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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del G.O.P. Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
11251/2018
T R A
, COD. FISC. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv. Annalisa Longo ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Modugno alla via
Paradiso n. 25
- ATTORE –
E
ALLA VIA Controparte_1
SPARANO N. 73, COD. FISC. , in persona dell'amministratore e legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Beniamino Mazzilli e Fabrizio Panza, ed
CP_ elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in alla via Sparano n. 73
- CONVENUTO – in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, P. IVA Controparte_2
rappresentata e difesa dall' Avv. Grazia Incampo ed elettivamente domiciliata presso il P.IVA_2
suo studio in Altamura alla via Cimarosa n. 5
- CONVENUTA E TERZA CHIAMATA-
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.10.2024 la causa veniva riservata ed introitata per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER L' ATTORE: ( dalla citazione ) “… dichiarare la responsabilità esclusiva del via CP_3
Sparano n. 73 …. nella causazione del sinistro e per l'effetto condannarlo, in solido con l'
[...]
…., al pagamento della somma di €. 58.307,00 per i danni fisici patiti dall'attore, Controparte_4
ovvero nella minore o maggiore somma che il Giudice adito riterrà di giustizia nei limiti della sua competenza e comunque non oltre €. 52.000,00; con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti di causa…”
PER IL CONVENUTO CONDOMINIO: ( dalla comparsa conclusionale ) “ … si conclude per il rigetto dell'avversa domanda con vittoria di spese e competenze di causa”.
PER LA TERZA CHIAMATA COMPAGNIA: ( dalla comparsa conclusionale ) “ … in via principale: rigettare la domanda dell'attore poiché infondata in fatto ed in diritto e non provata o, in subordine, perché la stessa parte attrice avrebbe potuto evitare i danni usando la diligenza ordinaria;
in via subordinata e salvo gravame: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attrice,
dichiarare che la medesima ha concorso a cagionare il danno con il proprio fatto colposo e, per l'effetto,
ridurre l'importo del risarcimento dovuto in relazione alla gravità della colpa, all'entità delle conseguenze che ne sono derivate, alle pregresse e successive menomazioni non legate eziologicamente all'evento oggetto di causa;
in via ulteriormente subordinata e salvo gravame: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attrice, ridimensionare l'entità del risarcimento richiesto dalla stessa,
limitandone la liquidazione a quelle voci che dovessero risultare effettivamente provate come pag. 2/8 Controparte_ conseguenza diretta dell'infortunio in esame;
tenere in ogni caso indenne la nei limiti e condizioni di polizza;
comunque con vittoria di compenso professionale…”.
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto di citazione notificato in data 13.07.2018 il
CP_ sig. conveniva in giudizio il in e la Parte_1 Controparte_5
compagnia di assicurazioni al fine di sentire accogliere le conclusioni innanzi Controparte_2
riportate. Deduceva, infatti, che in data 05.01.2017 alle ore 19,00 circa, nello stabile CP_6
convenuto, uscito da uno studio notarile sito al terzo piano, nel discendere la rampa di scale per raggiungere il portone di ingresso, giunto alla rampa che porta dal primo piano all'androne del palazzo,
rovinava per terra a causa della scivolosità dei gradini;
che la rampa era resa particolarmente insidiosa a causa della conformazione della pedata dei gradini, arrotondata e liscia, della mancanza di strisce antiscivolo, della scarsa illuminazione e della presenza del corrimano solo sul lato destro che presentava un dislivello in corrispondenza del punto di caduta, che in seguito al sinistro riportava lesioni ( frattura del capitello radiale sinistro e contusione della coscia omolaterale ). Si costituiva in giudizio il CP_1
convenuto chiedendo l'integrale rigetto della domanda ovvero in subordine la sua riduzione in misura della responsabilità concorsuale dell'attore; in particolare contestava come dall'atto introduttivo non poteva desumersi con certezza quale fosse il punto esatto in cui l'attore era scivolato e poi caduto. Si
costituiva in giudizio la contestando in via preliminare il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva e quindi la inammissibilità e la improponibilità della domanda risarcitoria azionata direttamente nei suoi confronti non avendo l'attore legittimazione ad agire in giudizio nei confronti della compagnia assicuratrice del danneggiante. Alla udienza di prima comparizione, su istanza del CP_1
convenuto, il Giudice autorizzava lo stesso a chiamare in causa la per essere dalla Controparte_2
stessa manlevato nel caso di accoglimento della domanda attorea nei suoi confronti. Eseguita la chiamata in causa si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda attorea. Nel Controparte_2
corso del giudizio erano espletati gli interrogatori formali dell'attore e dell'amministratore del convenuto;
erano poi escussi i testi , , CP_1 Testimone_1 Testimone_2 [...]
