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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 10152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10152 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. A.C. 13574 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Gabriella
Ferrara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13574 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: appello avverso la sentenza n. 24713 pubblicata in data
15.5.2023 dal Giudice di Pace di Napoli, promossa
DA
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. GIORDANO ALBERTO presso il cui studio in Napoli alla via
San Giacomo 40 elettivamente domicilia giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
. nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. ERRA LUCIO, presso il cui studio in Napoli, alla via Tino di
Camaino n. 4 elettivamente domicilia, giusta procura in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127ter per l'udienza del 30.10.2025
FATTO E DIRITTO
Su ricorso di , il Giudice di Pace di Napoli emetteva nei confronti Parte_1 di tre decreti ingiuntivi per il pagamento di somme aventi fondamento Controparte_1 nell'obbligo di contribuire al mantenimento della loro figlia, e più precisamente quale rimborso del 50% delle spese straordinarie di istruzione, mediche e sportive sostenute dalla ricorrente
1 nell'interesse della figlia, così come statuito dalla sentenza di divorzio n. 4424/2013 resa da questo Tribunale.
proponeva opposizione avverso i rispettivi decreti monitori, Controparte_1 esponendo di non essere tenuto al rimborso delle spese straordinarie per le ragioni poste alla base dei ricorsi monitori, trattandosi in parte di spese sovrabbondanti in quanto duplicate, ed in parte di spese non preventivamente concordate tra i genitori.
Le cause, riunite innanzi al Giudice di Pace di Napoli, venivano definite con la sentenza n. 24713/2023 pubblicata il 15.5.2023, con la quale era accolta l'opposizione ed erano revocati i tre decreti ingiuntivi. Sosteneva il giudicante che le spese straordinarie richieste avevano tutte titolo in voci che richiedevano la previa condivisione tra i genitori, o quanto meno la loro previa comunicazione, e che in mancanza di prova di invio di tale comunicazione le stesse andavano considerate arbitrariamente e unilateralmente assunte, e perciò non rimborsabili.
Con atto di citazione notificato il 15.6.2023, appellava la suddetta Parte_1 sentenza, esponendo che il giudice di prime cure aveva erroneamente accomunato sotto un unico titolo spese straordinarie aventi diverso fondamento e regime, e che in ogni caso, anche in relazione alle spese che richiedono la previa comunicazione, il giudice non si era avveduto che agli atti era presente una comunicazione mail del 26.2.2018 con cui la aveva Pt_1 comunicato al le spese da sostenere nell'interesse della figlia. CP_1
Si costituiva in giudizio l'appellato , chiedendo in via preliminare Controparte_1 dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione per non soddisfare l'atto di appello i requisiti di specificità richiesti dagli artt. 342 e 348bis c.p.c., nonché nel merito il rigetto dell'impugnazione, in quanto il giudice di primo grado aveva correttamente qualificato come arbitrarie le spese straordinarie sostenute, a causa dell'assenza di alcun previo concerto tra i genitori. L'appellato proponeva altresì appello incidentale lamentando l'omessa pronuncia del giudice di pace sulla domanda di restituzione delle somme versate in forza dei decreti ingiuntivi poi revocati e la erronea compensazione delle spese di lite.
Verificata la regolare costituzione delle parti, la causa veniva rinviata onde consentire l'acquisizione del fascicolo di primo grado e, ritenuta matura per la decisione, veniva fissata la discussione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., svoltasi in modalità cartolare, all'esito della quale veniva riservata in decisione.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità dei motivi, dal momento che l'atto contiene la chiara e specifica individuazione sia delle parti della sentenza impugnata, sia dei motivi di appello, consistenti in una serie di censure alla decisione del giudice di prime cure.
2 Nel merito, l'appello è fondato nei limiti di seguito indicati.
In ordine al regime di ripartizione delle spese straordinarie nell'interesse dei figli, la legge non detta un regime specifico, limitandosi a prevedere in capo ai genitori l'obbligo di mantenimento (art. 316 bis c.c.). Nel silenzio della legge, la giurisprudenza ha ritenuto che il potere-dovere del genitore collocatario di provvedere alle spese nell'interesse dei figli vada contemperato con il dovere di vigilanza e di partecipazione dell'altro genitore, sicché si era inizialmente sviluppato l'orientamento per cui il diritto al rimborso del genitore che ha anticipato le spese straordinarie sorge di regola ove le stesse siano state previamente concordate con l'altro genitore (cfr. Cass. 793/2023). Tale regola generale è stata poi specificata, ritenendosi talvolta che il previo accordo tra genitori non fosse necessario in ragione della natura urgente della spesa, della evidente necessità per il primario interesse dei figli oppure della loro agevole prevedibilità (cfr. da ultimo Cass. 17017/2025).
