 24/03/2024 da AdER che aveva trasmesso il ricorso notificato solo nei suoi confronti, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo la conferma della legittimità degli atti di propria competenza, concludendo per il rigetto del ricorso. Il Concessionario aveva altresì chiamato in causa come terzo anche il Comune di Castelnuovo Cilento che si era costituito in giudizio insistendo per il rigetto del ricorso.
Così la decisione di primo grado, assunta con sentenza monocratica della CGT di Salerno
n. 4814/9/24 del 21 ottobre, depositata il successivo 31 ottobre 2024, esponeva i motivi del rigetto del ricorso: «[…] preliminarmente osserva che la resistente ADER ha dato dimostrazione delle notifiche delle cartelle quali atti presupposti all'intimazione di pagamento qui impugnata. La ricorrente avrebbe potuto impugnare le suddette pretese invocando l'invalidità per prescrizione del credito in quella sede, si richiama l'Ordinanza della Suprema Corte n. 14093 del 04.05.2022, “in tema di notifiche di cartelle esattoriali, risultano illegittime quelle che vengano consegnate ad un familiare convivente se non siano in seguito accompagnate dall'invio della raccomandata informativa all'effettivo destinatario dell'atto. Infatti, in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte. Pertanto, dal momento che la raccomandata informativa, quale adempimento essenziale del procedimento di notifica, deve essere regolarmente presente nel procedimento notificatorio stesso, qualunque suo difetto rende illegittimo il procedimento stesso”. Si osserva che la Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 27446 del 20/09/2022, ha affermato che: "…in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, ritiene l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte ( Cass. V, n. 2868/2017). Nel caso di specie, è incontroverso che la notifica è avvenuta a mani (e non in forma semplificata tramite servizio postale), con consegna alla moglie convivente, […], donde trova applicazione la lettera b bis) del primo comma art. 60 D.P.R. 600/1973, vigente ratione temporis (perché introdotta con d.l. n. 223/2006), raccomandata del cui invio è stata data prova». Contro questa decisione la contribuente ha proposto appello, in principalità rilevando che la legge di Bilancio 2023 aveva previsto in automatico l'annullamento delle cartelle per un importo inferiore ad euro 1.000,00 comprensive di capitale ed interessi, ma che sia la
Concessionaria che il giudice di prime cure avevano ignorato totalmente tale disposizione. Nel merito ha insistito per l'intervenuta prescrizione ponendo in rilievo che per entrambe le cartelle di pagamento non risultavano depositati provvedimenti volti ad interrompere la prescrizione del credito successivi al 2013, anno di notifica delle cartelle di pagamento in contestazione. Ha concluso quindi per l'accoglimento dell'appello, «con vittoria di spese ed onorari agli avvocati intestatari del doppio grado di giudizio».
L'Agenzia delle Entrate ha resistito all'impugnazione ed ha dedotto che l'appello era improcedibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 C.P.C. non avendo l'appellante indicato i motivi specifici di censura alla sentenza di primo grado. Nel merito, l'appellata ha sostenuto in primo luogo che la contribuente aveva per la priva volta introdotto in questa sede il tema dell'annullamento dei carichi affidati dal 2000 al 2015 di importo residuo fino a mille euro;
in ogni caso la L. n. 197/2022 invocata aveva previsto lo "Stralcio" dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da Enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. Si trattava di un annullamento automatico di tipo “parziale”, riferito cioè alle sole somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del DPR n. 602/1973) e non riguardava, invece, gli importi dovuti a titolo di capitale, rimborso spese per procedure esecutive e diritti di notifica.
Così sul punto l'appellata: «Gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali
e dagli enti pubblici previdenziali hanno potuto esercitare (Legge di Bilancio 2023) la facoltà di non applicare l'annullamento parziale adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento, pubblicato sul proprio sito istituzionale e trasmesso, entro la stessa data, all'Agente della riscossione. Alla luce di quanto reperibile sui siti istituzionali è conseguenziale che la parte appellante avrebbe dovuto dimostrare l'accettazione da parte dei concessionari dell'invocata norma. L'assenza totale di tale elementi e l'introduzione per la prima volta di tale eccezione rende inammissibile oltre che infondata la richiesta di parte appellante». Nel merito ha sostenuto l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, l'insussistenza della prescrizione in quanto «è stata proposta in modo generico e senza l'indicazione del momento iniziale di decorrenza» e, da ultimo, che andava considerato che il periodo emergenziale covid aveva previsto di sospendere la riscossione coattiva dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Parte convenuta ha chiesto di dichiarare improcedibile il proposto appello, ovvero di rigettarlo e per l'effetto confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di giudizio. Gli altri Enti non hanno resistito all'impugnazione.
