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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/07/2025, n. 2601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2601 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7276/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa RA AR Cosmai Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18 giugno 2025 da 1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana residente in [...] C.F. C.F._1 con l'Avv. Daniela Missaglia presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano, residente in [...] C.F. C.F._2 con l'Avv. Alessandro Simeone e l'Avv. Francesca Crespi presso i quali ha eletto domicilio telematico con il seguente figlio minore: nato a [...] il [...], cittadino italiano Parte_3
(C.F. ) C.F._3 FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18 giugno 2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore nato fuori dal matrimonio alle seguenti Parte_3 condizioni:
“1. Affidamento 1. sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori. Pt_3
2. Collocamento anche ai fini della residenza anagrafica 2. sarà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la casa materna a Milano. Pt_3
3. Ripartizione dei tempi di cura durante l'anno 3.1. Il padre potrà vedere e tenere con sé , da settembre a luglio, secondo il seguente Pt_3 calendario, individuato in maniera progressiva, considerata l'età del minore, le esigenze lavorative delle parti e salvo diverso accordo tra i genitori: a) Dalla sottoscrizione del presente ricorso e sino a luglio 2025: i) a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 10 alla domenica alle ore 20; la madre, entro le ore 10 del giovedì precedente il fine settimana di competenza paterna, potrà richiedere al Dott. Pt_2 fatti salvi eventuali impegni improrogabili del padre, di tenere dal venerdì pomeriggio alla Pt_3 domenica sera alle 20 oppure dal sabato mattina alle 10 al lunedì mattina (con riaccompagnamento alla ludoteca/asilo ovvero presso la casa materna alle ore 9); ii) nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza paterna, il mercoledì, dall'uscita dall'asilo nido/ludoteca (o, nel caso in cui non dovesse ivi recarsi, dalle ore 18) alle 20, con Pt_3 riaccompagnamento presso la casa della madre;
iii) nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza materna, il mercoledì, dall'uscita dall'asilo nido/ludoteca (o, nel caso in cui non dovesse recarsi al nido/ludoteca, dalle ore Pt_3
18) al giovedì mattina ore 9; le parti danno atto che, in base ad accordi che assumeranno di volta in volta, la giornata/notte del mercoledì potrà essere sostituita da quella del giovedì. b) Da settembre 2025 fino a dicembre 2027: i) a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 10 alla domenica alle ore 20; entro le ore 10 del giovedì precedente il fine settimana di competenza paterna, la madre potrà richiedere al Dott. Pt_2 fatti salvi eventuali impegni improrogabili del padre, di tenere dal venerdì pomeriggio alla
Pt_3 domenica sera alle 20 oppure dal sabato mattina alle 10 al lunedì mattina (con riaccompagnamento alla ludoteca/asilo ovvero presso la casa materna alle ore 9); ii) nelle settimane che terminano con il fine settimana di spettanza paterno il mercoledì, dall'uscita dall'asilo (o, nel caso in cui non dovesse recarsi all'asilo, dalle ore 18) con
Pt_3 accompagnamento all'asilo il giovedì mattina (o, nel caso in cui non si recasse all'asilo,
Pt_3 con riaccompagnamento a casa della madre alle ore 9); iii) nelle settimane che terminano con il fine settimana di spettanza materno il giovedì, dall'uscita dall'asilo (o, nel caso in cui non dovesse recarsi all'asilo, dalle ore 18) con
Pt_3 accompagnamento all'asilo il venerdì mattina (o, nel caso in cui non si recasse all'asilo,
Pt_3 con riaccompagnamento a casa della madre alle ore 9). c) Da gennaio 2028: i) a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita dall'asilo/scuola (o, nel caso in cui non
Pt_3 dovesse recarsi all'asilo/scuola dal pomeriggio) sino alla domenica alle ore 20; entro le ore 10 del giovedì precedente il fine settimana di competenza paterna la madre potrà richiedere al Dott. Pt_2 fatti salvi eventuali impegni improrogabili del padre, di tenere anche per il pernottamento Pt_3 della domenica, con accompagnamento direttamente all'asilo/scuola il lunedì mattina (o, nel caso in cui non si recasse all'asilo/scuola, con riaccompagnamento a casa della madre alle ore 9). Pt_3
ii) nelle settimane che terminano con il fine settimana di spettanza paterno, il mercoledì, dall'uscita dall'asilo/scuola (o, nel caso in cui non dovesse recarsi all'asilo/scuola, dalle ore 18) con
Pt_3 accompagnamento all'asilo/scuola il giovedì mattina (o, nel caso in cui non si recasse
Pt_3 all'asilo/scuola, presso la casa materna alle ore 9). iii) nelle settimane che terminano con il fine settimana di spettanza materno il giovedì, dall'uscita dall'asilo/scuola (o, nel caso in cui non dovesse recarsi all'asilo/scuola, dalle ore 18) con
Pt_3 accompagnamento all'asilo/scuola il venerdì mattina (o, nel caso in cui non si recasse
Pt_3 all'asilo/scuola, presso la casa materna alle ore 9).
