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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/07/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1444/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI Sezione Civile in composizione monocratica e nella persona del dott. Eduardo Bucciarelli, all'esito dell'udienza ex 281 sexies c.p.c. del giorno 12.06.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, quindi, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1444/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto
“Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Riccardo Rosa in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliata come in atti
- ATTRICE - CONTRO
(C.F.: , nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2 e difeso dall'Avv. Cosimo Damiano Libonati in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliato come in atti
- CONVENUTO - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
deducendo: Controparte_1
- di aver ricevuto, in data 30.05.2017, notifica dell'istanza “avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione art. 408, 2° comma, c.p.p. - 126 D.Lgs. 271/89” nell'ambito del procedimento penale n. 4754/15 R.G.N.R. e n. 1580/16 R.G.Gip, con riferimento alla denuncia sporta dalla a carico di Parte_1 ignoti, depositata in data 16.11.2013 presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Castrovillari;
- di aver rappresentato, nella citata denuncia, di aver ricevuto con lettera del 27.08.2013 dalla Banca dei Due Mari di Calabria - Ufficio Crediti - una messa in mora a fronte della mancata corresponsione di euro 4.306,78 afferente alla rata 00/373 di un prestito dell'importo complessivo di euro 30.000,00;
- che nella stessa missiva veniva indicato che l'obbligazione fideiussoria era stata assunta con sottoscrizione del “9.03.2013”;
- che con una successiva missiva datata 01.10.2013 la Banca aveva comunicato l'avvenuto inserimento a sofferenza nella Centrale Rischi di Banca d'Italia di La Regina Angela, in considerazione del mancato pagamento del citato credito;
- di aver proceduto a disconoscere la sottoscrizione del 09.03.2007, per non aver mai assunto questo impegno con la citata Banca, trovandosi, peraltro, in quella data per motivi di lavoro in Gioia del Colle;
- che dalle indagini svolte era emersa la responsabilità penale, per i fatti scritti in denuncia, del CP_1
, all'epoca Direttore della Filiale di Terranova da Sibari della Banca dei Due Mari di Calabria
[...] Credito Cooperativo Scarl, per il reato di cui all'art.485 c.p., per aver consentito al , ex Controparte_2 coniuge della di apporre in sua vece e senza alcun titolo autorizzativo la sottoscrizione sulla Parte_1 obbligazione del “9.03.2017”;
- che veniva formulata dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, richiesta di archiviazione “rilevato che il fatto, integrante la fattispecie di cui all'art. 485 c.p., non è previsto dalla Legge quale reato /Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 in vigore dal 6 febbraio 2016)” e con successivo pagina 1 di 9 decreto del 15.06.2017veniva disposta l'archiviazione del procedimento penale n. 4754/15 R.G.N.R. e n. 1580/16 R.G.Gip “trattandosi di fatto non più previsto dalla legge come reato ex art. 1, comma 1, D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7”;
- di aver proposto istanza di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010, presso la Concilia Consumatori, con esito negativo;
- di aver diritto, stante il D.Lgs. n. 7/2016, al risarcimento dei danni subiti e subendi in sede civile, legati alla esposizione debitoria della stessa, nonché alla iscrizione nella Centrale Rischi della Banca di Italia, quantificati in via equitativa in euro 19.000,00, anche con riguardo alla esposizione ed alla sofferenza economica con l'Istituto di Credito. Pa Tanto precisato, ha chiesto a questo Tribunale: “visto il D. Lgs. del 15 gennaio 2016 Parte_1 n. 7 riconoscere il danno economico e legale patito dalla signora a seguito delle azioni Parte_1 contra legem poste in essere dal signor e condannare, pertanto, lo stesso al Controparte_1 risarcimento dei danni in favore della parte istante, quantificato in euro 19.000,00 o ad altra somma minore
o maggiore che lo stesso riterrà opportuno riconoscere. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.11.2019 si è costituito in giudizio il convenuto deducendo: Controparte_1
- la nullità dell'atto di citazione in base al combinato disposto degli artt. 164, comma IV, e 163 comma II, n. 3-4, c.p.c., determinante il vizio dell'editio actionis, affetto da assoluta genericità ed indeterminatezza della cosa oggetto della domanda, nonché il difetto della esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda - anche alla luce delle inesattezze circa la cronologia dei fatti esposti - con le relative conclusioni;
- l'impossibilità di riscontrare, nell'atto di citazione, quale sia l'oggetto della domanda e della pretesa (petitum e causa petendi) fatta valere dall'attrice in giudizio con la conseguente impossibilità di esercitare un adeguato diritto di difesa da parte del convenuto;
- di aver parte attrice asserito semplicisticamente che, a seguito dell'archiviazione del procedimento penale n. 4754/15, con riferimento alla denuncia contro ignoti del 16.11.2013, la responsabilità del era CP_1 da desumere dai gravi elementi di colpevolezza emersi nel corso della indagine a suo carico, dichiarando, pleonasticamente, di aver diritto, stante il D.Lgs. n. 7 del 2016, al risarcimento dei danni nei confronti del e non nei confronti di altri (esponenti della banca), oppure del presunto autore della Controparte_1 firma ( ) pur richiamato nell'atto introduttivo del presente giudizio (pag. 2); Controparte_2
- l'impossibilità di conoscere, sulla base della documentazione allegata all'atto di citazione, quali siano gli elementi di colpevolezza acquisti a carico del e di comprendere in che misura viene stato CP_1 quantificato il presunto danno patito da parte attrice;
- l'assoluta incertezza anche del cd. petitum, atteso il mero assunto di parte attrice di aver subito danni, ammontanti ad € 19.000,00, senza, tuttavia, fornire alcun riscontro probatorio, tanto da potersi ritenere l'atto di citazione, anche solo per tale ultima circostanza, nullo, dato che la causa petendi risulta totalmente dissociata rispetto alle consequenziali conclusioni;
- la carenza di legittimazione passiva del per assenza di responsabilità. La parte attrice Controparte_1 fa derivare la responsabilità dei presunti danni - comunque non provati - dalle indagini svolte nel procedimento penale archiviato. Non essendo ipotizzabile alcuna forma di responsabilità nei confronti del convenuto si chiede l'estromissione;
- la prescrizione del diritto vantato, ai sensi dell'art. 2947 c.c., in virtù dell'applicazione della prescrizione quinquennale decorrente dal giorno di verificazione del fatto (ovvero dal 9.03.2007 data della sottoscrizione della fideiussione) atteso che la notifica dell'atto di citazione è avvenuta dopo ben dodici anni dal verificarsi del fatto;
- l'assoluta infondatezza e inammissibilità della domanda attorea, atteso che i fatti, così come esposti, e le ragioni avanzate dalla non sono supportati da idonei elementi probatori;
Parte_1
