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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1828 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MARROCCO FRANCESCO BENEDETTO, presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(CE) alla via Papa Giovanni XXIII n. 63;
RESISTENTE-CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente in Pietramelara (CE) in data 26/07/2008 e che dal matrimonio sono nate due figlie nata il [...]; Per_1 Per_2 nata il [...] ), chiedeva - per le ragioni indicate nell'atto introduttivo - pronunciare la separazione personale dei coniugi;
affidare le figlie minori a entrambi i genitori con residenza prioritaria presso la madre con regolamentazione degli incontri padre-figlie; assegnare la casa coniugale alla ricorrente;
porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con la somma mensile di € 200,00; porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire alle figlie minori con la somma mensile di € 500,00 ( 250,00 a figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie;
vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza del 08/06/23, dato atto dell'impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione per l'assenza di parte resistente, il Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinnanzi al G.I.
Nel corso del procedimento veniva emessa la sentenza sullo status.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte resistente che regolarmente evocata in giudizio non si è costituita.
Quanto ai provvedimenti relativi alle figlie, entrambe minorenni, parte ricorrente ha concluso chiedendo la conferma dei provvedimenti statuiti in sede presidenziale.
Non essendo emerse controindicazioni, le minori vanno affidate in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza prioritaria presso la madre alla quale va assegnata la casa coniugale. Per quanto riguarda la regolamentazione dei tempi e delle modalità della presenza delle figlie presso il padre, il Tribunale ritiene che, salvo diversi accordi tra le parti, il padre debba tenere con sé le figlie minori nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola sino alle ore 20.00, nonché alternativamente nel fine settimana dall'uscita di scuola del sabato sino alle ore 20.00 della domenica;
per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni, dal Giovedì Santo alla Domenica di Pasqua oppure dal
Lunedì in Albis sino al Mercoledì delle Ceneri;
per quindici giorni consecutivi durante l'estate in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 aprile;
infine, ogni genitore trascorrerà in compagna dei figli il proprio compleanno ed onomastico anche se cadono in un periodo di
“competenza” dell'altro, mentre trascorreranno insieme il compleanno e l'onomastico dei figli.
Quanto agli ulteriori provvedimenti di natura economica, ritiene il Tribunale che vada posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie. Infatti, il resistente svolge l'attività di fabbro ed è titolare della società Fa. ; la ricorrente, invece, ha dichiarato di CP_2 essere disoccupata e di percepire il reddito di cittadinanza, pertanto, può ritenersi provata la disparità reddituale tra le parti. In definitiva, tenuto conto del presumibile reddito del resistente e dello stato di disoccupazione della ricorrente, della durata del matrimonio, pare equo porre a carico del resistente l'assegno mensile di mantenimento per la moglie di € 200,00. Tale assegno sarà versato entro il giorno cinque di ogni mese e automaticamente e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT-F.O.I.
Quanto alla misura dell'assegno per le figlie, tenuto conto del reddito delle parti, delle esigenze di vita e relazione delle minori in ragione dell'età, del contributo domestico della madre, il
Tribunale ritiene congruo il versamento dell'assegno mensile di € 500,00, da dividere in eguale misura tra i figli. Detta somma andrà versata alla ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese e rivalutata annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT-F.O.I.
