Ordinanza collegiale 24 agosto 2023
Ordinanza collegiale 8 luglio 2024
Sentenza 22 dicembre 2025
Decreto collegiale 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 22/12/2025, n. 8339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8339 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08339/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04761/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4761 del 2020, proposto da
PI De AS, rappresentato e difeso dall'avvocato PA Centore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Comune di Roccamonfina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, via Diaz, n. 11.
per l'annullamento
- del provvedimento prot. 0007731, reso il 02/09/2020 dal Comune di Roccamonfina e notificato al ricorrente in data 09/10/2020, con cui si dichiara improcedibile l''''istanza di condono edilizio prot. 554 del 28/02/1995, presentata dal ricorrente ai sensi e per gli effetti della Legge n°724/1994 e s.m. ed i.;
- della nota prot. n. 9338-P, resa dalla Soprintendenza BB.AA.CC. per le province di Caserta e Benevento in data 12/08/2020, mai notificata al ricorrente e di cui lo stesso è venuto a conoscenza mediante l'avvenuta notifica del provvedimento sopra impugnato, alla quale è stata allegata, che costituisce il parere reso ai sensi dell''''art. 32 della Legge n°47/1985 e s.m. ed i., con cui viene dichiarata l'improcedibilità dell''''istanza di condono del ricorrente per carenza di elementi istruttori propedeutici alla valutazione di conformità delle opere oggetto di condono alle norme del vigente P.T.P.;
nonché di ogni altro atto presupposto e\o presupponente quello impugnato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roccamonfina e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Caserta e Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il dott. DO De CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il sig. De AS è proprietario di un fabbricato sito in Roccamonfina (CE), alla Via San Lorenzo, censito in Catasto Urbano al foglio 20, particella 5316.Il fabbricato è costituito da due piani fuori terra, per un'altezza complessiva di 8 metri dal piano di campagna, con superficie coperta di circa 80 mq per piano e copertura a falde inclinate.
2. L'immobile ricade:
in zona omogenea E2 (zone agricole comuni) del PRG di Roccamonfina;
in zona n. 6 del Piano Territoriale Paesistico Ambito IV – Complesso Vulcanico di Roccamonfina, approvato con D.M. 23 gennaio 1996;
nella Zona C (Area di riqualificazione dei centri abitati di promozione e sviluppo economico) delle Norme Generali di Salvaguardia del Parco Regionale Roccamonfina - Foce del Garigliano, istituito con D.G.R. Campania n. 1406 del 12 aprile 2002.
3. Con istanza acquisita al protocollo comunale n. 554 del 28 febbraio 1995, il ricorrente ha chiesto il condono edilizio ai sensi della L. 724/1994 per i seguenti interventi: diversa distribuzione degli ambienti interni e spostamento di porte interne; realizzazione di nuove finestre e di un balcone esterno, con spostamento di altre finestre; realizzazione di terrazzi e porticato al piano terra e al primo piano.
4. Nel 2017 la Commissione comunale per il condono ha esaminato la pratica (seduta del 21 febbraio 2017), richiedendo integrazioni documentali cui il ricorrente ha dato riscontro con deposito del 14 luglio 2017.Con nota prot. 4419 del 27 maggio 2019 il Comune ha richiesto ulteriore documentazione (versamenti e certificato di idoneità statica), che il ricorrente ha depositato con note prot. 5073 del 18 giugno 2019 e prot. 6095 del 18 luglio 2019.5. Nel 2019 è intervenuta la Soprintendenza, che con nota prot. 9695-P del 16 luglio 2019 ha richiesto al Comune l'acquisizione di ulteriore documentazione, segnatamente: 1) documentazione grafica e fotografica allegata all'istanza; 2) grafici di rilievo dello stato dei luoghi; 3) grafici di raffronto tra stato attuale e stato antecedente agli abusi; 4) estremi del titolo di legittimità urbanistica e paesaggistica; 5) dichiarazione ex DPR 445/2000 attestante l'assenza di opere abusive ulteriori; 6) verifica della conformità agli indici del PRG.6. Il ricorrente, con nota prot. 6953 del 20 agosto 2019, ha rappresentato al Comune di aver già depositato la documentazione richiesta, evidenziando altresì che la nota della Soprintendenza recava erroneamente il nominativo di altro soggetto (tale "Catone Cesarina") e il riferimento ad altra pratica di condono del 1986.
