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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/11/2025, n. 5421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5421 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 6219/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice IO LO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6219/2025 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. Elisa Maria DI MAGGIO
ATTRICE
contro
Controparte_1
in forma abbreviata C.A.F. -
[...] Controparte_2
(C.F. P.IVA_1
CONVENUTA - contumace
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 6 novembre 2025 la difesa di parte attrice concludeva come da verbale e la causa veniva posta in decisione, con termine di trenta giorni per il deposito della motivazione ex art.281 sexies comma 3 c.p.c..
TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
conveniva in giudizio chiedendo che Parte_1 Controparte_3
fosse accertata la responsabilità di parte convenuta in merito alla sospensione della percezione dell'Assegno di Inclusione (A.D.I.) disposta dall' con conseguente condanna al CP_4
risarcimento dei danni quantificati in complessivi € 5.000,00 oltre interessi.
La difesa di parte attrice esponeva che in data 25.01.2024 si era Parte_1
Contr recata presso il C.A.F. er presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) ai fini dell'ISEE 2023, necessaria per ottenere l'A.D.I. Durante la compilazione, l'addetto del C.A.F. aveva erroneamente indicato una disabilità media (67–99%) anziché quella effettiva del 50%, come da certificazione ASL.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che tale errore materiale aveva causato la revoca dell'A.D.I. da parte dell' privando la ricorrente del beneficio economico per il periodo agosto– CP_4
dicembre 2024, con ulteriore rischio di indagini penali a suo carico.
Pertanto, richiamati i principi in tema di responsabilità contrattuale degli istituti di patronato per inadempimento, ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c., anche in caso di incarico gratuito, la difesa chiedeva quindi il risarcimento del danno patrimoniale subito.
§§§§§
Nonostante rituale notifica della citazione, il C.A.F. riteneva di non doversi CP_3
costituire in giudizio e, con ordinanza ex art.171 bis c.p.c., ne veniva dichiarata la contumacia.
In mancanza di istanze istruttorie, veniva fissata per la odierna udienza la discussione conclusiva all'esito della quale la difesa della ricorrente ribadiva quanto già sostenuto e chiedeva accogliersi le domande;
la causa veniva posta in decisione, con termine di trenta giorni per il deposito della sentenza ex art.281 sexies comma 3 c.p.c..
§§§§§
Parte attrice assume che, per effetto di errore posto in essere da dipendente del C.A.F.
pagina 2 di 5 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
convenuto, l' aveva sospeso la erogazione dell'Assegno di Inclusione, cagionando un CP_4 danno conseguente alla mancata percezione nel periodo agosto-dicembre 2024 pari ad euro
5.000,00.
§§§§§
Va premesso che l'Assegno di Inclusione (ADI) è una misura di sostegno economico e sociale introdotta in Italia dal 1° gennaio 2024, in sostituzione del Reddito di Cittadinanza.
L'errore nella dichiarazione del grado di disabilità (come, nel caso specifico, la indicazione di una disabilità media anziché una certificata al 50%) non comporta automaticamente la perdita del diritto all'Assegno di Inclusione, se viene corretto tempestivamente.
In concreto, in ipotesi di rilevamento di errori, l'istanza può essere sospesa avviando interlocuzione o può, infine, essere respinta;
in tale ultimo caso, la parte può richiedere riesame entro i termini.
In tal senso può richiamarsi quanto previsto dai regolamenti e, segnatamente, dal CP_4 messaggio n.684 del 14.02.2024 secondo cui
'Nei casi di ISEE con omissioni ovvero difformità la Sede invia apposita comunicazione al soggetto richiedente la prestazione ADI, con la quale richiede di: […] rettificare la
DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest'ultima sia stata presentata tramite CAF e quest'ultimo abbia commesso un errore materiale'
e, ancora
'nei casi di reiezione, il richiedente la misura può presentare motivata istanza di riesame alla sede territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data in cui CP_4
ha ricevuto comunicazione dell'esito, o presentare ricorso giudiziario'
Solo in ipotesi di mancata correzione può determinarsi la perdita del beneficio.
§§§§§
pagina 3 di 5 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Operata tale premessa, deve rilevarsi che parte attrice ha allegato
1) la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell'ISEE, contenente a foglio 5 la indicazione di 'disabilità media' con richiamo del documento n.3930853508538 del 17.04.2023 dell' Pt_2
2) l'esito della visita della Commissione Medica dell'ASL che aveva riconosciuto una invalidità al 50% con decorrenza 08.02.2023.
