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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/10/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 826/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Simona Mensi (foro di SC)
- RICORRENTE contro
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Mineo (foro di SC).
- RESISTENTE
Oggetto: ripetizione di indebito.
In vista dell'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti scritti, tempestivamente depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria in data 7 aprile 2025
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di SC - Sezione Parte_1
Lavoro l' di SC, siccome impugnava il provvedimento emesso nei suoi CP_1 confronti dall'ente previdenziale il 27 settembre 2024, avente a oggetto “somme indebitamente percepite su prestazione indennità di disoccupazione SP del signor n. 980482/2019”, a lui notificato a mezzo del servizio Parte_1 postale il 10 ottobre 2024.
Più precisamente, egli deduceva che:
- in data 31 luglio 2019 era stato licenziato dalla società Maniva s.p.a., di talché presentava all' ricorrendone i presupposti (tra cui anche il CP_1 non svolgimento di altra attività lavorativa, in forma autonoma o in forma subordinata), la domanda di “Assicurazione sociale per l'impiego -
SP”, che era trasmessa telematicamente in data 2 agosto 2019 con protocollo 1591.02/08/2019.0016869 (cfr. doc. 2 fasc. ricorr., copia CP_1 domanda accesso SP e ricevuta di protocollo);
- in data 23 settembre 2019 avanzava all'ente previdenziale Pt_1 domanda di anticipo SP (prot. n. 1591.23/09//2019.0020348), CP_1 che era accolta, tanto che l'istituto erogava la prestazione a favore del lavoratore (cfr. doc. 3 fasc. ricorr., domanda anticipo SP e ricevuta di trasmissione);
- a distanza di cinque anni, l' notificava all'esponente l'accertamento CP_1 de quo, con il quale assumeva non dovuto il beneficio in questione, pari a euro 15.799,46 per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2019, giacché sosteneva che il ricorrente avesse svolto per quell'arco temporale attività di lavoro subordinato (cfr. doc. 1 fasc. ricorr.);
- negava la circostanza, poiché l'unica attività che egli aveva Pt_1 effettuato dal 2011 era quella di volontario presso i Vigili del Fuoco, sezione di - iscritto come tale, nell'elenco del Personale Per_1
Volontario del CNVVF a partire dal 31 marzo 2011, così come attestato
2 dalla dichiarazione rilasciata in data 23 ottobre 2024 dal Comandante
Provinciale, dr. ing. Giudice, del Comando Provinciale Vigili Fuoco Per_2
SC (cfr. doc. 4 fasc. ricorr.).
Secondo il ricorrente, questo impegno non era assimilabile a un lavoro subordinato, conformemente alle previsioni normative, dal momento che non comportava l'instaurazione di un rapporto di impiego con l'Amministrazione ed era chiamato a svolgere il suo ruolo solo temporaneamente, in forma sporadica, allorché se ne verificassero i presupposti.
In data 9 novembre 2024 egli presentava ricorso in autotutela e chiedeva l'annullamento dell'atto in questione (cfr. doc. 7).
L'impugnazione amministrativa era respinta con delibera del Comitato
Provinciale dell' 28 novembre 2024 (cfr. doc. 8 fasc. ricorr.). CP_1
citava giurisprudenza di legittimità e della Consulta a suffragio delle sue Pt_1 tesi.
Dimetteva le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
I) In via preliminare:
a) disporre la sospensione, per i motivi esposti in narrativa, anche inaudita altera parte, dell'atto di accertamento impugnato e/o di ogni atto consequenziale anche se non conosciuto dal ricorrente, e/o, in ogni caso, disporre la sospensione dell'iter procedurale di cui l'atto oggetto di contestazione
è prodromico;
II) In via principale e di merito: accertare e dichiarare il diritto del signor
a beneficiare dell'indennità di disoccupazione Naspi, per i motivi Pt_1 esposti in ricorso che si intendono qui integralmente richiamati e trascritti, e per
l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare illegittimo l'atto di accertamento datato 27/09/2024 e ricevuto dal ricorrente in data 10/10/2024,
e, in ogni caso, dichiarare che il signor nulla deve restituire Parte_1
3 all' per qualsiasi causa e/o ragione derivanti dalla domanda Naspi n. n. CP_1
980482/2019 e/o dai fatti per cui è causa;
III) in ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale per il presente giudizio, oltre accessori di legge>.
2. Si costituiva in giudizio l' sede di SC, con memoria depositata su CP_1 in data 20 agosto 2025, che contraddiceva l'asserto della volontarietà Pt_2 delle prestazioni svolte da , in quanto avevano comportato non solo la Pt_1 corresponsione di una retribuzione, ma anche l'accredito dei relativi contributi previdenziali, come attestato dall'estratto conto contributivo (cfr. all. 5 fasc. resistente).
Inoltre, era del tutto irrilevante l'asserita sporadicità della prestazione svolta dal ricorrente, che peraltro non rispondeva al vero, stante la ripetizione di detto rapporto di lavoro di anno in anno.