- l'infondatezza dell'affermazione di controparte contenuta nell'atto di citazione (pag.2) “in particolare, emergeva, che il aveva consentito al ex coniuge della istante, di apporre CP_1 Controparte_2 in sua vece e senza alcun titolo autorizzativo la sottoscrizione sulla obbligazione del 9.03.2017” priva,
pagina 2 di 9 oltretutto, di ogni riscontro fattuale. Ed infatti, dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Sibari (Cassano allo Ionio) emerge che, il SI. sentito, nella sua qualità di persona informata Controparte_1 sui fatti, in data 02.07.2015, in riferimento alla domanda relativa alla fideiussione, risponde: “Non ricordo alcuna circostanza relativa alla predetta fideiussione”. Alla successiva domanda: “In quel periodo, quale dipendente e/o responsabile della suddetta Filiale si occupava delle pratiche relative all'Istruttoria utile al Per_ rilascio delle fideiussioni specifiche?”, risponde: “Di solito se ne occupava la segreteria presente all'interno della Filiale, in particolare e la SI.ra ..”. Ancora, alla domanda Persona_2 CP_3
“Per quale motivo la fideiussione specifica in argomento non risulta sottoscritta dalla persona che ha istruito la Pratica?”, asserisce: “Non comprendo per quale motivo la suddetta fideiussione specifica sia priva della sottoscrizione del dipendente/responsabile che ha curato la relativa pratica… Preciso, inoltre, che la grafia relativa alla compilazione della fideiussione non mi appartiene”. Tale ultima circostanza, inoltre, viene confermata dalla SI.ra , sentita in data 04.07.2015, che a specifica domanda della Testimone_1 Guardia di Finanza risponde: “Detta fideiussione è stata da me predisposta e compilata a seguito di delibera della pratica, ma non ricordo chi l'avesse deliberata”. Infine, per completezza, si riporta quanto dichiarato dal SI. , marito all'epoca dei fatti (2007) della sig.ra sentito in data 17 giugno Controparte_2 Parte_1 2015. Costui, a domanda della GDF, risponde “Non ricordo detta circostanza, non sono in grado di riferire se la stessa appartenga alla mia ex moglie, dalla quale sono separato da circa tre anni”, precisamente nel 2012. Successivamente, a conclusioni delle indagini, il PM avanzava richiesta di archiviazione in data 20.03.2017, notificata alla persona offesa in data 30.05.2017, che il Gip accoglieva in data 15 giugno 2017, atteso che il fatto non è previsto dalla legge quale reato;
- di contestare l'affermazione di controparte relativa al fatto che il avrebbe consentito Controparte_1 al all'epoca dei fatti marito dell'attrice (non separato), di apporre in sua vece la Controparte_2 sottoscrizione dell'obbligazione (fideiussione), circostanza non vera e priva di ogni fondamento fattuale e giuridico;
- l'assenza di prova rigorosa delle circostanze di fatto e di diritto dedotte nel libello introduttivo, con la conseguenza che la domanda è sfornita del necessario supporto probatorio e meritava l'integrale rigetto ai sensi dell'art. 2697 c.c.;
- la sussistenza dei presupposti per la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
- la contestazione oltre che dell'an anche del quantum debeatur, frutto di una valutazione di parte, sproporzionata ictu oculi, oltre che priva di riscontro probatorio, con impugnazione di tutta la documentazione versata a suffragio della richiesta di risarcimento;
- la contestazione, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento, della quantificazione dei danni pretesi, da determinarsi semmai con un criterio oggettivo ed imparziale.
- che alla luce della richiamata normativa e della ricostruzione fattuale nulla è dovuto a titolo di risarcimento danni a parte attrice e, al contempo, si chiede sin da ora il risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. Ciò posto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “I. IN VIA PRELIMINARE: Controparte_1 A. Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 164, comma IV, e 163, II comma, n. 3-4, cpc, con fissazione di un termine perentorio a parte attrice per il rinnovo dell'atto di citazione e di un termine a controparte per integrare di conseguenza le proprie difese;
B. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del SI. per i motivi sopra esposti e per Controparte_1 l'effetto condannare al pagamento delle spese di giudizio per l'ingiustificata chiamata in causa;
C. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del presunto diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2947 c.c., per come addotto in narrativa, e conseguentemente rigettare la domanda;
II. IN VIA PRINCIPALE: A. Rigettare in toto la domanda avanzata da parte attrice poiché assolutamente inammissibile, improponibile ed infondata in fatto e diritto per i motivi di cui in narrativa, e conseguentemente rigettare ogni richiesta di risarcimento avanzata nei confronti del SI. , con condanna al risarcimento del danno per lite Controparte_1 temeraria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc;
III. IN VIA SUBORDINATA: A. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ridurre l'entità del risarcimento nei limiti del giusto e del vero secondo
pagina 3 di 9 le risultanze che emergeranno nel corso del giudizio. In ogni caso con condanna alle spese e competenze di giudizio”. All'udienza dell'11.12.2019, rigettata l'eccezione circa la nullità della citazione, con motivazione qui richiamata, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.. All'esito della scadenza di tali termini, sono state rigettate le richieste istruttorie delle parti e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Successivamente, all'esito dell'udienza del 20.3.2025 la presente causa è stata rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c., fissando all'uopo per la discussione l'udienza del 12.06.2025, con termine per note di discussione sino a 20 giorni prima;
udienza, poi, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 c.p.c., con decreto ritualmente comunicato alle parti costituite.. Alcuna delle parti ha depositato note di discussione. Le parti hanno ritualmente depositato note scritte riportandosi alle conclusioni in atti. Giova sin d'ora rilevare che nelle udienze di precisazione delle conclusioni e nelle note scritte depositate per l'udienza del 12.6.2025, le istanze istruttorie formulate e rigettate dal giudice istruttore non sono state reiterate in modo specifico;
per l'effetto, devono ritenersi abbandonate (cfr. Cass. Civ. 19352 del 2017 e, in maniera ancora più precisa, Cass. Civ. 10748 del 2012).
2. Ragione più liquida In via preliminare, occorre rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo, Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). In applicazione del suddetto principio, la Suprema Corte ha ritenuto, ad esempio, assorbita ogni questione relativa alla correttezza delle notifiche o all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (cfr. rispettivamente, Cass. civ. n. 27483 del 2018 e Cass. civ. n. 21549 del 2016), nelle ipotesi in cui, quand'anche dei relativi adempimenti sussistesse effettiva necessità, la loro effettuazione sarebbe ininfluente sull'esito del giudizio e lesiva del principio della ragionevole durata del processo (v. Cass. n. 10839/2019 con richiamo a: Cass. sez. U. n. 26373 del 2008; sez. U, n. 6826 del 2010; n. 2723 del 2010; n. 15106 del 2013; sez. U, n. 23542 del 2015). Il principio della “ragione più liquida” è applicabile anche dal giudice di merito come recentemente precisato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 24093/2019, ove si precisa che “in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cpc”).
