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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/02/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3023/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Orlando ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3023/2021 con OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ADONCECCHI GI- Parte_1 P.IVA_1
ROLAMO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BATINI ROBER- Controparte_1 P.IVA_2
TA
CONVENUTA
Svolgimento del processo
1. Con atto di precetto notificato il 23.07.2021 ai sensi dell'art. 140 cpc, la Parte_2
[...
, quale procuratrice della , ha intimato alla il Controparte_1 Parte_1 pagamento di € 193.766,66, di cui € 137.044,52 per capitale e il resto per interessi di mora e spese legali, in forza di mutuo fondiario concesso con rogito del 03.09.2009, erogato dalla . Controparte_2
2. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 29.09.2021, la ha Parte_1 proposto opposizione, sostenendo che il rogito è sfornito dei requisiti richiesti per l'efficacia esecutiva, per i seguenti motivi:
1 a) mancata erogazione della somma mutuata, perché il mutuo prevede “erogazioni rateali i base a stati di avanzamento”, aggiungendo che “anche il primo versa- mento di euro 130.000,00 è stato esclusivamente previsto quale evento futuro ma mai erogato”; b) nel rogito “viene addirittura previsto espressamente che la quietanza non è resa in atto ma sarà costituita da una comunicazione futura”. L'attrice inoltre ha eccepito la carenza di legittimazione della perché: Pt_3 a) non era stata fornita prova dell'acquisto “in blocco”; b) non era stata prodotta la procura rilasciata dalla a favore Controparte_1 della Parte_4
3. Con comparsa di costituzione depositata il 16.02.2022, la si è costi- Parte_4 tuita deducendo: a) quanto alla prova della cessione in blocco, che essa risulta dalla dichiarazione di avvenuta cessione redatta da Credit Agricole, che ha incorporato la Cassa di Ri- sparmio di San Miniato;
Par b) quanto alla procura rilasciata dalla a favore della CP_1 Pt_3 che essa è contenuta nel rogito 09.07.2019 del notaio di Mi- Persona_1 lano;
c) quanto alla mancata erogazione del credito, che la prima tranche di €
130.000,00 è stata erogata il 03.09.2009 e che ciò non era mai stato contestato dalla;
Parte_1
d) quanto alla inidoneità del rogito a fungere da titolo esecutivo, che la giurispru- denza afferma che “il mutuo non necessita la consegna come materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mandatario”.
4. La causa è stata istruita con produzione di documenti.
5. Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 20.02.2025, a seguito della di- scussione orale.
6. La causa è stata poi assegnata a decisione, ai sensi degli artt. 281sexies e 189 cpc.
Motivi della decisione
7. Legittimazione attiva della CP_1
Non si può dubitare del fatto che la si sia resa cessionaria del credito CP_1 vantato dalla nei confronti della Controparte_2 CP_3
[...
, perché ciò risulta inequivocabilmente dalla nota del 13.10.2021, in cui la Credit
Agricole ha dichiarato che le ragioni di credito della sono state cedute alla CP_2 [...]
(cfr. doc. nr. 8 fasc. conv.). CP_1 Definitiva conferma di ciò è costituito dalla “lista crediti ceduti ” Controparte_2
(cfr. doc. nr. 11); a pag. 19 infatti vi è la indicazione della quale de- Parte_1 bitrice di € 144.261,73.
8. Procura rilasciata dalla a favore della spa CP_1 Pt_3
La ha rilasciato procura speciale alla incaricata di occu- CP_1 Parte_4 parsi del recupero dei crediti acquistati.
9. Inidoneità del rogito 03.09.2009 a fungere da titolo esecutivo E' noto che la giurisprudenza da tempo afferma che per potere valutare l'idoneità di un mutuo ad essere utilizzato quale titolo esecutivo, l'esistenza di un separato atto di
2 quietanza non è di per sè indice inequivoco di una semplice promessa di dare a mu- tuo o comunque di un contratto di mutuo di natura consensuale e non reale (Cass.
19738/2014; Cass. 18325/2014). Ciò che rileva è che sia il mutuo, sia l'atto di quietanza, rispettino i requisiti di for- ma imposti dalla legge (Cass. 17194/2024). Nel caso di specie, l'atto di quietanza non è inserito nel rogito, perché le parti ave- vano previsto che tutti i versamenti rateali (incluso il primo, pari a 130 mila, che è quello che rileva) fosse sospensivamente condizionato. Non ha alcun rilievo la documentazione contabile, cioè gli estratti conto da cui si desume l'effettivo versamento da parte della , perché tali docu- CP_2 CP_2 menti non hanno la forma prescritta dall'art. 474 cpc (atto pubblico o scrittura priva- ta autenticata). 10. Domanda riconvenzionale
La domanda riconvenzionale con cui la convenuta ha chiesto di “dichiarare la stes- sa tenuta al pagamento di quanto sarà accertato nel presente procedimento” è inammissibile perché proposta con comparsa depositata il giorno prima dell'udienza indicata in atto di citazione.
11. Spese Dalla soccombenza consegue l'obbligo della di rifondere le spese pro- CP_1 cessuali, liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Giudice definitivamente decidendo, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: a) accerta che il rogito 03.09.2009 non costituisce titolo esecutivo;
b) condanna la rappresentata dalla spa a pagare all'avv. xxx CP_1 Pt_3
G. DO, difensore distrattario, le spese processuali, liquidate in:
- € 6.000,00 per compenso;
- rimborso forfetario del 15%;
- cpa e iva nelle misure di legge;
- € 195,00 per spese anticipate;
- spese successive occorrende.
