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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/12/2025, n. 5057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5057 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 14861/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa FA TI ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14861/2022 R.G. LAVORO
TRA
n. a il Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. FERRARA RAFFAELE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.
RESISTENTE contumace
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1. Premessa
Con ricorso agli atti, parte ricorrente ha premesso:
- di aver prestato la propria attività lavorativa subordinata, di fatto e senza soluzione di continuità, alle dipendenze di (esercente attività di commercio Controparte_1
al dettaglio di tessuti, articoli tessili per la casa ed articoli di abbigliamento), per il periodo dal 13.09.2017 al 30.09.2021, con contratto a tempo indeterminato e regime orario formalmente part-time, presso il negozio gestito dal convenuto sito in Aversa (CE) alla Via
Armando Diaz n. 21, secondo le direttive impartite da , osservando Controparte_1
sempre lo stesso orario di lavoro e chiedendo preventiva autorizzazione in caso di assenza
1 per ferie o per qualsiasi altro titolo e, comunque, sottostando al potere direttivo e disciplinare dello stesso;
- di aver svolto, per l'intero periodo di lavoro, le mansioni di commesso addetto alle vendite,
occupandosi, in particolare, di servire i clienti del negozio, di allestire le vetrine e gli scaffali, nonché di incassare il denaro;
- di avere, pertanto, diritto ad essere inquadrato nel Livello 4 del c.c.n.l. Terziario
ConfCommercio, perché erroneamente inquadrato nel Livello 7 del medesimo c.c.n.l.;
- che tale attività lavorativa, nonostante il regime orario solo formalmente part-time, è stata svolta osservando il seguente orario di lavoro: - dal lunedì al sabato, per 6 giorni a settimana, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 (per un totale di 207
ore mensili di cui 34 ore di lavoro straordinario);
- di aver percepito una retribuzione mensile, fissa e continuativa, pari ad € 650,00 e, titolo di
13a mensilità e di 14a mensilità, la sola somma di € 500,00;
- di aver goduto di soli 15 giorni di ferie ad agosto, retribuiti in proporzione alla paga ricevuta, e che alcunché gli è stato corrisposto a titolo di indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute;
di non aver percepito le indennità di fine lavoro e il T.F.R.
Ha pertanto concluso, chiedendo: “accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro de quo,
condannare (C.F.: ), in proprio e quale Titolare Controparte_1 CodiceFiscale_1
Firmatario dell'omonima ditta individuale (P.I.: ), res.te in Occhieppo Inferiore (BI) P.IVA_1
alla Via Poma n. 43 e dom.to per la qualità presso la sede legale della ditta sita al medesimo
indirizzo, a pagare all'istante” al pagamento delle somme di cui al ricorso.
Il resistente, regolarmente citato, è rimasto contumace.
Espletata la prova e rinviata la causa per il deposito di nuovi conteggi, resisi necessari alla luce delle risultanze processuali, la causa può essere decisa.
2. Nel merito
Nel merito la domanda risulta parzialmente fondata e viene accolta come di seguito chiarito.
2
2.1 L'inquadramento superiore
Il lavoratore che agisce per ottenere l'accertamento della subordinazione e la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive deve fornire in giudizio la prova della subordinazione ovvero la prova dell'assoggettamento alle direttive del datore di lavoro,
l'inserimento stabile nell'organizzazione aziendale, l'osservanza di un rigido e prestabilito orario di lavoro, e la corresponsione di una retribuzione a cadenze regolari, ma è soprattutto nell'assoggettamento al vincolo di soggezione che si esplica la subordinazione e, precisamente,
nella sottoposizione del lavoratore al potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro.
Nella specie, la prova della sussistenza della subordinazione è stata fornita dal lavoratore attraverso la produzione in giudizio di documenti, trattandosi di rapporto di lavoro regolare.
Dalla prova orale è, poi, emersa la conferma dello svolgimento in concreto di mansioni superiori,
rispetto a quelle per le quali la parte ricorrente era inquadrata, per la semplice ed evidente considerazione che lo stesso era inquadrata come addetto alle pulizie (o garzone), mentre la prova orale ha confermato lo svolgimento delle diverse mansioni di commesso.
Dai documenti depositati risulta, infatti, il settimo livello di inquadramento, che di seguito si riporta testualmente “VII livello A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di
pulizia o equivalenti e cioè: 1) addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici;
2) garzone.”.
