CA
Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/11/2025, n. 3803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3803 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NA
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. e della successiva camera di consiglio, ha pronunciato il giorno 13 ottobre 2025 in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 109/2023 R.G. sez. lav. vertente
TRA
, nato a [...] il [...] residente in [...]di Somma (NA) Parte_1
c.so TU OC 62 C.F. , rappresentato e difeso per procura in calce C.F._1 del presente atto dall'avv. Vito Consales C.F. FAX 081/ 7757843, pec: C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Portici Email_1
Corso Garibaldi n. 217
APPELLANTE
E
-, in persona del suo Presidente pro Controparte_1
–tempore avv. Gabriele Fava, rappresentato e difeso rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano
CC (C.F.: ) , pec t , C.F._3 Email_2 per procura generale alle liti Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 del 22.3.2024 Notaio Per_1 in Fiumicino, elettivamente domiciliato presso
[...] Controparte_2
DCM NA VIA ALCIDE DE GASPERI 55 80133 - NA .Il
[...] procuratore ha dichiarato di voler ricevere, ai sensi degli art. 133 ss. 170 e 176 cpc al numero di fax 0586\010219 o alla P.E.C. sopraindicata: t Email_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1086/2022 pubblicata il
15.07.2022
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.12.2018 - premesso di aver ricevuto Parte_1 in data 22.01.2018 una comunicazione da parte dell relativa ad un presunto indebito CP_1 dell'importo di euro 10.076,52 per il periodo dal novembre 2008 al 31.12.2013 (su pensione categ.
El 00213003 per quote a titolo di assegno di invalidità non spettanti, in quanto l'ammontare dei redditi era risultato superiore ai limiti previsti dalle legge 335/95); che tale richiesta costituiva una duplicazione di una richiesta di indebito già rivolta al ricorrente in data 10.10.2014, e che tale credito era già stato recuperato dall;
che dal dettaglio recupero indebiti tratto dal cassetto CP_1 CP_
era evincibile che tale somma era già in corso di recupero;
che inoltre l'Enel, di cui il ricorrente CP_ era dipendente, aveva certificato di aver trattenuto sulla retribuzione, su richiesta dell del
24.11.2014, somme per un ammontare complessivo pari ad euro 17.753,32; che inoltre egli aveva CP_ ricevuto svariate comunicazioni da parte dell per ulteriori indebiti;
che egli vantava anche crediti indicati in ricorso verso l come risultava dagli altri atti depositati;
che l aveva CP_1 CP_1 continuato ad effettuare trattenute sulla pensione a decorrere da gennaio 2017- lamentò
l'illegittimità della richiesta avanzata dall e si rivolse al Tribunale di Nola cui chiese di CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: “1) voglia dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento di
CP_ indebito dell' inerente la pensione cat. EL 002213003 del 22 gennaio 2018 per intervenuto
CP_ pagamento;
2) voglia per l'effetto dichiarare non dovute dal ricorrente le somme richieste dall' nella comunicazione odiernamente impugnata;
3) voglia altresì condannare l alla restituzione CP_1 di quanto eventualmente illegittimamente trattenuto al signor sulle sue prestazioni Parte_1
CP_ pensionistiche;
4) voglia altresì riconoscere il signor creditore dell' per la somma Parte_1 di euro 3.795,46, quale saldo tra le somme di cui il signor è creditore euro 17.571,98 Parte_1
CP_ come da certificazione e quanto dallo stesso effettivamente recuperato pari ad euro 3700,00 detratto l'indebito per cui è causa pari ad euro 10.076,52; 5) voglia altresì per l'effetto condannare
l al pagamento in favore del signor delle somme eventualmente dallo stesso CP_1 Parte_1 recuperate sulla pensione;
6) voglia l'onorevole giudice adito condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Integrato il contraddittorio, si costituì in giudizio l che contestò la domanda CP_1 opponendosi all'accoglimento delle conclusioni.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Nola rigettò la domanda proposta dal
AN evidenziando in primo luogo che non sussisteva alcuna duplicazione del credito, poiché non vi era prova che l avesse già percepito la somma oggetto della comunicazione. CP_1
Il primo giudice, poi, sottolineò che il ricorrente non aveva contestato il credito ma aveva opposto in compensazione impropria alcuni propri crediti, ed escluse la possibilità di applicare la forma di estinzione dell'obbligazione in quanto la documentazione prodotta in giudizio dalla parte ricorrente
2 non era sufficiente a provare (con onere probatorio a carico del ricorrente) con certezza l'esatto ammontare delle somme, con le relative causali.