Il ricorrente ha comunque depositato ulteriore documentazione integrativa: in data 15 gennaio 2020 la dichiarazione ex DPR 445/2000 e una relazione tecnica integrativa; con PEC del 23 marzo 2020 e del 19 maggio 2020 ha ribadito l'avvenuto deposito di tutta la documentazione richiesta.
7. Con nota prot. 9338-P del 12 agosto 2020, la Soprintendenza ha dichiarato "l'improcedibilità dell'istanza per carenza degli elementi istruttori propedeutici alla valutazione di conformità delle opere oggetto di condono alle norme del vigente PTP", richiamando le precedenti richieste di integrazione (note prot. 9695-P del 16 luglio 2019, prot. 12418-P dell'11 settembre 2019 e prot. 3631-P del 6 marzo 2020) che non sarebbero state "adeguatamente riscontrate".
8. Il Comune di Roccamonfina, con provvedimento prot. 7731 del 2 settembre 2020, ha recepito integralmente il parere della Soprintendenza, dichiarando l'istanza improcedibile.
9. Avverso tali provvedimenti il ricorrente ha proposto il presente ricorso, articolando sette motivi di gravame.
10. Si è costituita l'Avvocatura dello Stato per la Soprintendenza, resistendo al ricorso. Il Comune di Roccamonfina si è costituito in giudizio.
11. Con ordinanza n. 4856 del 24 maggio 2023, questo Tribunale ha ordinato al Comune di Roccamonfina di depositare, nel termine di sessanta giorni, "una accurata relazione in merito ai fatti di causa con particolare riferimento alla tipologia di documentazione depositata da parte ricorrente ed a quella trasmessa dallo stesso Comune alla Soprintendenza".
12. Non avendo il Comune fornito riscontro esaustivo, con ordinanza n. 4149 dell'8 luglio 2024 il Collegio ha reiterato la richiesta istruttoria, ordinando al Comune e alla Soprintendenza, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di depositare: "1) verbale istruttorio n. 1 del 15/11/2018 nonché tutta la documentazione depositata dall'odierno ricorrente nel fascicolo relativo alla pratica incardinata con istanza di condono edilizio prot. 554 del 24/02/1995; 2) ogni altro atto e/o documento ritenuto utile ai fini del decidere".
13. Le parti hanno prodotto memorie e documenti e all'udienza pubblica del 20 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorrente impugna il provvedimento comunale di declaratoria di improcedibilità dell'istanza di condono edilizio e il presupposto parere negativo della Soprintendenza, articolando sette motivi di ricorso che investono, nell'ordine: l'incompetenza assoluta della Soprintendenza a valutare profili urbanistici (primo motivo); l'applicabilità del regime semplificato di cui al DPR 31/2017 (secondo motivo); la compatibilità paesaggistica dell'intervento con il PTP e le norme del Parco Regionale (terzo e quarto motivo); il difetto di istruttoria del provvedimento comunale (quinto motivo); il difetto di istruttoria e di motivazione del parere della Soprintendenza, con particolare riferimento al mancato coordinamento nella gestione documentale (sesto motivo); la violazione dell'art. 10-bis L. 241/1990 (settimo motivo).
1.2. Il Collegio ritiene di esaminare prioritariamente le censure di natura procedimentale (sesto e settimo motivo), in quanto il loro eventuale accoglimento determina l'annullamento degli atti impugnati per un vizio collocato a monte che non impinge sulla valutazione peraltro non eseguita dalle Amministrazioni intimate.