3. Nel merito 3.1. L'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta, tempestivamente costituita, è infondata. In tema di diritto al risarcimento del danno, secondo consolidata giurisprudenza, il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o, comunque, avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno. Tale regola generale, invero, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale (da ultimo, Cass. civ. n. 29328/2024). Nella specie, in effetti, pur essendo incontroverso che la formazione del documento costituente la fideiussione è avvenuta il 9.3.2007 (data erroneamente indicata in citazione “9.03.2017” e “2013”), dalla prospettazione di parte attrice non emerge che la stessa ne abbia avuto conoscenza in data antecedente alla richiesta di pagamento della Banca dei Due Mari Calabria- Ufficio Crediti datata 27.8.2013, né vi è prova contraria in merito. Orbene, in assenza di prova circa l'effettiva data di ricezione della richiesta di pagamento legata a tale fideiussione, pure assumendo quale dies a quo il giorno indicato nella citata richiesta di pagamento pagina 4 di 9 (27.8.2013), al momento dell'introduzione del presente giudizio non era ancora decorso il termine di prescrizione, nella specie di 6 anni. Ed infatti, con riferimento al termine di prescrizione applicabile in sede civile, occorre tenere conto del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 2947 c.c., “
1. Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. … 3. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.”. Ovviamente, qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, all'azione civile di risarcimento si applica ugualmente, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (arg. da Cass., civ. n. 2350/2018). Allo stesso modo, ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, l'intervenuta archiviazione in sede penale non determina alcun vincolo per il giudice civile, il quale è tenuto a compiere un'autonoma valutazione del fatto illecito, onde verificare se esso soggiaccia al termine generale quinquennale, di cui al primo comma dell'art. 2947 c.c., ovvero al più lungo termine di cui al terzo comma della medesima disposizione, siccome astrattamente integrante gli estremi di un reato (arg. da Cass. civ. n. 3704/2024), fermo restando che la decorrenza della prescrizione non opera dalla pronuncia di archiviazione, che non può essere equiparata ad una sentenza irrevocabile di proscioglimento (Cass. civ. n. 6858/2018). Ciò posto, venendo in rilievo un danno derivante dalla commissione dell'ormai abrogato delitto di falsità in scrittura privata, il termine di prescrizione dell'azione civile per il risarcimento del danno, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2947 c.c. e art. 485 c.p., era di 6 anni. Pertanto, anche senza considerare gli effetti della procedura di mediazione, rispetto alla quale non vi è prova del momento della comunicazione al , il termine di 6 anni scadeva il 27.8.2019, dunque, CP_1 ampiamente dopo la notifica della citazione introduttiva del presente giudizio. 3.2. Ciò posto, dall'applicazione del principio della ragione più liquida discende che, proposta domanda risarcitoria, il giudice, ove ritenga evidente il difetto di allegazione e prova in ordine alla natura e alla entità del danno subito, ben può, invertendo l'ordine delle questioni, respingere la domanda ponendo a fondamento della pronuncia di rigetto detta carenza di allegazioni, posto che l'accertamento sulla sussistenza degli altri elementi costitutivi della responsabilità, anche se logicamente preliminare, non potrebbe mai condurre ad un esito del giudizio favorevole per parte attrice. L'onere di parte attorea di specificare i fatti costitutivi e l'obbligo del giudice di attenersi a questi costituiscono un presidio di garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa processuale del convenuto (Cass. n. 2357 del 2019). Chi agisce in giudizio, infatti, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto” (da ultimo, Cass. n.10141 del 2021). 3.3. Nel caso de quo, è palese la necessità, ai fini del riconoscimento del risarcimento, chiesto e asseritamente subito a fronte della falsità della firma apposta sulla garanzia fideiussoria, di documentare le conseguenze pregiudizievoli effettivamente sofferte, derivanti dalla altrui condotta, dal momento che la struttura dell'illecito civile non si esaurisce con l'eventus - damni, e cioè con la violazione del diritto o dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma richiede, altresì, per l'insorgenza della responsabilità la prova della esistenza di una determinata conseguenza pregiudizievole di natura patrimoniale o non patrimoniale, ricollegabile - secondo un nesso di diretta immediatezza ex art. 1223 c.c. - all' “eventus - damni”. Perfino quando il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno, ivi compreso quello non patrimoniale, non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche solo attraverso presunzioni semplici (Cass. Civ. n. 1046 del 2019). Infatti, il danno, che pure leda valori della persona, non può considerarsi in re ipsa, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (v. Cass. Civ. Sez. Un. n. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008; Cass. Civ. n. 11269 del 2018).
pagina 5 di 9 Applicando i suddetti principi alla fattispecie in esame, si deve concludere per il rigetto della domanda di parte attrice. Come già evidenziato, il principio di causalità impone che il danneggiante è tenuto al risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta dell'illecito e che l'obbligo del risarcimento deve conformarsi al danno realmente subito dal danneggiato, che non deve ricevere né più né meno di quanto necessario a rimuovere gli effetti economici negativi dell'inadempimento o dell'illecito. Ne deriva che sotto il profilo processuale, la prova del danno incombe sul danneggiato, che deve dimostrare gli elementi costitutivi dello stesso, sia con riguardo agli eventi lesivi, sia con riferimento agli effetti economici negativi, quale perdita economica di cui si chiede il risarcimento. È il danneggiato, dunque, che deve dare la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del danneggiante, ovvero del nesso di causalità tra evento lesivo e danno, elemento costitutivo del diritto al risarcimento, il cui onere probatorio rimane a carico del danneggiato che agisce in giudizio. Tanto detto, la parte attrice non ha provato il danno conseguenza e neppure il nesso causale tra evento lesivo e danno dedotto. Con riguardo all'asserita illegittima segnalazione della banca alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, il soggetto segnalato non può beneficiare de plano del risarcimento del danno, ma deve provarlo, atteso che il danno non è in re ipsa. La parte attrice non ha allegato o provato, né richiesto di provare, il concreto pregiudizio patito a causa della dedotta avvenuta segnalazione alla Centrale dei Rischi, con riguardo, ad esempio, ad eventuali ripercussioni in un'eventuale attività imprenditoriale espletata o nelle relazioni semmai instaurate con altri istituti di credito, ossia l'avvenuta preclusione all'accesso al credito o la mancata erogazione di un finanziamento per effetto della segnalazione illegittima. Non è stata neanche prodotta alcuna documentazione in merito ad eventuali negati fidi o ridotte liquidità di credito, né sono stati documentati eventuali esborsi per la cancellazione della segnalazione. Nella specie, in effetti, anche l'avvenuta segnalazione del nominativo della parte attrice alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia non è documentata, né è stata richiesta alcuna prova sul punto. In atti è presente solo un preavviso di segnalazione a sofferenza “ove ne ricorrano i presupposti”, inviato dalla Banca dei Due Mari di Calabria unitamente alla messa in mora per il pagamento della somma di € 4.306,78, richiesta in virtù della sussistenza della fideiussione;
trattasi, in effetti, dello stesso documento dal quale l'attrice ha dedotto di aver avuto conoscenza dell'illecito. Inoltre, è presente la comunicazione della Banca dei Due Mari rivolta a e , nella quale si specifica che non Parte_1 Controparte_2 avendo ricevuto il pagamento dovuto la Banca aveva “deliberato” la segnalazione a sofferenza dei predetti
. Parte_2 Alcuna prova, poi, è stata fornita circa la riferibilità della segnalazione alla condotta della parte convenuta. La segnalazione a sofferenza, infatti, oltre a non essere provata è atto dell'istituto di credito. In merito al danno derivante dalla esposizione debitoria di nei confronti dell'istituto di Parte_1 credito non risulta in atti alcuna procedura azionata dalla Banca per il recupero del credito o alcuna produzione documentale attestante gli esborsi o i danni patiti da parte attrice in merito a tale posizione debitoria. Quanto dedotto da parte attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio - (pagg. 3 e 4) “l'istante ha diritto
… al risarcimento dei danni subiti e subendi in sede civile, legati anche alla esposizione debitoria della stessa, nonché alla iscrizione nella Centrale rischi della Banca di Italia. Detti danni sono da quantificarsi in via equitativa in euro 19.000,00, anche con riferimento alla esposizione ed alla sofferenza economica con l'Istituto di Credito” - è rimasto un mero assunto privo di alcun riscontro probatorio. A ben vedere, non solo non si conosce l'entità della solo dedotta “esposizione debitoria”, ma neppure risulta l'effettiva persistenza della stessa. Giova osservare, infatti, che la stessa parte attrice, nelle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza il 21.4.2015, ha dedotto di non aver ricevuto ulteriori comunicazioni da parte nella Banca dei Due Mari dopo la missiva del giorno 1.10.2013, ossia la comunicazione con la quale veniva informata dell'avvenuta deliberazione da parte della banca di provvedere alla successiva segnalazione a sofferenza della posizione di e . Parte_1 Controparte_2
pagina 6 di 9 Neppure è stata dedotta o prodotta l'esistenza di ulteriori richieste di pagamento da parte della Banca dei Due Mari, ovvero di altre iniziative della stessa palesanti la persistenza dell'obbligazione. Su tale ultimo aspetto, inoltre, non può omettersi di rilevare che, pure assumendo l'esistenza del fatto illecito dedotto in citazione, occorre distinguere i rapporti tra presunto garante e garantito, da quelli tra danneggiato e presunto danneggiante. Orbene, le conseguenze lesive lamentate – segnalazione alla centrale rischi ed esposizione debitoria - sono tutte riferibili al rapporto di garanzia assunto come inesistente dalla parte attrice. Tuttavia, non vi è prova in atti che la parte attrice abbia agito nei confronti del garantito onde ottenere l'accertamento della falsità della firma apposta alla fideiussione e, di conseguenza, l'eliminazione del rapporto di garanzia. Anche la quantificazione del danno, dunque, non è supportata da alcun riscontro.
