TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 22/12/2025, n. 8339
TAR
Ordinanza collegiale 24 agosto 2023
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TAR
Ordinanza collegiale 8 luglio 2024
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TAR
Sentenza 22 dicembre 2025
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TAR
Decreto collegiale 10 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Difetto di istruttoria e mancato coordinamento tra le amministrazioni

    Il mancato riscontro alle richieste istruttorie del giudice è considerato argomento di prova. L'inerzia delle amministrazioni nel riscontrare le richieste, a fronte della documentazione prodotta dal ricorrente, fa ritenere provato che il difetto documentale non sia imputabile al privato ma al mancato coordinamento tra gli enti. Il parere della Soprintendenza manca di motivazione specifica, limitandosi a richiamare genericamente le precedenti richieste senza indicare quali documenti mancassero e perché.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 10-bis L. 241/1990 (mancata comunicazione del preavviso di rigetto)

    La censura è fondata. Non risulta che sia stato comunicato il preavviso di rigetto, né ricorrono le ipotesi di esclusione. Tale comunicazione avrebbe consentito al ricorrente di evidenziare il deposito della documentazione e sollecitare la trasmissione al Comune, prevenendo il problema procedimentale.

  • Accolto
    Incompetenza della Soprintendenza nella valutazione di profili urbanistici

    La censura coglie un ulteriore profilo di illegittimità. Il parere della Soprintendenza fa riferimento alla 'non conformità agli indici del PRG', valutazione che esula dalla sua competenza. Tale confusione conferma l'approssimazione dell'istruttoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 22/12/2025, n. 8339
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 8339
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo