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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GARAU ANDREA, Presidente e Relatore
MANCA ANTONELLO, Giudice
SARCINA VINCENZO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 294/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AC S.p.a. - 02391510266
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- P.E.C. n. 13392 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., con sede a Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore Nominativo_1, ha presentato ricorso per sentir dichiarare l'annullamento della procedura di esecuzione coattiva n. 13392 del
05 novembre 2024, relativa a IMU per gli anni 2011 e 2012 siccome illegittimamente emessa e notificata per i motivi di seguito indicati.
Il ricorrente il 6 novembre 2024, come dichiarato in ricorso, ricevette da ABACO S.p.a. concessionaria del
Comune di Sassari per il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali un atto, denominato “avviso di procedure di esecuzione coattiva recante numero e data come sopra indicati, comunicando ai sensi dell'art. 1 comma 544 L. 228/2012 che, salvo non intervenenga l'integrale pagamento entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione dell'atto, sarà attivata nei suoi confronti la procedura di esecuzione coattiva del credito.
Dalla lettura della comunicazione ricevuta dalla società si evince trattarsi di imposta comunale sugli immobili relativa agli anni 2011, 2012 e 2018 e che la somma totale richiesta, comprensiva di interessi, ammonta a
€ 19,455,60.
Il ricorrente avrebbe appreso in siffatta maniera, per la prima volta, del proprio presunto debito, non essendogli stato mai prima di allora notificato alcuno degli atti posti a suo fondamento (Avvisi di accertamento e/o
Cartelle di pagamento e/o ingiunzioni) che, in questa sede contesta fermamente che gli siano mai stati notificati.
L'atto comunicato alla società contribuente, riporta l'indicazione dell'esistenza di una INGIUNZIONE N.
202316801848292037982242 DEL 10/07/2023, asseritamente notificata il 04/09/2023, secondo la difesa invero MAI NOTIFICATA e, quand'anche la stessa avesse una rituale notifica, sarebbe avvenuta nel 2023, quindi ben 12 anni (IMU 2011) e 11 anni (IMU 2012) dopo che l'avviso di accertamento sarebbe divenuto definitivo -se notificato-.
Nel ricorso si chiarisce che, secondo costante giurisprudenza, il ricorso deve considerarsi diretto ad impugnare il titolo esecutivo del quale, a causa dell'invalidità della relativa notifica, sia venuto a conoscenza solo attraverso la regolare comunicazione di un atto successivo. Pertanto, il presente ricorso viene proposto ai sensi dell'art. 19, co.
3 - D. Lgs. 546/92 per vizi propri dell'atto impugnato (atto derivato), nonché degli atti presupposti (avvisi di accertamento o liquidazione ruoli e cartelle di pagamento con relativi ruoli), che non sono mai stati ritualmente notificati.
La ABACO S.p.A., in persona del legale rappresentante sig. Difensore_2, si è costituita ed ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso perché sarebbe stato violato l'art. 21 D.Lgs. 546/1992, essendo lo stesso stato notificato ben oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
L'Avvio Procedure di Esecuzione Coattiva n. 13392 del 05/11/2024 venne notificato da AC alla ricorrente in data 06/11/2024. Il ricorso sarebbe stato invece notificato ad AC soltanto in data 08/05/2025, vale a dire oltre sei mesi dopo la ricezione dell'atto.
La difesa ricorrente ha di recente informato la Corte che la propria assistita ha presentato istanza di rateazione del debito tributario, in corso di definizione, e che la stessa non avrebbe più interesse a coltivare la causa, talché ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'odierna udienza il difensore della società ricorrente ha rinunciato al ricorso. La controparte ha dichiarato di accettare la rinuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte deve prendere atto della rinuncia al processo intervenuta e dichiarare l'estinzione del processo secondo il disposto dell'art. 44 del DLGS n. 546/92. Le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo. Spese compensate
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GARAU ANDREA, Presidente e Relatore
MANCA ANTONELLO, Giudice
SARCINA VINCENZO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 294/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AC S.p.a. - 02391510266
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- P.E.C. n. 13392 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., con sede a Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore Nominativo_1, ha presentato ricorso per sentir dichiarare l'annullamento della procedura di esecuzione coattiva n. 13392 del
05 novembre 2024, relativa a IMU per gli anni 2011 e 2012 siccome illegittimamente emessa e notificata per i motivi di seguito indicati.
Il ricorrente il 6 novembre 2024, come dichiarato in ricorso, ricevette da ABACO S.p.a. concessionaria del
Comune di Sassari per il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali un atto, denominato “avviso di procedure di esecuzione coattiva recante numero e data come sopra indicati, comunicando ai sensi dell'art. 1 comma 544 L. 228/2012 che, salvo non intervenenga l'integrale pagamento entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione dell'atto, sarà attivata nei suoi confronti la procedura di esecuzione coattiva del credito.
Dalla lettura della comunicazione ricevuta dalla società si evince trattarsi di imposta comunale sugli immobili relativa agli anni 2011, 2012 e 2018 e che la somma totale richiesta, comprensiva di interessi, ammonta a
€ 19,455,60.
Il ricorrente avrebbe appreso in siffatta maniera, per la prima volta, del proprio presunto debito, non essendogli stato mai prima di allora notificato alcuno degli atti posti a suo fondamento (Avvisi di accertamento e/o
Cartelle di pagamento e/o ingiunzioni) che, in questa sede contesta fermamente che gli siano mai stati notificati.
L'atto comunicato alla società contribuente, riporta l'indicazione dell'esistenza di una INGIUNZIONE N.
202316801848292037982242 DEL 10/07/2023, asseritamente notificata il 04/09/2023, secondo la difesa invero MAI NOTIFICATA e, quand'anche la stessa avesse una rituale notifica, sarebbe avvenuta nel 2023, quindi ben 12 anni (IMU 2011) e 11 anni (IMU 2012) dopo che l'avviso di accertamento sarebbe divenuto definitivo -se notificato-.
Nel ricorso si chiarisce che, secondo costante giurisprudenza, il ricorso deve considerarsi diretto ad impugnare il titolo esecutivo del quale, a causa dell'invalidità della relativa notifica, sia venuto a conoscenza solo attraverso la regolare comunicazione di un atto successivo. Pertanto, il presente ricorso viene proposto ai sensi dell'art. 19, co.
3 - D. Lgs. 546/92 per vizi propri dell'atto impugnato (atto derivato), nonché degli atti presupposti (avvisi di accertamento o liquidazione ruoli e cartelle di pagamento con relativi ruoli), che non sono mai stati ritualmente notificati.
La ABACO S.p.A., in persona del legale rappresentante sig. Difensore_2, si è costituita ed ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso perché sarebbe stato violato l'art. 21 D.Lgs. 546/1992, essendo lo stesso stato notificato ben oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
L'Avvio Procedure di Esecuzione Coattiva n. 13392 del 05/11/2024 venne notificato da AC alla ricorrente in data 06/11/2024. Il ricorso sarebbe stato invece notificato ad AC soltanto in data 08/05/2025, vale a dire oltre sei mesi dopo la ricezione dell'atto.
La difesa ricorrente ha di recente informato la Corte che la propria assistita ha presentato istanza di rateazione del debito tributario, in corso di definizione, e che la stessa non avrebbe più interesse a coltivare la causa, talché ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'odierna udienza il difensore della società ricorrente ha rinunciato al ricorso. La controparte ha dichiarato di accettare la rinuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte deve prendere atto della rinuncia al processo intervenuta e dichiarare l'estinzione del processo secondo il disposto dell'art. 44 del DLGS n. 546/92. Le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo. Spese compensate