Parte ricorrente chiede, invece, il riconoscimento del quarto livello di inquadramento “IV livello Al
IV livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative
operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche
conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè: 1)
contabile d'ordine; 2) cassiere comune;
3) traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte); 4)
astatore; 5) controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il settore delle
telecomunicazioni; 6) operatore meccanografico;
7) commesso alla vendita al pubblico;”.
Come anticipato, sulla base del racconto dei testi, va riconosciuto il livello richiesto e di seguito si riportano le loro dichiarazioni a sostegno della presente decisione.
3 ha riferito: “Sono amico del signor e sono anche Testimone_1 Parte_1
cliente del negozio del signor che conosco di vista. ADR: Il negozio vendeva Controparte_1
solo abbigliamento ed è ancora in esercizio. ADR: Ricordo che il signor golia ha lavorato per il
dal 2017 al 2021. ADR: Tanto posso dire in quanto ero cliente del negozio e mi recavo CP_1
nello stesso almeno tre o quattro volte al mese. ADR: Posso dire che il signor era addetto Pt_1
alle vendite e faceva anche le vetrine tanto so perché almeno due volte a settimana vedevo che le
cambiava. ADR: io nel periodo facevo il macellaio e lavoravo da mattina a sera. ADR: il lunedi
tuttavia stavo sempre dal golia perché era il mio giorno libero e quindi passavo a prendere il caffè.
ADR: Preciso che la mia macelleria distava 300 o 400 metri dal negozio. ADR: … che io sappia l
orario di lavoro del golia era dal lunedì al sabato dalla mattia alla sera e presumo avesse uno
spacco per il pranzo. ADR: Non so se avesse delle ferie ad agosto.”.
Il teste ha riferito “ADR: Conosco il signor in quanto siamo amici mentre il Tes_2 Pt_1
RE lo conosco solo per averlo visto due volte al negozio. ADR: So che ha lavorato Pt_1
per il dal 2017 al 2021 tanto so perché lavoravo in un locale adiacente ed ero cliente CP_1
del negozio che vendeva solo abbigliamento maschile. ADR: Ho frequentato nel periodo spesso il
negozio in media due volte a settimana in quanto anche se non acquistavo, avendo uno spacco
dal lavoro dalle 16 alle 18 mi recavo a salutare il . ADR: Ho visto il svolgere attività di Pt_1 Pt_1
commesso addetto alle vendite, allestire le vetrine ed anche procedere all'incasso del prezzo di
vendita. Il negozio era in via Armando Diaz ad aversa di fronte alla banca ed è tutt'ora in attività.
... ADR: Il signor mi ha detto che seguiva il normale orario di lavoro con la chiusura come Pt_1
tutti i negozi dalle 13 alle 16; questo dal lunedì al sabato e tanto posso dire perché alcune volte
l'ho chiamato per farmi sostituire della merce o per altre ragioni. ADR: Nulla so in ordine alle
ferie del signor .” (cfr. verbale della udienza del 12 novembre 2024) Pt_1
Congruo è, pertanto, l'inquadramento richiesto in ricorso e la domanda sul punto va accolta.
2.2. Le somme in concreto spettanti
4 Il ricorso va pure accolto relativamente alle domande relative alla spettanza delle somme a titolo di
13ma, 14ma, indennità fine lavoro e tfr (come calcolate nei conteggi da ultimo depositati dal ricorrente), tutte somme la cui prova della corresponsione andava eventualmente fornita dal datore di lavoro, rimasto invece contumace.
Alla ricorrente spetta, pertanto, la somma di euro 14.075,27, di cui euro 3.276,10 a titolo di TFR.
La domanda va, invece, rigettata in ordine a tutte le altre richieste e in particolare alla richiesta di riconoscimento dell'orario full time e delle ferie, perché i testi non hanno riferito specificamente sull'orario di lavoro del lavoratore (o lo hanno conosciuto solo come riferito dallo stesso ricorrente)
e ignoravano le circostanze relative al godimento effettivo delle ferie (cfr. verbale di udienza).
3. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base della somma accolta in motivazione, nei valori minimi, considerata la semplicità del giudizio e la contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così
provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso
e, per l'effetto,
2) condanna al pagamento in favore della parte ricorrente, per le causali di Controparte_1
cui in parte motiva, della somma complessiva di euro 14.075,27, di cui euro 3.276,10, a titolo di TFR, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo e per il Tfr dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
3) rigetta nel resto;
5 4) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente,
pari ad € 2.200,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali, come per legge, con distrazione.
Si comunichi.