e . Era quindi disposta ed espletata C.T.U. a mezzo dell'ing. Testimone_3 Tes_4 [...]
con elaborati depositati il 02.06.2024. ritenuta matura per la decisione la causa era rinviata per la Per_1
pag. 3/8 precisazione delle conclusioni e viene ora in decisione. Deve preliminarmente rilevarsi come l'eccezione preliminare sollevata dalla compagnia convenuta sia fondata. Nei contratti di assicurazione per la responsabilità civile (cosiddette "assicurazioni di patrimonio") elemento caratterizzante è l'esistenza dell'interesse della persona dell'assicurato all'integrità del suo patrimonio contro il rischio dell'insorgenza di un debito, cioè dell'alterazione negativa del suo patrimonio complessivamente considerato, che può
derivare dall'esercizio di una sua attività: art. 1904 c. c. . In questi contratti vi è, quindi, un titolare dell'interesse esposto al rischio, che è il soggetto assicurato, il quale si identifica con il beneficiario dell'indennità da corrispondersi qualora si verifichi il sinistro. Da questa configurazione discende che le obbligazioni dell'assicuratore esistono soltanto verso l'assicurato ai sensi del primo comma dell'art. 1917
c. c. e non verso i danneggiati. Nell'assicurazione per la responsabilità civile, l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge
(ovvero nell'ipotesi di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti, disciplinata dal
D. Lgs. 209/05), mentre in tutti gli altri casi l'assicuratore è obbligato solo nei confronti dell'assicurato, al fine di tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, sicché, al di fuori delle eccezioni sopra indicate, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale né a titolo di responsabilità aquiliana (Cass. Civ. sez. lavoro 14.04.2010 n.8885; Cass.Civ.
Sez. I, 05.12.2008, n. 28834; Cass. Civ. Sez. III, 20.04.2007, n. 9516). L'argomento è stato oggetto di analisi anche da parte della Corte Costituzionale, la quale si è pronunciata con la sentenza n. 63/2009 nel senso della inammissibilità della domanda proposta dal lavoratore contro l'assicuratore del datore di lavoro, sulla base del principio contenuto al dispositivo normativo di cui all'art. 1917 c.c., ai sensi del quale, il danneggiato non ha azione diretta contro la compagnia assicuratrice. Pertanto, posto che l'unico caso in cui il danneggiato ha azione diretta verso l'assicuratore è quello previsto dall'art. 144 Codice delle
Assicurazioni Private (ipotesi regolate dall'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla guida di autoveicoli e natanti), è pacifico affermare che nel caso che ci occupa, parte attrice avrebbe diritto di agire unicamente nei confronti del responsabile civile il quale – a sua volta- può chiamare in causa, come poi ha fatto, il suo assicuratore secondo i principi generali della garanzia derivante dal contratto di assicurazione. Nel merito la domanda attorea non è fondata. La fattispecie deve essere pag. 4/8 inquadrata nell'alveo dell'art.2051 c.c., in base al consolidato indirizzo giurisprudenziale, a mente del quale è sufficiente che l'attore provi la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento,
riconducibile ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Tali principi vanno però
temperati, alla luce dell'applicazione anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., occorrendo eseguire una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela da parte dell'utente,
riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., in relazione alla suscettibilità della situazione di possibile danno di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete (cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021, n.34886, Cassazione civile sez. III, 17/01/2020, n.858; Cassazione civile sez. VI,
17/06/2019, n.16149). Di recente, la Suprema Corte di Cassazione ha, altresì, precisato che "… tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale,
connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro" (Cass. civ. Sez. VI –
3 Ord., 04-03-2022, n. 7173). Parte attrice nelle proprie memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. n. 1 così
chiarisce e specifica la dinamica esatta del sinistro: “ … la caduta del si verificava proprio Parte_1
in corrispondenza della rampa di scale ove insistono gradini a ventaglio, non segnalati, né visibili, in corrispondenza dei quali è presente un corrimano che si interrompe bruscamente creando un dislivello di cm 50 proprio in corrispondenza del gradino triangolare avente la pedata di soli cm 7,00. Ed infatti, Il
, nel discendere quella rampa di scale, non poteva avvedersi della presenza dei gradini a Parte_1
fazzoletto se non quando vi è giunto immediatamente sopra e, sbilanciato dalla brusca interruzione del corrimano e complice la scivolosità della pedata del gradino, non ha potuto evitare la rovinosa caduta…”.
