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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 128/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PARISI DOMENICO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 705/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL.RIFIUTO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 99/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 30.5.2025 all'Agenzia delle Entrate di Avellino, e depositato il 12.6.2025 presso questa Corte di giustizia tributaria, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso il silenzio rifiuto serbato alla richiesta di rimborso di maggiore imposta IRPEF per €3.135,88, oltre interessi, presentata il
20.5.2024 in relazione alla indebita trattenuta operata nel 2015 dal Fondo di Assistenza per i Finanzieri, chiedendone la condanna alla restituzione. Premetteva all'uopo il ricorrente che all'atto del pensionamento gli era stata riconosciuta dal detto Fondo di Assistenza un'indennità supplementare di buona uscita indebitamente gravata di trattenuta IRPEF, pari al 23% dell'intero importo. Riteneva che la ritenuta IRPEF era stata effettuata in maniera illegittima ed in misura superiore a quanto previsto dal comma 2bis dell'art.19 DPR 917/1986 per omessa deduzione della quota di €303,87 per ogni anno di servizio prestato, ma che l'istanza recapitata in data 30.5.2024 per la restituzione dell'importo non dovuto, pari ad €3.135,88, non aveva avuto esito e che pertanto aveva impugnato il silenzio rifiuto, richiamando all'uopo la dominante giurisprudenza di merito e legittimità sulla tassabilità separata dell'indennità secondo il conteggio che indicava. Chiedeva pertanto a questa Corte il riconoscimento dell'indebita trattenuta IRPEF e la condanna della convenuta Agenzia al rimborso della somma di
€3.135,88, oltre interessi, nonché al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente l'opposta Agenzia delle Entrate e chiedeva rigettarsi la avversa domanda per intervenuta decadenza dell'istanza legittimante il rimborso, essendo stati superati i 48 mesi previsti dall'art.38 TUIR per richiedere le restituzioni dei versamenti operati per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. Opinava infatti l'erronea ritenuta da parte del
Fondo e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Il ricorrente depositava memoria con allegata giurisprudenza di merito.
Disposta la comparizione delle parti, alla pubblica udienza del 5.2.2026 la Corte, in composizione monocratica, decideva la causa dando lettura del dispositivo di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo giudicante, sulla scorta della prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità (da ult.
Cass. sez.V, 3.11.2023, n.30.555; n.37.615/2022; n.18.715/2020), che la indennità supplementare corrisposta dal Fondo di Previdenza per i dipendenti del MEF al momento della cessazione del servizio dipendente ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle “indennità equipollenti” di cui all'art.17, co.1, TUIR, così rappresentando una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non totalitaria. Ed invero la composizione del Fondo comprende (art.2 DPR
1034/1984), tra l'altro, i proventi della vendita di beni confiscati, il recupero di crediti statali, le sanzioni pecuniari ed una percentuale delle scommesse al gioco del lotto, così da potersi ritenere alimentato, in massima parte, da premi di produttività ed incentivi all'attività d'istituto. Si giustifica così la natura di indennità equipollente, anche se non direttamente partecipata da versamenti previdenziali del lavoratore ma dal frutto indiretto della loro attività, di natura assolutamente identica alla indennità supplementare di buona uscita gestita ed erogata dal Fondo di Assistenza per i Finanzieri, personale militare dello stesso
Ministero. Non vi è quindi dubbio che la base imponibile della ritenuta IRPEF va depurata dalla ritenuta di
€303,87 per ogni anno di servizio del militare, così come dettagliato in ricorso con calcolo preciso e non contestato dall'Agenzia opposta. Deve poi affermarsi l'inapplicabilità al caso di specie della decadenza di
48 mesi prevista dall'art.38 TUIR, non vertendosi in una delle ipotesi di erroneo versamento ivi disciplinata, bensì in una ipotesi di ritenuta doverosità del pagamento di imposta, essendo essa imposta dalla circolare ministeriale n.2 del 5.2.1986. Invero solo con parere del 12.4.2024 la Agenzia delle Entrate ha ritenuto non corretta la imposizione IRPEF sulle indennità equipollenti o suppletive al TFR, così mutando la precedente determinazione. Non può quindi parlarsi di ipotesi di erroneo versamento ma solo di diversa interpretazione seguita dal Ministero, con esclusione quindi dell'applicabilità della decadenza prevista dall'art.38 TUIR. Unico limite potrebbe identificarsi nel termine ordinario di prescrizione vigente per le pretese patrimoniali dei dipendenti pubblici, ma nella specie detto termine, peraltro non eccepito, non è sicuramente maturato dal dicembre 2015 al maggio 2024.
L'istanza di rimborso presentata dal Roma deve essere accolta, mentre possono compensarsi per intero le spese di giudizio in considerazione della complessità della normativa e della sua evoluzione nel tempo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- accoglie il ricorso e condanna la convenuta Agenzia a rimborsare la somma di €3.135,88, oltre interessi legali dal 30.5.2024 all'effettivo soddisfo.