Con ricorso depositato il 13.01.2023 ha impugnato la sentenza, Parte_1 affidando il gravame ai motivi di seguito esaminati.
Integrato nuovamente il contraddittorio, si è costituito in giudizio l'Istituto in epigrafe che ha contestato la fondatezza del gravame di cui ha invocato il rigetto.
Nelle more del procedimento è stata disposta la trattazione cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con sostituzione, da ultimo, dell'udienza del giorno 13.10.2025. Quindi, acquisite le note di trattazione e riservata la causa in decisione, all'esito della camera di consiglio il giudizio è stato definito nei termini di seguito espressi.
Osserva la Corte che l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Con l'unico ed articolato motivo di gravame, l'appellante eccepisce l'illegittimità della sentenza lamentando la mancata valutazione da parte del Tribunale della propria contestazione del credito vantato dall'Istituto mediante la comunicazione di indebito del giorno 22 gennaio 2018.
In particolare, l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe omesso di considerare che agli aveva eccepito la duplicazione del credito ed aveva dedotto che per lo stesso credito era stata avviata altra procedura di recupero, in epoca antecedente. Inoltre, lamenta la violazione del principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c
Il motivo di gravame impone di delimitare i confini della domanda proposta dall'appellante e di stabilire quale ripartizione degli oneri di allegazione e prova fosse applicabile.
Occorre premettere che la domanda proposta da era diretta a Parte_1 contestare la sussistenza dell'indebito indicato dall nella comunicazione del 22.01.2018, in CP_1 cui era richiesta la restituzione dell'importo di euro 10.076,52 a titolo di indebito maturato per il periodo dal 1.11.2008 al 31.12.2013 su assegno categ. El 00213003 in ragione della corresponsione di quote non spettanti per superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge
335/95.
Ciò posto, occorre sottolineare che secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità sin dalla sentenza a Sezioni Unite n. 18046 del 2010 (confermato con la successiva n.
1228 del 2011), in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. La portata di tale principio è stata
3 chiarita con la sentenza n. 128 del 2011 con la quale la Suprema Corte ha precisato che in tanto il suddetto principio trova applicazione in quanto, nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (v, Cass. n. 11201 del
2014 e successive conformi).
Ebbene, nel caso in esame, la comunicazione del 22.01.2018 che ha determinato la reazione del , tradottasi in azione, conteneva tutti gli elementi per consentire Parte_1 un'adeguata difesa: 1) prestazione oggetto di riesame (pensione cat. EL n. 00213003); 2) periodo di maturazione dell'indebito (dal 1.11.2008 al 31.12.2013); 3) entità dell'importo erogato in eccedenza (euro 10.076,52); 4) causale dell'indebita erogazione di somme (quote di assegno di invalidità erogate in eccedenza per superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge n. 335/95).
A fronte di tali dati compiutamente evidenziati, , lungi dall'allegare e Parte_1 provare la sussistenza del requisito reddituale, ha eccepito che l'importo richiesto era già in corso di recupero e che era stato oggetto di un precedente richiesta del 10.10.2014, lamentando la duplicazione del credito.
Ebbene, tale eccezione (di estinzione dell'obbligazione), è incompatibile con la contestazione del presupposto dell'indebito (superamento del limite reddituale) come ben osservato dal primo giudice.
Occorre, quindi, verificare se il primo giudice abbia errato o meno nel ritenere che non sussistesse la paventata duplicazione tra la richiesta del 10.10.2014 e quella del 2018 (sul punto la sentenza impugnata recita: “Tale comunicazione, versata in atti, è costituita da modello TE08 del
10.10.2014 di riliquidazione della prestazione assegno categ. El 00213003 e vi sono agli atti anche due ulteriori comunicazioni del 2.4.2015 e del 12.11.2015 relative a tale indebito e non vi è prova che l abbia già integralmente recuperato l'importo indebito a seguito di tali comunicazioni”). CP_1
A parere del Collegio la conclusione raggiunta dal primo giudice è pienamente condivisibile.