Alla odierna udienza la controversia, sentito il relatore, è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e come tale va accolto.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità formulata dal Concessionario in quanto l'appello come proposto contiene un sufficiente tasso di specificità e pertanto deve essere scrutinato.
Invero, diversamente da quanto sostenuto dalla sentenza di primo grado – che fa riferimento ad una notifica «avvenuta a mani (e non in forma semplificata tramite servizio postale), con consegna alla moglie convivente», senza tuttavia indicare né la data, né di che atto si trattasse (avviso o cartella esattoriale) – ciò che unicamente è dato riscontrare, come allegazione prodotta agli atti del giudizio di prime cure, sono solo due relate di notifica, effettuate la prima in data 27 aprile 2013 con consegna a mani del nipote della contribuente e una seconda a mani della figlia in data 28 maggio 2013. Altro non v'è, salvo un estratto di ruolo prodotto dalla Regione Campania che essendo, come noto, atto interno non rileva ai fini probatori e che, comunque “annota” una notifica avvenuta il 28 maggio 2013, riferita alla cartella IMU 2004, e altra notifica datata 27 aprile 2015 concernente la tassa auto, annualità
2010.
Altro non risulta prodotto, né dalla Regione Campania che si è limitata nelle controdeduzioni ad attestare di aver notificato avviso di accertamento tassa auto per l'annualità 2010 in data 04/12/2013; né altra documentazione ha prodotto il Comune di Castelnuovo Cilento.
Peraltro, va posto in rilievo che documentazione della attività notificatoria – se esistente – avrebbe potuto ancora essere prodotta dalla convenuta costituita in questo giudizio ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 546/92, posto che ratione temporis trova applicazione la norma precedente alla novella, trattandosi di ricorso notificato precedentemente al 5 gennaio 2024, nella specie il 19 dicembre 2023.
In assenza di atti interruttivi, neppure anche solo richiamati, successivi alle due notifiche dell'aprile e del maggio 2013 – e anche a voler considerare per buona quella datata 27 aprile 2015 – considerati i termini decadenziali e prescrizionali dei tributi in contestazione (5 anni per l'IMU e 3 anni per la tassa auto), risulta, invero, del tutto inconferente il richiamo fatto dal concessionario alla normativa emergenziale da covid-19 e alla sospensione dalla stessa prevista, posto che l'IMU 2004 era verosimilmente già prescritta alla data di intervento della cartella del avvenuta il 28 maggio 2013 – e comunque di certo alla data del
28 maggio 2018, mentre per la tassa auto anno 2010 non risultando notifiche successivamente al 27 aprile 2015 la prescrizione va collocata al 27 aprile 2018.
Dunque l'appello va accolto non avendo sufficientemente provato parte convenuta il rispetto dei termini decadenziali e prescrizionali relativi ai tributi in narrativa. Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, Cass.
Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico di AdER che avrebbe dovuto emettere e provare l'intervento di atti interruttivi intercorrenti tra le notifiche in atti riportate e tutte sopra menzionate e l'intimazione di pagamento opposta, notificata il 2 novembre 2023.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio a favore dell'appellante che liquida in euro 200,00 per il primo grado e euro 250,00 per il secondo grado, oltre contributo unificato, spese generali e oneri accessori previsti ex lege (c.p.a. e IVA se dovuta), con distrazione a favore del difensore antistatario.
Compensa le spese con la Regione Campania e il Comune di Castelnuovo Cilento. Salerno, 23 gennaio 2026
Il Presidente relatore
UR de UC
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE UC MAURO, Presidente e Relatore ADINOLFI RAFFAELE, Giudice PISAPIA MARIA GRAZIA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7972/2024 depositato il 30/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia delle Entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4814/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 9 e pubblicata il 31/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020239016006250 I.C.I. 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020239016006250 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120020445892000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150008460969000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
A seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti Appellante: accogliere appello
Appellato: rigettare appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 aveva impugnato l'intimazione di pagamento n.