Tale descrizione è stata tuttavia smentita dalle dichiarazioni confessorie rese dallo stesso attore in sede di interrogatorio formale ove lo stesso ha indicato con esattezza il punto in cui è caduto ( “… ricordo che pag. 5/8 dopo avere percorso un paio di rampe, sono scivolato e mi sono trovato davanti un a porticina sul mio lato sinistro … riconosco nella foto n. 8 della relazione di perizia tecnica di parte che mi viene mostrata il punto in cui sono caduto…” ). Alla luce di tali affermazioni dell'attore di natura confessoria deve pertanto farsi riferimento alle conclusioni del C.T.U. ing. pienamente condivisibili in quanto frutto di Per_1
approfondita analisi ed esenti da vizi logici e procedimentali, che possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante. Dopo avere richiamato la descrizione del sinistro di cui alla predetta memoria istruttoria il
C.T.U argomenta: “ … risulta abbastanza evidente che questa dichiarazione non collima con quanto successivamente dichiarato dall'attore, oltre ad avere un'imprecisione circa il gradino a ventaglio che nella scala è solo uno mentre nella memoria si parla di gradini a ventaglio non segnalati né visibili …”;
dopo aver riportato le dichiarazioni rese dall'attore in sede di interrogatorio formale il C.T.U. osserva: “
… considerando che la porticina indicata sia quella del piano ammezzato ( come confermato dalle altre dichiarazioni del sig. ) la suddetta dichiarazione fa presupporre che la caduta sia avvenuta Parte_1
sulla rampa prima del gradino a ventaglio;
in caso di caduta sul gradino a ventaglio, infatti, il sig.
sarebbe caduto oltre la porticina del piano ammezzato;
questa dinamica fa escludere che sia Persona_2
CP_ dovuta ad una irregolarità del corrimano. D'altro canto, il regolamento edilizio del Comune di parla di qualità dell'edificio indicando i requisiti degli edifici di nuova costruzione e per i tipi di intervento,
compresi quelli sul patrimonio edilizio esistente, indica: corrimano su almeno un lato della scala, nel caso di rampe fino a 1,80 m. e su entrambi i lati per rampe di lunghezza superiore. Risulta evidente che il palazzo è stato realizzato in data antecedente il regolamento e che, comunque, il doppio corrimano non è
richiesto per la scala in esame neanche in un fabbricato recente…” Così pertanto conclude il C.T.U.: “ …
la caduta… sembra essere avvenuta sulla rampa di scale che parte dal primo piano e scende verso l'ammezzato, la caduta, secondo la dichiarazione dell'attore, sarebbe avvenuta prima di arrivare al gradino triangolare in quanto… dopo essere scivolato si è trovato dinanzi una porticina sul suo lato sinistro;
se la caduta fosse avvenuta a causa del gradino triangolare, la c.d. porticina si sarebbe trovata dietro il sig. . Inoltre il pavimento del portone, oltre a non essere scivoloso, era anche fornito Parte_1
di strisce antiscivolo…”. La presenza delle strisce antiscivolo non esclusa drasticamente nemmeno dall'attore ( cfr. dichiarazioni rese in sede di interrogatorio: “ … secondo me quelle strisce non c'erano..”)