3.2. Resta inteso che la tata si occuperà di portare a casa del padre e, quando possibile Pt_3 durante i giorni feriali, di riportarlo presso la casa della madre.
4. Regolamentazione dei periodi estivi e di quelli di vacanza scolastica 4.1. Durante il mese di agosto: i) sino all'estate 2028 compresa, trascorrerà una settimana con il padre e due settimane con Pt_3 la madre, in periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Durante la quarta settimana (da individuarsi nella prima o nell'ultima settimana di agosto) rimarrà in vigore il calendario ordinario a meno che l'Arch. non abbia la possibilità di recarsi, anche per quella Parte_1 settimana, in vacanza con il figlio. Nella predetta ipotesi, il padre terrà a proprio carico il costo della tata e verserà all'Arch. un ulteriore importo di € 2.000,00 (duemila//00); Parte_1
ii) dall'estate 2029 trascorrerà due settimane consecutive con il padre e due settimane Pt_3 consecutive con la madre, in periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
nel caso di mancato accordo tra le parti, il padre trascorrerà con il periodo dal 1° al 15 agosto negli Pt_3 anni con cifra finale pari e dal 15 al 31 agosto negli anni con cifra finale dispari. Resta inteso che i prelievi e riaccompagnamenti avverranno presso la casa materna. Sino all'estate 2027 i prelievi e riaccompagnamenti potranno avvenire presso la casa dei nonni materni in Bitonto.
4.2 Durante le vacanze natalizie: negli anni con cifra finale dispari, trascorrerà dal 24 al Pt_3
30 dicembre con la madre e dal 30 dicembre al 6 gennaio con il padre;
negli anni con cifra finale pari, trascorrerà dal 24 dicembre al 30 dicembre con il padre e dal 30 dicembre al 6 gennaio
Pt_3 con la madre. Prelievi e riaccompagnamenti durante le vacanze natalizie avverranno presso la casa materna alle ore 11. 4.3. Durante le vacanze pasquali: trascorrerà l'intero periodo con il padre, negli anni con
Pt_3 cifra finale dispari e con la madre negli anni con cifra finale pari.
4.4. Le vacanze di Carnevale e la c.d. “settimana bianca”, se previste dal calendario scolastico, saranno alternate tra i genitori all'interno dell'anno scolastico.
4.5. A partire da settembre 2025 i ponti saranno trascorsi da con quel genitore con cui
Pt_3 trascorrerà il fine settimana adiacente (se il Ponte inizia il lunedì o il martedì si accorpa con il fine settimana precedente;
se inizia di mercoledì, giovedì o venerdì, si accorpa al fine settimana successivo). Per l'anno scolastico 2024/2025 la madre terrà con sé per i Ponti del 25 aprile
Pt_3
e del 1° maggio e il padre per il Ponte del 2 giugno.
4.6. Resta inteso che: i) prelievi e riaccompagnamenti saranno effettuati presso la casa materna, salvo diversa specifica;
ii) nei restanti periodi, starà con la madre. Pt_3
5. Contributo al mantenimento di Per_1 [...
. Il padre contribuirà al mantenimento di : Pt_3
i) versando alla madre collocataria, entro il giorno 5 di ogni mese, in via anticipata, un assegno perequativo pari a € 1.000,00 mensili rivalutabili ex indici ISTAT, con base della rivalutazione a far tempo dalla mensilità del deposito del ricorso;
ii) tenendo a proprio carico integrale, ovvero rimborsando alla madre in caso di anticipazione, le spese mediche coperte dall'assicurazione sanitaria accesa dal Dott. nonché tenendo a Pt_2 proprio carico, nella misura del 90% le ulteriori spese straordinarie di cui alle Linee Guida del Tribunale di Milano e della Corte d'Appello di Milano, che di seguito si trascrivono, e secondo le modalità ivi previste, ad eccezione delle spese relative alla baby-sitter disciplinate al punto 7:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5.2 Sino al mese di ottobre 2028 il padre terrà a proprio carico i costi di vacanza di madre e figlio per due fine settimana invernali e due fine settimana estivi sino a un ammontare massimo, nel complesso di € 2.000,00 annui e di € 500,00 per ogni singolo fine settimana. Da ottobre 2028 al compimento del dodicesimo anno di età di , il padre terrà a proprio carico i costi documentati Pt_3 di vacanza della madre con il figlio sino a un massimo di € 1.500,00 annui.