A ciò si aggiungeva che questa attività era stata svolta senza effettuare la comunicazione di cui all'art. 9 d. lgs. n. 22/2015, ai sensi del quale Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la SP instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all' entro trenta giorni dall'inizio CP_1 dell'attività il reddito annuo previsto …>.
Rammentava che l'art. 11 d. lgs. n. 22/2015 dispone la decadenza dalla fruizione della SP nel caso in cui il lavoratore non provveda tempestivamente alla predetta comunicazione, oltre che nel caso di venir meno dello stato di disoccupazione.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill. mo Tribunale adito contrariis rejectis, così giudicare e decidere
NEL MERITO: respingere il ricorso avverso e tutte le domande ivi contenute nei confronti dell' in quanto infondato in fatto e in diritto. CP_1
IN OGNI CASO: con vittoria delle spese di lite>.
4 3. Con decreto ex art. 442 c.p.c. di fissazione della prima udienza 8 aprile 2025, emesso inaudita altera parte, la Giudice accoglieva l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione dell'accertamento impugnato.
All'udienza 15 settembre 2025, instaurato il contraddittorio tra le parti, preliminarmente era confermata la decisione di sospensiva, stante la ricorrenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Entrambi i difensori si riportavano al contenuto degli atti introduttivi e contestavano le deduzioni avversarie;
chiedevano fissarsi udienza di discussione.
La Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di svolgere attività istruttoria, in quanto puramente documentale, fissava udienza per discussione al 2 ottobre 2025, che era celebrata in trattazione scritta ex art. 127- ter c.p.c.
In vista della stessa, le parti compiegavano note scritte in cui si riportavano alle rispettive conclusioni già formulate.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
4. Stima la Giudice che il ricorso debba essere accolto, per i motivi di cui si dirà in appresso.
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4,
c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
5. Un primo rilievo: in fatto è pacifico, siccome le parti convengono sul punto e non hanno sollevato contestazioni di sorta, che abbia prestato Parte_1 attività di volontariato per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per ventuno giorni nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2019, come Vigile del Fuoco
Discontinuo/Volontario, a seguito di richiamo in servizio temporaneo ai sensi del d.P.R. 76 del 6 febbraio 2004 e del d. lgs. 139 dell'8 marzo 2006 (cfr. doc.
5-A fasc. ricorr., rapporto di servizio).
5 Per questo incarico, percepiva euro 629,69 lordi di retribuzione stipendiale e gli erano accreditati contributi utili per la pensione corrispondenti (21 settimane) - cfr. doc. 5 fasc. resistente, estratto conto contributivo.
Inoltre, è dimostrato per tabulas che:
1) con delibera I.N.P.S. 2 settembre 2019 era accolta la sua domanda di indennità di disoccupazione SP n. 6026825200022 (2019/954807), presentata in data
2 agosto 2019, con decorrenza dal 7 settembre 2019, per giorni 700 (cfr. doc. 2 fasc. resistente);
2) con delibera 14 ottobre 2019 era accolta la sua domanda di CP_1 anticipazione dell'indennità di disoccupazione SP n. 6026830300136
(2019/980482), presentata in data 23 settembre 2019, con decorrenza da quest'ultima data, sicché gli importi mensili spettanti fino al 6 settembre 2021 gli erano corrisposti in un'unica soluzione (cfr. doc. 3 fasc. resistente).
era avvisato già con lo stesso provvedimento 2 settembre 2019 dell'ente Pt_1 previdenziale degli obblighi informativi a suo carico, pena la decadenza dal beneficio [La informiamo, inoltre, che con il modulo SP-Com, da trasmettere esclusivamente in via telematica attraverso uno dei consueti canali, va effettuata la comunicazione di uno degli eventi sotto indicati che hanno effetto sul pagamento dell'indennità, con conseguente eventuale recupero di quanto percepito indebitamente: - inizio di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata (il modello é da restituire entro un mese dall'inizio dell'attività); (…) Con il predetto modulo é possibile anche comunicare l'inizio di una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato. A tal proposito si chiarisce che in caso di contratto di lavoro subordinato la cui durata non sia superiore a sei mesi l'indennità é sospesa, per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del periodo di sospensione
l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l'indennità stessa era stata sospesa. In caso, invece, di contratto di lavoro subordinato di qualunque durata il cui reddito annuale - da comunicarsi all' entro trenta giorni - sia inferiore al reddito minimo CP_1 escluso da imposizione, si mantiene la prestazione ridotta, in misura pari all'80
6 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. In caso di mancata comunicazione del reddito, se il rapporto di lavoro é di durata pari o inferiore a sei mesi si applicherà la sospensione della prestazione per tutto il tempo della durata del rapporto di lavoro;
se il rapporto di lavoro é di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato si produrrà la decadenza della prestazione>].