In tale articolato quadro, al fine di offrire maggiore certezza e ridurre il contenzioso familiare, deve poi evidenziarsi che presso il Tribunale di Napoli è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra Presidente del Tribunale e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 7/03/2018, che, traendo spunto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità consolidatasi sul tema, suggerisce alle parti le modalità operative a cui attenersi nella gestione delle spese straordinarie, distinguendo le varie voci.
Pur nella consapevolezza che il suddetto protocollo, poiché successivo alla sentenza di divorzio del 2012, non è stato esplicitamente richiamato dalla stessa, e che in ogni caso esso non ha alcun valore normativo, esso è stato elaborato sulla base della prassi giurisprudenziale formatasi in materia di ripartizione delle spese straordinarie, e dunque costituisce un valido ausilio a cui le parti possono fare riferimento per la gestione dei loro rapporti economici e personali.
Tanto premesso, nella sentenza di primo grado non vi è un'analisi per singole voci di spesa, all'interno del credito azionato.
Dalla lettura dei tre ricorsi monitori emerge che le spese straordinarie sostenute dalla appellante sono infatti fondate su una pluralità di causali, sostanzialmente riconducibili a tre ordini di voci:
a) le spese di istruzione, che si rivolgono sia al periodo scolastico (v. es. quota iscrizione liceo, viaggio di istruzione e ricevute acquisto libri), sia al successivo periodo di formazione presso l'accademia della moda di Napoli.
b) le spese mediche, composte in larga parte da spese per farmaci e visite mediche;
c) le spese extrascolastiche relative ad attività sportive (v. abbonamenti palestra);
3 Orbene, le spese di istruzione relative al periodo scolastico (pari ad € 1.438,13, da dividere al
50%) e le spese mediche (€ 760,83, da dividere al 50%) sono spese prevedibili e assolutamente necessarie nell'interesse dei figli, ragion per cui va riformata la sentenza di primo grado che, considerandole spese che richiedono il previo accordo tra i genitori, ha rigettato la domanda volta ad ottenere il rimborso della quota spettante all'altro coniuge.
In ordine invece alle spese per attività sportive e, soprattutto, alle spese relative alla iscrizione della figlia all'accademia della moda di Napoli, trattandosi di istituto di formazione post- scolastica di natura privata, deve ritenersi necessaria la previa concertazione tra i genitori, attesa la estrema rilevanza che la scelta di un percorso professionale riveste all'interno della vita e della gestione dei figli.
Per tale ragione, limitatamente a tali voci di spesa va indagato il rispetto dell'onere di previo accordo tra genitori.
Sul punto, va confermata la sentenza di primo grado che ha correttamente escluso la rimborsabilità pro quota delle somme versate, pur dovendosi correggere la motivazione secondo cui agli atti mancherebbe la prova della comunicazione: nel fascicolo è in effetti presente una e-mail del 26.2.2018, con la quale la comunicava all'ex coniuge che la Pt_1 figlia aveva effettuato l'iscrizione presso l'accademia della moda di Napoli e che, alla luce di ciò, la stessa aveva già sostenuto spese straordinarie per l'iscrizione e la frequentazione.
Tuttavia - oltre alla circostanza che tale comunicazione è stata effettuata dopo che l'iscrizione era già avvenuta e le prime spese erano state già sostenute, motivo per cui il diritto al rimborso, in assenza di una ratifica ad opera del sarebbe al più sorto per le spese successive – CP_1 agli atti è presente anche una replica, che la stessa appellante produce, con cui lo stesso lamentava di non essere stato avvisato della iscrizione e di essere in disaccordo con tale percorso professionale in quanto la figlia, diplomatasi al liceo classico, avrebbe più proficuamente dovuto intraprendere un percorso universitario presso una facoltà statale.
Tanto dimostra con tutta evidenza il mancato assolvimento dell'onere di previa comunicazione della spesa sostenuta, né tantomeno la stessa può ritenersi urgente o strettamente necessaria nell'interesse della figlia, dal momento che proprio il tenore della risposta del CP_1 dimostra come la scelta di uno tra i vari percorsi professionali da intraprendere all'esito degli studi scolastici avrebbe dovuto essere sottoposta ad una maggiore ponderazione tra i genitori.