2. Sul sesto motivo: difetto di istruttoria, difetto di motivazione e mancato coordinamento tra le amministrazioni.
2.1. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta che la Soprintendenza avrebbe dichiarato l'improcedibilità dell'istanza per carenza documentale senza specificare quali documenti mancassero concretamente, limitandosi a richiamare genericamente le precedenti richieste di integrazione. Deduce altresì che la documentazione richiesta era stata regolarmente depositata presso il Comune, il quale non l'avrebbe trasmessa alla Soprintendenza, e che le stesse richieste della Soprintendenza contenevano errori materiali (errata indicazione del nominativo dell'istante e della pratica di riferimento).
2.2. La censura è fondata.
2.3. In punto di fatto, il Collegio osserva che, con due ordinanze istruttorie (ord. n. 4856/2023 e ord. n. 4149/2024), è stato chiesto alle amministrazioni resistenti di chiarire quale documentazione fosse stata depositata dal ricorrente e quale fosse stata effettivamente trasmessa dal Comune alla Soprintendenza.
Le amministrazioni intimate non hanno fornito riscontro esaustivo a tali quesiti. La documentazione versata in atti non consente di ricostruire con certezza il flusso documentale tra Comune e Soprintendenza.
2.4. Il mancato puntuale riscontro agli incombenti istruttori costituisce argomento di prova ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a., che consente al giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo.
Come chiarito dalla giurisprudenza, " ove l'amministrazione sia stata compulsata dal giudice amministrativo, mediante ordinanza istruttoria, a prendere posizione sui fatti di causa, il mancato riscontro determina l'applicabilità, altresì, del principio di non contestazione ex art. 64, comma 2, c.p.a. " (ex multis TAR Napoli, sez. IV, 1 giugno 2020, n. 2113).
2.5. Nel caso di specie, l'inerzia delle amministrazioni nel riscontrare puntualmente gli incombenti istruttori, a fronte della documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente attestante i propri depositi presso il Comune (note di deposito del 14 luglio 2017, del 18 giugno 2019, del 18 luglio 2019, del 15 gennaio 2020, nonché le PEC del 23 marzo e 19 maggio 2020), consente di ritenere provato che il difetto documentale lamentato dalla Soprintendenza non sia imputabile al privato, bensì al mancato coordinamento tra gli enti nella trasmissione degli atti.
2.6. Il parere della Soprintendenza prot. 9338-P del 12 agosto 2020 presenta, inoltre, un evidente difetto di motivazione, atteso che quest’ultima si è limitata a richiamare le precedenti note di richiesta documentale, affermando che le stesse "non sono state adeguatamente riscontrate", senza tuttavia specificare quali documenti mancassero concretamente e perché la loro assenza impedisse la valutazione di compatibilità paesaggistica. Come correttamente dedotto dal ricorrente, la declaratoria di improcedibilità per carenza documentale presuppone l'indicazione specifica dei documenti mancanti e delle ragioni per cui la loro assenza impedisce la valutazione di merito. Un parere che si limiti a un richiamo generico alle precedenti richieste di integrazione, senza individuare quali elementi istruttori difettino concretamente, è affetto da motivazione apparente.
2.7. Non risulta, peraltro, che la Soprintendenza, prima di dichiarare l'improcedibilità, abbia verificato presso il Comune l'effettiva consistenza del fascicolo, né che abbia sollecitato l'ente locale a trasmettere i documenti eventualmente mancanti. In un procedimento complesso che coinvolge più amministrazioni, il principio di leale collaborazione – di cui all'art. 22 del D.Lgs. 42/2004 in materia di procedimenti su beni vincolati e, più in generale, all'art. 1, comma 2-bis, della L. 241/1990 – impone a ciascun ente di attivarsi per acquisire la documentazione necessaria all'esercizio delle proprie funzioni. L'inerzia o l'inadempimento di un'amministrazione nel trasmettere gli atti non può ricadere sul privato che ha diligentemente adempiuto ai propri oneri di deposito.
2.8. Il sesto motivo di ricorso è pertanto fondato.
3 Con il settimo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 10-bis L. 241/1990, non essendo stato comunicato il preavviso di diniego prima dell'adozione del provvedimento sfavorevole.