Prima di tutto, bisogna precisare che la duplicazione della richiesta di ripetizione delle somme indebitamente versate non equivale a duplicazione della riscossione delle stesse. In proposito, infatti, in base al principio generale in materia di ripartizione dell'onere della prova - posto che l non ha negato la pendenza della procedura di recupero evidenziando la CP_1 sussistenza di un residuo credito di euro 6.953,38 (cfr. memoria di costituzione del 21.03.2020)- era onere dell'odierno appellante evidenziare e provare le modalità attraverso le quali l aveva CP_1
4 provveduto a recuperare l'intero importo di cui alla missiva del 2014 in epoca antecedente alla seconda missiva del 2018.
Tale prova non è stata fornita.
La “certificazione Enel” relativa alle trattenute operate sulla prestazione EL n. 00213003, invocata dal , oltre a non avere valore di piena prova ma mero valore presuntivo, Parte_1 provenendo da un soggetto privo di poteri di rappresentanza dell'Ente, non può essere utilizzata ai fini auspicati dall'appellante poiché manca ogni dichiarazione in merito all'imputazione delle presunte trattenute (peraltro la certificazione riguarda la prestazione 233003, e quindi una prestazione connotata da un diverso codice numerico).
Pertanto, non essendo stata fornita la prova dell'estinzione dell'obbligazione, la domanda formulata dal non poteva trovare accoglimento sussistendo -al momento della Parte_1 proposizione del ricorso di primo grado- un credito residuo di euro 6953,38 a titolo di somme indebitamente erogate sulla pensione categoria EL n. 00213003 per superamento del limite reddituale in relazione alle quote erogate a titolo di assegno di invalidità.
Per quanto riguarda l'eccezione di compensazione sollevata dal , che ha Parte_1 opposto i propri crediti risultanti dalle comunicazioni dell indicate in ricorso, si deve rilevare CP_1 che tali crediti non appaiono certi né esigibili.
In particolare si osserva:
1)il modello TE08 del 2.03.2017 riporta il ricalcolo della prestazione al 31.03.2017 e riconosce (al netto di trattenute) un credito di euro 621,43 con disposizione di accredito sulla rata di aprile (cfr. modello allegato dall ), sicchè l'obbligazione sarebbe già stata adempiuta;
CP_1
2) il credito di euro 4.058,78 di cui alla comunicazione del 2016 non è certo né esigibile, posto che nel modello TE08 del 7.11.2016 l sottopone la liquidazione all'accertamento di elementi CP_1 rispetto ai quali si richiede la dichiarazione del creditore e rilevato che il non ha fornito Parte_1 la prova della dichiarazione;
3)analoga valutazione deve essere svolta riguardo al modello TE08 del 2.10.2012 attinente ad un presunto credito di euro 11.162,62.
Per tali motivi, la compensazione impropria sollecitata in questa sede non può trovare applicazione poiché non coesistono crediti certi ed esigibili.
In conclusione, la domanda proposta dal AN -diretta ad accertare l'illegittimità dell'indebito comunicato nel 2018 per duplicazione della posta e comunque ad accertarne l'estinzione per
5 adempimento (tramite trattenute) o compensazione- doveva essere respinta, come correttamente deciso dal primo giudice.
Le spese del grado seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo non potendo trovare applicazione nel caso in esame l'esenzione ai sensi dell'art. 152 disp.att.cp.c.
In proposito, invero, occorre rammentare che a disciplina dell'esenzione dal pagamento delle spese e competenze regolata dall'art. 152 disp. att. c.p.c. non è applicabile alla controversia che la sentenza impugnata ha definito.
Affinchè sia applicabile l'art. 152 cit., per il quale la parte soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, in presenza delle condizioni economiche ritualmente dichiarate, non è assoggettata al pagamento di spese, competenze ed onorari, è necessario che il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento (cfr. Cass.civ., sez.
Lav.
4.08.2020 n. 16676).