Non vi è prova, pertanto, del danno che assume di aver subito, né risultano allegati elementi Parte_1 ai quali ancorare la liquidazione del danno in via equitativa. Sul punto giova ribadire che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., quale espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., “dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno” (Cass., Sez. II, sent. n. 4310/2018). Dunque, la valutazione equitativa del danno presuppone che lo stesso, pur non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, sia comunque certo nella sua esistenza ontologica. Questo principio costituisce jus receptum nella giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria, perché presuppone l'esistenza di un danno oggettivamente accertato, e non già sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse;
ragion per cui è l'impossibilità di quantificare un danno certamente esistente a rendere possibile il ricorso alla stima equitativa, mentre, se è l'esistenza stessa di un pregiudizio economico ad essere incerta, eventuale, possibile ma non probabile, non v'è alcuno spazio per l'applicazione dell'art. 1226 c.c. (cfr., ex multis, Cass., Sez. VI-3, ord. n. 26051/2020, conforme a Cass. Sez. III, sent. n. 25912/2013). Nel caso in esame, invece, l'attrice, da un lato, non ha provato il pregiudizio patito, e, dall'altro, non ha allegato elementi ai quali ancorare una valutazione, anche presuntiva, circa l'effettiva entità del danno dedotto. Anche il ricorso alle presunzioni, infatti, presuppone l'allegazione da parte del danneggiato di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto. 3.4. Ad abundantiam, giova anche evidenziare che la parte attrice ha intentato un'azione risarcitoria invocando la disciplina del D. Lgs n. 7/2016. Oggetto della domanda risarcitoria, quindi, sarebbero i danni asseritamente derivanti dal fatto illecito del convenuto. Tale condotta sarebbe riconducibile alla previgente fattispecie di reato di cui all'art. 485 c.p., per il quale nei confronti di , all'epoca direttore della filiale della banca, è stata richiesta e disposta Controparte_1 l'archiviazione del procedimento penale (Tribunale di Castrovillari n. 4754/15 R.G.N.R. e n. 1580/16 R.G.Gip - decreto di archiviazione del 15.06.2017), trattandosi di fatto non più previsto dalla legge come reato ex art. 1, comma 1, D. Lgs. n. 7 del 2016.
pagina 7 di 9 È noto che i reati in materia di falsità in scrittura privata sono stati oggetto della modifica legislativa realizzata tramite il d.lgs. n. 7 del 2016, che ha abrogato numerose fattispecie di parte speciale e ha trasformato i reati abrogati in illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie. Le fattispecie previste nelle norme penali abrogate, riprodotte nell'art. 4 del decreto, costituiscono ora fatti che, se dolosi, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno, nel rispetto delle leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile determinata dal giudice in forza dei criteri indicati all'art. 5 del citato D.Lgs. n. 7 del 2016 (gravità della violazione, reiterazione dell'illecito, arricchimento del soggetto responsabile, opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito, personalità dell'agente, condizioni economiche dell'agente). Il procedimento è regolato dalle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili con le disposizioni del decreto, e le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice civile competente per l'azione di risarcimento del danno al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento. La pretesa relativa all'inflizione della sanzione pecuniaria si prescrive in cinque anni dal fatto, stante l'espresso richiamo, contenuto all'art. 3, co. 2, del decreto, alla disposizione di cui all'art. 2947, co. 1, c.c.. La somma versata in pagamento della sanzione è devoluta alla
Controparte_4 Orbene, alla luce del quadro normativo in vigore i fatti di falso in scrittura privata ora sono descritti all'art. 4, co. 4, lett. a), c), d) ed e), D.Lgs. n. 7 del 2016 e per essi è prevista la sanzione pecuniaria civile da 200 a 12.000 euro. Dunque, la scrittura privata falsa prodotta da un privato non costituisce più un reato, ma rimane un atto che lede, oltre che un interesse pubblico, anche un diritto di rilievo costituzionale per la tutela dell'identità personale del soggetto, la cui firma viene falsificata. Ciò posto, avendo la parte attrice fondato la propria domanda in relazione al diritto al risarcimento previsto della disciplina del D. Lgs n. 7/2016 è logica conseguenza che gravasse sulla medesima anche la prova del dolo in capo al convenuto. Come noto, laddove una domanda risarcitoria tragga il suo fondamento nell'allegazione di un fatto costituente reato, l'autonomia del giudizio penale rispetto a quello civile - al di fuori delle ipotesi espressamente di estensione del giudicato penale di cui agli artt. 651 e 652 c.p.p, -, impone al giudice civile di accertare, incidenter tantum, in sede civile, l'eventuale sussistenza del reato, con accertamento che si estende a tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato (Cfr. Cass. n. 3747 del 2001, Cass. n. 9445 del 2012, Cass. n. 15041 del 2020,). Analogo ragionamento, in effetti, deve seguirsi nel caso in esame, con la conseguenza che gravava sull'asserito danneggiato la prova degli elementi costitutivi dell'illecito. Per l'effetto, spettava all'attore dimostrare tutti i presupposti dell'illecito addebitato al convenuto, tanto nella sua materialità quanto dal punto di vista soggettivo. Ed infatti, l'art. 3, co. 1 del D. lgs. 7/2016 prevede che
“I fatti previsti dall'articolo seguente, se dolosi, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita”. Tale prova non è stata fornita. La parte attrice ha solo dedotto la verificazione del fatto di falsificazione della firma – in ipotesi attribuibile a , ossia un terzo rispetto al giudizio – e l'uso del documento, ma non ha inteso allegare Controparte_2 e provare gli elementi dai quali desumere il dolo in capo a . Controparte_1 Neppure nelle richieste di prova, invero, è fatto riferimento ad elementi dai quali evincere l'esistenza dell'elemento soggettivo.
3.5. Alla luce delle superiori considerazioni la domanda va rigettata. D'altronde, anche se si volesse qualificare la domanda nella più ampia cornice dell'art. 2043 c.c. resterebbe preclusivo al suo accoglimento la mancanza di prova del danno, con assorbimento delle ulteriori questioni controverse tra le parti.
4. La lite temeraria Al pari infondata risulta essere la domanda formulata dal convenuto in termini di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Sul punto appare opportuno evidenziare come la responsabilità aggravata presuppone sotto il profilo soggettivo una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente perché agire per far pagina 8 di 9 valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si rilevi infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost. (Cass. n. 25086/2023; Cass. n. 1948/2023).
