Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/05/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4644/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Domenico Lo Polito;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa delle Controparte_1
dott.sse Serenella Rosaria Zanfini e Serena Cianflone;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23/01/2023, ha rappresentato: di essere Parte_1
inserita in posizione n. 6 nelle GAE della provincia di Cosenza con punti 120 per la classe di concorso A045 “Scienze Economico-Aziendali” e GAE incrociate di aver presentato CP_2 apposita richiesta di inserimento nell'elenco delle nomine supplenze nella provincia di Cosenza
e, pur essendo in possesso di titolo di riserva nonché delle agevolazioni di cui alla L. n. 104/92, di non essere stata convocata e di essere stata superata, nell'ordine di assegnazione, da altri docenti convocati dalle GPS incrociate sul sostegno, i quali risulterebbero assegnatari dei medesimi posti dalla stessa indicati, pur possedendo punteggio inferiore e pur non possedendo alcun titolo di riserva o alcuna precedenza.
Pertanto, ha formulato le seguenti conclusioni: “1) Accertare e riconoscere il diritto della ricorrente al conferimento dell'incarico a tempo determinato tra quelli attribuiti a personale docente che la segue in graduatoria stante l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione scolastica resistente che non ha attribuito l'incarico di supplenza sul sostegno a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/2023 alla ricorrente in virtù del suo inserimento nelle graduatorie incrociate sul sostegno con provenienza da gae con punteggio
120; 2) Condannare l'amministrazione convenuta alla stipula di un contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/2023 in favore della ricorrente in virtù del suo
1
120 in una delle istituzioni scolastiche espresse come preferenza nella domanda del
04/08/2022; 3) Condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento dei danni allo stato quantificabili in euro 2.000,00 pari al mancato guadagno sin ad ora prodotto per le ragioni sopra indicate;
4) il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi.”.
Il , nel costituirsi, ha rappresentato che la ricorrente è inserita in GAE II grado per la CP_1
cdc a045 e che in virtù di tale posizione è inserita nelle GAE incrociate II GRADO per il conferimento di incarichi sul posto sostegno.
Per il conferimento degli incarichi su posto sostegno, come previsto dall'art. 12 dell'O.M.
112/22, si attinge alle diverse graduatorie nel seguente ordine:
- – aspiranti in GAE su classe comune che sono Controparte_3
in possesso di titolo di abilitazione sul sostegno;
- GPS I FASCIA SOSTEGNO - aspiranti non in GAE che hanno titolo di abilitazione sul sostegno (e l'ufficio ha nominato fino alla posizione 469);
- GPS II FASCIA SOSTEGNO – aspiranti con 3 annualità di servizio su sostegno privi di titolo specifico di sostegno;
- GAE INCROCIATE – aspiranti in GAE per lo specifico grado sulle diverse CDC in ordine per miglior punteggio (quindi, privi di titolo specifico di sostegno – graduatoria di appartenenza della ); Pt_1
- GPS I FASCIA INCROCIATA - aspiranti in GPS I FASCIA per lo specifico grado sulle diverse CDC in ordine per miglior punteggio (quindi, privi di titolo specifico per il sostegno);
- GPS II FASCIA INCROCIATA - aspiranti in GPS II FASCIA per lo specifico grado sulle diverse CDC in ordine per miglior punteggio (quindi, privi di titolo specifico per il sostegno).
Per ordine di graduatoria sono stati individuati fino al settimo turno di nomina solo ed esclusivamente aspiranti in GPS I FASCIA SOSTEGNO (fino alla posizione 469). Pertanto, gli aspiranti sono stati individuati da graduatoria a cui si attinge prioritariamente rispetto a quella in cui è inserita . Pt_1
La ricorrente non avrebbe ottenuto l'incarico in ordine di graduatoria semplicemente perché non si è giunti alla sua posizione, non essendoci stati attingimenti dalla sua graduatoria di appartenenza.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
2. Con la memoria di costituzione e risposta parte resistente affermava che gli altri aspiranti nominativamente indicati in ricorso erano stati si individuati da GPS II fascia incrociata (quindi graduatoria che segue quella in cui è inserita la ), ma per titolo di riserva diverso da Pt_1
2 quello della ricorrente, indicando per tutti la riserva R ed M. È la stessa amministrazione scolastica ad ammettere che le nomine contestate da erano avvenute attingendo da GPS Pt_1
II fascia incrociata;
la ricorrente è di graduatoria che precede quelle indicate e, quindi, ha scelta prioritaria rispetto alle altre.
Sicchè la domanda della ricorrente di accertamento del proprio diritto ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza fino al termine delle attività scolastiche per l'a.s. 2022/23 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS deve ritenersi fondata.
3. Non può dubitarsi dell'esistenza di un nesso causale fra l'inadempimento datoriale ed il danno patrimoniale lamentato, essendo presumile con sufficiente grado di certezza che, in assenza della condotta illegittima dell'Amministrazione, parte ricorrente avrebbe conseguito l'incarico di supplenza ambito e le relative retribuzioni.
Inoltre anche la Suprema Corte, in un caso sovrapponibile, di violazione del diritto di prelazione nell'assunzione ha affermato che l'inadempimento del debitore-datore di lavoro, perfezionato con l'assunzione di soggetto diverso rispetto all'avente diritto ricorrente, costituisce fonte di responsabilità risarcitoria con conseguente obbligo di risarcire il relativo pregiudizio economico parametrabile a quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato legittimamente assunto spettando, invece, al debitore-datore di lavoro l'onere di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento, ivi compresi quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, dal momento che tale prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., compete al debitore che pretende di non risarcire in tutto o in parte, in quanto eccezione diretta a far valere un fatto idoneo a paralizzare l'azione risarcitoria del creditore (Cass. 11737/2020).
Il danno va parametrato alle retribuzioni mensili perdute nel caso di stipula di regolare contratto di supplenza annuale fino al termine delle attività didattiche.
Dalla quantificazione del danno, va detratta la somma percepita a titolo retributivo per il periodo in cui il ricorrente ha svolto attività di docenza, per come affermato nelle note conclusive.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. in accoglimento della domanda, accerta il diritto della ricorrente ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza fino al termine delle attività scolastiche per l'a.s. 2022/23 e per l'effetto condanna il resistente al risarcimento del danno parametrato allo stipendio che avrebbe percepito la ricorrente fino al termine delle attività didattiche, detratto quanto effettivamente percepito per l'incarico poi ottenuto;
3 2. condanna il resistente alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 1.400,00 CP_1
oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Castrovillari, 11.5.2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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