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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 02/12/2024, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Paolo Sordi Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 2719/2024 ed instaurata da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Pisa, per procura congiunta al ricorso;
e
, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Marzella, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione consensuale – domanda congiunta ex artt. 473 bis.47. e 473 bis.51. c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con domanda congiunta le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di omologare la loro separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
A tal fine hanno esposto che contraevano matrimonio concordatario a Castro dei CI (FR), il 16.04.1966; che dalla relazione coniugale nasceva una figlia, ormai maggiorenne ed economicamente indipendente;
che il rapporto coniugale si deteriorava a causa di incompatibilità caratteriali;
che la casa coniugale, sita in Castro dei CI (FR), Contrada San Sosio, n. 22, si componeva di due interni nei quali i coniugi avevano intenzione di abitare separatamente.
2. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da esse concordate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. e di cui all'art. 473 bis.51. c.p.c.
D'altronde, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime risultante dal ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione nell'udienza del 12.11.2024.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 96 d.p.r. 396/2000.
4. Considerata la promozione congiunta del ricorso e la natura costitutivo-necessaria della pronuncia sullo status coniugale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castro dei CI (FR), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge per l'annotazione ai sensi dell'art. 96 d.p.r. 396/2000 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1966, atto N. 13, parte
II, serie A);
− conferma il regime stabilito nel ricorso, su cui le parti hanno prestato il consenso nell'udienza del
12.11.2024;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 21.11.2024
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Paolo Sordi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Paolo Sordi Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 2719/2024 ed instaurata da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Pisa, per procura congiunta al ricorso;
e
, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Marzella, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione consensuale – domanda congiunta ex artt. 473 bis.47. e 473 bis.51. c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con domanda congiunta le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di omologare la loro separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
A tal fine hanno esposto che contraevano matrimonio concordatario a Castro dei CI (FR), il 16.04.1966; che dalla relazione coniugale nasceva una figlia, ormai maggiorenne ed economicamente indipendente;
che il rapporto coniugale si deteriorava a causa di incompatibilità caratteriali;
che la casa coniugale, sita in Castro dei CI (FR), Contrada San Sosio, n. 22, si componeva di due interni nei quali i coniugi avevano intenzione di abitare separatamente.
2. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da esse concordate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. e di cui all'art. 473 bis.51. c.p.c.
D'altronde, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime risultante dal ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione nell'udienza del 12.11.2024.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 96 d.p.r. 396/2000.
4. Considerata la promozione congiunta del ricorso e la natura costitutivo-necessaria della pronuncia sullo status coniugale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castro dei CI (FR), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge per l'annotazione ai sensi dell'art. 96 d.p.r. 396/2000 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1966, atto N. 13, parte
II, serie A);
− conferma il regime stabilito nel ricorso, su cui le parti hanno prestato il consenso nell'udienza del
12.11.2024;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 21.11.2024
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Paolo Sordi