Aversa, 16/12/2025 il Giudice del Lavoro
FA TI
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa FA TI ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14861/2022 R.G. LAVORO
TRA
n. a il Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. FERRARA RAFFAELE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.
RESISTENTE contumace
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1. Premessa
Con ricorso agli atti, parte ricorrente ha premesso:
- di aver prestato la propria attività lavorativa subordinata, di fatto e senza soluzione di continuità, alle dipendenze di (esercente attività di commercio Controparte_1
al dettaglio di tessuti, articoli tessili per la casa ed articoli di abbigliamento), per il periodo dal 13.09.2017 al 30.09.2021, con contratto a tempo indeterminato e regime orario formalmente part-time, presso il negozio gestito dal convenuto sito in Aversa (CE) alla Via
Armando Diaz n. 21, secondo le direttive impartite da , osservando Controparte_1
sempre lo stesso orario di lavoro e chiedendo preventiva autorizzazione in caso di assenza
1 per ferie o per qualsiasi altro titolo e, comunque, sottostando al potere direttivo e disciplinare dello stesso;
- di aver svolto, per l'intero periodo di lavoro, le mansioni di commesso addetto alle vendite,
occupandosi, in particolare, di servire i clienti del negozio, di allestire le vetrine e gli scaffali, nonché di incassare il denaro;
- di avere, pertanto, diritto ad essere inquadrato nel Livello 4 del c.c.n.l. Terziario
ConfCommercio, perché erroneamente inquadrato nel Livello 7 del medesimo c.c.n.l.;
- che tale attività lavorativa, nonostante il regime orario solo formalmente part-time, è stata svolta osservando il seguente orario di lavoro: - dal lunedì al sabato, per 6 giorni a settimana, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 (per un totale di 207
ore mensili di cui 34 ore di lavoro straordinario);
- di aver percepito una retribuzione mensile, fissa e continuativa, pari ad € 650,00 e, titolo di
13a mensilità e di 14a mensilità, la sola somma di € 500,00;
- di aver goduto di soli 15 giorni di ferie ad agosto, retribuiti in proporzione alla paga ricevuta, e che alcunché gli è stato corrisposto a titolo di indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute;
di non aver percepito le indennità di fine lavoro e il T.F.R.
Ha pertanto concluso, chiedendo: “accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro de quo,
condannare (C.F.: ), in proprio e quale Titolare Controparte_1 CodiceFiscale_1
Firmatario dell'omonima ditta individuale (P.I.: ), res.te in Occhieppo Inferiore (BI) P.IVA_1
alla Via Poma n. 43 e dom.to per la qualità presso la sede legale della ditta sita al medesimo
indirizzo, a pagare all'istante” al pagamento delle somme di cui al ricorso.
Il resistente, regolarmente citato, è rimasto contumace.
Espletata la prova e rinviata la causa per il deposito di nuovi conteggi, resisi necessari alla luce delle risultanze processuali, la causa può essere decisa.
2. Nel merito
Nel merito la domanda risulta parzialmente fondata e viene accolta come di seguito chiarito.
2
2.1 L'inquadramento superiore
Il lavoratore che agisce per ottenere l'accertamento della subordinazione e la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive deve fornire in giudizio la prova della subordinazione ovvero la prova dell'assoggettamento alle direttive del datore di lavoro,
l'inserimento stabile nell'organizzazione aziendale, l'osservanza di un rigido e prestabilito orario di lavoro, e la corresponsione di una retribuzione a cadenze regolari, ma è soprattutto nell'assoggettamento al vincolo di soggezione che si esplica la subordinazione e, precisamente,
nella sottoposizione del lavoratore al potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro.
Nella specie, la prova della sussistenza della subordinazione è stata fornita dal lavoratore attraverso la produzione in giudizio di documenti, trattandosi di rapporto di lavoro regolare.
Dalla prova orale è, poi, emersa la conferma dello svolgimento in concreto di mansioni superiori,
rispetto a quelle per le quali la parte ricorrente era inquadrata, per la semplice ed evidente considerazione che lo stesso era inquadrata come addetto alle pulizie (o garzone), mentre la prova orale ha confermato lo svolgimento delle diverse mansioni di commesso.
Dai documenti depositati risulta, infatti, il settimo livello di inquadramento, che di seguito si riporta testualmente “VII livello A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di
pulizia o equivalenti e cioè: 1) addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici;
2) garzone.”.