10020239016006250, notificata il 2 novembre 2023 deducendo la nullità/illegittimità della stessa per omessa notifica delle cartelle presupposte, relative a IMU 2004 e Tassa auto 2010, degli importi di euro 227,36 e euro 312,33. La ricorrente aveva altresì eccepito la prescrizione del credito e chiesto l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Si era costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, cui il ricorso era stato notificato il 19 dicembre 2023 ed aveva chiesto dichiararsi l'inammissibilità dello stesso per mancato rispetto dei termini del combinato disposto degli art. 19 comma 3 e 21 del d.lgs n.
546/92 e, in subordine, il rigetto dello stesso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. Si era altresì costituita la Regione Campania, avendo ricevuto pec del 24/03/2024 da AdER che aveva trasmesso il ricorso notificato solo nei suoi confronti, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo la conferma della legittimità degli atti di propria competenza, concludendo per il rigetto del ricorso. Il Concessionario aveva altresì chiamato in causa come terzo anche il Comune di Castelnuovo Cilento che si era costituito in giudizio insistendo per il rigetto del ricorso.
Così la decisione di primo grado, assunta con sentenza monocratica della CGT di Salerno
n. 4814/9/24 del 21 ottobre, depositata il successivo 31 ottobre 2024, esponeva i motivi del rigetto del ricorso: «[…] preliminarmente osserva che la resistente ADER ha dato dimostrazione delle notifiche delle cartelle quali atti presupposti all'intimazione di pagamento qui impugnata. La ricorrente avrebbe potuto impugnare le suddette pretese invocando l'invalidità per prescrizione del credito in quella sede, si richiama l'Ordinanza della Suprema Corte n. 14093 del 04.05.2022, “in tema di notifiche di cartelle esattoriali, risultano illegittime quelle che vengano consegnate ad un familiare convivente se non siano in seguito accompagnate dall'invio della raccomandata informativa all'effettivo destinatario dell'atto. Infatti, in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte. Pertanto, dal momento che la raccomandata informativa, quale adempimento essenziale del procedimento di notifica, deve essere regolarmente presente nel procedimento notificatorio stesso, qualunque suo difetto rende illegittimo il procedimento stesso”. Si osserva che la Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 27446 del 20/09/2022, ha affermato che: "…in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, ritiene l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte ( Cass. V, n. 2868/2017). Nel caso di specie, è incontroverso che la notifica è avvenuta a mani (e non in forma semplificata tramite servizio postale), con consegna alla moglie convivente, […], donde trova applicazione la lettera b bis) del primo comma art. 60 D.P.R. 600/1973, vigente ratione temporis (perché introdotta con d.l. n. 223/2006), raccomandata del cui invio è stata data prova». Contro questa decisione la contribuente ha proposto appello, in principalità rilevando che la legge di Bilancio 2023 aveva previsto in automatico l'annullamento delle cartelle per un importo inferiore ad euro 1.000,00 comprensive di capitale ed interessi, ma che sia la
Concessionaria che il giudice di prime cure avevano ignorato totalmente tale disposizione. Nel merito ha insistito per l'intervenuta prescrizione ponendo in rilievo che per entrambe le cartelle di pagamento non risultavano depositati provvedimenti volti ad interrompere la prescrizione del credito successivi al 2013, anno di notifica delle cartelle di pagamento in contestazione. Ha concluso quindi per l'accoglimento dell'appello, «con vittoria di spese ed onorari agli avvocati intestatari del doppio grado di giudizio».
L'Agenzia delle Entrate ha resistito all'impugnazione ed ha dedotto che l'appello era improcedibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 C.P.C. non avendo l'appellante indicato i motivi specifici di censura alla sentenza di primo grado. Nel merito, l'appellata ha sostenuto in primo luogo che la contribuente aveva per la priva volta introdotto in questa sede il tema dell'annullamento dei carichi affidati dal 2000 al 2015 di importo residuo fino a mille euro;
in ogni caso la L. n. 197/2022 invocata aveva previsto lo "Stralcio" dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da Enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. Si trattava di un annullamento automatico di tipo “parziale”, riferito cioè alle sole somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del DPR n. 602/1973) e non riguardava, invece, gli importi dovuti a titolo di capitale, rimborso spese per procedure esecutive e diritti di notifica.