5. Le spese di lite. La natura e la complessità delle questioni affrontate, la novità della questione, le difense delle parti e le ragioni di rigetto della domanda, costituiscono complessivamente considerate gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA la domanda proposta dalla parte attrice, ; Parte_1 B. DICHIARA integralmente compensate le spese di lite;
C. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti. Così deciso in data 5.7.2025 all'esito della scadenza dei termini per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12.06.2025. Il Giudice dott. Eduardo Bucciarelli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI Sezione Civile in composizione monocratica e nella persona del dott. Eduardo Bucciarelli, all'esito dell'udienza ex 281 sexies c.p.c. del giorno 12.06.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, quindi, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1444/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto
“Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Riccardo Rosa in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliata come in atti
- ATTRICE - CONTRO
(C.F.: , nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2 e difeso dall'Avv. Cosimo Damiano Libonati in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliato come in atti
- CONVENUTO - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
deducendo: Controparte_1
- di aver ricevuto, in data 30.05.2017, notifica dell'istanza “avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione art. 408, 2° comma, c.p.p. - 126 D.Lgs. 271/89” nell'ambito del procedimento penale n. 4754/15 R.G.N.R. e n. 1580/16 R.G.Gip, con riferimento alla denuncia sporta dalla a carico di Parte_1 ignoti, depositata in data 16.11.2013 presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Castrovillari;
- di aver rappresentato, nella citata denuncia, di aver ricevuto con lettera del 27.08.2013 dalla Banca dei Due Mari di Calabria - Ufficio Crediti - una messa in mora a fronte della mancata corresponsione di euro 4.306,78 afferente alla rata 00/373 di un prestito dell'importo complessivo di euro 30.000,00;
- che nella stessa missiva veniva indicato che l'obbligazione fideiussoria era stata assunta con sottoscrizione del “9.03.2013”;
- che con una successiva missiva datata 01.10.2013 la Banca aveva comunicato l'avvenuto inserimento a sofferenza nella Centrale Rischi di Banca d'Italia di La Regina Angela, in considerazione del mancato pagamento del citato credito;
- di aver proceduto a disconoscere la sottoscrizione del 09.03.2007, per non aver mai assunto questo impegno con la citata Banca, trovandosi, peraltro, in quella data per motivi di lavoro in Gioia del Colle;
- che dalle indagini svolte era emersa la responsabilità penale, per i fatti scritti in denuncia, del CP_1
, all'epoca Direttore della Filiale di Terranova da Sibari della Banca dei Due Mari di Calabria
[...] Credito Cooperativo Scarl, per il reato di cui all'art.485 c.p., per aver consentito al , ex Controparte_2 coniuge della di apporre in sua vece e senza alcun titolo autorizzativo la sottoscrizione sulla Parte_1 obbligazione del “9.03.2017”;
- che veniva formulata dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, richiesta di archiviazione “rilevato che il fatto, integrante la fattispecie di cui all'art. 485 c.p., non è previsto dalla Legge quale reato /Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 in vigore dal 6 febbraio 2016)” e con successivo pagina 1 di 9 decreto del 15.06.2017veniva disposta l'archiviazione del procedimento penale n. 4754/15 R.G.N.R. e n. 1580/16 R.G.Gip “trattandosi di fatto non più previsto dalla legge come reato ex art. 1, comma 1, D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7”;
- di aver proposto istanza di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010, presso la Concilia Consumatori, con esito negativo;
- di aver diritto, stante il D.Lgs. n. 7/2016, al risarcimento dei danni subiti e subendi in sede civile, legati alla esposizione debitoria della stessa, nonché alla iscrizione nella Centrale Rischi della Banca di Italia, quantificati in via equitativa in euro 19.000,00, anche con riguardo alla esposizione ed alla sofferenza economica con l'Istituto di Credito. Pa Tanto precisato, ha chiesto a questo Tribunale: “visto il D. Lgs. del 15 gennaio 2016 Parte_1 n. 7 riconoscere il danno economico e legale patito dalla signora a seguito delle azioni Parte_1 contra legem poste in essere dal signor e condannare, pertanto, lo stesso al Controparte_1 risarcimento dei danni in favore della parte istante, quantificato in euro 19.000,00 o ad altra somma minore
o maggiore che lo stesso riterrà opportuno riconoscere. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.11.2019 si è costituito in giudizio il convenuto deducendo: Controparte_1
- la nullità dell'atto di citazione in base al combinato disposto degli artt. 164, comma IV, e 163 comma II, n. 3-4, c.p.c., determinante il vizio dell'editio actionis, affetto da assoluta genericità ed indeterminatezza della cosa oggetto della domanda, nonché il difetto della esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda - anche alla luce delle inesattezze circa la cronologia dei fatti esposti - con le relative conclusioni;
- l'impossibilità di riscontrare, nell'atto di citazione, quale sia l'oggetto della domanda e della pretesa (petitum e causa petendi) fatta valere dall'attrice in giudizio con la conseguente impossibilità di esercitare un adeguato diritto di difesa da parte del convenuto;
- di aver parte attrice asserito semplicisticamente che, a seguito dell'archiviazione del procedimento penale n. 4754/15, con riferimento alla denuncia contro ignoti del 16.11.2013, la responsabilità del era CP_1 da desumere dai gravi elementi di colpevolezza emersi nel corso della indagine a suo carico, dichiarando, pleonasticamente, di aver diritto, stante il D.Lgs. n. 7 del 2016, al risarcimento dei danni nei confronti del e non nei confronti di altri (esponenti della banca), oppure del presunto autore della Controparte_1 firma ( ) pur richiamato nell'atto introduttivo del presente giudizio (pag. 2); Controparte_2
- l'impossibilità di conoscere, sulla base della documentazione allegata all'atto di citazione, quali siano gli elementi di colpevolezza acquisti a carico del e di comprendere in che misura viene stato CP_1 quantificato il presunto danno patito da parte attrice;
- l'assoluta incertezza anche del cd. petitum, atteso il mero assunto di parte attrice di aver subito danni, ammontanti ad € 19.000,00, senza, tuttavia, fornire alcun riscontro probatorio, tanto da potersi ritenere l'atto di citazione, anche solo per tale ultima circostanza, nullo, dato che la causa petendi risulta totalmente dissociata rispetto alle consequenziali conclusioni;
- la carenza di legittimazione passiva del per assenza di responsabilità. La parte attrice Controparte_1 fa derivare la responsabilità dei presunti danni - comunque non provati - dalle indagini svolte nel procedimento penale archiviato. Non essendo ipotizzabile alcuna forma di responsabilità nei confronti del convenuto si chiede l'estromissione;
- la prescrizione del diritto vantato, ai sensi dell'art. 2947 c.c., in virtù dell'applicazione della prescrizione quinquennale decorrente dal giorno di verificazione del fatto (ovvero dal 9.03.2007 data della sottoscrizione della fideiussione) atteso che la notifica dell'atto di citazione è avvenuta dopo ben dodici anni dal verificarsi del fatto;
- l'assoluta infondatezza e inammissibilità della domanda attorea, atteso che i fatti, così come esposti, e le ragioni avanzate dalla non sono supportati da idonei elementi probatori;