In definitiva, il va condannato a restituire all'appellante l'importo di € 1.099,48 a CP_1 titolo di rimborso pro quota delle spese straordinarie sostenute dalla per il Pt_1 mantenimento della figlia.
4 In ordine all'appello incidentale proposto dal avente ad oggetto la mancata CP_1 pronuncia del giudice di primo grado sulla restituzione delle somme dallo stesso già versate in virtù dei decreti ingiuntivi emessi, va premesso che lo stesso è fondato in quanto il Giudice di prime cure ha errato nel non pronunciare la restituzione delle somme versate unitamente alla pronuncia di revoca dei decreti ingiuntivi emessi, in quanto la prima non può ritenersi implicita nella seconda (cfr. Cass. 30389/2019). Considerato tuttavia che la statuizione del giudice di prime cure è stata in questa sede riformata, rideterminando l'originario importo alla base dei decreti ingiuntivi, l'appello incidentale è fondato nei soli limiti della nuova pronuncia di condanna, ossia per le somme dal versate eccedenti il valore di € 1.099,48. CP_1
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti in ragione dell'esito complessivo della lite, quindi della circostanza che la pretesa originariamente azionata dalla appellante è risultata fondata solo in minima parte e della reciproca soccombenza delle parti in ordine alle domande proposte in grado d'appello (l'appellato relativamente all'impugnazione principale e l'appellante relativamente a quello incidentale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'appello principale e, in riforma della sentenza n. 24713, pubblicata in data
15.5.2023, del Giudice di Pace di Napoli, condanna al pagamento della Controparte_1 somma di € 1.099,48 in favore di , oltre interessi dalla richiesta al Parte_1 soddisfo;
accoglie l'appello incidentale e per l'effetto condanna alla Parte_1 restituzione in favore di delle somme, eccedenti il valore di € 1.099,48, Controparte_1 percepite in virtù dei decreti ingiuntivi nn. 8682/18, 4600/19 e 2951/21 emessi dal Giudice di
Pace di Napoli;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Così deciso in Napoli, 6.11.2025
Il giudice dott.ssa Gabriella Ferrara
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Antonio
Pepe, magistrato ordinario in tirocinio (D.M. 22/10/2024) presso questo ufficio.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Gabriella
Ferrara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13574 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: appello avverso la sentenza n. 24713 pubblicata in data
15.5.2023 dal Giudice di Pace di Napoli, promossa
DA
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. GIORDANO ALBERTO presso il cui studio in Napoli alla via
San Giacomo 40 elettivamente domicilia giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
. nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. ERRA LUCIO, presso il cui studio in Napoli, alla via Tino di
Camaino n. 4 elettivamente domicilia, giusta procura in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127ter per l'udienza del 30.10.2025
FATTO E DIRITTO
Su ricorso di , il Giudice di Pace di Napoli emetteva nei confronti Parte_1 di tre decreti ingiuntivi per il pagamento di somme aventi fondamento Controparte_1 nell'obbligo di contribuire al mantenimento della loro figlia, e più precisamente quale rimborso del 50% delle spese straordinarie di istruzione, mediche e sportive sostenute dalla ricorrente
1 nell'interesse della figlia, così come statuito dalla sentenza di divorzio n. 4424/2013 resa da questo Tribunale.
proponeva opposizione avverso i rispettivi decreti monitori, Controparte_1 esponendo di non essere tenuto al rimborso delle spese straordinarie per le ragioni poste alla base dei ricorsi monitori, trattandosi in parte di spese sovrabbondanti in quanto duplicate, ed in parte di spese non preventivamente concordate tra i genitori.
Le cause, riunite innanzi al Giudice di Pace di Napoli, venivano definite con la sentenza n. 24713/2023 pubblicata il 15.5.2023, con la quale era accolta l'opposizione ed erano revocati i tre decreti ingiuntivi. Sosteneva il giudicante che le spese straordinarie richieste avevano tutte titolo in voci che richiedevano la previa condivisione tra i genitori, o quanto meno la loro previa comunicazione, e che in mancanza di prova di invio di tale comunicazione le stesse andavano considerate arbitrariamente e unilateralmente assunte, e perciò non rimborsabili.