Così sul punto l'appellata: «Gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali
e dagli enti pubblici previdenziali hanno potuto esercitare (Legge di Bilancio 2023) la facoltà di non applicare l'annullamento parziale adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento, pubblicato sul proprio sito istituzionale e trasmesso, entro la stessa data, all'Agente della riscossione. Alla luce di quanto reperibile sui siti istituzionali è conseguenziale che la parte appellante avrebbe dovuto dimostrare l'accettazione da parte dei concessionari dell'invocata norma. L'assenza totale di tale elementi e l'introduzione per la prima volta di tale eccezione rende inammissibile oltre che infondata la richiesta di parte appellante». Nel merito ha sostenuto l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, l'insussistenza della prescrizione in quanto «è stata proposta in modo generico e senza l'indicazione del momento iniziale di decorrenza» e, da ultimo, che andava considerato che il periodo emergenziale covid aveva previsto di sospendere la riscossione coattiva dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Parte convenuta ha chiesto di dichiarare improcedibile il proposto appello, ovvero di rigettarlo e per l'effetto confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di giudizio. Gli altri Enti non hanno resistito all'impugnazione.
Alla odierna udienza la controversia, sentito il relatore, è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e come tale va accolto.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità formulata dal Concessionario in quanto l'appello come proposto contiene un sufficiente tasso di specificità e pertanto deve essere scrutinato.
Invero, diversamente da quanto sostenuto dalla sentenza di primo grado – che fa riferimento ad una notifica «avvenuta a mani (e non in forma semplificata tramite servizio postale), con consegna alla moglie convivente», senza tuttavia indicare né la data, né di che atto si trattasse (avviso o cartella esattoriale) – ciò che unicamente è dato riscontrare, come allegazione prodotta agli atti del giudizio di prime cure, sono solo due relate di notifica, effettuate la prima in data 27 aprile 2013 con consegna a mani del nipote della contribuente e una seconda a mani della figlia in data 28 maggio 2013. Altro non v'è, salvo un estratto di ruolo prodotto dalla Regione Campania che essendo, come noto, atto interno non rileva ai fini probatori e che, comunque “annota” una notifica avvenuta il 28 maggio 2013, riferita alla cartella IMU 2004, e altra notifica datata 27 aprile 2015 concernente la tassa auto, annualità
2010.
Altro non risulta prodotto, né dalla Regione Campania che si è limitata nelle controdeduzioni ad attestare di aver notificato avviso di accertamento tassa auto per l'annualità 2010 in data 04/12/2013; né altra documentazione ha prodotto il Comune di Castelnuovo Cilento.
Peraltro, va posto in rilievo che documentazione della attività notificatoria – se esistente – avrebbe potuto ancora essere prodotta dalla convenuta costituita in questo giudizio ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 546/92, posto che ratione temporis trova applicazione la norma precedente alla novella, trattandosi di ricorso notificato precedentemente al 5 gennaio 2024, nella specie il 19 dicembre 2023.
In assenza di atti interruttivi, neppure anche solo richiamati, successivi alle due notifiche dell'aprile e del maggio 2013 – e anche a voler considerare per buona quella datata 27 aprile 2015 – considerati i termini decadenziali e prescrizionali dei tributi in contestazione (5 anni per l'IMU e 3 anni per la tassa auto), risulta, invero, del tutto inconferente il richiamo fatto dal concessionario alla normativa emergenziale da covid-19 e alla sospensione dalla stessa prevista, posto che l'IMU 2004 era verosimilmente già prescritta alla data di intervento della cartella del avvenuta il 28 maggio 2013 – e comunque di certo alla data del
28 maggio 2018, mentre per la tassa auto anno 2010 non risultando notifiche successivamente al 27 aprile 2015 la prescrizione va collocata al 27 aprile 2018.
Dunque l'appello va accolto non avendo sufficientemente provato parte convenuta il rispetto dei termini decadenziali e prescrizionali relativi ai tributi in narrativa. Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, Cass.
Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico di AdER che avrebbe dovuto emettere e provare l'intervento di atti interruttivi intercorrenti tra le notifiche in atti riportate e tutte sopra menzionate e l'intimazione di pagamento opposta, notificata il 2 novembre 2023.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio a favore dell'appellante che liquida in euro 200,00 per il primo grado e euro 250,00 per il secondo grado, oltre contributo unificato, spese generali e oneri accessori previsti ex lege (c.p.a. e IVA se dovuta), con distrazione a favore del difensore antistatario.
Compensa le spese con la Regione Campania e il Comune di Castelnuovo Cilento. Salerno, 23 gennaio 2026
Il Presidente relatore
UR de UC