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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 4324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4324 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Mara Vittoria Ciaramella, assegnato – su richiesta congiunta delle parti – il termine perentorio fino al 29.5.2025 per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter .p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n. 17683/2024 R.G., vertente
TRA
Parte
rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Maiello;
CP_1
opponente
E
rappresentato e difeso dall'avv. Diego Di Grazia;
CP_2
opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.7.2024, la s.r.l. proponeva opposizione avverso Pt_2 il decreto ingiuntivo n.971/2024, notificato in forma esecutiva unitamente al precetto in data 14.07.2024, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di €. 30.664,84 dovute a titolo di TFR in favore di in relazione al rapporto di CP_2 lavoro svoltosi tra le parti dal 25.10.2012 al 21.5.2024, di cui chiedeva la revoca.
A fondamento dell'opposizione deduceva l'inesistenza del credito portato dal decreto ingiuntivo “per avvenuta estinzione per adempimento e per compensazione”.
In particolare, esponeva che la è una società a gestione familiare nella CP_3 quale il sig. fino al 21.05.2024 ha avuto una partecipazione sociale pari CP_2 al 50% dismessa con atto per notaio e che il rapporto lavorativo era stato Per_1 gestito in maniera informale, attribuendo al lavoratore emolumenti anticipati e “prestiti graziosi”; infatti, il aveva ricevuto, notevoli somme a titolo di CP_2 anticipazione del tfr e di retribuzioni, nonchè a titolo di prestiti per il complessivo importo di €. 36.000,00.
La società opponente precisava che il : CP_2
• in data 25.07.2014 con bonifico aveva ricevuto l'importo di € 10.000,00 quale saldo per la busta paga luglio 2014 contenente pure un' anticipazione di € 11.500,00 lorde a titolo di tfr;
• in data 14.07.2015 aveva ricevuto l'ulteriore somma di €. 11.000,00 a titolo di prestito;
• in data 7.11.2019 con bonifico aveva ricevuto l'ulteriore importo di € 6.8000,00 lorde sempre a titolo di anticipazione tfr
• in data 7.07.2020 gli era stato versato l' importo di € 1.700,00 a titolo di anticipazioni su retribuzioni future;
• in data 26.07.2021 aveva ricevuto l'importo di € 5.000,00 a titolo di prestito.
L'opponente deduceva che gli importi versati con le imputazioni suddette erano maggiori rispetto a quelli ingiunti e che la somma indicata come dovuta a titolo di
TFR nella CU 2024 non costituiva un riconoscimento di debito da parte della società, ma unicamente il TFR lordo maturato dal dipendente nel corso del suo rapporto di lavoro.
Co La GI. assumeva, quindi, che, tenuto conto delle anticipazioni versate, il TFR lordo che sarebbe spettato al sig. erav pari ad € 12.612,84, somma che, CP_2 tuttavia, doveva essere posta in compensazione con gli importi ricevuti dal a CP_2 titolo di prestito e per cui residuerebbe un credito dell'opponente stessa.
Quest'ultima concludeva, quindi, perché - previa sospensione della relativa efficacia esecutiva - fosse revocato il decreto ingiuntivo opposto e fosse accertato che nulla è dovuto dalla al sig. per il cessato rapporto di lavoro, vinte le CP_3 CP_2 spese.
Il , costituitosi in giudizio, disconosceva la documentazione depositata dalla CP_2 società opponente e negava di aver ricevuto somme a titolo di anticipazione di TFR essendo, peraltro, inverosimile che in data 25.7.2014 – cioè solo due anni dopo l'inizio del rapporto di lavoro – gli sia stata versata l'ingente somma di euro
11.500,00 a titolo di acconto su un TFR non ancora maturato. Aggiungeva che la stessa società opponente aveva riconosciuto in busta paga la debenza di euro 13.308,36 a titolo di TFR e che in nessun modo tale somma poteva essere posta in compensazione con i prestiti che egli avrebbe ricevuto;
in quanto verosimilmente tali prestiti sarebbero da ricondurre a rapporti autonomi e diversi;
infatti, quello di lavoro – tenuto conto dei rapporti di parentela tra le parti oltre che Co della pregressa titolarità di quote societarie della GI. in capo ai medesimi – e, quindi, di compensazione propria per la quale opera il divieto di cui all'art. 1246 n. 3 c.c.
Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione proposta e conferma del decreto ingiuntivo dichiarando che il è creditore della società per l'importo di euro CP_2
30.664,84 a titolo di TFR o, in subordine, della diversa somma accertata;
in subordine, chiedeva dichiararsi che egli è creditore della somma lorda di euro
13.308,36, come da ultima busta paga, o, in via ancora è più gradata, della somma di euro 12.612,84 come da CTP della società con conseguente condanna al pagamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria, vinte le spese.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto monitorio opposto con provvedimento del giudice del turno feriale, l'opponente chiedeva l'anticipazione dell'udienza fissata per il merito.
All'esito dell'udienza del 14.11.2024 – fissata per la discussione sulla richiesta di sospensiva sulla quale il G.L. si riservava di provvedere – con ordinanza pronunciata fuori udienza il 20.11.2024, veniva accolta parzialmente l'istanza di sospensiva e, per l'effetto, veniva sospesa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 971/24 limitatamente all'importo di euro 17.356,48, confermando la provvisoria esecutività per la somma di euro 13.308,36.
Fissata l'udienza di discussione in presenza, le parti chiedevano entrambe la sostituzione dell'udienza con lo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; fissato il termine perentorio fino al 29.5.2025 per il deposito delle predette note ed avendo le parti espletato l'incombente, la causa veniva decisa con la presente sentenza che veniva depositata telematicamente.
L'opposizione è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.
Come osservato nell'ordinanza in data 20.11.2024, il credito azionato in sede monitoria dal dell'importo di euro 30.662,84 è fondato sulla Certificazione CP_2 Unica 2024 (relativa ai redditi 2023) da cui emerge la debenza della predetta somma a titolo di TFR “maturato e rimasto in azienda”, senza alcuna altra annotazione.
Alla luce della documentazione acquisita nell'odierno giudizio di opposizione è emerso, tuttavia, il parziale pagamento di tale somma.
Dalla CU 2020 (relativa ai redditi 2019) predisposta dalla società opponente quale sostituto di imposta, risulta che la somma maturata e trattenuta in azienda a titolo di
TFR era pari – alla data del 31.12.2019 – ad euro 20.432,00 e che era già stata anticipata nell'anno la somma di euro 6.800,00, mentre le anticipazioni precedenti ammontavano ad euro 11.250,00.
Il dato relativo alle anticipazioni del TFR anteriori al 2019 (e annotate sulla CU
2020) risulta riscontrato documentalmente: la somma di euro 11.250,00 è riportata nella busta paga di Luglio 2014 quale anticipo di TFR ed , inoltre, la somma di euro
10.000,00 è stata bonificata al in data 25.7.2014 a titolo di “Saldo busta paga CP_2
Luglio 2024”.
Analogamente, il dato relativo alle anticipazioni del TFR effettuate nel corso dell'anno 2019 (anch'esse annotate sulla CU 2020) è confermato dalla busta paga di
Novembre 2019 in cui è indicata la somma lorda di euro 6.800,00 dovuta per
“anticipo TFR” nonché dal bonifico in data 7.11.2019 con cui è stato versato all'opposto l'importo di euro 5.031,00 a titolo di “anticipo TFR” .
E', quindi, documentalmente provato che il ha ricevuto anticipazioni di TFR CP_2 nella misura di euro 10.000,00 nette nel 2014 e di euro 5.031,00 nette nel 2019.
Detraendo dalla somma lorda di euro 30.664,84 (portata dal decreto ingiuntivo e corrispondente a quella indicata nella CU 2024) gli importi lordi anticipata, si giunge ad una cifra (euro 12.614,84) che si avvicina molto a quella di euro 13.308,36 indicata nella busta paga di Luglio 2024 come ancora dovuta a titolo di TFR.
Quest'ultima è l'unica somma di cui può dirsi provata la debenza a carico della società a titolo di TFR, essendo indicata su un documento proveniente dalla stessa debitrice, la quale, inoltre, non ne ha dimostrato l'avvenuto versamento.
Il ha disconosciuto “sia quanto alla forma che al contenuto” la CP_2 documentazione depositata dalla società a sostegno dell'opposizione.
Si tratta, però, di un disconoscimento del tutto generico che, per la sua genericità, assume il significato di una mera formula di stile. Infatti, relativamente alle modalità formali del disconoscimento, trattandosi di disconoscimento espresso, è necessario che la volontà di disconoscere il documento, pur non dovendo manifestarsi con formule sacramentali, risulti, tuttavia, da un'impugnazione di specifico e chiaro contenuto, tale cioè da potersi da essa desumere gli estremi della negazione dell'autenticità del documento.