Parte ricorrente chiede, invece, il riconoscimento del quarto livello di inquadramento “IV livello Al
IV livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative
operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche
conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè: 1)
contabile d'ordine; 2) cassiere comune;
3) traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte); 4)
astatore; 5) controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il settore delle
telecomunicazioni; 6) operatore meccanografico;
7) commesso alla vendita al pubblico;”.
Come anticipato, sulla base del racconto dei testi, va riconosciuto il livello richiesto e di seguito si riportano le loro dichiarazioni a sostegno della presente decisione.
3 ha riferito: “Sono amico del signor e sono anche Testimone_1 Parte_1
cliente del negozio del signor che conosco di vista. ADR: Il negozio vendeva Controparte_1
solo abbigliamento ed è ancora in esercizio. ADR: Ricordo che il signor golia ha lavorato per il
dal 2017 al 2021. ADR: Tanto posso dire in quanto ero cliente del negozio e mi recavo CP_1
nello stesso almeno tre o quattro volte al mese. ADR: Posso dire che il signor era addetto Pt_1
alle vendite e faceva anche le vetrine tanto so perché almeno due volte a settimana vedevo che le
cambiava. ADR: io nel periodo facevo il macellaio e lavoravo da mattina a sera. ADR: il lunedi
tuttavia stavo sempre dal golia perché era il mio giorno libero e quindi passavo a prendere il caffè.
ADR: Preciso che la mia macelleria distava 300 o 400 metri dal negozio. ADR: … che io sappia l
orario di lavoro del golia era dal lunedì al sabato dalla mattia alla sera e presumo avesse uno
spacco per il pranzo. ADR: Non so se avesse delle ferie ad agosto.”.
Il teste ha riferito “ADR: Conosco il signor in quanto siamo amici mentre il Tes_2 Pt_1
RE lo conosco solo per averlo visto due volte al negozio. ADR: So che ha lavorato Pt_1
per il dal 2017 al 2021 tanto so perché lavoravo in un locale adiacente ed ero cliente CP_1
del negozio che vendeva solo abbigliamento maschile. ADR: Ho frequentato nel periodo spesso il
negozio in media due volte a settimana in quanto anche se non acquistavo, avendo uno spacco
dal lavoro dalle 16 alle 18 mi recavo a salutare il . ADR: Ho visto il svolgere attività di Pt_1 Pt_1
commesso addetto alle vendite, allestire le vetrine ed anche procedere all'incasso del prezzo di
vendita. Il negozio era in via Armando Diaz ad aversa di fronte alla banca ed è tutt'ora in attività.
... ADR: Il signor mi ha detto che seguiva il normale orario di lavoro con la chiusura come Pt_1
tutti i negozi dalle 13 alle 16; questo dal lunedì al sabato e tanto posso dire perché alcune volte
l'ho chiamato per farmi sostituire della merce o per altre ragioni. ADR: Nulla so in ordine alle
ferie del signor .” (cfr. verbale della udienza del 12 novembre 2024) Pt_1
Congruo è, pertanto, l'inquadramento richiesto in ricorso e la domanda sul punto va accolta.
2.2. Le somme in concreto spettanti
4 Il ricorso va pure accolto relativamente alle domande relative alla spettanza delle somme a titolo di
13ma, 14ma, indennità fine lavoro e tfr (come calcolate nei conteggi da ultimo depositati dal ricorrente), tutte somme la cui prova della corresponsione andava eventualmente fornita dal datore di lavoro, rimasto invece contumace.
Alla ricorrente spetta, pertanto, la somma di euro 14.075,27, di cui euro 3.276,10 a titolo di TFR.
La domanda va, invece, rigettata in ordine a tutte le altre richieste e in particolare alla richiesta di riconoscimento dell'orario full time e delle ferie, perché i testi non hanno riferito specificamente sull'orario di lavoro del lavoratore (o lo hanno conosciuto solo come riferito dallo stesso ricorrente)
e ignoravano le circostanze relative al godimento effettivo delle ferie (cfr. verbale di udienza).
3. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base della somma accolta in motivazione, nei valori minimi, considerata la semplicità del giudizio e la contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così
provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso
e, per l'effetto,
2) condanna al pagamento in favore della parte ricorrente, per le causali di Controparte_1
cui in parte motiva, della somma complessiva di euro 14.075,27, di cui euro 3.276,10, a titolo di TFR, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo e per il Tfr dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
3) rigetta nel resto;
5 4) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente,
pari ad € 2.200,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali, come per legge, con distrazione.
Si comunichi.
Aversa, 16/12/2025 il Giudice del Lavoro
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