Parte attrice ha rappresentato che la si era recata presso l' 'ed in tale Pt_1 CP_4
circostanza apprendeva con sua grande sorpresa che la revoca dell'A.D.I. era stata disposta dall' in quanto sarebbero emerse incongruenze tra quanto Controparte_5
dichiarato in sede di presentazione della D.S.U. e quanto risultante agli atti'.
Tuttavia, non risulta documentato il provvedimento con il quale, secondo le allegazioni di parte attrice, era stata disposta 'l'immediata revoca dell'A.D.I.'.
Ciò comporta da un lato che la revoca del beneficio e le ragioni della mancata percezione dell'A.D.I. non sono documentate e, in concreto, non risulta provato se le ragioni della revoca siano esclusivamente fondate sulla erronea indicazione della percentuale di disabilità o (anche o esclusivamente) sulla mancanza di altri requisiti, dall'altro non risulta documentata la istanza di riesame che la parte aveva onere di proporre e, eventualmente, le ragioni del rigetto del riesame.
Va sinteticamente evidenziato che la percezione dell'A.D.I. è subordinata ad una articolata serie di presupposti (requisiti soggettivi, requisiti economici, requisiti patrimoniali e rispetto di obblighi formali) ognuno dei quali può comportare la mancata ammissione al beneficio.
In conclusione, non risulta provato che la revoca del beneficio sia stata provocata in modo decisivo da errori del C.A.F. convenuto e, in ogni caso, non risulta allegato che, ove l'errore indicato in citazione fosse stato rilevato in sede di controllo da parte dell , la CP_4 Pt_1 abbia proposto formale reclamo (sul punto, anche ammessa la perdita del beneficio per la pagina 4 di 5 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
erronea indicazione della disabilità, la revoca definitiva sarebbe conseguenza del mancato reclamo o, ove proposto, del rigetto del reclamo medesimo).
§§§§§
Le domande, pertanto, non possono pertanto trovare accoglimento.
Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla contumacia della parte convenuta, nulla va statuito sulle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, RIGETTA le domande;
nulla sulle spese.
Catania, 10 novembre 2025.
IL GIUDICE
IO LO
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice IO LO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6219/2025 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. Elisa Maria DI MAGGIO
ATTRICE
contro
Controparte_1
in forma abbreviata C.A.F. -
[...] Controparte_2
(C.F. P.IVA_1
CONVENUTA - contumace
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 6 novembre 2025 la difesa di parte attrice concludeva come da verbale e la causa veniva posta in decisione, con termine di trenta giorni per il deposito della motivazione ex art.281 sexies comma 3 c.p.c..
TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
conveniva in giudizio chiedendo che Parte_1 Controparte_3
fosse accertata la responsabilità di parte convenuta in merito alla sospensione della percezione dell'Assegno di Inclusione (A.D.I.) disposta dall' con conseguente condanna al CP_4
risarcimento dei danni quantificati in complessivi € 5.000,00 oltre interessi.
La difesa di parte attrice esponeva che in data 25.01.2024 si era Parte_1
Contr recata presso il C.A.F. er presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) ai fini dell'ISEE 2023, necessaria per ottenere l'A.D.I. Durante la compilazione, l'addetto del C.A.F. aveva erroneamente indicato una disabilità media (67–99%) anziché quella effettiva del 50%, come da certificazione ASL.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che tale errore materiale aveva causato la revoca dell'A.D.I. da parte dell' privando la ricorrente del beneficio economico per il periodo agosto– CP_4
dicembre 2024, con ulteriore rischio di indagini penali a suo carico.
Pertanto, richiamati i principi in tema di responsabilità contrattuale degli istituti di patronato per inadempimento, ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c., anche in caso di incarico gratuito, la difesa chiedeva quindi il risarcimento del danno patrimoniale subito.
§§§§§
Nonostante rituale notifica della citazione, il C.A.F. riteneva di non doversi CP_3
costituire in giudizio e, con ordinanza ex art.171 bis c.p.c., ne veniva dichiarata la contumacia.
In mancanza di istanze istruttorie, veniva fissata per la odierna udienza la discussione conclusiva all'esito della quale la difesa della ricorrente ribadiva quanto già sostenuto e chiedeva accogliersi le domande;
la causa veniva posta in decisione, con termine di trenta giorni per il deposito della sentenza ex art.281 sexies comma 3 c.p.c..