6. Il tema cruciale da cui dipende la soluzione della controversia in esame verte sul riconoscimento o meno al personale volontario dei Vigili del Fuoco della qualifica di lavoratore dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Soccorre l'art. 1, comma 3 del d.P.R. n. 76/2024, intitolato “Regolamento recante norme sul reclutamento, avanzamento ed impiego del personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, il quale recita testualmente: Il personale volontario non è vincolato da rapporto di impiego con
l'amministrazione ed è chiamato a svolgere temporaneamente i propri compiti ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno, in conformità a quanto disposto dagli articoli 14 e 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469>.
Il limpido tenore della norma è inequivoco, siccome esclude a chiare lettere che i volontari possano essere considerati dipendenti.
Ma vi è di più.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 13 novembre 2013, n. 267, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 11 e 12 l. 12 novembre 2011, n. 183, impugnato in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.
e alla clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, ha osservato: il legislatore ha per ben tre volte escluso esplicitamente che tra i volontari del Corpo dei vigili del fuoco e la pubblica amministrazione vi sia un rapporto di lavoro. Il censurato art. 4, comma 12, della legge n. 183 del 2011, infatti, nel prevedere che «i richiami in servizio» di tale personale volontario
7 «non costituiscono rapporti di impiego con l'Amministrazione», si limita a ripetere quanto già stabilito per la medesima categoria di soggetti dall'art. 6 del
d. lgs. n. 139 del 2006 («Il personale volontario non è legato da un rapporto
d'impiego all'Amministrazione») e dall'art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 76 del 2004
(«Il personale volontario non è vincolato da rapporto di impiego con
l'Amministrazione»)>.
Invero, secondo la Consulta Il giudice rimettente muove dal presupposto interpretativo che tra i volontari dei Vigili del fuoco e la pubblica amministrazione vi sia un rapporto di lavoro a tempo determinato. Tale presupposto è però escluso dalle norme che regolano la materia.
La disciplina riguardante i volontari del Corpo dei vigili del fuoco costituisce un sottosistema peculiare, ma non isolato. In altri casi, infatti, il legislatore ha previsto che privati cittadini possano partecipare come «volontari» allo svolgimento di funzioni pubbliche, quali la difesa militare e la protezione civile.
Similmente, altri ordinamenti - come quello tedesco - hanno attribuito a personale volontario e non professionale un'ampia parte delle attività di protezione civile.
In particolare, i volontari del Corpo dei vigili del fuoco non hanno una funzione suppletiva, bensì emergenziale. Questa peculiare figura di volontari, infatti, è stata introdotta in pieno periodo bellico, dalla legge 27 dicembre 1941, n. 1570
(Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi), per sopperire a esigenze straordinarie. A conferma di ciò, ancora oggi l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), stabilisce che i volontari possano essere richiamati innanzitutto «in occasione di calamità naturali o catastrofi». I richiami hanno la durata massima di centosessanta giorni all'anno, sono disposti a rotazione e devono essere adeguatamente motivati dall'autorità che opera il richiamo, con ragioni strettamente collegate alla funzione principale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (calamità naturali, catastrofi, soccorso pubblico, altre emergenze). Detti richiami, quindi, sono
8 disposti non per «qualsivoglia» necessità dell'amministrazione, ma «in caso di necessità» funzionali allo svolgimento dei summenzionati compiti, per il
«soccorso pubblico» e per i «corsi di formazione» a questo scopo.
Del resto, i volontari - al contrario del personale permanente del Corpo dei
Vigili del fuoco - non sono scelti a sèguito di pubblico concorso, ma su domanda presentata dai diretti interessati e dopo un periodo di addestramento. Inoltre, questi volontari possono avere un rapporto di lavoro con altro soggetto: per quest'ultimo - che può essere anche un privato - vi è l'obbligo di lasciare disponibili, in caso di loro richiamo, i dipendenti iscritti negli appositi elenchi e di conservare loro il posto di lavoro (art. 8, comma 4, d.lgs. n. 139 del 2006), atteso che «l'assenza dal servizio deve considerarsi giustificata a ogni effetto di legge» (art. 22 del d.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76 «Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»)>.
Perciò, il rapporto tra la pubblica amministrazione e il personale volontario del Corpo dei vigili del fuoco, per l'esercizio di funzioni straordinarie e collegate ad eventi di natura eccezionale e di durata ed entità non prevedibili, consiste in una dipendenza di carattere esclusivamente funzionale. I volontari dei vigili del fuoco non ricadono quindi nell'ambito di applicazione dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, perché tale accordo si applica «ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge» (clausola 2); nel caso in esame, non vi è un rapporto di lavoro, ma di servizio>.
Sulla stessa linea è attestata da tempo la giurisprudenza di legittimità.