Parte_1
- l'infondatezza dell'affermazione di controparte contenuta nell'atto di citazione (pag.2) “in particolare, emergeva, che il aveva consentito al ex coniuge della istante, di apporre CP_1 Controparte_2 in sua vece e senza alcun titolo autorizzativo la sottoscrizione sulla obbligazione del 9.03.2017” priva,
pagina 2 di 9 oltretutto, di ogni riscontro fattuale. Ed infatti, dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Sibari (Cassano allo Ionio) emerge che, il SI. sentito, nella sua qualità di persona informata Controparte_1 sui fatti, in data 02.07.2015, in riferimento alla domanda relativa alla fideiussione, risponde: “Non ricordo alcuna circostanza relativa alla predetta fideiussione”. Alla successiva domanda: “In quel periodo, quale dipendente e/o responsabile della suddetta Filiale si occupava delle pratiche relative all'Istruttoria utile al Per_ rilascio delle fideiussioni specifiche?”, risponde: “Di solito se ne occupava la segreteria presente all'interno della Filiale, in particolare e la SI.ra ..”. Ancora, alla domanda Persona_2 CP_3
“Per quale motivo la fideiussione specifica in argomento non risulta sottoscritta dalla persona che ha istruito la Pratica?”, asserisce: “Non comprendo per quale motivo la suddetta fideiussione specifica sia priva della sottoscrizione del dipendente/responsabile che ha curato la relativa pratica… Preciso, inoltre, che la grafia relativa alla compilazione della fideiussione non mi appartiene”. Tale ultima circostanza, inoltre, viene confermata dalla SI.ra , sentita in data 04.07.2015, che a specifica domanda della Testimone_1 Guardia di Finanza risponde: “Detta fideiussione è stata da me predisposta e compilata a seguito di delibera della pratica, ma non ricordo chi l'avesse deliberata”. Infine, per completezza, si riporta quanto dichiarato dal SI. , marito all'epoca dei fatti (2007) della sig.ra sentito in data 17 giugno Controparte_2 Parte_1 2015. Costui, a domanda della GDF, risponde “Non ricordo detta circostanza, non sono in grado di riferire se la stessa appartenga alla mia ex moglie, dalla quale sono separato da circa tre anni”, precisamente nel 2012. Successivamente, a conclusioni delle indagini, il PM avanzava richiesta di archiviazione in data 20.03.2017, notificata alla persona offesa in data 30.05.2017, che il Gip accoglieva in data 15 giugno 2017, atteso che il fatto non è previsto dalla legge quale reato;
- di contestare l'affermazione di controparte relativa al fatto che il avrebbe consentito Controparte_1 al all'epoca dei fatti marito dell'attrice (non separato), di apporre in sua vece la Controparte_2 sottoscrizione dell'obbligazione (fideiussione), circostanza non vera e priva di ogni fondamento fattuale e giuridico;
- l'assenza di prova rigorosa delle circostanze di fatto e di diritto dedotte nel libello introduttivo, con la conseguenza che la domanda è sfornita del necessario supporto probatorio e meritava l'integrale rigetto ai sensi dell'art. 2697 c.c.;
- la sussistenza dei presupposti per la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
- la contestazione oltre che dell'an anche del quantum debeatur, frutto di una valutazione di parte, sproporzionata ictu oculi, oltre che priva di riscontro probatorio, con impugnazione di tutta la documentazione versata a suffragio della richiesta di risarcimento;
- la contestazione, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento, della quantificazione dei danni pretesi, da determinarsi semmai con un criterio oggettivo ed imparziale.
- che alla luce della richiamata normativa e della ricostruzione fattuale nulla è dovuto a titolo di risarcimento danni a parte attrice e, al contempo, si chiede sin da ora il risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. Ciò posto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “I. IN VIA PRELIMINARE: Controparte_1 A. Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 164, comma IV, e 163, II comma, n. 3-4, cpc, con fissazione di un termine perentorio a parte attrice per il rinnovo dell'atto di citazione e di un termine a controparte per integrare di conseguenza le proprie difese;
B. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del SI. per i motivi sopra esposti e per Controparte_1 l'effetto condannare al pagamento delle spese di giudizio per l'ingiustificata chiamata in causa;
C. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del presunto diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2947 c.c., per come addotto in narrativa, e conseguentemente rigettare la domanda;
II. IN VIA PRINCIPALE: A. Rigettare in toto la domanda avanzata da parte attrice poiché assolutamente inammissibile, improponibile ed infondata in fatto e diritto per i motivi di cui in narrativa, e conseguentemente rigettare ogni richiesta di risarcimento avanzata nei confronti del SI. , con condanna al risarcimento del danno per lite Controparte_1 temeraria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc;
III. IN VIA SUBORDINATA: A. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ridurre l'entità del risarcimento nei limiti del giusto e del vero secondo
pagina 3 di 9 le risultanze che emergeranno nel corso del giudizio. In ogni caso con condanna alle spese e competenze di giudizio”. All'udienza dell'11.12.2019, rigettata l'eccezione circa la nullità della citazione, con motivazione qui richiamata, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.. All'esito della scadenza di tali termini, sono state rigettate le richieste istruttorie delle parti e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Successivamente, all'esito dell'udienza del 20.3.2025 la presente causa è stata rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c., fissando all'uopo per la discussione l'udienza del 12.06.2025, con termine per note di discussione sino a 20 giorni prima;
udienza, poi, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 c.p.c., con decreto ritualmente comunicato alle parti costituite.. Alcuna delle parti ha depositato note di discussione. Le parti hanno ritualmente depositato note scritte riportandosi alle conclusioni in atti. Giova sin d'ora rilevare che nelle udienze di precisazione delle conclusioni e nelle note scritte depositate per l'udienza del 12.6.2025, le istanze istruttorie formulate e rigettate dal giudice istruttore non sono state reiterate in modo specifico;
per l'effetto, devono ritenersi abbandonate (cfr. Cass. Civ. 19352 del 2017 e, in maniera ancora più precisa, Cass. Civ. 10748 del 2012).
2. Ragione più liquida In via preliminare, occorre rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo, Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). In applicazione del suddetto principio, la Suprema Corte ha ritenuto, ad esempio, assorbita ogni questione relativa alla correttezza delle notifiche o all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (cfr. rispettivamente, Cass. civ. n. 27483 del 2018 e Cass. civ. n. 21549 del 2016), nelle ipotesi in cui, quand'anche dei relativi adempimenti sussistesse effettiva necessità, la loro effettuazione sarebbe ininfluente sull'esito del giudizio e lesiva del principio della ragionevole durata del processo (v. Cass. n. 10839/2019 con richiamo a: Cass. sez. U. n. 26373 del 2008; sez. U, n. 6826 del 2010; n. 2723 del 2010; n. 15106 del 2013; sez. U, n. 23542 del 2015). Il principio della “ragione più liquida” è applicabile anche dal giudice di merito come recentemente precisato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 24093/2019, ove si precisa che “in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cpc”).