Livorno, 20.02.2025
Il Giudice dott. Massimo Orlando
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Orlando ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3023/2021 con OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ADONCECCHI GI- Parte_1 P.IVA_1
ROLAMO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BATINI ROBER- Controparte_1 P.IVA_2
TA
CONVENUTA
Svolgimento del processo
1. Con atto di precetto notificato il 23.07.2021 ai sensi dell'art. 140 cpc, la Parte_2
[...
, quale procuratrice della , ha intimato alla il Controparte_1 Parte_1 pagamento di € 193.766,66, di cui € 137.044,52 per capitale e il resto per interessi di mora e spese legali, in forza di mutuo fondiario concesso con rogito del 03.09.2009, erogato dalla . Controparte_2
2. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 29.09.2021, la ha Parte_1 proposto opposizione, sostenendo che il rogito è sfornito dei requisiti richiesti per l'efficacia esecutiva, per i seguenti motivi:
1 a) mancata erogazione della somma mutuata, perché il mutuo prevede “erogazioni rateali i base a stati di avanzamento”, aggiungendo che “anche il primo versa- mento di euro 130.000,00 è stato esclusivamente previsto quale evento futuro ma mai erogato”; b) nel rogito “viene addirittura previsto espressamente che la quietanza non è resa in atto ma sarà costituita da una comunicazione futura”. L'attrice inoltre ha eccepito la carenza di legittimazione della perché: Pt_3 a) non era stata fornita prova dell'acquisto “in blocco”; b) non era stata prodotta la procura rilasciata dalla a favore Controparte_1 della Parte_4
3. Con comparsa di costituzione depositata il 16.02.2022, la si è costi- Parte_4 tuita deducendo: a) quanto alla prova della cessione in blocco, che essa risulta dalla dichiarazione di avvenuta cessione redatta da Credit Agricole, che ha incorporato la Cassa di Ri- sparmio di San Miniato;
Par b) quanto alla procura rilasciata dalla a favore della CP_1 Pt_3 che essa è contenuta nel rogito 09.07.2019 del notaio di Mi- Persona_1 lano;
c) quanto alla mancata erogazione del credito, che la prima tranche di €
130.000,00 è stata erogata il 03.09.2009 e che ciò non era mai stato contestato dalla;
Parte_1
d) quanto alla inidoneità del rogito a fungere da titolo esecutivo, che la giurispru- denza afferma che “il mutuo non necessita la consegna come materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mandatario”.
4. La causa è stata istruita con produzione di documenti.
5. Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 20.02.2025, a seguito della di- scussione orale.
6. La causa è stata poi assegnata a decisione, ai sensi degli artt. 281sexies e 189 cpc.
Motivi della decisione
7. Legittimazione attiva della CP_1
Non si può dubitare del fatto che la si sia resa cessionaria del credito CP_1 vantato dalla nei confronti della Controparte_2 CP_3
[...
, perché ciò risulta inequivocabilmente dalla nota del 13.10.2021, in cui la Credit
Agricole ha dichiarato che le ragioni di credito della sono state cedute alla CP_2 [...]
(cfr. doc. nr. 8 fasc. conv.). CP_1 Definitiva conferma di ciò è costituito dalla “lista crediti ceduti ” Controparte_2
(cfr. doc. nr. 11); a pag. 19 infatti vi è la indicazione della quale de- Parte_1 bitrice di € 144.261,73.
8. Procura rilasciata dalla a favore della spa CP_1 Pt_3
La ha rilasciato procura speciale alla incaricata di occu- CP_1 Parte_4 parsi del recupero dei crediti acquistati.
9. Inidoneità del rogito 03.09.2009 a fungere da titolo esecutivo E' noto che la giurisprudenza da tempo afferma che per potere valutare l'idoneità di un mutuo ad essere utilizzato quale titolo esecutivo, l'esistenza di un separato atto di
2 quietanza non è di per sè indice inequivoco di una semplice promessa di dare a mu- tuo o comunque di un contratto di mutuo di natura consensuale e non reale (Cass.
19738/2014; Cass. 18325/2014). Ciò che rileva è che sia il mutuo, sia l'atto di quietanza, rispettino i requisiti di for- ma imposti dalla legge (Cass. 17194/2024). Nel caso di specie, l'atto di quietanza non è inserito nel rogito, perché le parti ave- vano previsto che tutti i versamenti rateali (incluso il primo, pari a 130 mila, che è quello che rileva) fosse sospensivamente condizionato. Non ha alcun rilievo la documentazione contabile, cioè gli estratti conto da cui si desume l'effettivo versamento da parte della , perché tali docu- CP_2 CP_2 menti non hanno la forma prescritta dall'art. 474 cpc (atto pubblico o scrittura priva- ta autenticata). 10. Domanda riconvenzionale
La domanda riconvenzionale con cui la convenuta ha chiesto di “dichiarare la stes- sa tenuta al pagamento di quanto sarà accertato nel presente procedimento” è inammissibile perché proposta con comparsa depositata il giorno prima dell'udienza indicata in atto di citazione.
11. Spese Dalla soccombenza consegue l'obbligo della di rifondere le spese pro- CP_1 cessuali, liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Giudice definitivamente decidendo, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: a) accerta che il rogito 03.09.2009 non costituisce titolo esecutivo;
b) condanna la rappresentata dalla spa a pagare all'avv. xxx CP_1 Pt_3
G. DO, difensore distrattario, le spese processuali, liquidate in:
- € 6.000,00 per compenso;
- rimborso forfetario del 15%;
- cpa e iva nelle misure di legge;
- € 195,00 per spese anticipate;
- spese successive occorrende.
Livorno, 20.02.2025
Il Giudice dott. Massimo Orlando
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