Si vedano, ex multis, la sentenza Cass. Civ., Sez. Lav., n. 439 del 13 gennaio
2021 (Rv. 660138 - 01), così massimata: Tra i volontari del Corpo dei Vigili del fuoco e la P.A. non può sussistere un rapporto di lavoro a tempo determinato trattandosi di personale che svolge una funzione non suppletiva ma emergenziale, collegata ad eventi eccezionali e di durata ed entità non prevedibili, sicché gli stessi non ricadono nell'ambito di applicazione dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, né possono
9 rivendicare una stabilizzazione o chiedere, in alternativa, il risarcimento del danno ex art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001; la sussistenza di un rapporto di mero servizio con i volontari è confermata dal d.lgs. n. 97 del 2017 che, nel riformulare l'art. 6 del d.lgs. n. 139 del 2006, ha contrapposto il personale di ruolo a quello volontario limitando solo al primo la qualificazione di rapporto di impiego> e l'ordinanza Cass. Civ., Sez. Lav. n. 11639 del 4 maggio
2023 (Rv. 667538 - 01), secondo cui Il rapporto che si instaura fra
l'amministrazione ed i volontari dei Vigili del fuoco va qualificato come rapporto di servizio e non di dipendenza, sicché resta esclusa la possibilità che ad essi competa il TFR ex art. 10 d.lgs. n. 139 del 2006>.
Non può essere pretermesso che a seguito della procedura di infrazione n.
2014/4231 avviata dalla Commissione Europea verso l'Italia, a cui è conseguito il parere del 19 aprile 2023 adottato ex art. 258 T.F.E.U.E., con il quale erano rilevati profili di non conformità della legislazione italiana alle disposizioni comunitarie, anche con riferimento al meccanismo dei richiami del personale volontario “discontinuo” del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il governo italiano ha previsto, con il D.L. n. 69/2023, una deroga alle ordinarie facoltà assunzionali dei Vigili del Fuoco, incrementando le unità assumibili, onde sanare le non conformità.
Le assunzioni (500) erano destinate al solo “personale volontario discontinuo”, perché solo questa figura è assimilabile al rapporto di lavoro subordinato, mentre
è rimasto escluso il personale volontario c.d. “a campana”, che può essere richiamato in servizio a ore, seppur esclusivamente “b) per esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale, connesse al soccorso pubblico;
c) per frequentare corsi di formazione, secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'Interno”, come previsto dall'art. 9, comma 2, lett. b) e c) d. lgs. n. 139/2006.
In tal senso, si veda la circolare n. U.0019015 del 10/03/2025 del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile, Direzione Centrale per le risorse umane avente a oggetto richiami in servizio Vigili del Fuoco Volontari “discontinui”> (cfr. doc. 12 fasc. ricorr.).
10 In conclusione, il diritto vivente, che deriva dall'interpretazione di legittimità e costituzionale del nitido quadro normativo, esclude che i Vigili del Fuoco
Volontari possano essere considerati lavoratori subordinati, a termine, del Corpo dei Vigili del Fuoco.
, pertanto, non è incorso in alcuna violazione o decadenza per la Pt_1 provvidenza SP da lui incassata, in ragione del servizio di volontariato prestato a chiamata per ventuno giorni durante il periodo 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019 di fruizione dell'indennità, poiché il rapporto da lui instaurato con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è stato funzionale e di mero servizio, non di impiego.
Allora, in quel lasso temporale non ricorreva il presupposto invocato dall'ente previdenziale per la revoca del sostegno al reddito, con richiesta di rimborso.
Da ultimo, si osserva che la circostanza valorizzata dal patrono dell' per CP_1 dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, costituita dal versamento dei contributi previdenziali in relazione alle indennità percepite da per l'attività di volontario prestata in favore dei Vigili del Fuoco (cfr. Pt_1 estratto conto previdenziale, doc. 5 fasc. resistente), non è probante, dal momento che si tratta di un obbligo ai sensi dell'art. 10, comma 1 d. lgs. 139/2006, il quale prevede che Al personale volontario richiamato in servizio temporaneo, per
l'intera durata di tale richiamo, spetta il trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica, il trattamento di missione, i compensi inerenti alle prestazioni di lavoro straordinario>, comprensivo dei contributi previdenziali.
In conclusione, si deve ritenere che l' sia incorso in un errore di CP_1 interpretazione e applicazione delle norme di legge, di talché il ricorso va accolto.
Per l'effetto, questo Giudice dichiara non dovuto l'importo di € 15.799,46 chiesto in restituzione dall' e, di conseguenza, condanna l'ente previdenziale a CP_1 restituire le somme a tale titolo eventualmente trattenute a , oltre Parte_1 interessi legali sugli arretrati, con decorrenza dai singoli recuperi al saldo effettivo.
11 7. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (cfr., tra le tante, Cass. Civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
Nella fattispecie, è da dichiararsi soccombente parte resistente.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto della modesta difficoltà della controversia, priva di contestazioni in punto di fatto e incentrata su una sola questione in diritto, si applicano i parametri forensi prossimi al minimo di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale.
Pertanto, le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 2.700,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
in accoglimento del ricorso,
1) accerta che la somma richiesta dall' a pari a € CP_1 Parte_1
15.799,46, non è dovuta dallo stesso;
2) condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 2.700,00, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in SC, il 3 ottobre 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Simona Mensi (foro di SC)
- RICORRENTE contro
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Mineo (foro di SC).
