Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/02/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2717/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al numero 2717 del ruolo di volontaria giurisdizione dell'anno
2024 esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi e domiciliati dall'avv. Raciti Salvatore come in C.F._2
atti,
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto;
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti come da note in sostituzione d'udienza 14.1.2025 “le parti ricorrenti chiedono congiuntamente che il Tribunale di Venezia dichiari la separazione personale dei coniugi
[...]
e ai sensi dell'art. 158 c.c., ordinando all'Ufficiale dello Stato Pt_2 Parte_1
Civile competente di procedere alle annotazioni e agli adempimenti tutti di legge conseguenti, alle condizioni di cui al ricorso con le precisazioni sopra dedotte:
1. i coniugi vivranno separati e liberi di risiedere dove riterranno opportuno, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Martellago (VE) via Ca' Rossa n. 14/B verrà messa in vendita dai coniugi;
3. le figlie minori e - che abitano e risiedono con il padre nella casa coniugale Per_1 Per_2
mentre la madre abita a Robegano (VE) in via Fermi n. 1 a 4 km di distanza - verranno affidate in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento paritario e mantenimento diretto;
4. il lunedì e il martedì le figlie staranno con un genitore (che le accompagnerà il giorno seguente a scuola o ai centri estivi nel periodo di vacanza), il mercoledì e il giovedì le figlie staranno con l'altro genitore (che le accompagnerà il giorno seguente a scuola o ai centri estivi nel periodo di vacanza) il venerdì, sabato e domenica le figlie staranno con il genitore che le ha tenute il lunedì e il martedì e così a settimane alterne;
5. le vacanze natalizie e pasquali verranno equamente divise tra i genitori, alternando il giorno di Natale e Capodanno;
6. ciascuno dei genitori potrà tenere con sé le figlie durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra gli stessi entro il mese di aprile di ciascun anno;
Il tutto previo accordo tra i coniugi, con facoltà in capo ad ognuno di concordare di volta in volta modifiche e/ o integrazioni;
7. ciascun genitore contribuirà in via diretta al mantenimento della prole;
8. il padre/la madre assumerà l'onere di provvedere integralmente a tutte le spese legate alla convivenza;
9. la signora percepirà per intero l'assegno unico familiare;
Pt_2
10. le spese straordinarie, per tali intendendosi quelle espressamente previste e disciplinate dal
Protocollo del Tribunale di Venezia, da sostenersi nell'interesse delle figlie verranno equamente ripartite tra i genitori in ragione del 50%, ad eccezione delle spese mediche, visite specialistiche, esami, terapie, acquisto farmaci, cure odontoiatriche che saranno ad esclusivo carico del sig. , ciascuno obbligandosi a versare all'altro, che avesse Parte_1
eventualmente sostenuto per intero la spesa, la quota di propria spettanza dietro semplice richiesta e su esibizione di documentazione attestante l'esborso entro il giorno 15 del mese successivo alla richiesta di rimborso;
11. i coniugi dichiarano, allo stato, di essere economicamente autosufficienti e di godere di adeguati redditi propri, e che ciascuno di essi provvederà, pertanto, al proprio mantenimento
e di aver definito, con il presente accordo, ogni rapporto economico e/o patrimoniale tra loro sussistente;
12. per quanto concerne l'immobile adibito a casa familiare, fino alla vendita dello stesso tutte le spese di ordinaria manutenzione, comprese le utenze, saranno a carico del coniuge che vi abita, mentre il mutuo continuerà ad essere a carico di entrambi per la quota del 50%;
13. i coniugi si rilasciano sin d'ora assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio delle figlie minori”; per il Pubblico Ministero: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Venezia in data 29/08/2015, dall'unione dei ricorrenti sono nate le figlie (nata a [...] il [...]) e Per_1 Per_2
(nata a [...] il [...]).
A seguito del venir meno dell'affectio maritalis i ricorrenti hanno adito il Tribunale con ricorso per separazione consensuale.
Le parti con note in sostituzione d'udienza 5.11.2024 hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni sopra riportate.
In risposta alla richiesta di chiarimenti del Tribunale circa il luogo di soggiorno della prole presso i genitori e circa la mancata previsione di un contributo al mantenimento ordinario della prole, le parti hanno indicato le residenze dei genitori, come sopra riportate, e hanno specificato che a fronte della diversa situazione patrimoniale e reddituale la madre percepirà per intero l'assegno familiare unico e che il padre sosterrà per intero parte delle spese straordinarie.
Il PM ha espresso parere favorevole.
Le condizioni concordate come sopra riportate appaiono conformi alla legge e non contrarie all'interesse della prole minore, in considerazione della vicinanza delle residenze dei genitori, dei tempi paritari di permanenza della prole presso i genitori e della previsione di un maggiore concorso del genitore più abbiente alle spese straordinarie.
Con il ricorso introduttivo le parti hanno proposto ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Relativamente alla pronuncia di divorzio la causa deve dunque essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, decorso il termine indicato all'art.3, n. 2, lett. b) l. 898/1970 e successive modificazioni, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, non definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la separazione dei coniugi e omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni sopra riportate e da ritenersi qui riprodotte;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Venezia in cui il matrimonio fu trascritto [n. 94/ p. II/
Serie A/ uff. 1 dell'anno 2015];
3. provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice.
Spese al definitivo.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2025.
Il giudice estensore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Lisa Micochero