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per la riscossione dell'importo integrativo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna al pagamento in favore dell delle spese del grado che Parte_1 CP_1 liquida in complessivi euro 1984,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfetario delle spese generali;
-Ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/2002 dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13, co. 1, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 13 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NA
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. e della successiva camera di consiglio, ha pronunciato il giorno 13 ottobre 2025 in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 109/2023 R.G. sez. lav. vertente
TRA
, nato a [...] il [...] residente in [...]di Somma (NA) Parte_1
c.so TU OC 62 C.F. , rappresentato e difeso per procura in calce C.F._1 del presente atto dall'avv. Vito Consales C.F. FAX 081/ 7757843, pec: C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Portici Email_1
Corso Garibaldi n. 217
APPELLANTE
E
-, in persona del suo Presidente pro Controparte_1
–tempore avv. Gabriele Fava, rappresentato e difeso rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano
CC (C.F.: ) , pec t , C.F._3 Email_2 per procura generale alle liti Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 del 22.3.2024 Notaio Per_1 in Fiumicino, elettivamente domiciliato presso
[...] Controparte_2
DCM NA VIA ALCIDE DE GASPERI 55 80133 - NA .Il
[...] procuratore ha dichiarato di voler ricevere, ai sensi degli art. 133 ss. 170 e 176 cpc al numero di fax 0586\010219 o alla P.E.C. sopraindicata: t Email_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1086/2022 pubblicata il
15.07.2022
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.12.2018 - premesso di aver ricevuto Parte_1 in data 22.01.2018 una comunicazione da parte dell relativa ad un presunto indebito CP_1 dell'importo di euro 10.076,52 per il periodo dal novembre 2008 al 31.12.2013 (su pensione categ.
El 00213003 per quote a titolo di assegno di invalidità non spettanti, in quanto l'ammontare dei redditi era risultato superiore ai limiti previsti dalle legge 335/95); che tale richiesta costituiva una duplicazione di una richiesta di indebito già rivolta al ricorrente in data 10.10.2014, e che tale credito era già stato recuperato dall;
che dal dettaglio recupero indebiti tratto dal cassetto CP_1 CP_
era evincibile che tale somma era già in corso di recupero;
che inoltre l'Enel, di cui il ricorrente CP_ era dipendente, aveva certificato di aver trattenuto sulla retribuzione, su richiesta dell del
24.11.2014, somme per un ammontare complessivo pari ad euro 17.753,32; che inoltre egli aveva CP_ ricevuto svariate comunicazioni da parte dell per ulteriori indebiti;
che egli vantava anche crediti indicati in ricorso verso l come risultava dagli altri atti depositati;
che l aveva CP_1 CP_1 continuato ad effettuare trattenute sulla pensione a decorrere da gennaio 2017- lamentò
l'illegittimità della richiesta avanzata dall e si rivolse al Tribunale di Nola cui chiese di CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: “1) voglia dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento di
CP_ indebito dell' inerente la pensione cat. EL 002213003 del 22 gennaio 2018 per intervenuto
CP_ pagamento;
2) voglia per l'effetto dichiarare non dovute dal ricorrente le somme richieste dall' nella comunicazione odiernamente impugnata;
3) voglia altresì condannare l alla restituzione CP_1 di quanto eventualmente illegittimamente trattenuto al signor sulle sue prestazioni Parte_1
CP_ pensionistiche;
4) voglia altresì riconoscere il signor creditore dell' per la somma Parte_1 di euro 3.795,46, quale saldo tra le somme di cui il signor è creditore euro 17.571,98 Parte_1
CP_ come da certificazione e quanto dallo stesso effettivamente recuperato pari ad euro 3700,00 detratto l'indebito per cui è causa pari ad euro 10.076,52; 5) voglia altresì per l'effetto condannare
l al pagamento in favore del signor delle somme eventualmente dallo stesso CP_1 Parte_1 recuperate sulla pensione;
6) voglia l'onorevole giudice adito condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Integrato il contraddittorio, si costituì in giudizio l che contestò la domanda CP_1 opponendosi all'accoglimento delle conclusioni.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Nola rigettò la domanda proposta dal
AN evidenziando in primo luogo che non sussisteva alcuna duplicazione del credito, poiché non vi era prova che l avesse già percepito la somma oggetto della comunicazione. CP_1
Il primo giudice, poi, sottolineò che il ricorrente non aveva contestato il credito ma aveva opposto in compensazione impropria alcuni propri crediti, ed escluse la possibilità di applicare la forma di estinzione dell'obbligazione in quanto la documentazione prodotta in giudizio dalla parte ricorrente
2 non era sufficiente a provare (con onere probatorio a carico del ricorrente) con certezza l'esatto ammontare delle somme, con le relative causali.
