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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 02/12/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1147/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “pensione di reversibilità” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Claudio MA giusta procura in atti ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenza Marina Marinelli in virtù di procura generale alle liti del 23/12/2011 a rogito Dr.
[...]
Notaio in Roma, Rep./Racc, nn° 77778/19476 Per_1
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 26/08/2021 , a seguito di Parte_1 rigetto di domanda di pensione di reversibilità, chiesta all' a seguito del CP_1
decesso della madre (avvenuto il 02/07/2020), adiva il Persona_2
presente tribunale, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire: 1)
“Previo annullamento, riforma, dichiarazione di inefficacia di tutti agli atti amministrativi presupposti, in particolare del provvedimento di rigetto dell' databile al 2.10.2020, nonché previo accertamento medico-legale, o CP_1
previo conferimento di C.T.U. medico-legale, accertare il diritto del ricorrente a percepire la pensione di reversibilità quale Parte_1
orfano inabile maggiorenne della de cuius (deceduta il Persona_2
2.7.2020), a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (5.9.2020), oltre a interessi e rivalutazione monetaria sulle somme dovute a titolo di arretrati, dal giorno della maturazione del diritto fino al saldo effettivo”; 2) “Condannare l in persona del Presidente CP_1
rapp.te legale pro-tempore, al pagamento delle somme che risulteranno dovute per i titoli e le causali di cui sopra, con rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno della maturazione dei singoli ratei al saldo effettivo.”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto, contestando nello specifico la sussistenza dei requisiti sanitari tanto quelli non sanitari
(vivenza a carico).
Disposta CTU medico legale (dott. ), all'odierna udienza la Persona_3
causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 In relazione al requisito della vivenza a carico, parte ricorrente ha sufficientemente provato lo stesso: dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo (all. 9, 10, 11, 12 e 13), nonché ulteriore documentazione
Pag. 2 di 5 depositata in data 18/01/2024, si evince pacificamente tanto la mancanza di reddito di parte ricorrente (ad eccezione di reddito minimale per il 2022), sia la convivenza con la de cuis sino al momento dell'exitus avvenuto in data
02/07/2020 ( v. certificato di residenza storico).
2.2 In relazione al requisito sanitario, il c.t.u. dott. ha riferito, con Per_3
l'elaborato depositato in data 06/10/2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Carcinoma della mammella sinistra, trattato chirurgicamente con mastectomia e svuotamento del cavo ascellare omolaterale e con successiva chemio- e radio- terapia, in follow up. Artrosi osteofitosica del rachide con discopatie e stenosi del canale vertebrale in esiti di stabilizzazione vertebrale per grave scoliosi. Coxartrosi destra ed esiti di protesizzazione all'anca sinistra. Segni di gonartrosi bilaterale. Ipostenia delle mani con retrazione delle fasce palmari, specie a destra, in esiti di interventi di neurolisi dei nervi mediani. Diabete mellito tipo 2 in labile compenso complicato da neuropatia periferica. Broncopneumopatia cronica ostruttiva. Cardiopatia ipertensiva. Ateromasia dell'aorta addominale.
Arteriopatia ostruttiva dell'arto inferiore sinistro. Gammopatia monoclonale benigna. Nevrosi ansioso - depressiva. Ipercolesterolemia”.
Il CTU ha aggiunto, a seguito di dettagliato esame di tale quadro patologico, che parte ricorrente era nella “condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa da prima della data della morte della madre (02/07/2020)”.
Orbene, la domanda merita accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in Per_3
quanto traggono origine da una ponderata e articolata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico- conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della
Pag. 3 di 5 compromissione rilevante ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza del requisito sanitario, che individua decorrenza precedentemente al decesso della de cuis avvenuto in data 02/07/2020, fermo restando che il beneficio potrà essere fatto decorrere solo da detta data. D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' resistente. CP_2
Per lo stesso motivo le spese relative alla CTU vanno poste a carico dell CP_1
e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso, dichiarando che , si trovava, a far data Parte_1
dal decesso del genitore (02/07/2020) e si trova tuttora Persona_2
nelle condizioni di inabile (100%), con conseguente diritto alla pensione di reversibilità;
2) Condanna l al pagamento della provvidenza e dei relativi arretrati a CP_1
partire da detta decorrenza, oltre interessi;
3) Condanna l' , parte soccombente, al pagamento delle spese di lite in CP_1
favore di parte ricorrente vittoriosa, che si liquidano in Euro 2.200,00 oltre accessori, IVA e cassa, con distrazione in favore del difensore Avv.to Claudio
MA per dichiarato anticipo;
3) pone le spese relative alla CTU a carico dell' , spese liquidate in euro CP_1
Pag. 4 di 5 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
. Persona_3
Vallo della Lucania, così deciso il 02/12/2025
Il giudice dott. Angelo Scarpati
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1147/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “pensione di reversibilità” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Claudio MA giusta procura in atti ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenza Marina Marinelli in virtù di procura generale alle liti del 23/12/2011 a rogito Dr.