§§§§§
Parte attrice assume che, per effetto di errore posto in essere da dipendente del C.A.F.
pagina 2 di 5 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
convenuto, l' aveva sospeso la erogazione dell'Assegno di Inclusione, cagionando un CP_4 danno conseguente alla mancata percezione nel periodo agosto-dicembre 2024 pari ad euro
5.000,00.
§§§§§
Va premesso che l'Assegno di Inclusione (ADI) è una misura di sostegno economico e sociale introdotta in Italia dal 1° gennaio 2024, in sostituzione del Reddito di Cittadinanza.
L'errore nella dichiarazione del grado di disabilità (come, nel caso specifico, la indicazione di una disabilità media anziché una certificata al 50%) non comporta automaticamente la perdita del diritto all'Assegno di Inclusione, se viene corretto tempestivamente.
In concreto, in ipotesi di rilevamento di errori, l'istanza può essere sospesa avviando interlocuzione o può, infine, essere respinta;
in tale ultimo caso, la parte può richiedere riesame entro i termini.
In tal senso può richiamarsi quanto previsto dai regolamenti e, segnatamente, dal CP_4 messaggio n.684 del 14.02.2024 secondo cui
'Nei casi di ISEE con omissioni ovvero difformità la Sede invia apposita comunicazione al soggetto richiedente la prestazione ADI, con la quale richiede di: […] rettificare la
DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest'ultima sia stata presentata tramite CAF e quest'ultimo abbia commesso un errore materiale'
e, ancora
'nei casi di reiezione, il richiedente la misura può presentare motivata istanza di riesame alla sede territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data in cui CP_4
ha ricevuto comunicazione dell'esito, o presentare ricorso giudiziario'
Solo in ipotesi di mancata correzione può determinarsi la perdita del beneficio.
§§§§§
pagina 3 di 5 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Operata tale premessa, deve rilevarsi che parte attrice ha allegato
1) la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell'ISEE, contenente a foglio 5 la indicazione di 'disabilità media' con richiamo del documento n.3930853508538 del 17.04.2023 dell' Pt_2
2) l'esito della visita della Commissione Medica dell'ASL che aveva riconosciuto una invalidità al 50% con decorrenza 08.02.2023.
Parte attrice ha rappresentato che la si era recata presso l' 'ed in tale Pt_1 CP_4
circostanza apprendeva con sua grande sorpresa che la revoca dell'A.D.I. era stata disposta dall' in quanto sarebbero emerse incongruenze tra quanto Controparte_5
dichiarato in sede di presentazione della D.S.U. e quanto risultante agli atti'.
Tuttavia, non risulta documentato il provvedimento con il quale, secondo le allegazioni di parte attrice, era stata disposta 'l'immediata revoca dell'A.D.I.'.
Ciò comporta da un lato che la revoca del beneficio e le ragioni della mancata percezione dell'A.D.I. non sono documentate e, in concreto, non risulta provato se le ragioni della revoca siano esclusivamente fondate sulla erronea indicazione della percentuale di disabilità o (anche o esclusivamente) sulla mancanza di altri requisiti, dall'altro non risulta documentata la istanza di riesame che la parte aveva onere di proporre e, eventualmente, le ragioni del rigetto del riesame.
Va sinteticamente evidenziato che la percezione dell'A.D.I. è subordinata ad una articolata serie di presupposti (requisiti soggettivi, requisiti economici, requisiti patrimoniali e rispetto di obblighi formali) ognuno dei quali può comportare la mancata ammissione al beneficio.
In conclusione, non risulta provato che la revoca del beneficio sia stata provocata in modo decisivo da errori del C.A.F. convenuto e, in ogni caso, non risulta allegato che, ove l'errore indicato in citazione fosse stato rilevato in sede di controllo da parte dell , la CP_4 Pt_1 abbia proposto formale reclamo (sul punto, anche ammessa la perdita del beneficio per la pagina 4 di 5 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
erronea indicazione della disabilità, la revoca definitiva sarebbe conseguenza del mancato reclamo o, ove proposto, del rigetto del reclamo medesimo).
§§§§§
Le domande, pertanto, non possono pertanto trovare accoglimento.
Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla contumacia della parte convenuta, nulla va statuito sulle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, RIGETTA le domande;
nulla sulle spese.
Catania, 10 novembre 2025.
IL GIUDICE
IO LO
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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