Con ricorso depositato il 13.01.2023 ha impugnato la sentenza, Parte_1 affidando il gravame ai motivi di seguito esaminati.
Integrato nuovamente il contraddittorio, si è costituito in giudizio l'Istituto in epigrafe che ha contestato la fondatezza del gravame di cui ha invocato il rigetto.
Nelle more del procedimento è stata disposta la trattazione cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con sostituzione, da ultimo, dell'udienza del giorno 13.10.2025. Quindi, acquisite le note di trattazione e riservata la causa in decisione, all'esito della camera di consiglio il giudizio è stato definito nei termini di seguito espressi.
Osserva la Corte che l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Con l'unico ed articolato motivo di gravame, l'appellante eccepisce l'illegittimità della sentenza lamentando la mancata valutazione da parte del Tribunale della propria contestazione del credito vantato dall'Istituto mediante la comunicazione di indebito del giorno 22 gennaio 2018.
In particolare, l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe omesso di considerare che agli aveva eccepito la duplicazione del credito ed aveva dedotto che per lo stesso credito era stata avviata altra procedura di recupero, in epoca antecedente. Inoltre, lamenta la violazione del principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c
Il motivo di gravame impone di delimitare i confini della domanda proposta dall'appellante e di stabilire quale ripartizione degli oneri di allegazione e prova fosse applicabile.
Occorre premettere che la domanda proposta da era diretta a Parte_1 contestare la sussistenza dell'indebito indicato dall nella comunicazione del 22.01.2018, in CP_1 cui era richiesta la restituzione dell'importo di euro 10.076,52 a titolo di indebito maturato per il periodo dal 1.11.2008 al 31.12.2013 su assegno categ. El 00213003 in ragione della corresponsione di quote non spettanti per superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge
335/95.
Ciò posto, occorre sottolineare che secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità sin dalla sentenza a Sezioni Unite n. 18046 del 2010 (confermato con la successiva n.
1228 del 2011), in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. La portata di tale principio è stata
3 chiarita con la sentenza n. 128 del 2011 con la quale la Suprema Corte ha precisato che in tanto il suddetto principio trova applicazione in quanto, nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (v, Cass. n. 11201 del
2014 e successive conformi).
Ebbene, nel caso in esame, la comunicazione del 22.01.2018 che ha determinato la reazione del , tradottasi in azione, conteneva tutti gli elementi per consentire Parte_1 un'adeguata difesa: 1) prestazione oggetto di riesame (pensione cat. EL n. 00213003); 2) periodo di maturazione dell'indebito (dal 1.11.2008 al 31.12.2013); 3) entità dell'importo erogato in eccedenza (euro 10.076,52); 4) causale dell'indebita erogazione di somme (quote di assegno di invalidità erogate in eccedenza per superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge n. 335/95).
A fronte di tali dati compiutamente evidenziati, , lungi dall'allegare e Parte_1 provare la sussistenza del requisito reddituale, ha eccepito che l'importo richiesto era già in corso di recupero e che era stato oggetto di un precedente richiesta del 10.10.2014, lamentando la duplicazione del credito.
Ebbene, tale eccezione (di estinzione dell'obbligazione), è incompatibile con la contestazione del presupposto dell'indebito (superamento del limite reddituale) come ben osservato dal primo giudice.
Occorre, quindi, verificare se il primo giudice abbia errato o meno nel ritenere che non sussistesse la paventata duplicazione tra la richiesta del 10.10.2014 e quella del 2018 (sul punto la sentenza impugnata recita: “Tale comunicazione, versata in atti, è costituita da modello TE08 del
10.10.2014 di riliquidazione della prestazione assegno categ. El 00213003 e vi sono agli atti anche due ulteriori comunicazioni del 2.4.2015 e del 12.11.2015 relative a tale indebito e non vi è prova che l abbia già integralmente recuperato l'importo indebito a seguito di tali comunicazioni”). CP_1
A parere del Collegio la conclusione raggiunta dal primo giudice è pienamente condivisibile.