[...]
Notaio in Roma, Rep./Racc, nn° 77778/19476 Per_1
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 26/08/2021 , a seguito di Parte_1 rigetto di domanda di pensione di reversibilità, chiesta all' a seguito del CP_1
decesso della madre (avvenuto il 02/07/2020), adiva il Persona_2
presente tribunale, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire: 1)
“Previo annullamento, riforma, dichiarazione di inefficacia di tutti agli atti amministrativi presupposti, in particolare del provvedimento di rigetto dell' databile al 2.10.2020, nonché previo accertamento medico-legale, o CP_1
previo conferimento di C.T.U. medico-legale, accertare il diritto del ricorrente a percepire la pensione di reversibilità quale Parte_1
orfano inabile maggiorenne della de cuius (deceduta il Persona_2
2.7.2020), a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (5.9.2020), oltre a interessi e rivalutazione monetaria sulle somme dovute a titolo di arretrati, dal giorno della maturazione del diritto fino al saldo effettivo”; 2) “Condannare l in persona del Presidente CP_1
rapp.te legale pro-tempore, al pagamento delle somme che risulteranno dovute per i titoli e le causali di cui sopra, con rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno della maturazione dei singoli ratei al saldo effettivo.”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto, contestando nello specifico la sussistenza dei requisiti sanitari tanto quelli non sanitari
(vivenza a carico).
Disposta CTU medico legale (dott. ), all'odierna udienza la Persona_3
causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 In relazione al requisito della vivenza a carico, parte ricorrente ha sufficientemente provato lo stesso: dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo (all. 9, 10, 11, 12 e 13), nonché ulteriore documentazione
Pag. 2 di 5 depositata in data 18/01/2024, si evince pacificamente tanto la mancanza di reddito di parte ricorrente (ad eccezione di reddito minimale per il 2022), sia la convivenza con la de cuis sino al momento dell'exitus avvenuto in data
02/07/2020 ( v. certificato di residenza storico).
2.2 In relazione al requisito sanitario, il c.t.u. dott. ha riferito, con Per_3
l'elaborato depositato in data 06/10/2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Carcinoma della mammella sinistra, trattato chirurgicamente con mastectomia e svuotamento del cavo ascellare omolaterale e con successiva chemio- e radio- terapia, in follow up. Artrosi osteofitosica del rachide con discopatie e stenosi del canale vertebrale in esiti di stabilizzazione vertebrale per grave scoliosi. Coxartrosi destra ed esiti di protesizzazione all'anca sinistra. Segni di gonartrosi bilaterale. Ipostenia delle mani con retrazione delle fasce palmari, specie a destra, in esiti di interventi di neurolisi dei nervi mediani. Diabete mellito tipo 2 in labile compenso complicato da neuropatia periferica. Broncopneumopatia cronica ostruttiva. Cardiopatia ipertensiva. Ateromasia dell'aorta addominale.
Arteriopatia ostruttiva dell'arto inferiore sinistro. Gammopatia monoclonale benigna. Nevrosi ansioso - depressiva. Ipercolesterolemia”.
Il CTU ha aggiunto, a seguito di dettagliato esame di tale quadro patologico, che parte ricorrente era nella “condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa da prima della data della morte della madre (02/07/2020)”.
Orbene, la domanda merita accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in Per_3
quanto traggono origine da una ponderata e articolata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico- conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della
Pag. 3 di 5 compromissione rilevante ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza del requisito sanitario, che individua decorrenza precedentemente al decesso della de cuis avvenuto in data 02/07/2020, fermo restando che il beneficio potrà essere fatto decorrere solo da detta data. D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' resistente. CP_2
Per lo stesso motivo le spese relative alla CTU vanno poste a carico dell CP_1
e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso, dichiarando che , si trovava, a far data Parte_1
dal decesso del genitore (02/07/2020) e si trova tuttora Persona_2
nelle condizioni di inabile (100%), con conseguente diritto alla pensione di reversibilità;
2) Condanna l al pagamento della provvidenza e dei relativi arretrati a CP_1
partire da detta decorrenza, oltre interessi;
3) Condanna l' , parte soccombente, al pagamento delle spese di lite in CP_1
favore di parte ricorrente vittoriosa, che si liquidano in Euro 2.200,00 oltre accessori, IVA e cassa, con distrazione in favore del difensore Avv.to Claudio
MA per dichiarato anticipo;
3) pone le spese relative alla CTU a carico dell' , spese liquidate in euro CP_1
Pag. 4 di 5 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
. Persona_3
Vallo della Lucania, così deciso il 02/12/2025
Il giudice dott. Angelo Scarpati
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