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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/07/2025, n. 24611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24611 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24611 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 22/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia resa il 27 aprile 2023 dal Tribunale di Cassino per avere ridotto la pena nei confronti dell'imputato, ha confermato l'affermazione della penale responsabilità di ON NE per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di un incidente stradale e dall'orario notturno (commesso il 9 marzo 2019). 2. Avverso la prefata sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell'imputato che ha articolato quattro motivi con cui rispettivamente deduce: 2.1. Violazione degli artt. 161 e 129 cod. proc. pen., per l'omessa dichiarazione della prescrizione, già maturata all'epoca della sentenza di appello;
2.2. Mancanza di motivazione sulla eccepita declaratoria di prescrizione;
2.3. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla doglianza sulla funzionalità dell'etilometro, per la mancata dimostrazione, nonostante le iniziative difensive in tal senso, della corretta omologazione e sottoposizione a revisione dell'etilometro usato per misurare il tasso alcolemico dell'imputato; 2.4. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il 15 gennaio 2025 sono pervenute note scritte del difensore dell'imputato, avv. Gianluca De Meo che parrebbe lamentare la mancata conoscenza della requisitoria del Procuratore generale e comunque insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La prospettazione difensiva in ordine all'intervenuta estinzione per prescrizione, oggetto dei primi due motivi, è generica, poiché non si indica il termine in cui il reato sarebbe estinto, né il calcolo proposto. Deve peraltro osservarsi che le Sezioni 2 Unite, con sentenza resa all'udienza pubblica del 12 dicembre 2024, hanno affrontato il seguente quesito: "se la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continui ad essere applicabile, dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019" e lo hanno risolto, così come si legge nell'informazione provvisoria, divulgata immediatamente dopo la decisione, in senso affermativo, sostenendo che "per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017". Poiché il reato contestato, commesso il 9.3.2019, rientra tra quelli commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, va applicata integralmente la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017, comprensiva della sospensione della prescrizione di cui all'art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., conseguendone che il reato non era prescritto alla data della sentenza di appello, né si è prescritto successivamente. Quanto al tema della omologazione e sottoposizione a revisione dell'etìlometro, di cui al terzo motivo di ricorso, si ricorda che, nel caso del giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186, comma 2, d.lgs. n.285 del 1992, nell'ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool mediante etilometro, all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest (Sez. 4, n. 38618 del 6/6/2019, Bertossi, Rv. 277189), deve fare riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio (in tal senso, la necessaria precisazione di cui alla Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032), onere di allegazione che nel caso che occupa non è stato adempiuto. La sentenza impugnata, peraltro, richiama la dichiarazione del RI EO secondo la quale l'imputato, all'arrivo degli operanti, si presentava con andatura barcollante e tutt'altro che lucido. Quanto al funzionamento dell'etilometro, la Corte territoriale, richiamati i principi sul punto espressi da questa Sezione, ha altresì affermato come dagli scontrini in atti emergesse che l'etilometro funzionava correttamente. Venendo infine al quarto motivo di ricorso, la risposta fornita dalla Corte territoriale per negare il riconoscimento dell'invocata attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. è conforme alla giurisprudenza di legittimità. Se infatti é vero che la responsabilità per il danno derivante da reato comprende anche i danni mediati e indiretti, nondimeno assumono rilievo ai fini dell'invocata attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen. i soli danni che costituiscano effetti normali dell'illecito secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale (cfr. Sez. 5, n. 4701 del 21/12/2016, dep. 2017, 3 Il Preside te Pota e altri, Rv. 269271), per tale dovendosi intendere la sequenza costante dello stato di cose posto in essere dal soggetto attivo. Ciò che non sembra poter essere comunque revocato in dubbio è che deve trattarsi di danni causalmente derivanti dal reato. Il tema si è in particolare posto per la riferibilità causale delle lesioni oggetto del risarcimento al contestato reato di guida in stato di ebbrezza, consistente nel condurre un veicolo in condizioni di ebbrezza riferibili al tasso alcolemico di cui all'art. 186, comma 2, lettere b) e c) del Codice della strada, reato che, nel caso in esame, è aggravato dall'avere l'imputato provocato un incidente. Sul punto si è affermato che la causazione di lesioni a terzi, pur sicuramente possibile quale conseguenza della condotta di guida del soggetto in stato di alterazione, non costituisce per ciò stesso "effetto normale" di tale imputazione, atteso che il reato di cui si tratta è reato di pura condotta, e che ben può accadere (e di solito accade) che l'atto di guidare in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti non si traduca in danni a carico di altre persone. Ne deriva che il nesso meramente "occasionale" tra la causazione dell'incidente che provocò il danno e il reato oggetto di imputazione esclude che si possa parlare, nel caso di cui si tratta, di risarcimento di un danno derivante da una relazione di "regolarità causale" con il reato oggetto di addebito (cfr. Sez. 4, n. 7211 del 23/01/2024, Galassi, Rv. 285825; Sez. 4, n. 31634 del 27/04/2018, Giussani, Rv. 273083). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 gennaio 2025 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24611 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 22/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia resa il 27 aprile 2023 dal Tribunale di Cassino per avere ridotto la pena nei confronti dell'imputato, ha confermato l'affermazione della penale responsabilità di ON NE per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di un incidente stradale e dall'orario notturno (commesso il 9 marzo 2019). 2. Avverso la prefata sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell'imputato che ha articolato quattro motivi con cui rispettivamente deduce: 2.1. Violazione degli artt. 161 e 129 cod. proc. pen., per l'omessa dichiarazione della prescrizione, già maturata all'epoca della sentenza di appello;