- RESISTENTE
Oggetto: ripetizione di indebito.
In vista dell'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti scritti, tempestivamente depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria in data 7 aprile 2025
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di SC - Sezione Parte_1
Lavoro l' di SC, siccome impugnava il provvedimento emesso nei suoi CP_1 confronti dall'ente previdenziale il 27 settembre 2024, avente a oggetto “somme indebitamente percepite su prestazione indennità di disoccupazione SP del signor n. 980482/2019”, a lui notificato a mezzo del servizio Parte_1 postale il 10 ottobre 2024.
Più precisamente, egli deduceva che:
- in data 31 luglio 2019 era stato licenziato dalla società Maniva s.p.a., di talché presentava all' ricorrendone i presupposti (tra cui anche il CP_1 non svolgimento di altra attività lavorativa, in forma autonoma o in forma subordinata), la domanda di “Assicurazione sociale per l'impiego -
SP”, che era trasmessa telematicamente in data 2 agosto 2019 con protocollo 1591.02/08/2019.0016869 (cfr. doc. 2 fasc. ricorr., copia CP_1 domanda accesso SP e ricevuta di protocollo);
- in data 23 settembre 2019 avanzava all'ente previdenziale Pt_1 domanda di anticipo SP (prot. n. 1591.23/09//2019.0020348), CP_1 che era accolta, tanto che l'istituto erogava la prestazione a favore del lavoratore (cfr. doc. 3 fasc. ricorr., domanda anticipo SP e ricevuta di trasmissione);
- a distanza di cinque anni, l' notificava all'esponente l'accertamento CP_1 de quo, con il quale assumeva non dovuto il beneficio in questione, pari a euro 15.799,46 per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2019, giacché sosteneva che il ricorrente avesse svolto per quell'arco temporale attività di lavoro subordinato (cfr. doc. 1 fasc. ricorr.);
- negava la circostanza, poiché l'unica attività che egli aveva Pt_1 effettuato dal 2011 era quella di volontario presso i Vigili del Fuoco, sezione di - iscritto come tale, nell'elenco del Personale Per_1
Volontario del CNVVF a partire dal 31 marzo 2011, così come attestato
2 dalla dichiarazione rilasciata in data 23 ottobre 2024 dal Comandante
Provinciale, dr. ing. Giudice, del Comando Provinciale Vigili Fuoco Per_2
SC (cfr. doc. 4 fasc. ricorr.).
Secondo il ricorrente, questo impegno non era assimilabile a un lavoro subordinato, conformemente alle previsioni normative, dal momento che non comportava l'instaurazione di un rapporto di impiego con l'Amministrazione ed era chiamato a svolgere il suo ruolo solo temporaneamente, in forma sporadica, allorché se ne verificassero i presupposti.
In data 9 novembre 2024 egli presentava ricorso in autotutela e chiedeva l'annullamento dell'atto in questione (cfr. doc. 7).
L'impugnazione amministrativa era respinta con delibera del Comitato
Provinciale dell' 28 novembre 2024 (cfr. doc. 8 fasc. ricorr.). CP_1
citava giurisprudenza di legittimità e della Consulta a suffragio delle sue Pt_1 tesi.
Dimetteva le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
I) In via preliminare:
a) disporre la sospensione, per i motivi esposti in narrativa, anche inaudita altera parte, dell'atto di accertamento impugnato e/o di ogni atto consequenziale anche se non conosciuto dal ricorrente, e/o, in ogni caso, disporre la sospensione dell'iter procedurale di cui l'atto oggetto di contestazione
è prodromico;
II) In via principale e di merito: accertare e dichiarare il diritto del signor
a beneficiare dell'indennità di disoccupazione Naspi, per i motivi Pt_1 esposti in ricorso che si intendono qui integralmente richiamati e trascritti, e per
l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare illegittimo l'atto di accertamento datato 27/09/2024 e ricevuto dal ricorrente in data 10/10/2024,
e, in ogni caso, dichiarare che il signor nulla deve restituire Parte_1
3 all' per qualsiasi causa e/o ragione derivanti dalla domanda Naspi n. n. CP_1
980482/2019 e/o dai fatti per cui è causa;
III) in ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale per il presente giudizio, oltre accessori di legge>.
2. Si costituiva in giudizio l' sede di SC, con memoria depositata su CP_1 in data 20 agosto 2025, che contraddiceva l'asserto della volontarietà Pt_2 delle prestazioni svolte da , in quanto avevano comportato non solo la Pt_1 corresponsione di una retribuzione, ma anche l'accredito dei relativi contributi previdenziali, come attestato dall'estratto conto contributivo (cfr. all. 5 fasc. resistente).
Inoltre, era del tutto irrilevante l'asserita sporadicità della prestazione svolta dal ricorrente, che peraltro non rispondeva al vero, stante la ripetizione di detto rapporto di lavoro di anno in anno.