3. Nel merito 3.1. L'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta, tempestivamente costituita, è infondata. In tema di diritto al risarcimento del danno, secondo consolidata giurisprudenza, il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o, comunque, avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno. Tale regola generale, invero, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale (da ultimo, Cass. civ. n. 29328/2024). Nella specie, in effetti, pur essendo incontroverso che la formazione del documento costituente la fideiussione è avvenuta il 9.3.2007 (data erroneamente indicata in citazione “9.03.2017” e “2013”), dalla prospettazione di parte attrice non emerge che la stessa ne abbia avuto conoscenza in data antecedente alla richiesta di pagamento della Banca dei Due Mari Calabria- Ufficio Crediti datata 27.8.2013, né vi è prova contraria in merito. Orbene, in assenza di prova circa l'effettiva data di ricezione della richiesta di pagamento legata a tale fideiussione, pure assumendo quale dies a quo il giorno indicato nella citata richiesta di pagamento pagina 4 di 9 (27.8.2013), al momento dell'introduzione del presente giudizio non era ancora decorso il termine di prescrizione, nella specie di 6 anni. Ed infatti, con riferimento al termine di prescrizione applicabile in sede civile, occorre tenere conto del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 2947 c.c., “
1. Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. … 3. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.”. Ovviamente, qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, all'azione civile di risarcimento si applica ugualmente, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (arg. da Cass., civ. n. 2350/2018). Allo stesso modo, ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, l'intervenuta archiviazione in sede penale non determina alcun vincolo per il giudice civile, il quale è tenuto a compiere un'autonoma valutazione del fatto illecito, onde verificare se esso soggiaccia al termine generale quinquennale, di cui al primo comma dell'art. 2947 c.c., ovvero al più lungo termine di cui al terzo comma della medesima disposizione, siccome astrattamente integrante gli estremi di un reato (arg. da Cass. civ. n. 3704/2024), fermo restando che la decorrenza della prescrizione non opera dalla pronuncia di archiviazione, che non può essere equiparata ad una sentenza irrevocabile di proscioglimento (Cass. civ. n. 6858/2018). Ciò posto, venendo in rilievo un danno derivante dalla commissione dell'ormai abrogato delitto di falsità in scrittura privata, il termine di prescrizione dell'azione civile per il risarcimento del danno, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2947 c.c. e art. 485 c.p., era di 6 anni. Pertanto, anche senza considerare gli effetti della procedura di mediazione, rispetto alla quale non vi è prova del momento della comunicazione al , il termine di 6 anni scadeva il 27.8.2019, dunque, CP_1 ampiamente dopo la notifica della citazione introduttiva del presente giudizio. 3.2. Ciò posto, dall'applicazione del principio della ragione più liquida discende che, proposta domanda risarcitoria, il giudice, ove ritenga evidente il difetto di allegazione e prova in ordine alla natura e alla entità del danno subito, ben può, invertendo l'ordine delle questioni, respingere la domanda ponendo a fondamento della pronuncia di rigetto detta carenza di allegazioni, posto che l'accertamento sulla sussistenza degli altri elementi costitutivi della responsabilità, anche se logicamente preliminare, non potrebbe mai condurre ad un esito del giudizio favorevole per parte attrice. L'onere di parte attorea di specificare i fatti costitutivi e l'obbligo del giudice di attenersi a questi costituiscono un presidio di garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa processuale del convenuto (Cass. n. 2357 del 2019). Chi agisce in giudizio, infatti, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto” (da ultimo, Cass. n.10141 del 2021). 3.3. Nel caso de quo, è palese la necessità, ai fini del riconoscimento del risarcimento, chiesto e asseritamente subito a fronte della falsità della firma apposta sulla garanzia fideiussoria, di documentare le conseguenze pregiudizievoli effettivamente sofferte, derivanti dalla altrui condotta, dal momento che la struttura dell'illecito civile non si esaurisce con l'eventus - damni, e cioè con la violazione del diritto o dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma richiede, altresì, per l'insorgenza della responsabilità la prova della esistenza di una determinata conseguenza pregiudizievole di natura patrimoniale o non patrimoniale, ricollegabile - secondo un nesso di diretta immediatezza ex art. 1223 c.c. - all' “eventus - damni”. Perfino quando il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno, ivi compreso quello non patrimoniale, non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche solo attraverso presunzioni semplici (Cass. Civ. n. 1046 del 2019). Infatti, il danno, che pure leda valori della persona, non può considerarsi in re ipsa, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (v. Cass. Civ. Sez. Un. n. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008; Cass. Civ. n. 11269 del 2018).
pagina 5 di 9 Applicando i suddetti principi alla fattispecie in esame, si deve concludere per il rigetto della domanda di parte attrice. Come già evidenziato, il principio di causalità impone che il danneggiante è tenuto al risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta dell'illecito e che l'obbligo del risarcimento deve conformarsi al danno realmente subito dal danneggiato, che non deve ricevere né più né meno di quanto necessario a rimuovere gli effetti economici negativi dell'inadempimento o dell'illecito. Ne deriva che sotto il profilo processuale, la prova del danno incombe sul danneggiato, che deve dimostrare gli elementi costitutivi dello stesso, sia con riguardo agli eventi lesivi, sia con riferimento agli effetti economici negativi, quale perdita economica di cui si chiede il risarcimento. È il danneggiato, dunque, che deve dare la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del danneggiante, ovvero del nesso di causalità tra evento lesivo e danno, elemento costitutivo del diritto al risarcimento, il cui onere probatorio rimane a carico del danneggiato che agisce in giudizio. Tanto detto, la parte attrice non ha provato il danno conseguenza e neppure il nesso causale tra evento lesivo e danno dedotto. Con riguardo all'asserita illegittima segnalazione della banca alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, il soggetto segnalato non può beneficiare de plano del risarcimento del danno, ma deve provarlo, atteso che il danno non è in re ipsa. La parte attrice non ha allegato o provato, né richiesto di provare, il concreto pregiudizio patito a causa della dedotta avvenuta segnalazione alla Centrale dei Rischi, con riguardo, ad esempio, ad eventuali ripercussioni in un'eventuale attività imprenditoriale espletata o nelle relazioni semmai instaurate con altri istituti di credito, ossia l'avvenuta preclusione all'accesso al credito o la mancata erogazione di un finanziamento per effetto della segnalazione illegittima. Non è stata neanche prodotta alcuna documentazione in merito ad eventuali negati fidi o ridotte liquidità di credito, né sono stati documentati eventuali esborsi per la cancellazione della segnalazione. Nella specie, in effetti, anche l'avvenuta segnalazione del nominativo della parte attrice alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia non è documentata, né è stata richiesta alcuna prova sul punto. In atti è presente solo un preavviso di segnalazione a sofferenza “ove ne ricorrano i presupposti”, inviato dalla Banca dei Due Mari di Calabria unitamente alla messa in mora per il pagamento della somma di € 4.306,78, richiesta in virtù della sussistenza della fideiussione;
trattasi, in effetti, dello stesso documento dal quale l'attrice ha dedotto di aver avuto conoscenza dell'illecito. Inoltre, è presente la comunicazione della Banca dei Due Mari rivolta a e , nella quale si specifica che non Parte_1 Controparte_2 avendo ricevuto il pagamento dovuto la Banca aveva “deliberato” la segnalazione a sofferenza dei predetti
. Parte_2 Alcuna prova, poi, è stata fornita circa la riferibilità della segnalazione alla condotta della parte convenuta. La segnalazione a sofferenza, infatti, oltre a non essere provata è atto dell'istituto di credito. In merito al danno derivante dalla esposizione debitoria di nei confronti dell'istituto di Parte_1 credito non risulta in atti alcuna procedura azionata dalla Banca per il recupero del credito o alcuna produzione documentale attestante gli esborsi o i danni patiti da parte attrice in merito a tale posizione debitoria. Quanto dedotto da parte attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio - (pagg. 3 e 4) “l'istante ha diritto
… al risarcimento dei danni subiti e subendi in sede civile, legati anche alla esposizione debitoria della stessa, nonché alla iscrizione nella Centrale rischi della Banca di Italia. Detti danni sono da quantificarsi in via equitativa in euro 19.000,00, anche con riferimento alla esposizione ed alla sofferenza economica con l'Istituto di Credito” - è rimasto un mero assunto privo di alcun riscontro probatorio. A ben vedere, non solo non si conosce l'entità della solo dedotta “esposizione debitoria”, ma neppure risulta l'effettiva persistenza della stessa. Giova osservare, infatti, che la stessa parte attrice, nelle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza il 21.4.2015, ha dedotto di non aver ricevuto ulteriori comunicazioni da parte nella Banca dei Due Mari dopo la missiva del giorno 1.10.2013, ossia la comunicazione con la quale veniva informata dell'avvenuta deliberazione da parte della banca di provvedere alla successiva segnalazione a sofferenza della posizione di e . Parte_1 Controparte_2
pagina 6 di 9 Neppure è stata dedotta o prodotta l'esistenza di ulteriori richieste di pagamento da parte della Banca dei Due Mari, ovvero di altre iniziative della stessa palesanti la persistenza dell'obbligazione. Su tale ultimo aspetto, inoltre, non può omettersi di rilevare che, pure assumendo l'esistenza del fatto illecito dedotto in citazione, occorre distinguere i rapporti tra presunto garante e garantito, da quelli tra danneggiato e presunto danneggiante. Orbene, le conseguenze lesive lamentate – segnalazione alla centrale rischi ed esposizione debitoria - sono tutte riferibili al rapporto di garanzia assunto come inesistente dalla parte attrice. Tuttavia, non vi è prova in atti che la parte attrice abbia agito nei confronti del garantito onde ottenere l'accertamento della falsità della firma apposta alla fideiussione e, di conseguenza, l'eliminazione del rapporto di garanzia. Anche la quantificazione del danno, dunque, non è supportata da alcun riscontro.