è stata confermata dal teste ( “ …le strisce antiscivolo sono presenti lungo il tratto del primo Tes_2
pag. 6/8 piano almeno dal novembre 2010 … ). Deve pertanto rigettarsi la domanda in quanto alcuna responsabilità del convenuto è stata dimostrata dall'attore in quanto il sinistro si è verificato CP_1
solo in ragione di una disattenzione dell'attore e senza che sia stato invece dimostrato un nesso di causalità con la cosa, di per sé priva di intrinseca pericolosità come emerso dalla relazione peritale. Ed
infatti il comportamento poco diligente tenuto dell'attore ha integrato la c.d. figura del “caso fortuito incidentale” atto ad interrompere il nesso eziologico ed escludere qualsivoglia responsabilità in capo al convenuta;
ed infatti l'attore si è trovato nelle condizioni soggettive ed oggettive di evitare il CP_1
preteso pericolo ( dalla documentazione fotografica appare la presenza di un corrimano lungo la scala cui l'attore avrebbe potuto poggiarsi ) ma non ha evidentemente adottato nel proprio incedere le opportune cautele per ragioni attinenti a propria esclusiva responsabilità ovvero per distrazione, imperizia,
negligenza ed imprudenza. In altri termini, la determinazione dell'evento dannoso è da ascriversi esclusivamente alla condotta colposa della vittima con conseguenziale esonero di responsabilità dell'Ente
convenuto. Deve pertanto rigettarsi la domanda. In considerazione dell'andamento del giudizio devono porsi definitivamente a carico di parte attrice le spese dell'espletata C.T.U.; le altre spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti del relativo Parte_1 CP_1
CP_ allo stabile sito in alla via Sparano n. 73, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro-
tempore, nonché nei confronti della in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Controparte_7
anche terza chiamata, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della convenuta nei confronti Controparte_2
dell'attore;
- rigetta, nel merito, la domanda proposta da;
Parte_1
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese dell'espletata C.T.U.;
- condanna l'attore al pagamento delle spese processuali del convenuto, che liquida in €. CP_1
5.000,00 oltre maggiorazione spese generali IVA e CAP come per legge;
pag. 7/8 - condanna l'attore al pagamento delle spese processuali della che liquida in €. Controparte_2
4.000,00 oltre maggiorazione spese generali IVA e CAP come per legge.
Bari, 16.01.2025
Il G.O.P
Avv. Massimiliano Lella
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del G.O.P. Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
11251/2018
T R A
, COD. FISC. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv. Annalisa Longo ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Modugno alla via
Paradiso n. 25
- ATTORE –
E
ALLA VIA Controparte_1
SPARANO N. 73, COD. FISC. , in persona dell'amministratore e legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Beniamino Mazzilli e Fabrizio Panza, ed
CP_ elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in alla via Sparano n. 73
- CONVENUTO – in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, P. IVA Controparte_2
rappresentata e difesa dall' Avv. Grazia Incampo ed elettivamente domiciliata presso il P.IVA_2
suo studio in Altamura alla via Cimarosa n. 5
- CONVENUTA E TERZA CHIAMATA-
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.10.2024 la causa veniva riservata ed introitata per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER L' ATTORE: ( dalla citazione ) “… dichiarare la responsabilità esclusiva del via CP_3
Sparano n. 73 …. nella causazione del sinistro e per l'effetto condannarlo, in solido con l'
[...]
…., al pagamento della somma di €. 58.307,00 per i danni fisici patiti dall'attore, Controparte_4
ovvero nella minore o maggiore somma che il Giudice adito riterrà di giustizia nei limiti della sua competenza e comunque non oltre €. 52.000,00; con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti di causa…”
PER IL CONVENUTO CONDOMINIO: ( dalla comparsa conclusionale ) “ … si conclude per il rigetto dell'avversa domanda con vittoria di spese e competenze di causa”.
PER LA TERZA CHIAMATA COMPAGNIA: ( dalla comparsa conclusionale ) “ … in via principale: rigettare la domanda dell'attore poiché infondata in fatto ed in diritto e non provata o, in subordine, perché la stessa parte attrice avrebbe potuto evitare i danni usando la diligenza ordinaria;
in via subordinata e salvo gravame: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attrice,
dichiarare che la medesima ha concorso a cagionare il danno con il proprio fatto colposo e, per l'effetto,
ridurre l'importo del risarcimento dovuto in relazione alla gravità della colpa, all'entità delle conseguenze che ne sono derivate, alle pregresse e successive menomazioni non legate eziologicamente all'evento oggetto di causa;
in via ulteriormente subordinata e salvo gravame: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attrice, ridimensionare l'entità del risarcimento richiesto dalla stessa,
limitandone la liquidazione a quelle voci che dovessero risultare effettivamente provate come pag. 2/8 Controparte_ conseguenza diretta dell'infortunio in esame;
tenere in ogni caso indenne la nei limiti e condizioni di polizza;
comunque con vittoria di compenso professionale…”.