A ciò si aggiungeva che questa attività era stata svolta senza effettuare la comunicazione di cui all'art. 9 d. lgs. n. 22/2015, ai sensi del quale Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la SP instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all' entro trenta giorni dall'inizio CP_1 dell'attività il reddito annuo previsto …>.
Rammentava che l'art. 11 d. lgs. n. 22/2015 dispone la decadenza dalla fruizione della SP nel caso in cui il lavoratore non provveda tempestivamente alla predetta comunicazione, oltre che nel caso di venir meno dello stato di disoccupazione.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill. mo Tribunale adito contrariis rejectis, così giudicare e decidere
NEL MERITO: respingere il ricorso avverso e tutte le domande ivi contenute nei confronti dell' in quanto infondato in fatto e in diritto. CP_1
IN OGNI CASO: con vittoria delle spese di lite>.
4 3. Con decreto ex art. 442 c.p.c. di fissazione della prima udienza 8 aprile 2025, emesso inaudita altera parte, la Giudice accoglieva l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione dell'accertamento impugnato.
All'udienza 15 settembre 2025, instaurato il contraddittorio tra le parti, preliminarmente era confermata la decisione di sospensiva, stante la ricorrenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Entrambi i difensori si riportavano al contenuto degli atti introduttivi e contestavano le deduzioni avversarie;
chiedevano fissarsi udienza di discussione.
La Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di svolgere attività istruttoria, in quanto puramente documentale, fissava udienza per discussione al 2 ottobre 2025, che era celebrata in trattazione scritta ex art. 127- ter c.p.c.
In vista della stessa, le parti compiegavano note scritte in cui si riportavano alle rispettive conclusioni già formulate.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
4. Stima la Giudice che il ricorso debba essere accolto, per i motivi di cui si dirà in appresso.
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4,
c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
5. Un primo rilievo: in fatto è pacifico, siccome le parti convengono sul punto e non hanno sollevato contestazioni di sorta, che abbia prestato Parte_1 attività di volontariato per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per ventuno giorni nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2019, come Vigile del Fuoco
Discontinuo/Volontario, a seguito di richiamo in servizio temporaneo ai sensi del d.P.R. 76 del 6 febbraio 2004 e del d. lgs. 139 dell'8 marzo 2006 (cfr. doc.
5-A fasc. ricorr., rapporto di servizio).
5 Per questo incarico, percepiva euro 629,69 lordi di retribuzione stipendiale e gli erano accreditati contributi utili per la pensione corrispondenti (21 settimane) - cfr. doc. 5 fasc. resistente, estratto conto contributivo.
Inoltre, è dimostrato per tabulas che:
1) con delibera I.N.P.S. 2 settembre 2019 era accolta la sua domanda di indennità di disoccupazione SP n. 6026825200022 (2019/954807), presentata in data
2 agosto 2019, con decorrenza dal 7 settembre 2019, per giorni 700 (cfr. doc. 2 fasc. resistente);
2) con delibera 14 ottobre 2019 era accolta la sua domanda di CP_1 anticipazione dell'indennità di disoccupazione SP n. 6026830300136
(2019/980482), presentata in data 23 settembre 2019, con decorrenza da quest'ultima data, sicché gli importi mensili spettanti fino al 6 settembre 2021 gli erano corrisposti in un'unica soluzione (cfr. doc. 3 fasc. resistente).
era avvisato già con lo stesso provvedimento 2 settembre 2019 dell'ente Pt_1 previdenziale degli obblighi informativi a suo carico, pena la decadenza dal beneficio [La informiamo, inoltre, che con il modulo SP-Com, da trasmettere esclusivamente in via telematica attraverso uno dei consueti canali, va effettuata la comunicazione di uno degli eventi sotto indicati che hanno effetto sul pagamento dell'indennità, con conseguente eventuale recupero di quanto percepito indebitamente: - inizio di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata (il modello é da restituire entro un mese dall'inizio dell'attività); (…) Con il predetto modulo é possibile anche comunicare l'inizio di una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato. A tal proposito si chiarisce che in caso di contratto di lavoro subordinato la cui durata non sia superiore a sei mesi l'indennità é sospesa, per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del periodo di sospensione
l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l'indennità stessa era stata sospesa. In caso, invece, di contratto di lavoro subordinato di qualunque durata il cui reddito annuale - da comunicarsi all' entro trenta giorni - sia inferiore al reddito minimo CP_1 escluso da imposizione, si mantiene la prestazione ridotta, in misura pari all'80
6 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. In caso di mancata comunicazione del reddito, se il rapporto di lavoro é di durata pari o inferiore a sei mesi si applicherà la sospensione della prestazione per tutto il tempo della durata del rapporto di lavoro;
se il rapporto di lavoro é di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato si produrrà la decadenza della prestazione>].
