Articolo 17 della Legge 20 maggio 1985, n. 222
Articolo 16Articolo 18
Versione
3 giugno 1985
Art. 17.
Per gli acquisti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.
Entrata in vigore il 3 giugno 1985
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