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto di citazione notificato in data 13.07.2018 il
CP_ sig. conveniva in giudizio il in e la Parte_1 Controparte_5
compagnia di assicurazioni al fine di sentire accogliere le conclusioni innanzi Controparte_2
riportate. Deduceva, infatti, che in data 05.01.2017 alle ore 19,00 circa, nello stabile CP_6
convenuto, uscito da uno studio notarile sito al terzo piano, nel discendere la rampa di scale per raggiungere il portone di ingresso, giunto alla rampa che porta dal primo piano all'androne del palazzo,
rovinava per terra a causa della scivolosità dei gradini;
che la rampa era resa particolarmente insidiosa a causa della conformazione della pedata dei gradini, arrotondata e liscia, della mancanza di strisce antiscivolo, della scarsa illuminazione e della presenza del corrimano solo sul lato destro che presentava un dislivello in corrispondenza del punto di caduta, che in seguito al sinistro riportava lesioni ( frattura del capitello radiale sinistro e contusione della coscia omolaterale ). Si costituiva in giudizio il CP_1
convenuto chiedendo l'integrale rigetto della domanda ovvero in subordine la sua riduzione in misura della responsabilità concorsuale dell'attore; in particolare contestava come dall'atto introduttivo non poteva desumersi con certezza quale fosse il punto esatto in cui l'attore era scivolato e poi caduto. Si
costituiva in giudizio la contestando in via preliminare il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva e quindi la inammissibilità e la improponibilità della domanda risarcitoria azionata direttamente nei suoi confronti non avendo l'attore legittimazione ad agire in giudizio nei confronti della compagnia assicuratrice del danneggiante. Alla udienza di prima comparizione, su istanza del CP_1
convenuto, il Giudice autorizzava lo stesso a chiamare in causa la per essere dalla Controparte_2
stessa manlevato nel caso di accoglimento della domanda attorea nei suoi confronti. Eseguita la chiamata in causa si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda attorea. Nel Controparte_2
corso del giudizio erano espletati gli interrogatori formali dell'attore e dell'amministratore del convenuto;
erano poi escussi i testi , , CP_1 Testimone_1 Testimone_2 [...]
e . Era quindi disposta ed espletata C.T.U. a mezzo dell'ing. Testimone_3 Tes_4 [...]
con elaborati depositati il 02.06.2024. ritenuta matura per la decisione la causa era rinviata per la Per_1
pag. 3/8 precisazione delle conclusioni e viene ora in decisione. Deve preliminarmente rilevarsi come l'eccezione preliminare sollevata dalla compagnia convenuta sia fondata. Nei contratti di assicurazione per la responsabilità civile (cosiddette "assicurazioni di patrimonio") elemento caratterizzante è l'esistenza dell'interesse della persona dell'assicurato all'integrità del suo patrimonio contro il rischio dell'insorgenza di un debito, cioè dell'alterazione negativa del suo patrimonio complessivamente considerato, che può
derivare dall'esercizio di una sua attività: art. 1904 c. c. . In questi contratti vi è, quindi, un titolare dell'interesse esposto al rischio, che è il soggetto assicurato, il quale si identifica con il beneficiario dell'indennità da corrispondersi qualora si verifichi il sinistro. Da questa configurazione discende che le obbligazioni dell'assicuratore esistono soltanto verso l'assicurato ai sensi del primo comma dell'art. 1917
c. c. e non verso i danneggiati. Nell'assicurazione per la responsabilità civile, l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge
(ovvero nell'ipotesi di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti, disciplinata dal
D. Lgs. 209/05), mentre in tutti gli altri casi l'assicuratore è obbligato solo nei confronti dell'assicurato, al fine di tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, sicché, al di fuori delle eccezioni sopra indicate, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale né a titolo di responsabilità aquiliana (Cass. Civ. sez. lavoro 14.04.2010 n.8885; Cass.Civ.