6. Il tema cruciale da cui dipende la soluzione della controversia in esame verte sul riconoscimento o meno al personale volontario dei Vigili del Fuoco della qualifica di lavoratore dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Soccorre l'art. 1, comma 3 del d.P.R. n. 76/2024, intitolato “Regolamento recante norme sul reclutamento, avanzamento ed impiego del personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, il quale recita testualmente: Il personale volontario non è vincolato da rapporto di impiego con
l'amministrazione ed è chiamato a svolgere temporaneamente i propri compiti ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno, in conformità a quanto disposto dagli articoli 14 e 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469>.
Il limpido tenore della norma è inequivoco, siccome esclude a chiare lettere che i volontari possano essere considerati dipendenti.
Ma vi è di più.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 13 novembre 2013, n. 267, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 11 e 12 l. 12 novembre 2011, n. 183, impugnato in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.
e alla clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, ha osservato: il legislatore ha per ben tre volte escluso esplicitamente che tra i volontari del Corpo dei vigili del fuoco e la pubblica amministrazione vi sia un rapporto di lavoro. Il censurato art. 4, comma 12, della legge n. 183 del 2011, infatti, nel prevedere che «i richiami in servizio» di tale personale volontario
7 «non costituiscono rapporti di impiego con l'Amministrazione», si limita a ripetere quanto già stabilito per la medesima categoria di soggetti dall'art. 6 del
d. lgs. n. 139 del 2006 («Il personale volontario non è legato da un rapporto
d'impiego all'Amministrazione») e dall'art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 76 del 2004
(«Il personale volontario non è vincolato da rapporto di impiego con
l'Amministrazione»)>.
Invero, secondo la Consulta Il giudice rimettente muove dal presupposto interpretativo che tra i volontari dei Vigili del fuoco e la pubblica amministrazione vi sia un rapporto di lavoro a tempo determinato. Tale presupposto è però escluso dalle norme che regolano la materia.
La disciplina riguardante i volontari del Corpo dei vigili del fuoco costituisce un sottosistema peculiare, ma non isolato. In altri casi, infatti, il legislatore ha previsto che privati cittadini possano partecipare come «volontari» allo svolgimento di funzioni pubbliche, quali la difesa militare e la protezione civile.
Similmente, altri ordinamenti - come quello tedesco - hanno attribuito a personale volontario e non professionale un'ampia parte delle attività di protezione civile.
In particolare, i volontari del Corpo dei vigili del fuoco non hanno una funzione suppletiva, bensì emergenziale. Questa peculiare figura di volontari, infatti, è stata introdotta in pieno periodo bellico, dalla legge 27 dicembre 1941, n. 1570
(Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi), per sopperire a esigenze straordinarie. A conferma di ciò, ancora oggi l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), stabilisce che i volontari possano essere richiamati innanzitutto «in occasione di calamità naturali o catastrofi». I richiami hanno la durata massima di centosessanta giorni all'anno, sono disposti a rotazione e devono essere adeguatamente motivati dall'autorità che opera il richiamo, con ragioni strettamente collegate alla funzione principale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (calamità naturali, catastrofi, soccorso pubblico, altre emergenze). Detti richiami, quindi, sono
8 disposti non per «qualsivoglia» necessità dell'amministrazione, ma «in caso di necessità» funzionali allo svolgimento dei summenzionati compiti, per il
«soccorso pubblico» e per i «corsi di formazione» a questo scopo.
Del resto, i volontari - al contrario del personale permanente del Corpo dei
Vigili del fuoco - non sono scelti a sèguito di pubblico concorso, ma su domanda presentata dai diretti interessati e dopo un periodo di addestramento. Inoltre, questi volontari possono avere un rapporto di lavoro con altro soggetto: per quest'ultimo - che può essere anche un privato - vi è l'obbligo di lasciare disponibili, in caso di loro richiamo, i dipendenti iscritti negli appositi elenchi e di conservare loro il posto di lavoro (art. 8, comma 4, d.lgs. n. 139 del 2006), atteso che «l'assenza dal servizio deve considerarsi giustificata a ogni effetto di legge» (art. 22 del d.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76 «Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»)>.
Perciò, il rapporto tra la pubblica amministrazione e il personale volontario del Corpo dei vigili del fuoco, per l'esercizio di funzioni straordinarie e collegate ad eventi di natura eccezionale e di durata ed entità non prevedibili, consiste in una dipendenza di carattere esclusivamente funzionale. I volontari dei vigili del fuoco non ricadono quindi nell'ambito di applicazione dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, perché tale accordo si applica «ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge» (clausola 2); nel caso in esame, non vi è un rapporto di lavoro, ma di servizio>.
Sulla stessa linea è attestata da tempo la giurisprudenza di legittimità.