2.2. Mancanza di motivazione sulla eccepita declaratoria di prescrizione;
2.3. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla doglianza sulla funzionalità dell'etilometro, per la mancata dimostrazione, nonostante le iniziative difensive in tal senso, della corretta omologazione e sottoposizione a revisione dell'etilometro usato per misurare il tasso alcolemico dell'imputato; 2.4. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il 15 gennaio 2025 sono pervenute note scritte del difensore dell'imputato, avv. Gianluca De Meo che parrebbe lamentare la mancata conoscenza della requisitoria del Procuratore generale e comunque insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La prospettazione difensiva in ordine all'intervenuta estinzione per prescrizione, oggetto dei primi due motivi, è generica, poiché non si indica il termine in cui il reato sarebbe estinto, né il calcolo proposto. Deve peraltro osservarsi che le Sezioni 2 Unite, con sentenza resa all'udienza pubblica del 12 dicembre 2024, hanno affrontato il seguente quesito: "se la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continui ad essere applicabile, dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019" e lo hanno risolto, così come si legge nell'informazione provvisoria, divulgata immediatamente dopo la decisione, in senso affermativo, sostenendo che "per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017". Poiché il reato contestato, commesso il 9.3.2019, rientra tra quelli commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, va applicata integralmente la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017, comprensiva della sospensione della prescrizione di cui all'art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., conseguendone che il reato non era prescritto alla data della sentenza di appello, né si è prescritto successivamente. Quanto al tema della omologazione e sottoposizione a revisione dell'etìlometro, di cui al terzo motivo di ricorso, si ricorda che, nel caso del giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186, comma 2, d.lgs. n.285 del 1992, nell'ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool mediante etilometro, all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest (Sez. 4, n. 38618 del 6/6/2019, Bertossi, Rv. 277189), deve fare riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio (in tal senso, la necessaria precisazione di cui alla Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032), onere di allegazione che nel caso che occupa non è stato adempiuto. La sentenza impugnata, peraltro, richiama la dichiarazione del RI EO secondo la quale l'imputato, all'arrivo degli operanti, si presentava con andatura barcollante e tutt'altro che lucido. Quanto al funzionamento dell'etilometro, la Corte territoriale, richiamati i principi sul punto espressi da questa Sezione, ha altresì affermato come dagli scontrini in atti emergesse che l'etilometro funzionava correttamente. Venendo infine al quarto motivo di ricorso, la risposta fornita dalla Corte territoriale per negare il riconoscimento dell'invocata attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. è conforme alla giurisprudenza di legittimità. Se infatti é vero che la responsabilità per il danno derivante da reato comprende anche i danni mediati e indiretti, nondimeno assumono rilievo ai fini dell'invocata attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen. i soli danni che costituiscano effetti normali dell'illecito secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale (cfr. Sez. 5, n. 4701 del 21/12/2016, dep. 2017, 3 Il Preside te Pota e altri, Rv. 269271), per tale dovendosi intendere la sequenza costante dello stato di cose posto in essere dal soggetto attivo. Ciò che non sembra poter essere comunque revocato in dubbio è che deve trattarsi di danni causalmente derivanti dal reato. Il tema si è in particolare posto per la riferibilità causale delle lesioni oggetto del risarcimento al contestato reato di guida in stato di ebbrezza, consistente nel condurre un veicolo in condizioni di ebbrezza riferibili al tasso alcolemico di cui all'art. 186, comma 2, lettere b) e c) del Codice della strada, reato che, nel caso in esame, è aggravato dall'avere l'imputato provocato un incidente. Sul punto si è affermato che la causazione di lesioni a terzi, pur sicuramente possibile quale conseguenza della condotta di guida del soggetto in stato di alterazione, non costituisce per ciò stesso "effetto normale" di tale imputazione, atteso che il reato di cui si tratta è reato di pura condotta, e che ben può accadere (e di solito accade) che l'atto di guidare in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti non si traduca in danni a carico di altre persone. Ne deriva che il nesso meramente "occasionale" tra la causazione dell'incidente che provocò il danno e il reato oggetto di imputazione esclude che si possa parlare, nel caso di cui si tratta, di risarcimento di un danno derivante da una relazione di "regolarità causale" con il reato oggetto di addebito (cfr. Sez. 4, n. 7211 del 23/01/2024, Galassi, Rv. 285825; Sez. 4, n. 31634 del 27/04/2018, Giussani, Rv. 273083). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 gennaio 2025 Il Consigliere estensore