TRIB
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6805/2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
Parte 1 rappresentata e difesa dall' avv. to GUGLIELMETTI
ANTONIO, giusta mandato in atti
Ricorrente
E
CP 1 in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall' avv. to
SERRELLI SUSANNA, giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Gestione Artigiani per il periodo gennaio 2017-settembre 2021, per la somma totale di € 7.775,98. Eccepiva l'inesistenza e la nullità della notifica dell'avviso di addebito opposto non provvisto di relata di notifica e privo di attestazione di conformità e di firma digitale. Eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione quinquennale in assenza di notifica di atti interruttivi della stessa per i crediti relativi all'anno 2017 ed una illegittima duplicazione della richiesta di pagamento delle somme relative all'anno 2021, attesa l'avvenuta rateizzazione e l'iniziale pagamento delle somme dovute e portate da precedente cartella n. 40020220006550285000. Per i suesposti motivi, la ricorrente, avanzando istanza di sospensiva dell'esecutorietà dell'avviso di addebito opposto, adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni:" a) In via cautelare, sospendere, per le ragioni espresse in narrativa, l'avviso di pagamento n.
40020230002042301000, notificato in data 18/11/2023, ed ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e/o consequenziale;
b) Dichiarare, per i motivi compiutamente sopra esposti, inesistente e/o nulla sia la notifica del provvedimento impugnato sia lo stesso avviso di accertamento n.
40020230002042301000; c) nel merito, accertare e dichiarare che il credito all'anno 2017 di cui all'avviso di pagamento n. relativo
40020230002042301000 è estinto per prescrizione e che quello relativo all'anno 2021 non è dovuto, in quanto già azionato con l'avviso di pagamento n. 40020220006550285000, notificato alla ricorrente dall'Agenzia [...]
CP 2, e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare inefficace l'avviso di pagamento n. 40020230002042301000 relativamente agli anni 2017 e 2021.
Con vittoria di spese e competenze di patrocinio".
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva | CP 1 chiedendo il rigetto della domanda. Evidenziava che, a seguito di controlli incrociati con
"era emerso che per l'anno 2017 la gli archivi dell' Controparte_3
ricorrente aveva fruito di agevolazioni contributive non spettanti e che il recupero della contribuzione dovuta era stato comunicato con lettera del
21.03.2022, regolarmente notificata e idonea ad interrompere l'eccepita prescrizione. Precisava dunque che con l'avviso di addebito n.
40020220006550285000 era stato chiesto il pagamento di una quota della contribuzione ordinaria relativa all'anno 2021, segnatamente del 65%, in quanto la ricorrente aveva fruito del regime contributivo agevolato;
con l'avviso di addebito oggi opposto veniva effettuato invece il recupero del 35% di contributi relativi all'anno 2021, dopo la verifica della fruizione indebita del regime contributivo agevolato. Concludeva per il rigetto del ricorso e la conferma dell'avviso di addebito opposto, con vittoria di spese.
Il giudice, autorizzato il deposito di note difensive, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 17.01.2025, decideva come da sentenza con motivazione.
L'opposizione va disattesa per le ragioni di seguito illustrate.
Prima di affrontare il merito della proposta opposizione, va chiarito che il d.l.
31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in I. 30 luglio 2010, n. CP 122, ha introdotto un nuovo sistema di recupero dei crediti prevedendo l'abbandono della cartella esattoriale e introducendo l'avviso d'addebito con valore di titolo esecutivo.
Il nuovo sistema di riscossione si applica solo all,CP- e non agli altri Enti pubblici previdenziali ed esclusivamente per il recupero dei crediti accertati dall' CP_4 a partire dal 1° gennaio 2011, anche se di competenza di periodi antecedenti al 20112.
Nella Relazione illustrativa del decreto, si legge «la disposizione è finalizzata a realizzare, attraverso una semplificazione del processo di gestione del recupero dei crediti contributivi denunciati o accertati d'ufficio e dei crediti per prestazioni previdenziali indebitamente erogate, una più efficace azione di contrasto all'omissione contributiva e ad assicurare la correttezza delle prestazioni dell' Controparte_5 contribuendo alla sostenibilità del sistema e alla riduzione di costi dell'azione amministrativa».