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 5 febbraio 2026.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PARISI DOMENICO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 705/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL.RIFIUTO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 99/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 30.5.2025 all'Agenzia delle Entrate di Avellino, e depositato il 12.6.2025 presso questa Corte di giustizia tributaria, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso il silenzio rifiuto serbato alla richiesta di rimborso di maggiore imposta IRPEF per €3.135,88, oltre interessi, presentata il
20.5.2024 in relazione alla indebita trattenuta operata nel 2015 dal Fondo di Assistenza per i Finanzieri, chiedendone la condanna alla restituzione. Premetteva all'uopo il ricorrente che all'atto del pensionamento gli era stata riconosciuta dal detto Fondo di Assistenza un'indennità supplementare di buona uscita indebitamente gravata di trattenuta IRPEF, pari al 23% dell'intero importo. Riteneva che la ritenuta IRPEF era stata effettuata in maniera illegittima ed in misura superiore a quanto previsto dal comma 2bis dell'art.19 DPR 917/1986 per omessa deduzione della quota di €303,87 per ogni anno di servizio prestato, ma che l'istanza recapitata in data 30.5.2024 per la restituzione dell'importo non dovuto, pari ad €3.135,88, non aveva avuto esito e che pertanto aveva impugnato il silenzio rifiuto, richiamando all'uopo la dominante giurisprudenza di merito e legittimità sulla tassabilità separata dell'indennità secondo il conteggio che indicava. Chiedeva pertanto a questa Corte il riconoscimento dell'indebita trattenuta IRPEF e la condanna della convenuta Agenzia al rimborso della somma di
€3.135,88, oltre interessi, nonché al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente l'opposta Agenzia delle Entrate e chiedeva rigettarsi la avversa domanda per intervenuta decadenza dell'istanza legittimante il rimborso, essendo stati superati i 48 mesi previsti dall'art.38 TUIR per richiedere le restituzioni dei versamenti operati per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. Opinava infatti l'erronea ritenuta da parte del
Fondo e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Il ricorrente depositava memoria con allegata giurisprudenza di merito.
Disposta la comparizione delle parti, alla pubblica udienza del 5.2.2026 la Corte, in composizione monocratica, decideva la causa dando lettura del dispositivo di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo giudicante, sulla scorta della prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità (da ult.
Cass. sez.V, 3.11.2023, n.30.555; n.37.615/2022; n.18.715/2020), che la indennità supplementare corrisposta dal Fondo di Previdenza per i dipendenti del MEF al momento della cessazione del servizio dipendente ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle “indennità equipollenti” di cui all'art.17, co.1, TUIR, così rappresentando una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non totalitaria. Ed invero la composizione del Fondo comprende (art.2 DPR
1034/1984), tra l'altro, i proventi della vendita di beni confiscati, il recupero di crediti statali, le sanzioni pecuniari ed una percentuale delle scommesse al gioco del lotto, così da potersi ritenere alimentato, in massima parte, da premi di produttività ed incentivi all'attività d'istituto. Si giustifica così la natura di indennità equipollente, anche se non direttamente partecipata da versamenti previdenziali del lavoratore ma dal frutto indiretto della loro attività, di natura assolutamente identica alla indennità supplementare di buona uscita gestita ed erogata dal Fondo di Assistenza per i Finanzieri, personale militare dello stesso
Ministero. Non vi è quindi dubbio che la base imponibile della ritenuta IRPEF va depurata dalla ritenuta di
€303,87 per ogni anno di servizio del militare, così come dettagliato in ricorso con calcolo preciso e non contestato dall'Agenzia opposta. Deve poi affermarsi l'inapplicabilità al caso di specie della decadenza di
48 mesi prevista dall'art.38 TUIR, non vertendosi in una delle ipotesi di erroneo versamento ivi disciplinata, bensì in una ipotesi di ritenuta doverosità del pagamento di imposta, essendo essa imposta dalla circolare ministeriale n.2 del 5.2.1986. Invero solo con parere del 12.4.2024 la Agenzia delle Entrate ha ritenuto non corretta la imposizione IRPEF sulle indennità equipollenti o suppletive al TFR, così mutando la precedente determinazione. Non può quindi parlarsi di ipotesi di erroneo versamento ma solo di diversa interpretazione seguita dal Ministero, con esclusione quindi dell'applicabilità della decadenza prevista dall'art.38 TUIR. Unico limite potrebbe identificarsi nel termine ordinario di prescrizione vigente per le pretese patrimoniali dei dipendenti pubblici, ma nella specie detto termine, peraltro non eccepito, non è sicuramente maturato dal dicembre 2015 al maggio 2024.
L'istanza di rimborso presentata dal Roma deve essere accolta, mentre possono compensarsi per intero le spese di giudizio in considerazione della complessità della normativa e della sua evoluzione nel tempo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- accoglie il ricorso e condanna la convenuta Agenzia a rimborsare la somma di €3.135,88, oltre interessi legali dal 30.5.2024 all'effettivo soddisfo.
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 5 febbraio 2026.