Con atto di citazione notificato il 15.6.2023, appellava la suddetta Parte_1 sentenza, esponendo che il giudice di prime cure aveva erroneamente accomunato sotto un unico titolo spese straordinarie aventi diverso fondamento e regime, e che in ogni caso, anche in relazione alle spese che richiedono la previa comunicazione, il giudice non si era avveduto che agli atti era presente una comunicazione mail del 26.2.2018 con cui la aveva Pt_1 comunicato al le spese da sostenere nell'interesse della figlia. CP_1
Si costituiva in giudizio l'appellato , chiedendo in via preliminare Controparte_1 dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione per non soddisfare l'atto di appello i requisiti di specificità richiesti dagli artt. 342 e 348bis c.p.c., nonché nel merito il rigetto dell'impugnazione, in quanto il giudice di primo grado aveva correttamente qualificato come arbitrarie le spese straordinarie sostenute, a causa dell'assenza di alcun previo concerto tra i genitori. L'appellato proponeva altresì appello incidentale lamentando l'omessa pronuncia del giudice di pace sulla domanda di restituzione delle somme versate in forza dei decreti ingiuntivi poi revocati e la erronea compensazione delle spese di lite.
Verificata la regolare costituzione delle parti, la causa veniva rinviata onde consentire l'acquisizione del fascicolo di primo grado e, ritenuta matura per la decisione, veniva fissata la discussione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., svoltasi in modalità cartolare, all'esito della quale veniva riservata in decisione.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità dei motivi, dal momento che l'atto contiene la chiara e specifica individuazione sia delle parti della sentenza impugnata, sia dei motivi di appello, consistenti in una serie di censure alla decisione del giudice di prime cure.
2 Nel merito, l'appello è fondato nei limiti di seguito indicati.
In ordine al regime di ripartizione delle spese straordinarie nell'interesse dei figli, la legge non detta un regime specifico, limitandosi a prevedere in capo ai genitori l'obbligo di mantenimento (art. 316 bis c.c.). Nel silenzio della legge, la giurisprudenza ha ritenuto che il potere-dovere del genitore collocatario di provvedere alle spese nell'interesse dei figli vada contemperato con il dovere di vigilanza e di partecipazione dell'altro genitore, sicché si era inizialmente sviluppato l'orientamento per cui il diritto al rimborso del genitore che ha anticipato le spese straordinarie sorge di regola ove le stesse siano state previamente concordate con l'altro genitore (cfr. Cass. 793/2023). Tale regola generale è stata poi specificata, ritenendosi talvolta che il previo accordo tra genitori non fosse necessario in ragione della natura urgente della spesa, della evidente necessità per il primario interesse dei figli oppure della loro agevole prevedibilità (cfr. da ultimo Cass. 17017/2025).
In tale articolato quadro, al fine di offrire maggiore certezza e ridurre il contenzioso familiare, deve poi evidenziarsi che presso il Tribunale di Napoli è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra Presidente del Tribunale e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 7/03/2018, che, traendo spunto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità consolidatasi sul tema, suggerisce alle parti le modalità operative a cui attenersi nella gestione delle spese straordinarie, distinguendo le varie voci.
Pur nella consapevolezza che il suddetto protocollo, poiché successivo alla sentenza di divorzio del 2012, non è stato esplicitamente richiamato dalla stessa, e che in ogni caso esso non ha alcun valore normativo, esso è stato elaborato sulla base della prassi giurisprudenziale formatasi in materia di ripartizione delle spese straordinarie, e dunque costituisce un valido ausilio a cui le parti possono fare riferimento per la gestione dei loro rapporti economici e personali.
Tanto premesso, nella sentenza di primo grado non vi è un'analisi per singole voci di spesa, all'interno del credito azionato.
Dalla lettura dei tre ricorsi monitori emerge che le spese straordinarie sostenute dalla appellante sono infatti fondate su una pluralità di causali, sostanzialmente riconducibili a tre ordini di voci:
a) le spese di istruzione, che si rivolgono sia al periodo scolastico (v. es. quota iscrizione liceo, viaggio di istruzione e ricevute acquisto libri), sia al successivo periodo di formazione presso l'accademia della moda di Napoli.
b) le spese mediche, composte in larga parte da spese per farmaci e visite mediche;
c) le spese extrascolastiche relative ad attività sportive (v. abbonamenti palestra);
3 Orbene, le spese di istruzione relative al periodo scolastico (pari ad € 1.438,13, da dividere al
50%) e le spese mediche (€ 760,83, da dividere al 50%) sono spese prevedibili e assolutamente necessarie nell'interesse dei figli, ragion per cui va riformata la sentenza di primo grado che, considerandole spese che richiedono il previo accordo tra i genitori, ha rigettato la domanda volta ad ottenere il rimborso della quota spettante all'altro coniuge.