,CP L' , nella circolare 30 dicembre 2010, n. 168 ribadisce che «la disposizione si inquadra nella logica dell'intera manovra ed è finalizzata ad indirizzare l'attività dell CP 4 verso una più efficace azione di contrasto dell'omissione contributiva con immediate ricadute sulla correttezza delle prestazioni erogate».
In sostanza, l'introduzione di un nuovo sistema di riscossione mediante avviso di addebito appare finalizzato ad una «semplificazione del processo di gestione del recupero dei crediti contributivi per contrastare più efficacemente il fenomeno dell'omissione/evasione contributiva».
A ben vedere, ai sensi del comma 14 dell'art 30 del d.l. 78/2010, conv. In I.
122/210, "tutti i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del
,CP recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito...".
Il contribuente che riceve la notifica di un avviso d'addebito per contributi CP
-, e voglia contestare la pretesa dell'Ente, pertanto, ha a disposizione i medesimi "rimedi giudiziali” di cui disponeva per contestare il ruolo e la cartella esattoriale, atteso che il d.l. 78/2010 non è intervenuto sul punto.
L'art. 24 co. 5 d. lgs. n. 46/1999 prevede, infatti, che l'opposizione avverso il ruolo esattoriale dev'essere proposta nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, oggi avviso di addebito.
Nel caso che ci occupa tale termine è stato rispettato, così come quello dei
20 giorni per le eccezioni di tipo formale.
Ciò premesso, come evidenziato nella parte narrativa della decisione, la parte ricorrente ha eccepito in primo luogo la nullità della notifica via pec dell'avviso di addebito per l'assenza di certezza in ordine al mittente perché proveniente da un indirizzo pec dell' CP_1 non ricompreso nei pubblici registri, per l'omessa apposizione della firma digitale all'atto allegato non leggibile come file p7m, per l'assenza di una relata di notifica.
Ebbene, tali eccezioni non possono trovare accoglimento.
Quanto alla nullità della notifica perché proveniente da un indirizzo pec dell' CP 1 non ricompreso nei pubblici registri occorre preliminarmente richiamare la normativa che rileva nel caso di specie.
L'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 prevede che "La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta".
Tale disposizione legislativa prevede, dunque, espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario debba risultare dagli elenchi previsti dalla legge, ma nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente, non imponendo dunque a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi.
L'art. 30 del D.L. n. 78/2020, convertito in L. n. 122/2020 prevede che
"L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e CP_1, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale...".
Lo stesso d.P.R. n. 68/2005, nel fissare le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente.
L'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 e l'art. 30, comma 4, d.l. n. 78/2010
consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, 1. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. Ciò in quanto il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 d.P.R. n. r. 602/1973 e 30, comma 4, d.l. n. 78/2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata - a monte - l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, non risultando, dunque, necessario l'utilizzo di un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi.
Sul punto, occorre richiamare una recente sentenza della Corte regolatrice
(cfr Cass. sez. un. 18.5.2022, n. 15979) la quale ha affermato che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC, come nel caso di specie.
Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione
e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (cfr Cass. n.
982/2023; Cassazione civile sez. trib., 03/07/2023, n.18684; Cass.
26682/2024).
Di tale concreto pregiudizio la ricorrente non ha dato sufficiente indicazione nella specie.
Rileva dunque il criterio di raggiungimento dello scopo (Cass. s.u.
23620/2018, 7665/2016 e poi Cass. 2961/2021) e, nel caso che ci occupa, è pacifico che la opponente ha avuto conoscenza dell'avviso di addebito, tant'è che l'ha impugnato.
La notifica ha, infatti, la funzione di portare a conoscenza del destinatario il relativo atto, e dunque non può esservi alcuna nullità allorquando tale scopo venga comunque raggiunto (cfr. Cass. 29.4.2015, n. 8674; Cass., 26.1.2015,
n. 1301; 14.1.2015, n. 416; 19.12.2014, n. 27089. SSUU 7665/2016).