Non vi è prova, pertanto, del danno che assume di aver subito, né risultano allegati elementi Parte_1 ai quali ancorare la liquidazione del danno in via equitativa. Sul punto giova ribadire che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., quale espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., “dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno” (Cass., Sez. II, sent. n. 4310/2018). Dunque, la valutazione equitativa del danno presuppone che lo stesso, pur non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, sia comunque certo nella sua esistenza ontologica. Questo principio costituisce jus receptum nella giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria, perché presuppone l'esistenza di un danno oggettivamente accertato, e non già sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse;
ragion per cui è l'impossibilità di quantificare un danno certamente esistente a rendere possibile il ricorso alla stima equitativa, mentre, se è l'esistenza stessa di un pregiudizio economico ad essere incerta, eventuale, possibile ma non probabile, non v'è alcuno spazio per l'applicazione dell'art. 1226 c.c. (cfr., ex multis, Cass., Sez. VI-3, ord. n. 26051/2020, conforme a Cass. Sez. III, sent. n. 25912/2013). Nel caso in esame, invece, l'attrice, da un lato, non ha provato il pregiudizio patito, e, dall'altro, non ha allegato elementi ai quali ancorare una valutazione, anche presuntiva, circa l'effettiva entità del danno dedotto. Anche il ricorso alle presunzioni, infatti, presuppone l'allegazione da parte del danneggiato di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto. 3.4. Ad abundantiam, giova anche evidenziare che la parte attrice ha intentato un'azione risarcitoria invocando la disciplina del D. Lgs n. 7/2016. Oggetto della domanda risarcitoria, quindi, sarebbero i danni asseritamente derivanti dal fatto illecito del convenuto. Tale condotta sarebbe riconducibile alla previgente fattispecie di reato di cui all'art. 485 c.p., per il quale nei confronti di , all'epoca direttore della filiale della banca, è stata richiesta e disposta Controparte_1 l'archiviazione del procedimento penale (Tribunale di Castrovillari n. 4754/15 R.G.N.R. e n. 1580/16 R.G.Gip - decreto di archiviazione del 15.06.2017), trattandosi di fatto non più previsto dalla legge come reato ex art. 1, comma 1, D. Lgs. n. 7 del 2016.
pagina 7 di 9 È noto che i reati in materia di falsità in scrittura privata sono stati oggetto della modifica legislativa realizzata tramite il d.lgs. n. 7 del 2016, che ha abrogato numerose fattispecie di parte speciale e ha trasformato i reati abrogati in illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie. Le fattispecie previste nelle norme penali abrogate, riprodotte nell'art. 4 del decreto, costituiscono ora fatti che, se dolosi, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno, nel rispetto delle leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile determinata dal giudice in forza dei criteri indicati all'art. 5 del citato D.Lgs. n. 7 del 2016 (gravità della violazione, reiterazione dell'illecito, arricchimento del soggetto responsabile, opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito, personalità dell'agente, condizioni economiche dell'agente). Il procedimento è regolato dalle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili con le disposizioni del decreto, e le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice civile competente per l'azione di risarcimento del danno al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento. La pretesa relativa all'inflizione della sanzione pecuniaria si prescrive in cinque anni dal fatto, stante l'espresso richiamo, contenuto all'art. 3, co. 2, del decreto, alla disposizione di cui all'art. 2947, co. 1, c.c.. La somma versata in pagamento della sanzione è devoluta alla
Controparte_4 Orbene, alla luce del quadro normativo in vigore i fatti di falso in scrittura privata ora sono descritti all'art. 4, co. 4, lett. a), c), d) ed e), D.Lgs. n. 7 del 2016 e per essi è prevista la sanzione pecuniaria civile da 200 a 12.000 euro. Dunque, la scrittura privata falsa prodotta da un privato non costituisce più un reato, ma rimane un atto che lede, oltre che un interesse pubblico, anche un diritto di rilievo costituzionale per la tutela dell'identità personale del soggetto, la cui firma viene falsificata. Ciò posto, avendo la parte attrice fondato la propria domanda in relazione al diritto al risarcimento previsto della disciplina del D. Lgs n. 7/2016 è logica conseguenza che gravasse sulla medesima anche la prova del dolo in capo al convenuto. Come noto, laddove una domanda risarcitoria tragga il suo fondamento nell'allegazione di un fatto costituente reato, l'autonomia del giudizio penale rispetto a quello civile - al di fuori delle ipotesi espressamente di estensione del giudicato penale di cui agli artt. 651 e 652 c.p.p, -, impone al giudice civile di accertare, incidenter tantum, in sede civile, l'eventuale sussistenza del reato, con accertamento che si estende a tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato (Cfr. Cass. n. 3747 del 2001, Cass. n. 9445 del 2012, Cass. n. 15041 del 2020,). Analogo ragionamento, in effetti, deve seguirsi nel caso in esame, con la conseguenza che gravava sull'asserito danneggiato la prova degli elementi costitutivi dell'illecito. Per l'effetto, spettava all'attore dimostrare tutti i presupposti dell'illecito addebitato al convenuto, tanto nella sua materialità quanto dal punto di vista soggettivo. Ed infatti, l'art. 3, co. 1 del D. lgs. 7/2016 prevede che
“I fatti previsti dall'articolo seguente, se dolosi, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita”. Tale prova non è stata fornita. La parte attrice ha solo dedotto la verificazione del fatto di falsificazione della firma – in ipotesi attribuibile a , ossia un terzo rispetto al giudizio – e l'uso del documento, ma non ha inteso allegare Controparte_2 e provare gli elementi dai quali desumere il dolo in capo a . Controparte_1 Neppure nelle richieste di prova, invero, è fatto riferimento ad elementi dai quali evincere l'esistenza dell'elemento soggettivo.
3.5. Alla luce delle superiori considerazioni la domanda va rigettata. D'altronde, anche se si volesse qualificare la domanda nella più ampia cornice dell'art. 2043 c.c. resterebbe preclusivo al suo accoglimento la mancanza di prova del danno, con assorbimento delle ulteriori questioni controverse tra le parti.
4. La lite temeraria Al pari infondata risulta essere la domanda formulata dal convenuto in termini di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Sul punto appare opportuno evidenziare come la responsabilità aggravata presuppone sotto il profilo soggettivo una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente perché agire per far pagina 8 di 9 valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si rilevi infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost. (Cass. n. 25086/2023; Cass. n. 1948/2023).
5. Le spese di lite. La natura e la complessità delle questioni affrontate, la novità della questione, le difense delle parti e le ragioni di rigetto della domanda, costituiscono complessivamente considerate gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA la domanda proposta dalla parte attrice, ; Parte_1 B. DICHIARA integralmente compensate le spese di lite;
C. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti. Così deciso in data 5.7.2025 all'esito della scadenza dei termini per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12.06.2025. Il Giudice dott. Eduardo Bucciarelli
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