Sez. I, 05.12.2008, n. 28834; Cass. Civ. Sez. III, 20.04.2007, n. 9516). L'argomento è stato oggetto di analisi anche da parte della Corte Costituzionale, la quale si è pronunciata con la sentenza n. 63/2009 nel senso della inammissibilità della domanda proposta dal lavoratore contro l'assicuratore del datore di lavoro, sulla base del principio contenuto al dispositivo normativo di cui all'art. 1917 c.c., ai sensi del quale, il danneggiato non ha azione diretta contro la compagnia assicuratrice. Pertanto, posto che l'unico caso in cui il danneggiato ha azione diretta verso l'assicuratore è quello previsto dall'art. 144 Codice delle
Assicurazioni Private (ipotesi regolate dall'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla guida di autoveicoli e natanti), è pacifico affermare che nel caso che ci occupa, parte attrice avrebbe diritto di agire unicamente nei confronti del responsabile civile il quale – a sua volta- può chiamare in causa, come poi ha fatto, il suo assicuratore secondo i principi generali della garanzia derivante dal contratto di assicurazione. Nel merito la domanda attorea non è fondata. La fattispecie deve essere pag. 4/8 inquadrata nell'alveo dell'art.2051 c.c., in base al consolidato indirizzo giurisprudenziale, a mente del quale è sufficiente che l'attore provi la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento,
riconducibile ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Tali principi vanno però
temperati, alla luce dell'applicazione anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., occorrendo eseguire una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela da parte dell'utente,
riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., in relazione alla suscettibilità della situazione di possibile danno di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete (cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021, n.34886, Cassazione civile sez. III, 17/01/2020, n.858; Cassazione civile sez. VI,
17/06/2019, n.16149). Di recente, la Suprema Corte di Cassazione ha, altresì, precisato che "… tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale,
connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro" (Cass. civ. Sez. VI –
3 Ord., 04-03-2022, n. 7173). Parte attrice nelle proprie memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. n. 1 così
chiarisce e specifica la dinamica esatta del sinistro: “ … la caduta del si verificava proprio Parte_1
in corrispondenza della rampa di scale ove insistono gradini a ventaglio, non segnalati, né visibili, in corrispondenza dei quali è presente un corrimano che si interrompe bruscamente creando un dislivello di cm 50 proprio in corrispondenza del gradino triangolare avente la pedata di soli cm 7,00. Ed infatti, Il
, nel discendere quella rampa di scale, non poteva avvedersi della presenza dei gradini a Parte_1
fazzoletto se non quando vi è giunto immediatamente sopra e, sbilanciato dalla brusca interruzione del corrimano e complice la scivolosità della pedata del gradino, non ha potuto evitare la rovinosa caduta…”.
Tale descrizione è stata tuttavia smentita dalle dichiarazioni confessorie rese dallo stesso attore in sede di interrogatorio formale ove lo stesso ha indicato con esattezza il punto in cui è caduto ( “… ricordo che pag. 5/8 dopo avere percorso un paio di rampe, sono scivolato e mi sono trovato davanti un a porticina sul mio lato sinistro … riconosco nella foto n. 8 della relazione di perizia tecnica di parte che mi viene mostrata il punto in cui sono caduto…” ). Alla luce di tali affermazioni dell'attore di natura confessoria deve pertanto farsi riferimento alle conclusioni del C.T.U. ing. pienamente condivisibili in quanto frutto di Per_1
approfondita analisi ed esenti da vizi logici e procedimentali, che possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante. Dopo avere richiamato la descrizione del sinistro di cui alla predetta memoria istruttoria il
C.T.U argomenta: “ … risulta abbastanza evidente che questa dichiarazione non collima con quanto successivamente dichiarato dall'attore, oltre ad avere un'imprecisione circa il gradino a ventaglio che nella scala è solo uno mentre nella memoria si parla di gradini a ventaglio non segnalati né visibili …”;
dopo aver riportato le dichiarazioni rese dall'attore in sede di interrogatorio formale il C.T.U. osserva: “
… considerando che la porticina indicata sia quella del piano ammezzato ( come confermato dalle altre dichiarazioni del sig. ) la suddetta dichiarazione fa presupporre che la caduta sia avvenuta Parte_1
sulla rampa prima del gradino a ventaglio;
in caso di caduta sul gradino a ventaglio, infatti, il sig.