La estrema genericità della contestazione, peraltro, non consente neppure di distinguere se l'opponente abbia inteso disconoscere la conformità della copia rispetto all'originale, oppure se il disconoscimento abbia ad oggetto il contenuto degli atti.
Non possono, infine, opporsi in compensazione i crediti che la società assume vantare nei confronti del a titolo di “prestiti graziosi”. CP_2
La stessa qualificazione di tali pretesi crediti come originati da “prestiti” e non aventi titolo in “acconti” o “anticipazioni” di retribuzioni, indennità o di altre voci retributive consente di escludere che gli stessi siano relativi al rapporto di lavoro;
d'altre parte, se tali crediti della società - comunque denominati – attenessero al rapporto di lavoro, al momento della cessazione di tale rapporto, la datrice di lavoro li avrebbe certamente scomputati dal complessivo “avere” del dipendente, sottraendoli dall'importo indicato come dovuto a titolo di TFR nell'ultima busta paga.
Inoltre, degli stessi “prestiti” si è avvantaggiata la sorella dell'opposto, legale rappresentante della società, cosicchè appare verosimile che tali prestiti attengano piuttosto ai rapporti tra i titolari di quote societarie (tra cui lo stesso fino a CP_2
Maggio 2024) e la società stessa e, pertanto, esulano dall'odierno accertamento.
L'opposizione va, pertanto, accolta nei limiti di cui si detto.
Le spese di lite (comprese quelle della fase monitoria), liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente nella misura del 50%, avuto riguardo all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
-Accoglie parzialmente l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-Condanna la società opponente al pagamento, in favore di della CP_2 somma di euro 13.308,36 a titolo di differenze TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto al saldo;
-Condanna la GI. al pagamento delle spese di lite nella misura del 50% , CP_1 frazione che liquida in complessivi euro 1.845,00 (di cui euro 1.500,00 per l'odierno giudizio di opposizione ed euro 345,00 per il procedimento monitorio, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa per entrambi i procedimenti, con attribuzione, compensandole tra le parti per la residua metà;
-Si comunichi.
Napoli, 30.5.2025 Il giudice del lavoro
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Mara Vittoria Ciaramella, assegnato – su richiesta congiunta delle parti – il termine perentorio fino al 29.5.2025 per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter .p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n. 17683/2024 R.G., vertente
TRA
Parte
rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Maiello;
CP_1
opponente
E
rappresentato e difeso dall'avv. Diego Di Grazia;
CP_2
opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.7.2024, la s.r.l. proponeva opposizione avverso Pt_2 il decreto ingiuntivo n.971/2024, notificato in forma esecutiva unitamente al precetto in data 14.07.2024, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di €. 30.664,84 dovute a titolo di TFR in favore di in relazione al rapporto di CP_2 lavoro svoltosi tra le parti dal 25.10.2012 al 21.5.2024, di cui chiedeva la revoca.
A fondamento dell'opposizione deduceva l'inesistenza del credito portato dal decreto ingiuntivo “per avvenuta estinzione per adempimento e per compensazione”.
In particolare, esponeva che la è una società a gestione familiare nella CP_3 quale il sig. fino al 21.05.2024 ha avuto una partecipazione sociale pari CP_2 al 50% dismessa con atto per notaio e che il rapporto lavorativo era stato Per_1 gestito in maniera informale, attribuendo al lavoratore emolumenti anticipati e “prestiti graziosi”; infatti, il aveva ricevuto, notevoli somme a titolo di CP_2 anticipazione del tfr e di retribuzioni, nonchè a titolo di prestiti per il complessivo importo di €. 36.000,00.
La società opponente precisava che il : CP_2
• in data 25.07.2014 con bonifico aveva ricevuto l'importo di € 10.000,00 quale saldo per la busta paga luglio 2014 contenente pure un' anticipazione di € 11.500,00 lorde a titolo di tfr;
• in data 14.07.2015 aveva ricevuto l'ulteriore somma di €. 11.000,00 a titolo di prestito;
• in data 7.11.2019 con bonifico aveva ricevuto l'ulteriore importo di € 6.8000,00 lorde sempre a titolo di anticipazione tfr
• in data 7.07.2020 gli era stato versato l' importo di € 1.700,00 a titolo di anticipazioni su retribuzioni future;
• in data 26.07.2021 aveva ricevuto l'importo di € 5.000,00 a titolo di prestito.