3.1. La censura è fondata. Non risulta dagli atti che, prima dell'adozione del provvedimento di improcedibilità, sia stato comunicato al ricorrente il preavviso dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Né ricorrono le ipotesi di esclusione dell'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'art. 10-bis, comma 2, L. 241/1990.
3.2. L'istituto del preavviso di rigetto ha la funzione di consentire all'interessato di interloquire con l'amministrazione prima della determinazione sfavorevole, rappresentando eventuali elementi di fatto o di diritto utili a una diversa valutazione.
Nel caso di specie, come correttamente dedotto dal ricorrente, tale garanzia avrebbe consentito di evidenziare l'avvenuto deposito della documentazione richiesta e di sollecitare il Comune alla trasmissione integrale del fascicolo alla Soprintendenza, così da prevenire il corto circuito procedimentale che ha condotto alla declaratoria di improcedibilità.
3.3. Né può sostenersi – come implicitamente argomentato dalle amministrazioni resistenti – che l'interlocuzione procedimentale fosse stata assicurata dalle reiterate richieste di integrazione documentale: queste ultime, infatti, costituiscono atti istruttori, non equiparabili alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, che presuppone una valutazione (ancorché provvisoria) di non accoglibilità della domanda.
3.4. Il settimo motivo è pertanto fondato.
4. Con il primo motivo il ricorrente deduce che la Soprintendenza, nel proprio parere, avrebbe esorbitato dalle proprie competenze, affrontando il tema della conformità urbanistica dell'intervento agli indici del PRG, laddove la propria competenza ex art. 32 L. 47/1985 è circoscritta alla valutazione di compatibilità paesaggistica.
4.2. La censura coglie un ulteriore profilo di illegittimità del parere impugnato.
4.3. Come correttamente dedotto dal ricorrente, nel parere della Soprintendenza si fa riferimento alla "non conformità agli indici del PRG", quando invece tale valutazione esula dalla competenza dell'amministrazione statale, essendo riservata all'ente locale.
4.4. Tale confusione tra profili paesaggistici e profili urbanistici conferma ulteriormente l'approssimazione dell'istruttoria condotta dall'amministrazione statale.
5. L'accoglimento delle censure procedimentali (sesto e settimo motivo) e la rilevata illegittimità del parere per i profili di cui al primo motivo rendono superfluo l'esame degli ulteriori motivi di ricorso (secondo, terzo, quarto e quinto), attinenti al merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento e all'applicabilità del DPR 31/2017.5.2. Tali questioni dovranno essere affrontate dalle amministrazioni in sede di riesame, all'esito di un'istruttoria condotta sulla base della documentazione effettivamente prodotta dal ricorrente e nel rispetto delle garanzie partecipative.
6. In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, nei termini di cui in motivazione.
6.1. Vanno pertanto annullati:
- il provvedimento del Comune di Roccamonfina prot. 7731 del 2 settembre 2020;
la nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento prot. 9338-P del 12 agosto 2020;
- Le amministrazioni intimate dovranno riesaminare l'istanza di condono del ricorrente, previa acquisizione integrale della documentazione depositata presso il Comune di Roccamonfina, previo coordinamento nella trasmissione degli atti tra enti e previa comunicazione del preavviso di cui all'art. 10-bis L. 241/1990, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, decorso inutilmente il quale il ricorrente potrà attivare il rimedio di cui all'art. 117 c.p.a.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Considerata la particolarità della vicenda procedimentale, che ha visto un difetto di coordinamento tra le due amministrazioni resistenti, le spese sono poste in solido a carico del Comune di Roccamonfina e del Ministero della Cultura.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati, ordina alle amministrazioni intimate di provvedere al riesame dell'istanza di condono nei sensi e con le modalità di cui in motivazione, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Condanna il Comune di Roccamonfina e il Ministero della Cultura al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, nella misura di euro 2.000 (duemila/00) ciascuno in favore di parte ricorrente, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA UL, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere
DO De CO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO De CO | PA UL |
IL SEGRETARIO