sarebbe caduto oltre la porticina del piano ammezzato;
questa dinamica fa escludere che sia Persona_2
CP_ dovuta ad una irregolarità del corrimano. D'altro canto, il regolamento edilizio del Comune di parla di qualità dell'edificio indicando i requisiti degli edifici di nuova costruzione e per i tipi di intervento,
compresi quelli sul patrimonio edilizio esistente, indica: corrimano su almeno un lato della scala, nel caso di rampe fino a 1,80 m. e su entrambi i lati per rampe di lunghezza superiore. Risulta evidente che il palazzo è stato realizzato in data antecedente il regolamento e che, comunque, il doppio corrimano non è
richiesto per la scala in esame neanche in un fabbricato recente…” Così pertanto conclude il C.T.U.: “ …
la caduta… sembra essere avvenuta sulla rampa di scale che parte dal primo piano e scende verso l'ammezzato, la caduta, secondo la dichiarazione dell'attore, sarebbe avvenuta prima di arrivare al gradino triangolare in quanto… dopo essere scivolato si è trovato dinanzi una porticina sul suo lato sinistro;
se la caduta fosse avvenuta a causa del gradino triangolare, la c.d. porticina si sarebbe trovata dietro il sig. . Inoltre il pavimento del portone, oltre a non essere scivoloso, era anche fornito Parte_1
di strisce antiscivolo…”. La presenza delle strisce antiscivolo non esclusa drasticamente nemmeno dall'attore ( cfr. dichiarazioni rese in sede di interrogatorio: “ … secondo me quelle strisce non c'erano..”)
è stata confermata dal teste ( “ …le strisce antiscivolo sono presenti lungo il tratto del primo Tes_2
pag. 6/8 piano almeno dal novembre 2010 … ). Deve pertanto rigettarsi la domanda in quanto alcuna responsabilità del convenuto è stata dimostrata dall'attore in quanto il sinistro si è verificato CP_1
solo in ragione di una disattenzione dell'attore e senza che sia stato invece dimostrato un nesso di causalità con la cosa, di per sé priva di intrinseca pericolosità come emerso dalla relazione peritale. Ed
infatti il comportamento poco diligente tenuto dell'attore ha integrato la c.d. figura del “caso fortuito incidentale” atto ad interrompere il nesso eziologico ed escludere qualsivoglia responsabilità in capo al convenuta;
ed infatti l'attore si è trovato nelle condizioni soggettive ed oggettive di evitare il CP_1
preteso pericolo ( dalla documentazione fotografica appare la presenza di un corrimano lungo la scala cui l'attore avrebbe potuto poggiarsi ) ma non ha evidentemente adottato nel proprio incedere le opportune cautele per ragioni attinenti a propria esclusiva responsabilità ovvero per distrazione, imperizia,
negligenza ed imprudenza. In altri termini, la determinazione dell'evento dannoso è da ascriversi esclusivamente alla condotta colposa della vittima con conseguenziale esonero di responsabilità dell'Ente
convenuto. Deve pertanto rigettarsi la domanda. In considerazione dell'andamento del giudizio devono porsi definitivamente a carico di parte attrice le spese dell'espletata C.T.U.; le altre spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti del relativo Parte_1 CP_1
CP_ allo stabile sito in alla via Sparano n. 73, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro-
tempore, nonché nei confronti della in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Controparte_7
anche terza chiamata, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della convenuta nei confronti Controparte_2
dell'attore;
- rigetta, nel merito, la domanda proposta da;
Parte_1
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese dell'espletata C.T.U.;
- condanna l'attore al pagamento delle spese processuali del convenuto, che liquida in €. CP_1
5.000,00 oltre maggiorazione spese generali IVA e CAP come per legge;
pag. 7/8 - condanna l'attore al pagamento delle spese processuali della che liquida in €. Controparte_2
4.000,00 oltre maggiorazione spese generali IVA e CAP come per legge.
Bari, 16.01.2025
Il G.O.P
Avv. Massimiliano Lella
pag. 8/8