6. Contributo alle spese abitative 6.1. Il Dott. sempre a titolo di contributo al mantenimento di , parteciperà al Pt_2 Pt_3 pagamento del canone di locazione dell'immobile ove vivono e sinché ivi vivranno madre e figlio, versando all'Arch. una quota pari al 55% del canone di locazione e del 70% delle spese Parte_1 condominiali spettanti al conduttore sino alla somma massima, quanto al canone, di € 1.200,00 e quanto alle spese condominiali di € 210,00 mensili.
6.2. Qualora l'Arch. convivesse con altro compagno il contributo del Dott. di cui Parte_1 Pt_2 al punto 6.1: a) sarà pari al 27,5% del canone -sino all'importo massimo di € 600,00 mensili- e al 35% delle spese condominiali ordinarie - sino all'importo massimo di € 100,00 mensili (ovvero 1.200,00 annuali) - ove il contratto di locazione fosse intestato all'Arch. ; Parte_1
b) sarà pari al 27,5% del canone di locazione fino a un importo massimo mensile di € 500,00, ove il contratto di locazione fosse intestato al futuro convivente dell'Arch. o di cui il futuro Parte_1 convivente sia garante del pagamento dei canoni di locazione. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, l'obbligo di pagamento resta sospensivamente condizionato alla consegna, da parte dell'Arch. del contratto di locazione e, nell'ipotesi sub lett. b), Parte_1 dell'atto costitutivo di garanzia.
6.3.
Considerato che
il Dott. è garante del pagamento del canone dell'attuale immobile, le Pt_2 parti concordano che, qualora il Dott. per inadempimento dell'Arch. , fosse Pt_2 Parte_1 obbligato a versare la quota parte del canone di locazione di competenza dell'Arch. al Parte_1 proprietario, egli decurterà quanto corrisposto a titolo di contributo alla locazione dall'importo dovuto a titolo di assegno perequativo.
7. Gestione della tata 7.1. Il Dott. sinché convivrà con la madre e non sarà economicamente Pt_2 Pt_3 autosufficiente, metterà a disposizione dell'Arch. la tata attualmente assunta dallo stesso, Parte_1
Signora o un'altra persona in caso di sostituzione, tenendo a proprio carico i relativi costi Pt_4 sino a un massimo mensile di € 1.250 nei seguenti termini: a) dalla firma del ricorso a luglio 2025 la tata presterà servizio presso la casa materna per l'intera giornata, eccezion fatta per i periodi di tempo in cui sarà dal padre in base al calendario di Pt_3 cui al punto 3; b) da settembre 2025 sino al termine delle elementari, la tata sarà a disposizione della madre, nei giorni in cui è con lei, dall'uscita dell'asilo/scuola alle ore 19.15, nonché tutti i martedì e i Pt_3 giovedì mattina, ed i lunedì mattina che seguono il weekend di spettanza materna;
c) da settembre 2034 e sino all'inizio della scuola superiore, la tata sarà a disposizione della madre, nei giorni in cui è con lei, dall'uscita da scuola fino alle ore 19.15; Pt_3
d) dal luglio 2037 cesserà ogni forma di contribuzione da parte del Dott. alla tata e il Dott. Pt_2 terrà a proprio carico, il costo, preventivamente concordato, di una collaboratrice domestica Pt_2 per un totale di 10 ore settimanali.
7.2 Resta inteso che: a) la tata “seguirà” e, pertanto, sarà a disposizione del Dott. ogniqualvolta il minore Pt_3 Pt_2 sarà presso di lui;
b) eventuali straordinari richiesti dalla madre saranno a carico dell'Arch. fermo restando Parte_1 quanto previsto al successivo punto d); c) durante i periodi di vacanza (vacanze estive, invernali, Pasqua, eventuali Ponti e così via) la tata sarà a carico della madre, fermo restando quanto indicato al punto 4.1 i); d) la tata sarà a disposizione anche per le emergenze durante gli altri orari (ovverosia se il bambino non dovesse andare a scuola/asilo, nei giorni di competenza materna) anche recandosi presso l'abitazione dell'Arch. ; Parte_1
e) eventuali costi aggiuntivi rispetto all'importo di € 1.250,00 saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
8. Spese legali 8.1 Spese legali interamente compensate e rinunzia dei difensori ad avvalersi del beneficio della solidarietà professionale.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis.12 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
4) Così deciso in Milano, il 9.7.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa RA AR Cosmai