Si vedano, ex multis, la sentenza Cass. Civ., Sez. Lav., n. 439 del 13 gennaio
2021 (Rv. 660138 - 01), così massimata: Tra i volontari del Corpo dei Vigili del fuoco e la P.A. non può sussistere un rapporto di lavoro a tempo determinato trattandosi di personale che svolge una funzione non suppletiva ma emergenziale, collegata ad eventi eccezionali e di durata ed entità non prevedibili, sicché gli stessi non ricadono nell'ambito di applicazione dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, né possono
9 rivendicare una stabilizzazione o chiedere, in alternativa, il risarcimento del danno ex art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001; la sussistenza di un rapporto di mero servizio con i volontari è confermata dal d.lgs. n. 97 del 2017 che, nel riformulare l'art. 6 del d.lgs. n. 139 del 2006, ha contrapposto il personale di ruolo a quello volontario limitando solo al primo la qualificazione di rapporto di impiego> e l'ordinanza Cass. Civ., Sez. Lav. n. 11639 del 4 maggio
2023 (Rv. 667538 - 01), secondo cui Il rapporto che si instaura fra
l'amministrazione ed i volontari dei Vigili del fuoco va qualificato come rapporto di servizio e non di dipendenza, sicché resta esclusa la possibilità che ad essi competa il TFR ex art. 10 d.lgs. n. 139 del 2006>.
Non può essere pretermesso che a seguito della procedura di infrazione n.
2014/4231 avviata dalla Commissione Europea verso l'Italia, a cui è conseguito il parere del 19 aprile 2023 adottato ex art. 258 T.F.E.U.E., con il quale erano rilevati profili di non conformità della legislazione italiana alle disposizioni comunitarie, anche con riferimento al meccanismo dei richiami del personale volontario “discontinuo” del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il governo italiano ha previsto, con il D.L. n. 69/2023, una deroga alle ordinarie facoltà assunzionali dei Vigili del Fuoco, incrementando le unità assumibili, onde sanare le non conformità.
Le assunzioni (500) erano destinate al solo “personale volontario discontinuo”, perché solo questa figura è assimilabile al rapporto di lavoro subordinato, mentre
è rimasto escluso il personale volontario c.d. “a campana”, che può essere richiamato in servizio a ore, seppur esclusivamente “b) per esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale, connesse al soccorso pubblico;
c) per frequentare corsi di formazione, secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'Interno”, come previsto dall'art. 9, comma 2, lett. b) e c) d. lgs. n. 139/2006.
In tal senso, si veda la circolare n. U.0019015 del 10/03/2025 del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile, Direzione Centrale per le risorse umane avente a oggetto richiami in servizio Vigili del Fuoco Volontari “discontinui”> (cfr. doc. 12 fasc. ricorr.).
10 In conclusione, il diritto vivente, che deriva dall'interpretazione di legittimità e costituzionale del nitido quadro normativo, esclude che i Vigili del Fuoco
Volontari possano essere considerati lavoratori subordinati, a termine, del Corpo dei Vigili del Fuoco.
, pertanto, non è incorso in alcuna violazione o decadenza per la Pt_1 provvidenza SP da lui incassata, in ragione del servizio di volontariato prestato a chiamata per ventuno giorni durante il periodo 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019 di fruizione dell'indennità, poiché il rapporto da lui instaurato con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è stato funzionale e di mero servizio, non di impiego.
Allora, in quel lasso temporale non ricorreva il presupposto invocato dall'ente previdenziale per la revoca del sostegno al reddito, con richiesta di rimborso.
Da ultimo, si osserva che la circostanza valorizzata dal patrono dell' per CP_1 dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, costituita dal versamento dei contributi previdenziali in relazione alle indennità percepite da per l'attività di volontario prestata in favore dei Vigili del Fuoco (cfr. Pt_1 estratto conto previdenziale, doc. 5 fasc. resistente), non è probante, dal momento che si tratta di un obbligo ai sensi dell'art. 10, comma 1 d. lgs. 139/2006, il quale prevede che Al personale volontario richiamato in servizio temporaneo, per
l'intera durata di tale richiamo, spetta il trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica, il trattamento di missione, i compensi inerenti alle prestazioni di lavoro straordinario>, comprensivo dei contributi previdenziali.
In conclusione, si deve ritenere che l' sia incorso in un errore di CP_1 interpretazione e applicazione delle norme di legge, di talché il ricorso va accolto.
Per l'effetto, questo Giudice dichiara non dovuto l'importo di € 15.799,46 chiesto in restituzione dall' e, di conseguenza, condanna l'ente previdenziale a CP_1 restituire le somme a tale titolo eventualmente trattenute a , oltre Parte_1 interessi legali sugli arretrati, con decorrenza dai singoli recuperi al saldo effettivo.
11 7. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (cfr., tra le tante, Cass. Civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
Nella fattispecie, è da dichiararsi soccombente parte resistente.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto della modesta difficoltà della controversia, priva di contestazioni in punto di fatto e incentrata su una sola questione in diritto, si applicano i parametri forensi prossimi al minimo di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale.
Pertanto, le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 2.700,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
in accoglimento del ricorso,
1) accerta che la somma richiesta dall' a pari a € CP_1 Parte_1
15.799,46, non è dovuta dallo stesso;
2) condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 2.700,00, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in SC, il 3 ottobre 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
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