In ordine invece alle spese per attività sportive e, soprattutto, alle spese relative alla iscrizione della figlia all'accademia della moda di Napoli, trattandosi di istituto di formazione post- scolastica di natura privata, deve ritenersi necessaria la previa concertazione tra i genitori, attesa la estrema rilevanza che la scelta di un percorso professionale riveste all'interno della vita e della gestione dei figli.
Per tale ragione, limitatamente a tali voci di spesa va indagato il rispetto dell'onere di previo accordo tra genitori.
Sul punto, va confermata la sentenza di primo grado che ha correttamente escluso la rimborsabilità pro quota delle somme versate, pur dovendosi correggere la motivazione secondo cui agli atti mancherebbe la prova della comunicazione: nel fascicolo è in effetti presente una e-mail del 26.2.2018, con la quale la comunicava all'ex coniuge che la Pt_1 figlia aveva effettuato l'iscrizione presso l'accademia della moda di Napoli e che, alla luce di ciò, la stessa aveva già sostenuto spese straordinarie per l'iscrizione e la frequentazione.
Tuttavia - oltre alla circostanza che tale comunicazione è stata effettuata dopo che l'iscrizione era già avvenuta e le prime spese erano state già sostenute, motivo per cui il diritto al rimborso, in assenza di una ratifica ad opera del sarebbe al più sorto per le spese successive – CP_1 agli atti è presente anche una replica, che la stessa appellante produce, con cui lo stesso lamentava di non essere stato avvisato della iscrizione e di essere in disaccordo con tale percorso professionale in quanto la figlia, diplomatasi al liceo classico, avrebbe più proficuamente dovuto intraprendere un percorso universitario presso una facoltà statale.
Tanto dimostra con tutta evidenza il mancato assolvimento dell'onere di previa comunicazione della spesa sostenuta, né tantomeno la stessa può ritenersi urgente o strettamente necessaria nell'interesse della figlia, dal momento che proprio il tenore della risposta del CP_1 dimostra come la scelta di uno tra i vari percorsi professionali da intraprendere all'esito degli studi scolastici avrebbe dovuto essere sottoposta ad una maggiore ponderazione tra i genitori.
In definitiva, il va condannato a restituire all'appellante l'importo di € 1.099,48 a CP_1 titolo di rimborso pro quota delle spese straordinarie sostenute dalla per il Pt_1 mantenimento della figlia.
4 In ordine all'appello incidentale proposto dal avente ad oggetto la mancata CP_1 pronuncia del giudice di primo grado sulla restituzione delle somme dallo stesso già versate in virtù dei decreti ingiuntivi emessi, va premesso che lo stesso è fondato in quanto il Giudice di prime cure ha errato nel non pronunciare la restituzione delle somme versate unitamente alla pronuncia di revoca dei decreti ingiuntivi emessi, in quanto la prima non può ritenersi implicita nella seconda (cfr. Cass. 30389/2019). Considerato tuttavia che la statuizione del giudice di prime cure è stata in questa sede riformata, rideterminando l'originario importo alla base dei decreti ingiuntivi, l'appello incidentale è fondato nei soli limiti della nuova pronuncia di condanna, ossia per le somme dal versate eccedenti il valore di € 1.099,48. CP_1
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti in ragione dell'esito complessivo della lite, quindi della circostanza che la pretesa originariamente azionata dalla appellante è risultata fondata solo in minima parte e della reciproca soccombenza delle parti in ordine alle domande proposte in grado d'appello (l'appellato relativamente all'impugnazione principale e l'appellante relativamente a quello incidentale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'appello principale e, in riforma della sentenza n. 24713, pubblicata in data
15.5.2023, del Giudice di Pace di Napoli, condanna al pagamento della Controparte_1 somma di € 1.099,48 in favore di , oltre interessi dalla richiesta al Parte_1 soddisfo;
accoglie l'appello incidentale e per l'effetto condanna alla Parte_1 restituzione in favore di delle somme, eccedenti il valore di € 1.099,48, Controparte_1 percepite in virtù dei decreti ingiuntivi nn. 8682/18, 4600/19 e 2951/21 emessi dal Giudice di
Pace di Napoli;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Così deciso in Napoli, 6.11.2025
Il giudice dott.ssa Gabriella Ferrara
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Antonio
Pepe, magistrato ordinario in tirocinio (D.M. 22/10/2024) presso questo ufficio.
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