La Corte di Cassazione, con ordinanza n.3805 del 16 febbraio 2018,
richiamando l'applicazione del principio della sanatoria per il raggiungimento dello scopo sancita dalle SS.UU. con sentenza 7665 del 18 aprile 2016, ha escluso nel caso affrontato - che la non conformità al formato pdf possa comportarne la nullità, ove la parte si sia, comunque, difesa e non abbia addotto alcuno specifico pregiudizio. Ha dunque enunciato il seguente principio di diritto applicabile alla fattispecie che ci occupa secondo cui "L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, in omaggio alla regola generale sancita dall'art. 156, comma 3, c.p.c.: ne deriva che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza prospettare un concreto pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto sanato il vizio della notifica a mezzo pec priva nella relata della sottoscrizione digitale del legale, non ritenendo la stessa radicalmente inesistente)".
Pertanto, il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovvero l'indirizzo di PEC indicato dalla parte, determina il raggiungimento dello scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla Pec.
La Suprema Corte ha ribadito ancora che “la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973
(in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.". (cfr Cass. 6417/2019).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'eccezione della parte opponente va disattesa.
Rileva poi evidenziare che la notificazione eseguita ai sensi dell' art. 30 comma 4 del D.L. n. 78/2010 si perfeziona con la consegna del messaggio di PEC nella casella del destinatario, alla data e nell'orario indicati nella ricevuta di avvenuta consegna, così come la notifica diretta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento. Nel caso della posta elettronica certificata, la prova della notificazione (pur se non sino a querela di falso ma sino a prova contraria, come affermato dalla recente sentenza n. 15035 del 21 luglio 2016 della prima sezione civile della Corte di Cassazione) è assolta dai due messaggi elettronici previsti dall'art. 6 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 (regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata a norma dell'art. 27 della legge
16 gennaio 2003, n. 3) che così recita nei primi sei commi che qui rilevano:
"1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.
2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.
3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.
4. La ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.
6. La ricevuta di avvenuta consegna è emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17".
La Suprema Corte ha chiarito che 'la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario' (cfr Cass. civ. 15035/16; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26705 del
21/10/2019).
Ed invero, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza dell'atto, analoga a quella prevista, per le dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335, pertanto, il destinatario, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico (cfr. Sez. 3 -, Sentenza n. 25819 del 31/10/2017; Cass.
4624/2020). L'operatività dei principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali, determina che gravava sul destinatario della notifica la prova della difformità fra il contenuto dei messaggi pec in esame e gli avvisi di addebito in esame (ex plurimis, v. Cass. 20 ottobre 2002, n.
18141).
Nella situazione in esame, | CP 1 ha prodotto le ricevute di avvenuta consegna ed accettazione da cui risulta chiaramente la data dell'avvenuta l'indirizzo del notifica, destinatario, quello del mittente
( Email 1 ), nonché il fatto che oggetto della notificazione era un Avviso di Addebito- Gestione Artigiani.
Dunque, alla luce dei principi sopra richiamati, la prova della consegna della
PEC all'indirizzo PEC del ricorrente, risultante dalle ricevute di accettazione e consegna prodotte, fa presumere la conoscenza dell'atto che | CP 1 afferma essere allegato alle PEC da parte del ricorrente, il quale, ove avesse voluto dedurre che la PEC non conteneva alcun avviso di addebito o un atto diverso da quello indicato dall' CP_1, avrebbe dovuto fornirne la prova, evenienza questa non verificatasi nella specie in cui non vi è alcuna specifica contestazione, né- come detto sono stati dedotti errori di sistema o altri
-
elementi atti a confutare le ricevute di avvenuta consegna.
Nella situazione in esame, la parte ricorrente non ha svolto deduzioni specifiche (ad esempio circa la riconducibilità dell'indirizzo pec, il suo corretto funzionamento, ecc.), tali da superare quella presunzione di ricezione e da rendere quindi necessaria la produzione di documentazione ulteriore, rispetto a quella già in atti, al fine di dimostrare la corretta ricezione dei messaggi di posta certificata contenenti la notifica dell'avviso di addebito. Occorre altresì aggiungere che l'art. 1, lett. f), del d.p.r. n. 68 del 2005, definisce il messaggio di posta elettronica certificata, come «un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati». La lett. i-ter), dell'art. 1 del
CAD inserita dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.Lgs. 30 dicembre 2010, n.