Prima di tutto, bisogna precisare che la duplicazione della richiesta di ripetizione delle somme indebitamente versate non equivale a duplicazione della riscossione delle stesse. In proposito, infatti, in base al principio generale in materia di ripartizione dell'onere della prova - posto che l non ha negato la pendenza della procedura di recupero evidenziando la CP_1 sussistenza di un residuo credito di euro 6.953,38 (cfr. memoria di costituzione del 21.03.2020)- era onere dell'odierno appellante evidenziare e provare le modalità attraverso le quali l aveva CP_1
4 provveduto a recuperare l'intero importo di cui alla missiva del 2014 in epoca antecedente alla seconda missiva del 2018.
Tale prova non è stata fornita.
La “certificazione Enel” relativa alle trattenute operate sulla prestazione EL n. 00213003, invocata dal , oltre a non avere valore di piena prova ma mero valore presuntivo, Parte_1 provenendo da un soggetto privo di poteri di rappresentanza dell'Ente, non può essere utilizzata ai fini auspicati dall'appellante poiché manca ogni dichiarazione in merito all'imputazione delle presunte trattenute (peraltro la certificazione riguarda la prestazione 233003, e quindi una prestazione connotata da un diverso codice numerico).
Pertanto, non essendo stata fornita la prova dell'estinzione dell'obbligazione, la domanda formulata dal non poteva trovare accoglimento sussistendo -al momento della Parte_1 proposizione del ricorso di primo grado- un credito residuo di euro 6953,38 a titolo di somme indebitamente erogate sulla pensione categoria EL n. 00213003 per superamento del limite reddituale in relazione alle quote erogate a titolo di assegno di invalidità.
Per quanto riguarda l'eccezione di compensazione sollevata dal , che ha Parte_1 opposto i propri crediti risultanti dalle comunicazioni dell indicate in ricorso, si deve rilevare CP_1 che tali crediti non appaiono certi né esigibili.
In particolare si osserva:
1)il modello TE08 del 2.03.2017 riporta il ricalcolo della prestazione al 31.03.2017 e riconosce (al netto di trattenute) un credito di euro 621,43 con disposizione di accredito sulla rata di aprile (cfr. modello allegato dall ), sicchè l'obbligazione sarebbe già stata adempiuta;
CP_1
2) il credito di euro 4.058,78 di cui alla comunicazione del 2016 non è certo né esigibile, posto che nel modello TE08 del 7.11.2016 l sottopone la liquidazione all'accertamento di elementi CP_1 rispetto ai quali si richiede la dichiarazione del creditore e rilevato che il non ha fornito Parte_1 la prova della dichiarazione;
3)analoga valutazione deve essere svolta riguardo al modello TE08 del 2.10.2012 attinente ad un presunto credito di euro 11.162,62.
Per tali motivi, la compensazione impropria sollecitata in questa sede non può trovare applicazione poiché non coesistono crediti certi ed esigibili.
In conclusione, la domanda proposta dal AN -diretta ad accertare l'illegittimità dell'indebito comunicato nel 2018 per duplicazione della posta e comunque ad accertarne l'estinzione per
5 adempimento (tramite trattenute) o compensazione- doveva essere respinta, come correttamente deciso dal primo giudice.
Le spese del grado seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo non potendo trovare applicazione nel caso in esame l'esenzione ai sensi dell'art. 152 disp.att.cp.c.
In proposito, invero, occorre rammentare che a disciplina dell'esenzione dal pagamento delle spese e competenze regolata dall'art. 152 disp. att. c.p.c. non è applicabile alla controversia che la sentenza impugnata ha definito.
Affinchè sia applicabile l'art. 152 cit., per il quale la parte soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, in presenza delle condizioni economiche ritualmente dichiarate, non è assoggettata al pagamento di spese, competenze ed onorari, è necessario che il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento (cfr. Cass.civ., sez.
Lav.
4.08.2020 n. 16676).
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per la riscossione dell'importo integrativo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna al pagamento in favore dell delle spese del grado che Parte_1 CP_1 liquida in complessivi euro 1984,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfetario delle spese generali;
-Ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/2002 dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13, co. 1, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 13 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
6