Considerata la contumacia e tenuto conto della natura della controversia, nulla per le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) affida ad entrambi i genitori le figlie minori con residenza privilegiata presso la madre e regolamenta gli incontri padre-figlie come in parte motiva;
b) assegna la casa coniugale alla ricorrente;
c) pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in favore della ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 200,00 per il mantenimento della moglie;
detto assegno sarà annualmente e automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT-F.O.I.;
d) pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in favore della ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 500,00 per il contributo al mantenimento delle figlie, da dividere in eguale misura;
detto assegno sarà annualmente e automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT-F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie o concordate;
e) nulla per le spese.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 19/09/24
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1828 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MARROCCO FRANCESCO BENEDETTO, presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(CE) alla via Papa Giovanni XXIII n. 63;
RESISTENTE-CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente in Pietramelara (CE) in data 26/07/2008 e che dal matrimonio sono nate due figlie nata il [...]; Per_1 Per_2 nata il [...] ), chiedeva - per le ragioni indicate nell'atto introduttivo - pronunciare la separazione personale dei coniugi;
affidare le figlie minori a entrambi i genitori con residenza prioritaria presso la madre con regolamentazione degli incontri padre-figlie; assegnare la casa coniugale alla ricorrente;
porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con la somma mensile di € 200,00; porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire alle figlie minori con la somma mensile di € 500,00 ( 250,00 a figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie;
vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza del 08/06/23, dato atto dell'impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione per l'assenza di parte resistente, il Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinnanzi al G.I.
Nel corso del procedimento veniva emessa la sentenza sullo status.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte resistente che regolarmente evocata in giudizio non si è costituita.
Quanto ai provvedimenti relativi alle figlie, entrambe minorenni, parte ricorrente ha concluso chiedendo la conferma dei provvedimenti statuiti in sede presidenziale.
Non essendo emerse controindicazioni, le minori vanno affidate in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza prioritaria presso la madre alla quale va assegnata la casa coniugale. Per quanto riguarda la regolamentazione dei tempi e delle modalità della presenza delle figlie presso il padre, il Tribunale ritiene che, salvo diversi accordi tra le parti, il padre debba tenere con sé le figlie minori nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola sino alle ore 20.00, nonché alternativamente nel fine settimana dall'uscita di scuola del sabato sino alle ore 20.00 della domenica;
per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni, dal Giovedì Santo alla Domenica di Pasqua oppure dal
Lunedì in Albis sino al Mercoledì delle Ceneri;
per quindici giorni consecutivi durante l'estate in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 aprile;
infine, ogni genitore trascorrerà in compagna dei figli il proprio compleanno ed onomastico anche se cadono in un periodo di
“competenza” dell'altro, mentre trascorreranno insieme il compleanno e l'onomastico dei figli.
Quanto agli ulteriori provvedimenti di natura economica, ritiene il Tribunale che vada posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie. Infatti, il resistente svolge l'attività di fabbro ed è titolare della società Fa. ; la ricorrente, invece, ha dichiarato di CP_2 essere disoccupata e di percepire il reddito di cittadinanza, pertanto, può ritenersi provata la disparità reddituale tra le parti. In definitiva, tenuto conto del presumibile reddito del resistente e dello stato di disoccupazione della ricorrente, della durata del matrimonio, pare equo porre a carico del resistente l'assegno mensile di mantenimento per la moglie di € 200,00. Tale assegno sarà versato entro il giorno cinque di ogni mese e automaticamente e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT-F.O.I.
Quanto alla misura dell'assegno per le figlie, tenuto conto del reddito delle parti, delle esigenze di vita e relazione delle minori in ragione dell'età, del contributo domestico della madre, il
Tribunale ritiene congruo il versamento dell'assegno mensile di € 500,00, da dividere in eguale misura tra i figli. Detta somma andrà versata alla ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese e rivalutata annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT-F.O.I.
Considerata la contumacia e tenuto conto della natura della controversia, nulla per le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) affida ad entrambi i genitori le figlie minori con residenza privilegiata presso la madre e regolamenta gli incontri padre-figlie come in parte motiva;
b) assegna la casa coniugale alla ricorrente;
c) pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in favore della ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 200,00 per il mantenimento della moglie;
detto assegno sarà annualmente e automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT-F.O.I.;
d) pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in favore della ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 500,00 per il contributo al mantenimento delle figlie, da dividere in eguale misura;
detto assegno sarà annualmente e automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT-F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie o concordate;
e) nulla per le spese.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 19/09/24
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso