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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/11/2025, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa BR
ZO, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. STRANIERI FABIO
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. CARACUTA ROSALBA e OT AN AN
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe emarginata evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi l' , affermando di essere affetta da malattia invalidante CP_1 di incontestata origine lavorativa con riconoscimento di una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura complessiva del 13% così come rinveniente dall'unificazione di una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica del 7% per “ernie discali lombosacrali con radicolopatia arti inferiori” agli esiti di un pregresso infortunio lavorativo con menomazione permanente dell'integrità psicofisica del 5% e così come confermata anche a seguito di collegiale medica del 21.02.2024 conclusasi in maniera discorde tra le parti.
Seguiva quindi l'introduzione del presente giudizio onde ottenere una diversa valutazione della denunciata malattia professionale con il riconoscimento del danno biologico dalla stessa derivato, nella differente misura pari almeno al 12%. L' si costituiva chiedendo il rigetto dell'avversa domanda per infondatezza, come meglio CP_1 precisato nella memoria difensiva, assumendo la correttezza della valutazione già operata nella misura complessiva del 13%.
Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della discussione, il Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
Nel caso di specie è incontestata la natura professionale della patologia.
Dunque, ricorrendo il presupposto fattuale legittimante in astratto l'accesso ai benefici richiesti, occorre esaminare l'entità e l'intensità degli esiti della malattia avuto riguardo alla domanda relativa all'elevazione della percentuale della rendita del lamentato danno biologico.
In particolare, deve essere accertato se l'entità dello stesso sia stata correttamente quantificata dall' in sede amministrativa o debba essere rivista in direzione dell'elevazione del grado CP_2 percentuale.
Il consulente nominato, dott. dopo una dettagliata analisi delle condizioni di parte Persona_1 ricorrente, ha risposto al quesito formulatogli così come esaustivamente illustrato nella perizia resa, alla quale integralmente si rimanda, così in parte argomentando: “Il nostro compito, allo stato attuale, per rispondere al quesito postoci dal sig. Giudice, è quello di stabilire sulla scorta dell'esame obiettivo e della documentazione prodotta in giudizio, se la malattia denunciata abbia origine professionale e se dalla stessa siano derivati dei postumi permanenti. La malattia denunciata ha chiaramente origine professionale e per tale motivo è stata già ammessa in tutela dall' di CP_1
Brindisi unitamente ai postumi rivenienti dall'infortunio n.500530014 del 09/2021 Trattandosi di infortunio lavorativo e di malattia professionale denunciati rispettivamente nel settembre 2021 e nell'aprile 2023 è obbligatoria l'applicazione, nella valutazione del danno, delle tabelle di cui al
D.M. 12.07.2000.
Saranno pertanto prese in considerazione:
1) la voce 294 (anchilosi in posizione favorevole della caviglia e del complesso sottoastragalico- mediotarsico, per cui è prevista una menomazione dell'integrità psicofisica fino al 15%), che nel caso di interesse può ritenersi corrispondente a circa 1/3 del massimo, ossia al 5%;
2) la voce 213 (ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti, d.b. fino ad un massimo del 12 %), che nel caso in specie potrà essere presa in considerazione per poco più 3/4 del massimo, con un danno biologico quantificabile col 10 %.
L'applicazione del calcolo riduzionistico a scalare su tali valori percentuali consente di ottenere un risultato finale di menomazione permanente dell'integrità psicofisica del 14,5 %, da arrotondare al
14%. Tale percentuale va presa in considerazione dal 17.04.2023, epoca di denuncia dell'ultima malattia professionale, in quanto le disfunzionalità conseguenti alle ernie discali lombari avevano la stessa consistenza funzionale già all'epoca..”
Lo stesso consulente ha poi concluso: “Il sig. di anni 58, a lungo bracciante Parte_1 agricolo risulta odiernamente affetto da “esiti anatomici e lievemente-moderatamente disfunzionali di pregressa frattura dell'astragalo destro con osteoporosi della caviglia omolaterale, ernie discali lombari con radicolopatia arti inferiori a più che moderata incidenza funzionale”. Per quanto speriamo di aver illustrato nel presente elaborato peritale, possiamo concludere che dall'infortunio del settembre 2021 e dalla malattia professionale denunciata il 17.04.2023, già ammessi in tutela dall' di Brindisi col riconoscimento di una menomazione permanente dell'integrità psicofisica CP_1 rispettivamente del 5% e del 9%, sono derivati postumi permanenti di poco superiori a quelli già ammessi dall' convenuto (rispettivamente 5% e 10%), che ammontano complessivamente (a CP_2 scalare) al 14 % (quattordicipercento). Tale danno (come meglio evidenziato in discussione) è da considerarsi insorto il 17.04.2023.”
Avverso la relazione peritale, trasmessa in bozza alle parti, nessuna di esse avanzava note critiche o osservazioni ed il Ctu rendeva la sua consulenza definitiva reiterando le conclusioni siccome innanzi espresse che appaiono pertanto immuni da vizi e censure e sono pienamente condivise dal Tribunale.
La domanda viene pertanto accolta, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs.
23 febbraio 2000, n. 38 per l'indennizzo, in conto capitale, del danno biologico subito dal ricorrente, sulla base delle ragioni indicate nella relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata ed entro i limiti della stessa, da intendersi qui integralmente riportata, e che si condivide in quanto correttamente argomentata ed immune da vizi logici, scientifici o metodologici.
L' viene pertanto condannata alla corresponsione dell'integrazione dell'indennizzo richiesto, CP_1 unitamente agli interessi legali decorrenti dal 121 giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa relativa alla patologia dedotta in causa e sino al saldo effettivo.
L' viene infine condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite, liquidate CP_1 come da dispositivo, in ragione del valore della causa considerata l'integrazione riconosciuta in sede peritale (differenza di solo un punto percentuale), nonché al pagamento di quelle di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, visti gli artt. 442 ss.
c.p.c.: • accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennizzo in conto capitale previsto dall'art. 13, comma 2, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, per il danno biologico subito in conseguenza della malattia professionale descritta in ricorso, nella misura del 14% dalla data della domanda amministrativa;
• condanna l' resistente al pagamento del differenziale dovuto in considerazione del predetto CP_1 grado di invalidità, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 412/91, con decorrenza ex lege;
• condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 2100,00 per compensi CP_1 professionali, oltre CPA e I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, nonché al pagamento delle spese di CTU liquidate con separato decreto.
Brindisi, 25/11/2025
Il Giudice
BR ZO