L'opponente deduceva che gli importi versati con le imputazioni suddette erano maggiori rispetto a quelli ingiunti e che la somma indicata come dovuta a titolo di
TFR nella CU 2024 non costituiva un riconoscimento di debito da parte della società, ma unicamente il TFR lordo maturato dal dipendente nel corso del suo rapporto di lavoro.
Co La GI. assumeva, quindi, che, tenuto conto delle anticipazioni versate, il TFR lordo che sarebbe spettato al sig. erav pari ad € 12.612,84, somma che, CP_2 tuttavia, doveva essere posta in compensazione con gli importi ricevuti dal a CP_2 titolo di prestito e per cui residuerebbe un credito dell'opponente stessa.
Quest'ultima concludeva, quindi, perché - previa sospensione della relativa efficacia esecutiva - fosse revocato il decreto ingiuntivo opposto e fosse accertato che nulla è dovuto dalla al sig. per il cessato rapporto di lavoro, vinte le CP_3 CP_2 spese.
Il , costituitosi in giudizio, disconosceva la documentazione depositata dalla CP_2 società opponente e negava di aver ricevuto somme a titolo di anticipazione di TFR essendo, peraltro, inverosimile che in data 25.7.2014 – cioè solo due anni dopo l'inizio del rapporto di lavoro – gli sia stata versata l'ingente somma di euro
11.500,00 a titolo di acconto su un TFR non ancora maturato. Aggiungeva che la stessa società opponente aveva riconosciuto in busta paga la debenza di euro 13.308,36 a titolo di TFR e che in nessun modo tale somma poteva essere posta in compensazione con i prestiti che egli avrebbe ricevuto;
in quanto verosimilmente tali prestiti sarebbero da ricondurre a rapporti autonomi e diversi;
infatti, quello di lavoro – tenuto conto dei rapporti di parentela tra le parti oltre che Co della pregressa titolarità di quote societarie della GI. in capo ai medesimi – e, quindi, di compensazione propria per la quale opera il divieto di cui all'art. 1246 n. 3 c.c.
Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione proposta e conferma del decreto ingiuntivo dichiarando che il è creditore della società per l'importo di euro CP_2
30.664,84 a titolo di TFR o, in subordine, della diversa somma accertata;
in subordine, chiedeva dichiararsi che egli è creditore della somma lorda di euro
13.308,36, come da ultima busta paga, o, in via ancora è più gradata, della somma di euro 12.612,84 come da CTP della società con conseguente condanna al pagamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria, vinte le spese.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto monitorio opposto con provvedimento del giudice del turno feriale, l'opponente chiedeva l'anticipazione dell'udienza fissata per il merito.
All'esito dell'udienza del 14.11.2024 – fissata per la discussione sulla richiesta di sospensiva sulla quale il G.L. si riservava di provvedere – con ordinanza pronunciata fuori udienza il 20.11.2024, veniva accolta parzialmente l'istanza di sospensiva e, per l'effetto, veniva sospesa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 971/24 limitatamente all'importo di euro 17.356,48, confermando la provvisoria esecutività per la somma di euro 13.308,36.
Fissata l'udienza di discussione in presenza, le parti chiedevano entrambe la sostituzione dell'udienza con lo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; fissato il termine perentorio fino al 29.5.2025 per il deposito delle predette note ed avendo le parti espletato l'incombente, la causa veniva decisa con la presente sentenza che veniva depositata telematicamente.
L'opposizione è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.
Come osservato nell'ordinanza in data 20.11.2024, il credito azionato in sede monitoria dal dell'importo di euro 30.662,84 è fondato sulla Certificazione CP_2 Unica 2024 (relativa ai redditi 2023) da cui emerge la debenza della predetta somma a titolo di TFR “maturato e rimasto in azienda”, senza alcuna altra annotazione.
Alla luce della documentazione acquisita nell'odierno giudizio di opposizione è emerso, tuttavia, il parziale pagamento di tale somma.
Dalla CU 2020 (relativa ai redditi 2019) predisposta dalla società opponente quale sostituto di imposta, risulta che la somma maturata e trattenuta in azienda a titolo di
TFR era pari – alla data del 31.12.2019 – ad euro 20.432,00 e che era già stata anticipata nell'anno la somma di euro 6.800,00, mentre le anticipazioni precedenti ammontavano ad euro 11.250,00.