235 -, poi, definisce «copia per immagine su supporto informatico di documento analogico» come «il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico», mentre la lett. lett. i- quinquies), dell'art. 1 del medesimo CAD - inserita dall'art. 1, comma 1, lett.
c), del d.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 -, nel definire il «duplicato informatico» parla di «documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario».
Dunque, alla luce della disciplina surriferita, la notifica della cartella di pagamento (o avviso di addebito) può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica".
Pertanto, la Corte regolatrice ha affermato che l'invio via PEC della cartella esattoriale può essere qualificato come invio del documento informatico originale o al più di una sua copia informatica;
per cui non è dovuta una attestazione di conformità (cfr Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 30948 del
27/11/2019). Diventa pertanto del tutto irrilevante anche l'estensione del file
(.pdf), non essendo prevista la necessità del formato .p7m.
Quanto poi alla eccepita inesistenza della notifica dell'avviso di addebito, in quanto la stessa sarebbe stata notificata, a mezzo Pec, senza relata d notifica, rileva evidenziare che la richiamata normativa non prevede la compilazione di una relata di notifica proprio in ragione della specificità di questa modalità di notifica, che non richiede la presenza di un ufficiale notificatore.
Per le suesposte considerazioni, l' avviso di addebito opposto deve intendersi correttamente notificato. Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione dei crediti relativi all'anno
2017.
CP Rileva premettere che con l'avviso di addebito opposto | ha richiesto i contributi I.V.S. fissi e somme aggiuntive per i periodi compresi nell'intervallo dal 01/2017 al 09/2021. In particolare, esso comprende il recupero dei contributi I.V.S. per indebita fruizione del regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 190/14, come modificata dalla legge n. 208/15 -che prevede una riduzione contributiva del 35%-, con imposizione dunque del regime contributivo ordinario e conseguente richiesta di versamento delle somme dovute in base a siffatto regime contributivo.
Risulta dalla documentazione depositata tempestivamente dall' CP_1 - e in alcun modo disconosciuta dalla ricorrente I che siffatto Ente in data
-
22.03.2022 comunicava alla Pt 1 la indebita fruizione del regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 190/14 come modificata dalla legge n. 208/15, chiedendo la contribuzione dovuta e non versata, avvisandola dunque che dall'anno 2017 aveva proceduto all'imposizione del regime contributivo ordinario ed alla conseguente richiesta di versamento delle somme dovute in base a siffatto regime contributivo, avendo la stessa invece beneficiato della riduzione della contribuzione del 35%.
Pertanto, tenuto conto di siffatto atto interruttivo del 22.03.2022 e del periodo di interesse (da gennaio 2017 a settembre 2021), considerato che il pagamento del contributo minimo obbligatorio deve essere effettuato in quattro rate, mediante i modelli di pagamento unificato F24 alle seguenti scadenze: 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre, 16 febbraio (dell'anno successivo), il termine quinquennale decorrente dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere, non era in alcun modo decorso alla data del
22.03.2022 nemmeno per la prima rata anno 2017.
Infine, la parte ricorrente eccepisce una duplicazione dei contributi richiesti in relazione all'anno 2021, essendo a suo avviso già compresi in un
-
precedente avviso di addebito per il quale aveva ottenuto la rateizzazione degli importi.
Ebbene, la eccezione è destituita di fondamento.
L'avviso d'addebito n. 40020230002042301000 opposto comprende il recupero dei contributi I.V.S. per indebita fruizione del regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 190/14, come modificata dalla legge n. 208/15, della contribuzione dovuta e non versata per l'anno 2021. L'avviso d'addebito, n.40020220006550285000 invece comprende i contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive per i periodi compresi nell'intervallo dal 01/2021 al 09/2021 con emissioni I, II e III rate 2021, calcolati tenendo conto della fruizione del regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 190/14, come modificata dalla legge n. 208/15, quindi in maniera ridotta rispetto al regime contributivo ordinario (35% in meno).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va disatteso.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Provvede con separato decreto alla liquidazione dei compensi in favore del procuratore della parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della convenuta delle spese processuali che liquida in euro 1.350,00 oltre 15% per rimborso spese forfettarie;
3. provvede con separato decreto alla liquidazione dei compensi in favore del procuratore della parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
Salerno, 17.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Petrosino