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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 25/10/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2919/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Letizia CAJANI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2919/2025, promossa con ricorso depositato il 14/07/2025 da:
1) Parte_1
nata Varese il 01/08/1983 cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...]17 con l'Avv. Adelia Iommazzo
e
2) Parte_2
Nato a Varese il 17/10/1976
Cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...] con l'Avv. Adelia Iommazzo
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cuasso Al Monte (Va), in data 23 maggio 2009
(anno 2009 atto n. 2 parte II serie A ) separati consensualmente con verbale in data 16/01/2019 omologato con decreto del 14/03/2019 depositato il 22/03/2019 con i seguenti figli minorenni:
pagina1 di 4 nata a [...] in data [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 14/07/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg. Parte_1
e il 23.05.2009, trascritto nei registri di stato civile del Comune
[...] Parte_2 di Cuasso al Monte al n. 2, parte II, serie A;
affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento alternato presso ciascuno di essi;
i ricorrenti assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia, relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà la figlia con sé.
I genitori, in ragione dei rispettivi impegni lavorativi, optano per il regime di collocamento alternato della minore (la quale manterrà la propria residenza presso
l'abitazione paterna in Brenno di Arcisate (Va), che verrà attuato con le seguenti modalità:
la minore trascorrerà le giornate di lunedì, martedì e mercoledì fino alle 18:00 con il padre, mentre trascorrerà le giornate di mercoledì dalle 18:00, giovedì e venerdì con la madre;
a week end alterni, la minore trascorrerà con il padre il sabato dalle ore 18:00 e la domenica e con la madre il sabato e la domenica fino alle ore 18:00.
Durante le vacanze estive, i genitori trascorreranno con la bambina 10 giorni ciascuno, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
Pers Durante le vacanze natalizie, i genitori trascorreranno con ad anni alterni, i giorni della Vigilia e di Natale.
I ricorrenti trascorreranno con la minore, inoltre, ad anni alterni, i giorni 31 dicembre e
1 gennaio.
Pers Durante il periodo delle vacanze pasquali, i genitori trascorreranno con ad anni alterni, i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
pagina2 di 4 I coniugi si impegnano a fornirsi reciprocamente i recapiti dei luoghi ove andranno a trascorrere gli eventuali periodi di vacanza con la figlia e si impegnano altresì ad informare l'altro genitore riguardo la permanenza della minore presso terze persone.
In ragione del collocamento alternato della minore, come sopra calendarizzato, i coniugi optano per il regime di mantenimento diretto della stessa, nei periodi di permanenza presso ciascun genitore.
I ricorrenti divideranno al 50% le spese straordinarie necessarie alla crescita psicofisica della figlia, per la cui individuazione si fa riferimento alle linee guida approvate dal
Tribunale di Varese in data 1.2.2018. I coniugi precisano, però, che verranno suddivise al 50% anche le spese riguardanti la mensa scolastica e l'acquisto dell'abbigliamento e Pers delle scarpe necessarie a
I coniugi, infine, si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio, con facoltà di entrambi di iscrivere la figlia minore sul proprio passaporto o altro documento.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 23/05/2009 in Cuasso Al Monte (Va), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cuasso Al Monte (anno 2009, atto n. 2, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
pagina3 di 4 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina4 di 4
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Letizia CAJANI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2919/2025, promossa con ricorso depositato il 14/07/2025 da:
1) Parte_1
nata Varese il 01/08/1983 cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...]17 con l'Avv. Adelia Iommazzo
e
2) Parte_2
Nato a Varese il 17/10/1976
Cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...] con l'Avv. Adelia Iommazzo
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cuasso Al Monte (Va), in data 23 maggio 2009
(anno 2009 atto n. 2 parte II serie A ) separati consensualmente con verbale in data 16/01/2019 omologato con decreto del 14/03/2019 depositato il 22/03/2019 con i seguenti figli minorenni:
pagina1 di 4 nata a [...] in data [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 14/07/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg. Parte_1
e il 23.05.2009, trascritto nei registri di stato civile del Comune
[...] Parte_2 di Cuasso al Monte al n. 2, parte II, serie A;
affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento alternato presso ciascuno di essi;
i ricorrenti assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia, relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà la figlia con sé.
I genitori, in ragione dei rispettivi impegni lavorativi, optano per il regime di collocamento alternato della minore (la quale manterrà la propria residenza presso
l'abitazione paterna in Brenno di Arcisate (Va), che verrà attuato con le seguenti modalità:
la minore trascorrerà le giornate di lunedì, martedì e mercoledì fino alle 18:00 con il padre, mentre trascorrerà le giornate di mercoledì dalle 18:00, giovedì e venerdì con la madre;
a week end alterni, la minore trascorrerà con il padre il sabato dalle ore 18:00 e la domenica e con la madre il sabato e la domenica fino alle ore 18:00.
Durante le vacanze estive, i genitori trascorreranno con la bambina 10 giorni ciascuno, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
Pers Durante le vacanze natalizie, i genitori trascorreranno con ad anni alterni, i giorni della Vigilia e di Natale.
I ricorrenti trascorreranno con la minore, inoltre, ad anni alterni, i giorni 31 dicembre e
1 gennaio.
Pers Durante il periodo delle vacanze pasquali, i genitori trascorreranno con ad anni alterni, i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
pagina2 di 4 I coniugi si impegnano a fornirsi reciprocamente i recapiti dei luoghi ove andranno a trascorrere gli eventuali periodi di vacanza con la figlia e si impegnano altresì ad informare l'altro genitore riguardo la permanenza della minore presso terze persone.
In ragione del collocamento alternato della minore, come sopra calendarizzato, i coniugi optano per il regime di mantenimento diretto della stessa, nei periodi di permanenza presso ciascun genitore.
I ricorrenti divideranno al 50% le spese straordinarie necessarie alla crescita psicofisica della figlia, per la cui individuazione si fa riferimento alle linee guida approvate dal
Tribunale di Varese in data 1.2.2018. I coniugi precisano, però, che verranno suddivise al 50% anche le spese riguardanti la mensa scolastica e l'acquisto dell'abbigliamento e Pers delle scarpe necessarie a
I coniugi, infine, si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio, con facoltà di entrambi di iscrivere la figlia minore sul proprio passaporto o altro documento.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 23/05/2009 in Cuasso Al Monte (Va), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cuasso Al Monte (anno 2009, atto n. 2, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
pagina3 di 4 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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