Il dato relativo alle anticipazioni del TFR anteriori al 2019 (e annotate sulla CU
2020) risulta riscontrato documentalmente: la somma di euro 11.250,00 è riportata nella busta paga di Luglio 2014 quale anticipo di TFR ed , inoltre, la somma di euro
10.000,00 è stata bonificata al in data 25.7.2014 a titolo di “Saldo busta paga CP_2
Luglio 2024”.
Analogamente, il dato relativo alle anticipazioni del TFR effettuate nel corso dell'anno 2019 (anch'esse annotate sulla CU 2020) è confermato dalla busta paga di
Novembre 2019 in cui è indicata la somma lorda di euro 6.800,00 dovuta per
“anticipo TFR” nonché dal bonifico in data 7.11.2019 con cui è stato versato all'opposto l'importo di euro 5.031,00 a titolo di “anticipo TFR” .
E', quindi, documentalmente provato che il ha ricevuto anticipazioni di TFR CP_2 nella misura di euro 10.000,00 nette nel 2014 e di euro 5.031,00 nette nel 2019.
Detraendo dalla somma lorda di euro 30.664,84 (portata dal decreto ingiuntivo e corrispondente a quella indicata nella CU 2024) gli importi lordi anticipata, si giunge ad una cifra (euro 12.614,84) che si avvicina molto a quella di euro 13.308,36 indicata nella busta paga di Luglio 2024 come ancora dovuta a titolo di TFR.
Quest'ultima è l'unica somma di cui può dirsi provata la debenza a carico della società a titolo di TFR, essendo indicata su un documento proveniente dalla stessa debitrice, la quale, inoltre, non ne ha dimostrato l'avvenuto versamento.
Il ha disconosciuto “sia quanto alla forma che al contenuto” la CP_2 documentazione depositata dalla società a sostegno dell'opposizione.
Si tratta, però, di un disconoscimento del tutto generico che, per la sua genericità, assume il significato di una mera formula di stile. Infatti, relativamente alle modalità formali del disconoscimento, trattandosi di disconoscimento espresso, è necessario che la volontà di disconoscere il documento, pur non dovendo manifestarsi con formule sacramentali, risulti, tuttavia, da un'impugnazione di specifico e chiaro contenuto, tale cioè da potersi da essa desumere gli estremi della negazione dell'autenticità del documento.
La estrema genericità della contestazione, peraltro, non consente neppure di distinguere se l'opponente abbia inteso disconoscere la conformità della copia rispetto all'originale, oppure se il disconoscimento abbia ad oggetto il contenuto degli atti.
Non possono, infine, opporsi in compensazione i crediti che la società assume vantare nei confronti del a titolo di “prestiti graziosi”. CP_2
La stessa qualificazione di tali pretesi crediti come originati da “prestiti” e non aventi titolo in “acconti” o “anticipazioni” di retribuzioni, indennità o di altre voci retributive consente di escludere che gli stessi siano relativi al rapporto di lavoro;
d'altre parte, se tali crediti della società - comunque denominati – attenessero al rapporto di lavoro, al momento della cessazione di tale rapporto, la datrice di lavoro li avrebbe certamente scomputati dal complessivo “avere” del dipendente, sottraendoli dall'importo indicato come dovuto a titolo di TFR nell'ultima busta paga.
Inoltre, degli stessi “prestiti” si è avvantaggiata la sorella dell'opposto, legale rappresentante della società, cosicchè appare verosimile che tali prestiti attengano piuttosto ai rapporti tra i titolari di quote societarie (tra cui lo stesso fino a CP_2
Maggio 2024) e la società stessa e, pertanto, esulano dall'odierno accertamento.
L'opposizione va, pertanto, accolta nei limiti di cui si detto.
Le spese di lite (comprese quelle della fase monitoria), liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente nella misura del 50%, avuto riguardo all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
-Accoglie parzialmente l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-Condanna la società opponente al pagamento, in favore di della CP_2 somma di euro 13.308,36 a titolo di differenze TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto al saldo;
-Condanna la GI. al pagamento delle spese di lite nella misura del 50% , CP_1 frazione che liquida in complessivi euro 1.845,00 (di cui euro 1.500,00 per l'odierno giudizio di opposizione ed euro 345,00 per il procedimento monitorio, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa per entrambi i procedimenti, con attribuzione, compensandole tra le parti per la residua metà;
-Si comunichi.
Napoli, 30.5.2025 Il giudice del lavoro
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)